Donazione – Revoca per ingratitudine – Ingiuria grave – Prova

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.14567 del 16/05/2026

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Donazione – Revoca per ingratitudine – Interruzione volontaria di gravidanza – Mancata informazione al padre – Ingiuria grave – Esclusione

In tema di revoca della donazione per ingratitudine, la decisione assunta dalla donataria di interrompere la gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento, nel rispetto della legge n. 194 del 1978, senza informare il padre del concepito, ancorché donante, non integra di per sé ingiuria grave ai sensi dell’art. 801 c.c., in assenza della prova che tale decisione manifesti un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e una mancanza di rispetto della dignità di quest’ultimo.

  • Cfr. Cass. 3811/2024; Cass. 20722/2018; Cass. 22013/2016; Cass. 17188/2008.

Processo civile – Non contestazione – Onere della prova – Revoca della donazione – Ingiuria grave – Comparsa di risposta – Memoria istruttoria – Art. 115 c.p.c. – Art. 2697 c.c.

In tema di revoca della donazione per ingratitudine, l’erronea applicazione del principio di non contestazione non può tradursi in una inversione dell’onere della prova gravante sull’attore, il quale resta tenuto, ai sensi dell’art. 2697 c.c., a dimostrare i fatti costitutivi della domanda, e in particolare le circostanze idonee a integrare l’ingiuria grave; la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., essendo destinata all’articolazione delle prove contrarie, non può essere utilizzata per incidere sul thema decidendum né per cancellare contestazioni già tempestivamente formulate nella comparsa di risposta.

  • Cfr. Cass. 9037/2026; Cass. 21332/2024; Cass. 8525/2020.

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Cassazione civile, sez. II, ordinanza 16/05/2026 (ud. 28/04/2026) n. 14567

(Dott. CIRILLO Francesco Maria - Presidente; Dott. PICARO Vincenzo - Consigliere rel.)

FATTI DI CAUSA

1. Vi.Lu. domandava al Tribunale di Modena, sezione distaccata di Sassuolo, di pronunciare la revocazione ex art. 801 c.c., per ingiuria grave, di due donazioni (la prima del 25.6.2009 e la seconda del 23.9.2009) aventi ad oggetto le due metà indivise dell'appartamento ad uso abitazione, con autorimessa, di M (Omissis), via (Omissis), da lui effettuate in favore della convenuta Si.Ra., che aveva anche una figlia nata da una precedente relazione, per consolidare il legame affettivo con la stessa iniziato al principio del 2009.

L'attore deduceva, tra le altre cose, di non aver acconsentito, a seguito delle predette donazioni, alla richiesta della convenuta di gestire il suo conto corrente e che, dinanzi a tale rifiuto, la Si.Ra., in stato interessante, si era determinata ad abortire, malgrado il desiderio di paternità di esso attore, senza coinvolgerlo in alcun modo nella decisione di interrompere la gravidanza.

Costituitasi, la convenuta contestava quando ex adverso dedotto e, in specie, confermata l'accettazione delle donazioni e collocato l'inizio della relazione con il Vi.Lu. nel dicembre 2008, e quello della convivenza subito dopo, deduceva di essersi determinata ad interrompere la gravidanza in quanto l'attore, venuto a conoscenza della sua gravidanza ad ottobre 2009, le aveva detto che sarebbe stato opportuno abortire e si era disinteressato completamente della salute di lei e del nascituro. In seguito, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 3) c.p.c., la Si.Ra. eccepiva l'irrevocabilità della seconda donazione, poiché effettuata dal compagno per particolare riconoscenza e gratitudine, dopo aver appreso da lei la notizia della gravidanza, in contrasto con quanto sostenuto nella comparsa di risposta, in cui anche la seconda donazione era stata indicata come avvenuta prima della comunicazione al compagno della gravidanza.

Il Tribunale accoglieva la domanda del Vi.Lu. di revocazione per ingiuria grave delle due donazioni.

2. La Si.Ra. interponeva appello avverso tale decisione e Vi.Lu. resisteva al gravame.

La Corte d'Appello di Bologna rigettava l'appello e confermava integralmente il provvedimento impugnato.

In specie, il Giudice di seconde cure riteneva che le contraddizioni contenute negli scritti difensivi della convenuta, relative a fatti rilevanti per la decisione, si risolvessero nell'assenza di una specifica contestazione delle allegazioni attoree, e che la determinazione della Si.Ra. di interrompere la gravidanza senza coinvolgere nella relativa decisione il compagno, nonostante il desiderio di paternità del predetto, in quanto espressione di mancanza di riconoscenza e di malanimo nei confronti del donante, potesse qualificarsi come ingiuria grave ai sensi dell'art. 801 c.c.

3. Avverso tale sentenza Si.Ra. ha proposto ricorso affidandosi a cinque motivi.

Vi.Lu. è rimasto intimato in questa sede.

Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Nell'imminenza dell'adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 801 c.c. e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., e la violazione degli articoli 111 Cost. e 132, n. 2) c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c..

La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto fondate le ragioni dell’originario attore, basandosi sul solo isolato elemento non contestato della determinazione della ricorrente di interrompere la gravidanza senza coinvolgere il compagno nella relativa decisione, pur in assenza di elementi probatori a supporto della sussistenza del presupposto dell’ingiuria grave verso il donante richiesto dall’art. 801 c.c., rendendo sul punto una motivazione priva dei requisiti strutturali minimi richiesti dalla legge.

2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., è dedotta la nullità della sentenza per mancata e/o errata applicazione degli articoli 769 e 793 c.c., per avere il Giudice di secondo grado erroneamente sussunto la fattispecie in esame nell’alveo applicativo dell’art. 793 c.c., ovverosia nell’ipotesi normativa della donazione modale, e non in quella della donazione quale contratto non sinallagmatico, animato da mero spirito di liberalità, di cui all’art. 769 c.c..

3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge n.194/1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza, anche in relazione agli articoli 2, 3 e 32 Cost., giacché la Corte d'Appello non avrebbe considerato la ricorrente quale unica titolare del diritto all’interruzione della gravidanza nel rispetto dei limiti di legge, indipendentemente dal consenso del padre del nascituro.

4. Con il quarto motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n.4) c.p.c., si censura la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115, 116, comma 1° c.p.c. e 2697 c.c.. Il Giudice di appello avrebbe confermato l'accoglimento della domanda di revocazione del Villani in assenza di riscontri probatori e avrebbe altresì fatto coincidere la presunta incongruenza della tesi difensiva della ricorrente, contenuta nella memoria ex art. 183, comma 6°, n. 3) c.p.c., rispetto alla tesi difensiva della comparsa di risposta della S., con l'applicazione del principio di non contestazione, desumendo da esso che il Villani non fosse tenuto a dimostrare i fatti costitutivi della sua domanda che erano stati invece tempestivamente contestati dalla controparte nella comparsa di risposta.

5. Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta la nullità del procedimento e della sentenza per apparente e/o illogica motivazione: violazione dell’art. 132, n. 4) c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, nn. 4) e 5) c.p.c., giacché l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte distrettuale non sarebbe conforme a quanto prescritto dall’art. 132, n. 4) c.p.c., avendo il Giudice di secondo grado omesso di procedere alla fase istruttoria, accolto la domanda attorea sulla scorta di indimostrate asserzioni contenute nell’atto di citazione, nonché interpretato in maniera abnorme la tesi difensiva della ricorrente.

6. Ritiene la Corte che possano essere esaminati congiuntamente il primo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso, che attengono a diversi profili di censura della motivazione dell'impugnata sentenza.

Tali motivi sono all'evidenza fondati.

6.1. Premesso che è rimasto accertato che i due atti di donazione immobiliare sono intervenuti prima che la ricorrente, cittadina tunisina avente già una figlia nata da una precedente relazione, avesse notizia, all'inizio di ottobre 2009, della gravidanza, per cui quegli atti non erano specificamente connessi alla circostanza che la ricorrente avrebbe potuto dare alla luce un figlio del donante, occorre prendere le mosse dall'errata applicazione del principio di non contestazione effettuata dal Tribunale di Modena in primo grado e poi avallata dalla Corte d'appello di Bologna.

Quest'ultima, alle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, ha sostenuto che le contraddizioni esistenti tra la comparsa di risposta del giudizio di primo grado della S. – nella quale era stato indicato che ella aveva appreso dell'inizio della gravidanza al principio di ottobre 2009, e quindi dopo avere ricevuto le due donazioni del 25.6.2009 e del 23.9.2009 – e la memoria ex art. 183 comma 6° n. 3) c.p.c. – nella quale invece si era sostenuto che la seconda donazione sarebbe avvenuta a favore della donna da parte del Villani per gratitudine connessa all'appresa notizia dell'iniziata gravidanza – dovevano indurre a considerare l'attore “esonerato dalla prova dei fatti costitutivi dell'azione intentata, tanto più che S. aveva ammesso di avere assunto autonomamente la decisione di abortire, vale a dire senza consultarsi con il compagno odierno appellato”.

Si è così realizzata una patente violazione del principio di non contestazione dell'art. 115 comma 1° c.p.c., tradottasi in un’evidente inversione dell'onere probatorio dell'art. 2697 c.c., che impone all'attore, e non al convenuto, di fornire prova dei fatti costitutivi (come nella specie l'ingiuria grave). Così facendo, in sostanza, il Villani è stato dispensato dall'onere di provare che l’attuale ricorrente si fosse determinata ad interrompere la gravidanza senza coinvolgere minimamente nella decisione relativa il compagno perché lo stesso si sarebbe rifiutato di farla operare illimitatamente sul suo conto corrente e malgrado il suo forte desiderio di paternità, come sostenuto in citazione.

Peraltro, è stata nello stesso tempo negata alla ricorrente, in violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, la facoltà di provare, in senso contrario, che a determinare la gravosa determinazione di interrompere la gravidanza il 22.12.2009, in prossimità della scadenza dei 90 giorni all'uopo concessi dall'art. 4 della legge n. 194/1978, era stato il comportamento del Villani. Nell’assunto della ricorrente, infatti, quest’ultimo, appresa ad ottobre 2009 la notizia della gravidanza della compagna, aveva manifestato la sua contrarietà alla nascita di un figlio, anche perché preoccupato per eventuali ripercussioni sulla separazione giudiziale dalla sua seconda moglie, e aveva suggerito alla S. di abortire, allontanandosi dalla casa in cui i due convivevano.

Il principio di non contestazione, come desumibile dal combinato disposto degli articoli 115 comma 1° e 167 comma 1° c.p.c., impone al convenuto costituito di prendere posizione e contestare specificamente nella comparsa di risposta i fatti principali posti a base delle domande dell'attore nell'atto di citazione, perché in difetto di tale contestazione specifica quei fatti, che fanno parte del thema decidendum, escono dal thema probandum.

Successivamente il quadro complessivo dei fatti, anche secondari, non contestati, per i quali non si richiede alla controparte l'articolazione di prove documentali o costituende, si completa, in relazione ad eventuali ulteriori fatti principali allegati dall'attore nel verbale dell'udienza di prima trattazione, inerenti alla reconventio reconventionis, o ad eccezioni volte a contrastare le difese, eccezioni e domande riconvenzionali del convenuto, con la memoria ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c., destinata alla precisazione e/o modificazione delle domande e delle eccezioni (vedi in tal senso Cass. n. 9037/2026; Cass. n. 21332/2024; Cass. n.8525/2020).

La memoria ex art. 183 comma 6° n. 3) c.p.c. del convenuto, invece, essendo destinata solo all'articolazione delle prove contrarie alle prove dirette dell'attore, e non più ad influire sul thema decidendum, non può essere utilizzata per muovere contestazioni specifiche a fatti che siano stati tempestivamente allegati dall'attore, anche perché, se così fosse, quest'ultimo si troverebbe sprovvisto di strumenti probatori per contrastare tali ulteriori allegazioni avversarie e verrebbe meno il sistema delle preclusioni progressive che caratterizza il processo civile.

Ne deriva che l'impugnata sentenza, ai fini dell'individuazione dei fatti allegati dall'attore e contestati specificamente dalla convenuta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, non poteva fare riferimento alla memoria ex art. 183 comma 6° n. 3) c.p.c. della ricorrente, destinata solo all'articolazione delle prove contrarie, cancellando per tale via le contestazioni specifiche già sopra descritte che erano state compiute dalla S. nella comparsa di risposta in ordine alle circostanze di fatto nelle quali era maturata la sua determinazione di interrompere la gravidanza il 22.12.2009 senza coinvolgere nella decisione relativa il compagno.

Dalla contraddizione tra le tesi difensive della comparsa di risposta e della memoria ex art. 183 comma 6° n. 3) c.p.c. non poteva quindi derivare l'esonero dell'attore dall'onere di provare le circostanze di fatto nelle quali era maturata la determinazione unilaterale della compagna di interrompere la gravidanza e le motivazioni ritorsive della stessa, in applicazione del principio di non contestazione.

6.2. Evidenziata, fin qui, la prima evidente violazione di legge imputabile alla sentenza in esame, la Corte deve ora soffermarsi sulla principale e delicata questione che l’odierno ricorso pone, ossia quella di stabilire se sia possibile o meno qualificare in termini di ingiuria grave, rilevante ai fini della revoca della donazione per ingratitudine di cui all’art. 801 c.c., il comportamento della donna che abbia deciso di interrompere la gravidanza senza informare il proprio compagno di tale scelta.

La Corte ritiene che debba escludersi che simile decisione, avulsa dalla situazione di fatto nella quale tale determinazione era maturata, sia sufficiente ad integrare l'ingiuria grave come intesa dalla giurisprudenza di questa Corte quale causa di revocazione delle donazioni, dovendo essa accompagnarsi con la prova di ulteriori specifiche circostanze idonee a farla apparire come espressiva di un vero e proprio disprezzo nei confronti del donante.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale l’odierna pronuncia intende dare ulteriore continuità, l’ingiuria grave richiesta
dall'art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, infatti, pur mutuando dal diritto penale la sua
natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve
dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare di rispetto alla dignità del donante (Cass. n.3811/2024; Cass. n.20722/2018; Cass. n. 22013/2016; Cass. n. 17188/2008) e deve, pertanto, essere espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante.

Il comportamento del donatario va valutato non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante, perché espressamente rivolto a ledere la sua sfera morale, tale da essere contrario a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe improntare l'atteggiamento del donatario.

Si tratta, evidentemente di una formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali, il cui discrimine è segnato dalla ripugnanza che detto comportamento suscita nella coscienza sociale.

Nel caso di specie, la decisione della ricorrente integra un comportamento che, in quanto non accompagnato da modalità di esercizio disdicevoli o da circostanze di fatto significative di un particolare disprezzo verso il padre naturale del concepito, da solo, non esprime profonda e radicata avversione verso il donante, né un sentimento di disistima delle sue qualità morali, presupposti necessari per la revoca della donazione per ingiuria grave.

Va considerato, in proposito, che secondo l’art. 4 della L. n. 194/1978, la decisione di interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni è riservata esclusivamente alla gestante, e non richiede il consenso del padre del nascituro; questa valutazione espressa dal legislatore è stata ritenuta non in contrasto con la tutela costituzionale della famiglia (art. 29 Cost.) e della paternità (art. 31 Cost.) dalla sentenza n. 108 del 25.6.1981 della Corte costituzionale.

L'art. 5 della stessa legge, inoltre, attribuisce alla gestante la mera facoltà, e non l'obbligo di coinvolgere il padre del concepito nella determinazione relativa all'eventuale interruzione della gravidanza, ed anche tale previsione legislativa non è stata ritenuta lesiva del principio di uguaglianza tra i coniugi posto a base del matrimonio (Corte Cost. n. 389 del 31.3.1988), peraltro neppure invocabile in un'ipotesi come quella in esame di mera convivenza, in cui può valere solo il principio di uguaglianza tra i sessi.

È evidente, pertanto, che se la ricorrente ha esercitato, come nella specie, una facoltà riconosciutale dalla legge, senza violare alcun obbligo giuridico, dalla sola sua autonoma determinazione d'interruzione volontaria della gravidanza senza coinvolgere il padre del concepito nella relativa decisione non può essere derivata alcuna ingiuria grave nei confronti del donante, perché a tal fine sarebbe stato necessario provare, da parte del donante, il compimento di ulteriori atti da parte della donataria che fossero espressivi, come già detto, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e di mancanza di rispetto alla dignità del donante e che fossero quindi espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante.

Da ultimo si deve rilevare che l'impugnata sentenza, basandosi sugli assunti indimostrati del V. circa la motivazione dell'interruzione di gravidanza decisa dalla ricorrente a sua insaputa, erroneamente esclusi dal thema probandum per il principio di non contestazione, e sull'unico fatto effettivamente non contestato rappresentato dall'aborto unilateralmente deciso dalla S. senza alcun coinvolgimento del compagno nella relativa determinazione, non ha consentito di comprendere, in effetti, le ragioni per le quali ha accolto la domanda del V.

Il secondo motivo di ricorso, che ipotizza che l'impugnata sentenza abbia qualificato le donazioni oggetto della richiesta di revocazione come donazioni modali, deve ritenersi assorbito per effetto dell'accoglimento degli altri motivi.

7. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata, enunciandosi il seguente principio di diritto:

"In tema di revoca della donazione per ingratitudine, la decisione assunta da una donna di interrompere la gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento, nel rispetto delle regole fissate dalla legge n. 194 del 1978, senza informare il padre del figlio concepito, non può di per sé, in assenza di prova che tale decisione manifesti un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e di mancanza di rispetto della dignità di quest'ultimo, costituire motivo valido per disporre la revoca della donazione ai sensi dell'art. 801 del codice civile".

Il giudizio è rinviato alla medesima Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione personale, la quale tornerà ad esaminare il merito dell'appello attenendosi al principio di diritto suindicato.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Per la delicatezza dei temi trattati si ritiene necessario disporre l'oscuramento dei riferimenti personali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.


Si dispone l'oscuramento dei riferimenti personali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2026.

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