Impianto fotovoltaico – GSE – Tariffa incentivante – Ritiro dedicato – Proprietario dell’impianto – Frutti civili

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.11085 del 25/04/2026

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Energia – Impianto fotovoltaico – GSE – Soggetto Responsabile – Proprietario dell’impianto – Tariffa incentivante – Ritiro dedicato – Convenzioni GSE – Frutti civili – Restituzione dei frutti – Art. 1148 cod. civ. – Fallimento – Prededuzione

Spettano al proprietario dell’impianto fotovoltaico gli importi corrisposti dal Gestore dei Servizi Energetici al Soggetto Responsabile a titolo di Tariffa Incentivante e di Ritiro Dedicato, costituendo la prima una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio dell’impianto e il secondo il corrispettivo della cessione al Gestore dell’energia generata dall’impianto.

Laddove il proprietario dell’impianto sia diverso dal Soggetto Responsabile titolare del rapporto concessorio con il GSE, il Soggetto Responsabile è tenuto a corrispondere tali importi al proprietario dell’impianto a titolo di frutti civili ex art. 1148 cod. civ., dal giorno della domanda, quale possessore di buona fede.

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Cassazione civile sez. I, ordinanza 25/04/2026 (ud. 15/04/2026) n. 11085

(Dott. CROLLA Cosmo - Presidente; Dott. D'AQUINO Filippo - Consigliere Rel.)

FATTI DI CAUSA

1. Risulta dal decreto impugnato che REV GESTIONE CREDITI Spa ha proposto - per quanto qui rileva - domanda di ammissione allo stato passivo in prededuzione del FALLIMENTO SIPMO Srl per l'importo di Euro 296.809,69, sia a titolo di retrocessione di frutti civili, sia a titolo di indennità di utilizzo e sfruttamento di due impianti fotovoltaici, uno sito in C e altro sito in S ("Impianto SMN"). Il creditore ha dedotto che il Fallimento, subentrando ex art. 72 L.Fall. nelle Convenzioni con GSE Spa per la corresponsione delle Tariffe Incentivanti e del Ritiro Dedicato di energia, ha percepito gli importi indicati da GSE Spa al netto dei costi; ha dedotto che tali importi gli avrebbero dovuto essere retrocessi, in quanto proprietario degli impianti fotovoltaici, insistenti su immobili già oggetto di leasing, oggetto di rivendica parzialmente accolta e, in quanto tali, detenuti sine titulo dal fallimento.

2. Il Giudice Delegato ha escluso i crediti - come risulta dalla trascrizione del decreto contenuta nel ricorso - ritenendo che il principio dell'accessione di cui all'art. 934 cod. civ. si estende dagli immobili agli impianti fotovoltaici, ma non alle Convenzioni con GSE Spa (Convenzioni di secondo conto energia (Omissis) e Convenzioni di ritiro dedicato (Omissis)), in cui il Fallimento è subentrato quale Soggetto Responsabile degli impianti a termini dell'art. 2, comma 1, lett. h) D.M. 19 febbraio 2007.

3. Il Tribunale di Ancona, con il decreto qui impugnato, ha rigettato l'opposizione, ritenendo che gli importi richiesti dal creditore sono di pertinenza del Fallimento per effetto del subentro del curatore ex art. 72 L.Fall. nelle Convenzioni con GSE Spa; per l'effetto, il Fallimento è divenuto Soggetto Responsabile degli impianti e, per l'effetto, titolare degli importi erogati da GSE Spa sino al trasferimento a terzi della relativa convenzione, rispetto alla quale l'opponente è estraneo.

4. Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso il Fallimento. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione e, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del decreto per violazione dell'art. 111, sesto comma Cost. e dell'art. 132, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ., nonché degli artt. art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per vizio di motivazione caratterizzato da contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili incomprensibili, per avere il decreto impugnato affermato che la ricorrente non può subentrare nelle convenzioni ma ha diritto al trasferimento in suo favore delle stesse. Contraddittorietà vi sarebbe nell'avere ritenuto che la ricorrente non potrebbe "rientrare" in titolarità della convenzione.

2. Il primo motivo è infondato, essendo la motivazione dal decreto impugnato comprensibile e compiuta (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), fondata sulla titolarità dei crediti vantati nei confronti di GSE Spa sul presupposto della titolarità del Fallimento delle relative convenzioni in qualità di Soggetto Responsabile degli impianti e sulla estraneità alle convenzioni dell'opponente.

3. Con il secondo motivo si deduce in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del decreto per violazione dell'art. 111, sesto comma Cost., 112 cod. proc. civ., art. 132, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ., art. 118 disp. att. cod. proc. civ. nella parte in cui il Tribunale di Ancona ha "omesso di motivare il rigetto della richiesta di indennità d'uso/utilizzo/sfruttamento economico riguardo agli impianti fotovoltaici".

4. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione, degli art. 2043, 2056, 1223 cod. civ., dell'art. 113 cod. proc. civ., dell'art. 111 L.Fall. e dell'art. 1173 cod. civ., nella parte in cui il Tribunale di Ancona ha rigettato la "richiesta di indennità d'uso/utilizzo/sfruttamento economico degli impianti fotovoltaici e con essa anche il riconoscimento del suo carattere di prededuzione". Osserva parte ricorrente che i beni immobili erano oggetto di contratti di leasing risolti, la cui ritardata restituzione e la detenzione sine titulo comporta la corresponsione di una indennità di occupazione a titolo risarcitorio, di cui i proventi trattenuti dal Fallimento costituirebbero il lucro cessante, di natura prededucibile.

5. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli articoli 820, 1148 cod. civ., dell'art. 12 prel., degli artt. 113e 115 cod. proc. civ., nella parte in cui "il Tribunale di Ancona (ha) escluso il diritto della ricorrente alla restituzione dei frutti civili ed al riconoscimento dell'indennità d'uso/utilizzo/sfruttamento economico". Deduce parte ricorrente che gli importi corrisposti al Fallimento sono proporzionali all'energia prodotta dagli impianti, corrisposta da GSE al Soggetto Responsabile dell'impianto e definiti dai dd.mm. 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006 e 19 febbraio 2007. Tali importi, denominati anche "Conto Energia", hanno la funzione di sostenere la produzione di energia quale contributo a fondo perduto in favore del Soggetto Responsabile, privo di corrispettività per il soggetto erogatore, al fine di ristorare il titolare dell'impianto a termini dell'art. 7 D.Lgs. n. 387/2003 pro tempore, successivamente abrogato. Quanto, poi, al Ritiro Dedicato, si tratta di una vendita semplificata di vendita di energia a GSE Spa Gli importi corrisposti al Fallimento sarebbero, pertanto, frutti civili, scaturenti dalla gestione degli impianti fotovoltaici e derivanti dal loro sfruttamento, non diversamente dalla percezione di canoni di locazione di un bene immobile.

6. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli articoli 26 L.Fall., 2909 cod. civ., art. 12 prel., artt. 112 e 113 cod. proc. civ., artt. 96, 98, 99 e 87-bis L.Fall., nella parte in cui il Tribunale di Ancona ha "ritenuto che le pretese avanzate da REV sarebbero state definite in sede di reclamo ex art. 26 L.F.". La censura viene articolata anche in termini di vizio di motivazione omessa o comunque carente in relazione all'art. 360, primo comma n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 111, sesto comma Cost., art. 132, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Osserva parte ricorrente che il reclamo ha investito provvedimenti interinali, privi di natura decisoria e, in ogni caso, sarebbe privo di incidenza sul diritto della ricorrente di apprendere i frutti civili in oggetto.

7. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del quarto motivo, essendo lo stesso compiutamente esposto nelle premesse e nelle conclusioni. Il quarto motivo va affrontato preliminarmente al secondo e al terzo motivo ed è fondato, con assorbimento degli ulteriori motivi. Nel caso di specie - convenzioni stipulate tra il 10 gennaio 2011 e il 16 dicembre 2011 - opera la disciplina di cui al D.Lgs. n. 387/2003 in attuazione della Direttiva 2001/77/CE, successivamente sostituita dal D.Lgs. n. 28/2011 in attuazione della Direttiva 2009/28/CE.

8. Le Tariffe incentivanti sono disciplinate dall'art. 7, comma 2, lett. d) D.Lgs. n. 387/2003 pro tempore vigente, che prevede che tali tariffe costituiscono "equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio" degli impianti fotovoltaici. Tali tariffe vengono erogate come contributo a fondo perduto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) al Soggetto Responsabile, come definito a termini dei dd.mm. attuativi 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006 e 19 febbraio 2007. Questo contributo non è collegato a una effettiva controprestazione resa al GSE (con le relative conseguenze ai fini IVA). Va osservato, sotto questo proposito, che la disciplina sopravvenuta di cui al D.Lgs. n. 28/2011, che ha abrogato l'art. 7 D.Lgs. n. 387/2003, ha previsto all'art. 24, comma 2, lett. a) una norma analoga per le tariffe incentivanti ("l'incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio"). Il Ritiro Dedicato è, invece, una cessione indiretta (a GSE) dell'energia prodotta dall'impianto a prezzo amministrato (art. 13, commi 3 e 4 D.Lgs. n. 387/2003 e art. 1, comma 41, L. n. 239/2004), in alternativa all'autoconsumo, ovvero anche alla cessione diretta dell'energia sulla rete.

9. Nel caso di specie, non è in discussione la spettanza del diritto al contributo a titolo di Tariffe Incentivanti e del corrispettivo del Diritto Dedicato al Soggetto Responsabile (SR), titolare della Convenzione. Tali importi spettano al Soggetto Responsabile in base a contratti di diritto pubblico facenti seguito a un atto amministrativo, laddove i rapporti stipulati in base alla normativa sopravvenuta (non applicabile al caso di specie) sono contratti di diritto privato, benché senza diritti quesiti dei concessionari (CGUE, 1 marzo 2022, Milis Energy, C-306/19, punto 49; CGUE, 15 aprile 2021, Anie, C-798/18 e C-799/18, punti 49, 50; CGUE, 11 luglio 2019, C-180/18, Agrenergy, punto 14). La questione riguarda la spettanza di tali importi al proprietario degli impianti in un caso come quello di specie, del tutto particolare, in cui tali importi siano percepiti da un soggetto che, benché sia titolare della concessione, non sia proprietario degli impianti fotovoltaici.

10. Non pare dubbio, alla luce dell'art. 7 D.Lgs. n. 387/2003 (come anche per la disciplina sopravvenuta), che il contributo per Tariffe Incentivanti sia correlato ai costi di installazione e messa in esercizio funzione dell'impianto fotovoltaico ("equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio") e costituisca un contributo ai costi di installazione e di esercizio dell'impianto fotovoltaico attribuito alle imprese che hanno realizzato impianti fotovoltaici, o ultima analisi, al proprietario degli impianti (implicitamente Cass., n. 28332/2025; Cass., n. 32065/2025). Spetta, pertanto, al proprietario degli impianti percepire il contributo per Tariffe Incentivanti a titolo di diritto allo sfruttamento dell'impianto, quale "equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio", ovvero a titolo di corrispettivo (per il Ritiro Dedicato) per la cessione indiretta di energia elettrica prodotta dall'impianto. Impianto fotovoltaico che non può che costituire beni immobile (come già ritenuto da questa Corte ai fini delle imposte di registro e ipocatastali: Cass., n. 6480/2024) per connessione strutturale e funzionale tra il terreno e l'impianto medesimo tanto da essere inscindibili, a nulla rilevando l'astratta possibilità di rimozione ed installazione in altro luogo (per un caso analogo Cass., n. 29332/2025).

11. Trova, quindi, applicazione la disciplina di cui all'art. 1148 cod. civ., secondo cui il possessore della cosa risponde anche dei frutti civili (quale corrispettivo del godimento altrui ex art. 820 cod. civ. degli impianti fotovoltaici di proprietà del ricorrente), non diversamente che per i frutti naturali, nei confronti del proprietario rivendicante dopo la domanda giudiziale, indipendentemente dalla buona fede del possessore, quale debito di valuta (Cass., n. 848/2020; Cass., n. 1783/1993). Il Soggetto Responsabile è, pertanto, possessore dei frutti, ma è tenuto alla loro restituzione al proprietario che li rivendichi.

12. Il motivo è, pertanto, fondato nei termini suindicati, spettando al ricorrente la ripetizione degli importi acquisiti dal Fallimento controricorrente quale Soggetto Responsabile a titolo di Tariffe Incentivanti e di Ritiro Dedicato, tenuto quest'ultimo a restituirli non diversamente dal possessore dei frutti civili rivendicati dal proprietario. Il motivo è, invece, inammissibile nella parte in cui deduce la mala fede del possessore per difetto di specificità. I frutti spettano, pertanto, dalla domanda di rivendica, in prededuzione in quanto maturati dopo l'apertura del fallimento.

13. Deve, pertanto, enunciarsi il principio di diritto:

"Spettano al proprietario dell'impianto fotovoltaico gli importi corrisposti dal Gestore dei Servizi Energetici al Soggetto Responsabile a titolo di Tariffa Incentivante e di Ritiro Dedicato, costituendo la prima una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio dell'impianto e il secondo il corrispettivo della cessione al Gestore dell'energia generata dall'impianto. Laddove il proprietario dell'impianto sia diverso dal Soggetto Responsabile titolare del rapporto concessorio con il Gestore, il Soggetto Responsabile è tenuto a corrispondere tali importi al proprietario dell'impianto a titolo di frutti civili ex art. 1148 cod. civ. dal giorno della domanda quale possessore di buona fede".

14. Il decreto impugnato non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio e, in accoglimento del quarto motivo con assorbimento degli ulteriori motivi, va cassato con rinvio per nuovo esame. Al giudice del rinvio è rimessa anche la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo, rigetta il primo e dichiara assorbiti gli ulteriori motivi; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolazione e la decisione delle spese processuali del giudizio di legittimità.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 25 aprile 2026.

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