Aborto senza informare il padre: la donazione è revocabile per ingratitudine?

Articolo del 16/06/2026

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La Cassazione (n. 14567/2026) chiarisce che la scelta della donna di interrompere la gravidanza, nei limiti della legge n. 194/1978 e senza informare il padre del concepito, non integra di per sé ingratitudine ai fini della revoca della donazione.

La donna decide di interrompere la gravidanza senza informare il compagno. L’uomo, che in precedenza le aveva donato un immobile, può ottenere la revoca della donazione per ingratitudine?

La Corte di cassazione, sezione II civile, con l’ordinanza n. 14567 del 16 maggio 2026, risponde di no: l’interruzione volontaria della gravidanza, se avviene nei limiti della legge n. 194 del 1978, non può essere automaticamente qualificata come ingiuria grave ai sensi dell’art. 801 c.c..

Per revocare una donazione non basta una scelta personale non condivisa dal donante. Serve la prova di una condotta capace di esprimere durevole disistima, mancanza di rispetto della dignità o radicata avversione verso di lui.

Il caso: due donazioni e la richiesta di revoca

La vicenda nasce da due donazioni immobiliari effettuate da un uomo in favore della compagna. Le donazioni avevano ad oggetto le due metà indivise di un appartamento ad uso abitazione, con autorimessa.

Il donante agisce in giudizio chiedendo la revocazione delle donazioni per ingratitudine, ai sensi dell’art. 801 c.c..

Tra le condotte poste a fondamento della domanda vi è la decisione della donna di interrompere la gravidanza senza coinvolgerlo. Secondo l’uomo, quella scelta sarebbe stata assunta nonostante il suo desiderio di paternità e come reazione al suo rifiuto di consentire alla compagna la gestione del conto corrente.

La donna contesta questa ricostruzione. Sostiene, invece, che il compagno, dopo avere saputo della gravidanza, le avrebbe suggerito di abortire e si sarebbe poi disinteressato della sua salute e di quella del nascituro.

Il Tribunale accoglie la domanda di revoca. La Corte d’appello di Bologna conferma la decisione, ritenendo che la scelta di abortire senza coinvolgere il compagno possa integrare una ingiuria grave verso il donante.

La donna ricorre quindi in Cassazione.

La questione: abortire senza informare il padre è ingratitudine?

Il punto centrale è semplice: la decisione della donna di abortire, senza informare il padre del concepito, può giustificare la revoca della donazione per ingratitudine?

La Cassazione distingue il piano personale da quello giuridico.

Sul piano personale, la scelta può incidere profondamente sulla relazione tra le parti. Sul piano giuridico, però, la revoca della donazione richiede presupposti precisi.

L’art. 801 c.c. consente la revoca della donazione quando il donatario commette una ingiuria grave verso il donante. Ma non ogni comportamento doloroso, sgradito o non condiviso può diventare automaticamente causa di revoca.

Che cosa serve per revocare una donazione per ingratitudine

Secondo la giurisprudenza della Cassazione, l’ingiuria grave richiesta dall’art. 801 c.c. non coincide con una semplice mancanza di riconoscenza.

Occorre un comportamento esteriore del donatario idoneo a manifestare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e una mancanza di rispetto della sua dignità.

La condotta deve quindi esprimere una radicata e profonda avversione o una perversa animosità verso il donante.

La Corte richiama, in continuità, i propri precedenti in materia: Cass. n. 3811/2024, Cass. n. 20722/2018, Cass. n. 22013/2016 e Cass. n. 17188/2008.

Il comportamento del donatario deve essere valutato non solo in astratto, ma anche nella sua concreta potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante.

Interruzione volontaria di gravidanza: la decisione spetta alla gestante

La Cassazione richiama la disciplina della legge n. 194 del 1978.

L’art. 4 riconosce alla donna la possibilità di ricorrere all’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, quando ricorrono le condizioni previste dalla legge.

L’art. 5 prevede il possibile coinvolgimento del padre del concepito, ma solo ove la donna lo consenta. Si tratta di una facoltà, non di un obbligo.

La Corte ricorda che questa disciplina è già stata ritenuta compatibile con la Costituzione dalla Corte costituzionale, con le sentenze n. 108/1981 e n. 389/1988.

Di conseguenza, se la donna esercita una facoltà riconosciuta dalla legge, senza violare alcun obbligo giuridico, quella sola scelta non può essere trasformata in una ingiuria grave verso il donante.

Perché la Cassazione esclude l’ingratitudine

Nel caso concreto, la Cassazione osserva che la decisione di interrompere la gravidanza non era accompagnata da modalità disdicevoli o da ulteriori circostanze idonee a manifestare un particolare disprezzo verso il donante.

Il solo fatto che la donna abbia deciso autonomamente di abortire, senza coinvolgere il compagno, non basta a dimostrare una profonda avversione verso di lui.

Per arrivare alla revoca, il donante avrebbe dovuto provare elementi ulteriori: atti, parole o comportamenti dai quali desumere che la scelta fosse stata compiuta con finalità ritorsive o con una specifica volontà di ledere la sua dignità morale.

Questa prova non può essere sostituita da una lettura automatica dell’aborto come condotta offensiva.

Il problema della non contestazione e dell’onere della prova

La Cassazione censura anche il ragionamento processuale seguito dai giudici di merito.

La Corte d’appello aveva valorizzato alcune contraddizioni contenute negli scritti difensivi della donna, ritenendo che da esse derivasse una sostanziale non contestazione dei fatti allegati dal donante.

Secondo la Cassazione, questa impostazione viola gli artt. 115 e 167 c.p.c. e determina una indebita inversione dell’onere della prova, regolato dall’art. 2697 c.c..

Chi chiede la revoca della donazione per ingratitudine deve provare i fatti costitutivi della domanda. Deve quindi dimostrare non solo il comportamento del donatario, ma anche la sua idoneità a integrare una ingiuria grave.

La memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., destinata all’articolazione delle prove contrarie, non può incidere sul thema decidendum né cancellare contestazioni già tempestivamente formulate nella comparsa di risposta.

Sul punto la Corte richiama Cass. n. 9037/2026, Cass. n. 21332/2024 e Cass. n. 8525/2020.

Quando la donazione può essere revocata?

La decisione non esclude che una donazione possa essere revocata quando il comportamento del donatario sia realmente offensivo verso il donante.

Il punto è un altro: chi chiede la revoca della donazione per ingratitudine deve provare fatti ulteriori rispetto alla sola scelta di interrompere la gravidanza.

Servono elementi concreti dai quali emerga una ingiuria grave, cioè una condotta idonea a manifestare disistima, avversione o mancanza di rispetto della dignità del donante.

Il principio di diritto

La Cassazione enuncia il seguente principio:

In tema di revoca della donazione per ingratitudine, la decisione assunta da una donna di interrompere la gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento, nel rispetto delle regole fissate dalla legge n. 194 del 1978, senza informare il padre del figlio concepito, non può di per sé, in assenza di prova che tale decisione manifesti un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e di mancanza di rispetto della dignità di quest’ultimo, costituire motivo valido per disporre la revoca della donazione ai sensi dell’art. 801 c.c..

La conclusione: la donazione resta salva, salvo prova di una vera ingiuria grave

La Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.

Il punto da portare a casa è questo: la revoca della donazione per ingratitudine richiede una condotta realmente offensiva verso il donante.

L’esercizio di una facoltà riconosciuta dalla legge, come la scelta della donna di interrompere la gravidanza nei limiti della legge n. 194/1978, non può diventare automaticamente una ingratitudine civilistica.

Per revocare una donazione serve qualcosa di più di una ferita personale: serve la prova di una ingiuria grave, cioè di una condotta che colpisca la dignità del donante e manifesti disistima, avversione o animosità nei suoi confronti.


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