Fotovoltaico: i proventi del GSE spettano al proprietario dell’impianto

Articolo del 06/05/2026

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La Cassazione (n. 11085/2026) chiarisce che le somme corrisposte dal GSE per tariffa incentivante e ritiro dedicato spettano al proprietario dell’impianto fotovoltaico, anche quando il rapporto con il Gestore è intestato a un diverso Soggetto Responsabile.

Chi ha diritto agli importi corrisposti dal GSE per un impianto fotovoltaico: il soggetto titolare della convenzione con il Gestore oppure il proprietario dell’impianto?

La Corte di Cassazione, sez. I civile, con l’ordinanza n. 11085 del 25 aprile 2026, distingue il piano esterno del rapporto con il Gestore dei Servizi Energetici dal piano interno della spettanza economica dei proventi.

La vicenda in esame

Il caso nasce nel fallimento di una società subentrata, ai sensi dell’art. 72 legge fallimentare, nelle convenzioni GSE relative a due impianti fotovoltaici. Il Fallimento aveva incassato gli importi dovuti per tariffa incentivante e ritiro dedicato.

Il creditore, però, sosteneva di essere proprietario degli impianti, già insistenti su immobili oggetto di leasing, e chiedeva la retrocessione delle somme in prededuzione.

Il Tribunale di Ancona aveva respinto la domanda, ritenendo decisivo il fatto che il Fallimento fosse divenuto Soggetto Responsabile degli impianti e titolare delle convenzioni con il GSE.

La Cassazione cassa il decreto: la convenzione individua il soggetto che può ricevere le somme dal Gestore, ma non stabilisce automaticamente chi possa trattenerle nei rapporti interni con il proprietario dell’impianto.

Tariffa incentivante e ritiro dedicato: due proventi diversi

La Corte ricostruisce la natura delle somme corrisposte dal GSE.

La tariffa incentivante, prevista dall’art. 7, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 387/2003, costituisce una «equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio» dell’impianto fotovoltaico. Non è il corrispettivo di una prestazione resa al GSE, ma un contributo collegato alla realizzazione e alla gestione dell’impianto.

Il ritiro dedicato, invece, consiste nella cessione al GSE dell’energia prodotta dall’impianto, a prezzo amministrato, in alternativa all’autoconsumo o alla vendita diretta dell’energia sulla rete.

Il punto comune è il collegamento con l’impianto: la tariffa remunera investimento ed esercizio; il ritiro dedicato remunera l’energia generata dal bene.

Il Soggetto Responsabile incassa, ma il proprietario può pretendere i frutti

Il passaggio decisivo riguarda la separazione tra titolarità della convenzione GSE e proprietà dell’impianto fotovoltaico.

Verso il GSE, il diritto al pagamento spetta al Soggetto Responsabile, cioè al titolare della convenzione. Ma questo non significa che il Soggetto Responsabile possa trattenere definitivamente le somme quando l’impianto appartiene a un altro soggetto.

Secondo la Cassazione, gli importi incassati devono essere riversati al proprietario perché costituiscono frutti civili dell’impianto ai sensi dell’art. 1148 cod. civ.

Il ragionamento è semplice: l’impianto è il bene che produce utilità economiche. Chi lo possiede o lo gestisce può incassare i proventi, ma, dal giorno della domanda del proprietario, deve restituirli secondo le regole sui frutti.

Perché rileva la proprietà dell’impianto

Per la Cassazione, l’impianto fotovoltaico non è un elemento neutro rispetto ai proventi GSE.

La Corte richiama anche la natura immobiliare dell’impianto fotovoltaico, quando vi sia una connessione strutturale e funzionale con il terreno. Anche questo dato rafforza il collegamento tra proprietà del bene e utilità economiche prodotte.

Da qui la conclusione: se manca un titolo che attribuisca definitivamente i proventi a un soggetto diverso, le somme spettano al proprietario dell’impianto fotovoltaico.

Nel caso esaminato, il Fallimento aveva incassato le somme quale Soggetto Responsabile, ma doveva riconoscerle al proprietario degli impianti dalla domanda di rivendica. La prededuzione deriva dal fatto che i frutti sono maturati dopo l’apertura della procedura fallimentare.

Il principio affermato dalla Cassazione

La Corte enuncia il seguente principio: spettano al proprietario dell’impianto fotovoltaico gli importi corrisposti dal Gestore dei Servizi Energetici al Soggetto Responsabile a titolo di tariffa incentivante e di ritiro dedicato.

La tariffa incentivante rappresenta una remunerazione dei costi di investimento ed esercizio dell’impianto; il ritiro dedicato costituisce il corrispettivo della cessione al Gestore dell’energia prodotta.

Se il proprietario dell’impianto è diverso dal Soggetto Responsabile titolare del rapporto con il GSE, quest’ultimo deve corrispondere tali importi al proprietario a titolo di frutti civili ex art. 1148 cod. civ., dal giorno della domanda, quale possessore di buona fede.

Cosa ci portiamo a casa

La decisione chiarisce un punto pratico: essere Soggetto Responsabile nella convenzione con il GSE non basta per trattenere i proventi dell’impianto, se la proprietà appartiene ad altri.

Occorre distinguere due piani:

  • nei rapporti con il GSE, conta la titolarità della convenzione;

  • nei rapporti interni tra le parti, conta la proprietà dell’impianto e la disciplina dei frutti civili.

Per chi gestisce impianti fotovoltaici, leasing, fallimenti, locazioni o trasferimenti di immobili con impianti già installati, la regola operativa è una: i proventi GSE devono essere disciplinati espressamente.

Resta distinto il piano fiscale: il trattamento delle somme percepite dal GSE dipende dal tipo di tariffa, dalla potenza dell’impianto e dalla qualifica del soggetto che percepisce gli importi.

Altrimenti, l’impianto produce energia, il GSE paga, ma resta la domanda decisiva: di chi è il bene che ha prodotto quei frutti?


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