Il conducente che, avendo conseguito l’abilitazione alla guida da meno di un anno, secondo la disciplina vigente ratione temporis, si ponga alla guida di un veicolo con rapporto potenza/tara superiore a 55 kw/t, non può essere equiparato a chi non abbia mai conseguito la suddetta abilitazione. Ne consegue che la clausola inserita in un contratto di assicurazione r.c.a., la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti “non abilitati alla guida”, non trova applicazione in tale ipotesi.
La clausola inserita in un contratto di assicurazione r.c.a., la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti “non abilitati alla guida”, è ambigua, poiché tale espressione è teoricamente idonea a ricomprendere sia le ipotesi di abilitazione mai conseguita o revocata, sia le ipotesi di abilitazione conseguita ma soggetta a limitazioni o condizioni non osservate dal conducente. Ne consegue che essa deve essere interpretata in senso sfavorevole al predisponente, ai sensi dell’art. 1370 c.c.
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 12/05/2026 (ud. 03/02/2026) n. 13834
(dott.ssa Lina Rubino – Presidente; Consigliere dott. Marco Rossetti - Consigliere rel. ed est.)
FATTI Dl CAUSA
1. II 7.6.2012 DD alla guida dell'autoveicolo modello X targato X di proprietà di AD causò un sinistro stradale che provocò la morte d'una persona.
Al momento del sinistro DD aveva conseguito la patente di guida da meno di un anno, circostanza ostativa alla guida di veicoli con un rapporto tra potenza e massa superiore a 55 kw/t (ovvero kilowatt per tonnellata), quale era quello da lui condotto.
2. L'assicuratore contro i rischi della r.c.a. derivanti dalla circolazione del suddetto veicolo, ovvero la società X congiunti della vittima effettuando vari pagamenti.
Tra il 2012 ed il 2014 versò loro 511.424,82 euro.
Nel 2018 la X fu condannata dal Tribunale di Venezia ad un risarcimento maggiore, ed in esecuzione di tale sentenza l'assicuratore versò ai danneggiati l'ulteriore somma di euro 654.575,18, ad ottobre del 2018.
3. Nel 2019 la X convenneTribunale di Verbania, nelle forme del rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., chiedendone la condanna alla rifusione delle somme versate ai terzi danneggiati, entro il limite di euro 500.000.
A fondamento della domanda dedusse che il contratto di assicurazione stipulato con AD escludeva la copertura nel caso di sinistro causato da persona non abilitata alla guida. Tale clausola, inopponibile ai terzi danneggiati in forza della previsione dell'art. 144 cod. ass., legittimava tuttavia l'assicuratore ad esercitare la rivalsa nei confronti dell'assicurato per le somme versate alle vittime del sinistro.
4. AD si costituì eccependo la prescrizione del credito e sostenendo che la guida d'un veicolo di potenza superiore a quella consentita dalla abilitazione conseguita dal conducente non costituisse una ipotesi di "guida senza patente".
5. Con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 16.7.2020 il Tribunale accolse la domanda.
La sentenza fu appellata dal soccombente.
6. Con sentenza 7.6.2022 n. 617 la Corte d'appello di Torino rigettò il gravame.
La Corte d'appello:
-) rigettò l'eccezione di prescrizione, sul presupposto che l'ultima tranche dei pagamenti effettuati dalla X , euro, avvenne ad ottobre 2018, e dunque entro il biennio precedente la proposizione della domanda di rivalsa;
-) ritenne che la previsione contrattuale, secondo cui la copertura assicurativa era inoperante nel caso di sinistri causati da persone non abilitate alla guida "ai sensi delle disposizioni in vigore", comprendesse anche l'ipotesi del neopatentato postosi alla guida d'un veicolo di potenza superiore a 55 kw/t, condotta non consentita dall'art. 117, comma 2-bis, cod. strad., nel testo applicabile ratione temporis.
7. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da AD con ricorso fondato su quattro motivi.
La X ha resistito con controricorso. DD è rimasto intimato.
Ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I. Ordine delle questioni.
Va esaminato per primo il terzo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 276 c.p.c., col quale è censurata la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto sussistente il diritto di rivalsa dell'assicuratore. Esso solleva quindi una questione preliminare di merito rispetto al tema della prescrizione, dal momento che se il diritto di rivalsa non sussistesse, sarebbe inutile discorrere della sua prescrizione.
2. Il terzo motivo di ricorso.
Col terzo motivo è denunciata la violazione degli artt. 1362, 1362 e 1370 c.c.
Nell'illustrazione del motivo si deduce che la clausola 2.1 delle condizioni generali di assicurazione (la quale escludeva la copertura assicurativa se il conducente non fosse "abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore") si sarebbe dovuta interpretare nel senso che la copertura fosse esclusa nel solo caso di inesistenza della patente di guida (perché mai conseguita o perché sospesa, revocata o scaduta), e non anche nel caso di guida, da parte di persona munita di patente, di un veicolo per il quale la legge prescriva il possesso della patente da almeno un anno.
2.1. II motivo è fondato con riferimento agli artt. 1362 e 1370 c.c.
Nel caso di specie DD al momento del sinistro era in possesso della patente di guida di categoria "B", conseguita da meno di un annoa
Occorre dunque stabilire se tale previsione contrattuale fu correttamente interpretata dalla Corte d'appello, là dove l'ha ritenuta comprensiva dell'ipotesi di guida d'un autoveicolo di potenza superiore a 55 kw/t da parte di un C.d. neopatentato.
A tale quesito deve darsi risposta negativa.
2.2. All'epoca dei fatti (7.6.2012) l'art. 117, comma 2-bis cod. strad. stabiliva: "ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t.
La violazione di tale obbligo era punita con la sanzione amministrativa da 165 a 660 euro e con la sanzione accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi (art. 117, comma 5, cod. strad.).
Tuttavia ammoniva c che incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius iudicare vel respondere: e dunque va considerato che l'art. 116 cod. strad.:
(-) da un lato, consentiva ai titolari di patente di categoria "B" la guida di "autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente", senza far cenno alla potenza [art. 116, comma 3, lettera (f), cod. strad.];
(-) dall'altro Iato, puniva con l'ammenda da 2.257 a 9.032 euro "chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida" (art. 116, comma 15, cod. strad.).
2.3. La legge applicabile ratione temporis considerava dunque "guida senza patente", punita con l'ammenda, quella di chi si fosse posto alla guida d'un autoveicolo senza la patente "corrispondente" al tipo.
Ma DD era in possesso d'una patente corrispondente al tipo di veicolo condotto (autoveicolo di massa non eccedente 3,5 tonnellate). Ciò impedisce di considerare che al momento del fatto fosse persona abilitata alla guida", conclusione corroborata dalla considerazione del cospicuo divario tra la sanzione prevista per la guida senza patente (ammenda fino a 9.032 euro) e quella prevista per la guida di veicoli di potenza superiore a 55 kw/t da parte di neopatentati (sanzione amministrativa fino a 660 euro).
2.4. In fattispecie assimilabili a quella oggi in esame questa Corte ha già stabilito che la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente "non abilitato alla guida" non è idonea ad escludere l'operatività della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell'assicuratore, se il conducente sia in possesso di una patente corrispondente al tipo di veicolo condotto, ma violi prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada.
Infatti per "mancanza di abilitazione alla guida" deve intendersi l'assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative); oppure nel caso di guida di un veicolo di tipo diverso da quello per il quale è stata conseguita la patente (Cass. Sez. L. , 08/04/2021, n. 9375).
Ma, per quanto detto, un autoveicolo di potenza superiore a 55 kw/t non è un mezzo "di tipo diverso" rispetto a quelli la cui guida è consentita dalla patente "B".
In virtù di tali principi è stata affermata l'inapplicabilità di clausole identiche a quella oggi in esame:
a) nel caso di violazione, da parte di conducente munito di C.d. "foglio rosa", del divieto di trasportare passeggeri su ciclomotori (Cass. Sez. 3, 25/05/2010, n. 12728; Sez. 3, Sentenza n. 20190 del 25/09/2014);
b) nel caso di guida, da parte di persona disabile, di veicolo privo delle dotazioni prescritte dalla legge per la guida da parte di persone con disabilità (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6403 del 01/04/2016).
2.5. Fondata è dunque la denunciata violazione dell'art. 1362 c.c. La lettera del contratto è stata infatti interpretata in modo incoerente con il senso che all'espressione "abilitato alla guida" si sarebbe dovuta attribuire in base al combinato disposto degli artt. 116 e 117 cod. strad.
2.6. Il motivo è altresì fondato con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 1370 c.c.
Infatti l'espressione "conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore" è di per sé ambigua, potendo riferirsi ad una serie di casi teoricamente innumerabili, come dimostra il ciclico ricorso a questa Corte di parti che controvertono sulla sua interpretazione.
Era dunque obbligatorio, per il giudice di merito, interpretare quella clausola in senso sfavorevole al predisponente.
3. Il primo motivo di ricorso.
Col primo motivo (p. 12 del ricorso) il ricorrente denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo una tesi giuridica francamente inusitata che si può così riassumere:
-) la società X indennizzò i congiunti della persona deceduta, il loro avvocato e I'X (quest'ultima non sappiamo a quale titolo) eseguendo otto pagamenti diversi per destinatario ed epoca;
-) sette pagamenti furono eseguiti tra il 2012 ed il 2014, l'ottavo nel 2018;
-) quando la X propose la domanda di rivalsa (anno 2019) essa chiese la condanna del convenuto al pagamento di euro 500.000 a titolo di rifusione delle somme versate con i primi sette degli otto pagamenti suddetti, e non anche a titolo di rifusione della somma versata con l'ottavo pagamento;
-) dall'epoca dei primi sette pagamenti era vanamente decorso il termine biennale di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c.;
-) pertanto la sentenza impugnata, ritenendo che col ricorso introduttivo la X avesse domandato la rifusione delle somme versate ai danneggiati ad ottobre del 2018, invece che quelle pagate sei anni prima, aveva inammissibilmente mutato il fatto posto dall'attrice a fondamento della domanda.
Il ricorrente soggiunge che l'intenzione della società di recuperare, con l'azione di rivalsa, le somme versate con i primi sette pagamenti fu dichiarata dal suo difensore all'udienza del 10.7.2020.
3.1. II motivo resta assorbito dall'accoglimento della censura prospettata col terzo motivo di ricorso.
4. Il secondo motivo di ricorso.
Col secondo motivo è denunciato "l'omesso esame del verbale d'udienza del 10 gennaio 2020".
Il motivo è un corollario del primo: vi si sostiene infatti che nella suddetta udienza del 10 gennaio 2020 il difensore della X avrebbe ammesso che l'azione di rivalsa aveva ad oggetto i pagamenti effettuati nel 2012, e che di conseguenza la Corte d'appello erroneamente rigettò l'eccezione di prescrizione.
4.1. Anche il secondo motivo resta assorbito dall'accoglimento del terzo.
5. Il quarto motivo di ricorso.
II quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 117 cod. strad. e resta assorbito dall'accoglimento del terzo motivo.
6. La sentenza impugnata va dunque cassata in applicazione dei seguenti principi di diritto:
"il conducente che, avendo conseguito l'abilitazione alla guida da meno di un anno (secondo la disciplina vigente ratione temporis), si ponga alla guida di un veicolo con rapporto potenza/tara superiore a 55 kw/t, non può essere equiparato a chi non abbia mai conseguito la suddetta abilitazione. Ne consegue che la clausola inserita in un contratto di assicurazione della r.c.a., la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti "non abilitati alla guida", non trova applicazione nell'eventualità suddetta"
"La clausola inserita in un contratto di assicurazione della r.c.a„ la quale escluda la garanzia nel caso di sinistri causati da conducenti "non abilitati alla guida", è ambigua, in quanto la suddetta espressione è teoricamente idonea a ricomprendere sia le ipotesi di abilitazione mai conseguita o revocata, sia le ipotesi di abilitazione conseguita, ma con limitazioni o condizioni non osservate dal conducente. Ne consegue che essa va interpretata in senso sfavorevole al predisponente, ai sensi dell'art. 1370 c.c.".
7. La cassazione della sentenza impugnata non impone nel caso di specie il rinvio della causa alla Corte d'appello di Torino.
Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., rigettando la domanda di rivalsa formulata dalla X s.p.a., per insussistenza del diritto azionato.
8. La decisione della causa nel merito impone la liquidazione delle spese dei gradi precedenti.
In considerazione della novità della questione, esse vanno compensate per metà; la restante metà va posta a carico della X s.p.a.. Analoga compensazione va disposta per le spese del giudizio di legittimità. Tutte le spese sono regolate nel dispositivo.
P.q.m.
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla X s.p.a.; .9
(-) condanna x s.p.a. alla rifusione in favore di AD del 50% delle spese del presente giudizio di legittimità, che per effetto della suddetta compensazione si liquidano nella somma di euro 5.386,50, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) condanna X s.p.a. alla rifusione in favore di AD del 50% delle spese del giudizio di appello, che per effetto della suddetta compensazione si liquidano nella somma di euro 10.059,50, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) condanna x s.p.a. alla rifusione in favore di AD del 50% delle spese del giudizio di primo grado, che per effetto della suddetta compensazione si liquidano nella somma di euro 11.273,50, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 3 febbraio 2026.
Il Presidente
(Lina Rubino)