La violazione dei doveri genitoriali di cura, educazione, assistenza morale e mantenimento, quando si traduce nel persistente disinteresse del genitore verso il figlio, può integrare una lesione di diritti costituzionalmente protetti e fondare un’autonoma azione di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. in favore del minore, ove il pregiudizio si manifesti in termini di sofferenza e di compromissione del percorso di crescita e del tenore di vita che il figlio avrebbe potuto godere in caso di assunzione delle responsabilità genitoriali.
L’obbligo del genitore di istruire, educare, assistere moralmente e concorrere al mantenimento del figlio sorge con la nascita, indipendentemente dal momento in cui intervenga la sentenza dichiarativa della paternità, poiché discende dal mero fatto della generazione e si ricollega allo status genitoriale; l’accertamento giudiziale della paternità produce quindi effetti retroattivi anche quanto agli obblighi personali e patrimoniali verso il figlio.
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 18/05/2026 (ud. 04/02/2026) n. 14886
(Dott. GIUSTI Alberto - Presidente; Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere Rel.)
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
Con atto di citazione del 26.10.2021 Au.An. chiedeva al Tribunale di Como: la dichiarazione giudiziale di paternità di Ma.Ni. sulla minore Au.Li., nata a C il (Omissis); l'affidamento esclusivo della minore; la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale; la determinazione a carico di quest'ultimo di un assegno di mantenimento nella misura di un 1/3 del suo effettivo reddito mensile, e, comunque, nella somma non inferiore ad Euro 1.300,00; la condanna del Ma.Ni. al risarcimento dei danni morali in favore dell'attrice quantificati nella misura di Euro 30.000,00; la condanna del convenuto al rimborso delle spese per il mantenimento della minore anticipate dall'attrice, quantificate nella somma di Euro 26.765,88.
Con comparsa di costituzione del 22.02.2022 Ma.Ni. negava la paternità della minore e chiedeva il rigetto di tutte le domande avverse.
Con sentenza n. 400/2024 emessa il 08.03.2024, pubblicata e notificata alle parti il 9.04.2024, il Tribunale di Como dichiarava che Ma.Ni. era il padre biologico della minore Au.Li., nata a C il (Omissis), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere all'annotazione della sentenza, al passaggio in giudicato, nell'atto di nascita di Au.Li.; 3) disponeva che la minore assumesse il cognome paterno in aggiunta a quello materno; 4) poneva a carico del padre l'obbligo di corrispondere all'attrice (a decorrere dalla domanda), a titolo di mantenimento indiretto della figlia minore, l'importo mensile di Euro 700,00 - oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como a far data dalla domanda nonché l'ulteriore somma a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento della figlia minore Au.Li., di Euro 700,00 mensili, oltre interessi legali, dalla nascita della minore ((Omissis)) alla domanda (12.11.2021) e l'importo di Euro 30.000 già rivalutato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla minore.
Avverso tale sentenza Ma.Ni. proponeva gravame istando per il rigetto delle domande avanzate da Au.An.
Si costituiva Au.An. istando per il rigetto dell'appello ed in via incidentale chiedeva che in parziale riforma dell'impugnata sentenza venisse dichiarata la decadenza del sig. Ma.Ni. dalla responsabilità genitoriale nei confronti della minore Au.Li.
Con sentenza n. 535/2025 pubbl. il 27/02/2025 la Corte di appello di Milano respingeva il gravame principale e quello incidentale.
Il giudice del gravame per gli aspetti che qui rilevano riteneva infondata la censura con cui l'appellante contestava l'accertamento della paternità sulla piccola Au.Li. e corretta la determinazione dell'assegno mensile di Euro 700,00 quale contributo per il padre a titolo di mantenimento della figlia avuto riguardo alle posizioni reddituali di ciascun genitore. Relativamente alla lamentata violazione dell'art 112 c.p.c. per quanto riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla minore e quantificato in Euro 30.000,00 che secondo l'appellante sarebbe stato liquidato in assenza di una specifica domanda di controparte, riteneva non sussistente la violazione invocata.
Al riguardo osservava che quantunque la difesa della Au.An. avesse chiesto solo il risarcimento dei danni morali provocati alla stessa dal Ma.Ni. ed invece il giudicante di primo grado, come si legge nella parte motiva della sentenza, avesse erroneamente ritenuto che la stessa difesa avesse invece proposto domanda di risarcimento del danno "endofamiliare" a favore della figlia nel caso di specie, non era configurabile il denunciato vizio.
Osservava in questa prospettiva che, come stabilisce l'art. 709 ter c.p.c., secondo comma n. 2, - applicabile al caso in esame, essendo stato il procedimento di primo grado iscritto a ruolo in data 19 novembre 2021 e quindi sottratto all'applicazione del D.Lgs. 149/2022, c.d. Riforma Cartabia, il Giudice poteva, anche d'ufficio, disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore. Da tali premesse, si evinceva che il Tribunale, condannando il Ma.Ni. al risarcimento del danno endofamiliare subito dalla minore pur in assenza di una specifica domanda della Au.An. sul punto - e, quindi, in assenza altresì di prova sull'esistenza e sull'entità del danno fornita dalla stessa -aveva comunque esercitato una facoltà riconosciutagli sia dalla legge, sia dalla giurisprudenza, provvedendo a tutelare il preminente interesse della minore Au.Li.
Avverso tale decisione Ma.Ni. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui ha resistito Au.An. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in vista dell'udienza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 316 bis c.c. e dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere la Corte di appello fondato il proprio convincimento sulla base della sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado dal Tribunale di Como e per aver mal interpretato e mal applicato i criteri adottati nella determinazione del contributo posto a carico dell'odierno ricorrente a titolo di assegno di mantenimento in favore della minore omettendo qualunque motivazione in merito.
Si lamenta in particolare che la Corte di appello si è limitata ad operare un mero raffronto delle situazioni economico-reddituali delle parti come emerse dalla documentazione agli atti, senza svolgere le necessarie valutazioni di merito che, invece, avrebbe dovuto effettuare in virtù della richiesta formulata dall'appellante di rideterminare l'importo nella somma mensile (dell'assegno di mantenimento, ndr) non superiore ad Euro 150,00.
Si osserva che nella fattispecie in esame la somma di Euro 700,00 mensili quantificata come importo dovuto dall'odierno ricorrente a titolo di assegno di mantenimento in favore della minore oltre ad apparire ictu oculi abnorme in relazione alla sua capacità economica, (i suoi redditi complessivi sono pari a circa Euro 1.600,00 netti mensili), rappresentando quasi il 50% delle sue entrate, ed alla sua situazione personale attuale, egli convive con la propria moglie e figlia che provvede a mantenere in esclusiva, non tiene in alcun modo conto delle circostanze, risultanti dagli atti, in base alle quali l'odierna controricorrente, madre della minore, percepisce un reddito ben superiore a quello del Ma.Ni. (media: Euro 2067,24 mensili; il Giudice di prime cure aveva indicato una media di Euro 1.746 mensili), beneficia dell'assegno unico per la figlia di Euro 135 mensili e in aggiunta alla propria abitazione, è piena proprietaria di due immobili ed è proprietaria per un sesto di altri due immobili.
Con un secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 709 ter c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere la Corte di appello così come il Tribunale pronunciato ultra petita in assenza di una specifica domanda da parte dell'odierna controricorrente sul punto e, conseguentemente in assenza di prova sull'esistenza e sull'entità del danno fornita dalla stessa.
Si sostiene poi che neanche le motivazioni fornite dal Tribunale e dalla Corte d'Appello per quantificare l'entità del danno appaiono condivisibili. In proposito si osserva che il danno non patrimoniale è risarcibile solo ove sussistano da parte del richiedente la allegazione degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio. Con il terzo motivo si censura la decisione sotto il profilo della nullità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c per non avere il giudice di appello esplicitato il ragionamento logico giuridico che ha condotto il medesimo a ritenere irrilevanti circostanze fondamentali, ai fini della valutazione sull'entità dell'assegno di mantenimento e dell'importo dovuto a titolo di rimborso spese.
Il primo ed il terzo motivo che meritano un vaglio congiunto sono infondati.
Com'è noto, ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento, sia esso destinato ai figli minori di età o ai figli maggiorenni ma non ancora dipendenti economicamente, deve guardarsi al disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. che, introdotto dall'art. 55 D.Lgs. n. 154 del 2013, riproduce quanto già stabilito all'art. 155, comma 4, c.c. a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 L. n. 54 del 2006 (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2020 del 28/01/2021 e Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 19299 del 16/09/2020).
La norma, in particolare, prevede che "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore."
Si deve, a questo proposito, considerare che l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni.
Da una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio e da un'altra vi è il rapporto tra genitori obbligati.
L'art 337 ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio, nel corso dei giudizi disciplinati dall'art. 337 bis c.c., pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337 ter, comma 4, nn. 1) e 2), c.c.).
Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337 ter, comma 4, n. 4), c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337 ter, comma 4, nn. 3) e 5), c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
È evidente che gli elementi di giudizio appena elencati costituiscono aspetti in cui il principio di proporzionalità si declina, ove le esigenze del figlio e il tenore tenuto durante la convivenza dei genitori indirizzano il contributo che ciascuno dei genitori è chiamato a dare, oltre che la misura dell'assegno periodico da porre eventualmente a carico di uno di essi.
In tale quadro si colloca la più recente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, la quale ha più volte evidenziato che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020).
A questi criteri la Corte di merito si è attenuta fissando nella misura di Euro 700,00 mensili il contributo a carico del padre sia per mantenimento futuro che per quello passato.
Cifra che deve ritenersi congrua avuto riguardo alle disponibilità complessive del soggetto onerato.
Occorre infatti tenere conto non solo del reddito dichiarato ma anche di ogni altra risorsa economica. Ciò posto nella specie risulta che l'odierno ricorrente unitamente al reddito mensile, è anche titolare di 5 conti correnti e di cinque conti depositi e risulta proprietario dell'abitazione dove vive di altro immobile nonché di altre unità immobiliari.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Giova in primo luogo rilevare che il divieto di pronunciare ultra od extra petita imposto dall'art 112 c.p.c. non consente al giudice di:-) decidere su un'azione diversa da quella proposta dall'attore;-) attribuire all'attore un bene diverso da quello richiesto; -) porre a base della decisione fatti non ritualmente introdotti nel processo (Cass. Sez. 3, 12/11/2024, n. 29232; 6533 del 12/03/2024).
Ciò premesso si deve escludere che il giudice di merito non ha pronunciato ultra petita.
La madre della piccola Au.Li., sebbene non abbia invocato un risarcimento da danno endofamiliare, ha comunque richiesto il risarcimento del danno patito da quest'ultima in via non patrimoniale ai sensi dell'art 2059 c.c. correlandola alle violazioni dei doveri genitoriali di prendersi cura della propria figlia.
La lesione di diritti costituzionalmente protetti infatti può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo, come è stato affermato da questa Corte, ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 c.c. (Cass 2023 nr 28551 ove è stata esaminata la fattispecie relativa alla quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla figlia per la totale assenza della figura paterna).
L'obbligo del genitore di istruire, educare, assistere moralmente e concorrere nel mantenimento della prole sorge - indipendentemente dal momento in cui una sentenza dichiarativa accerti la procreazione - con la nascita del figlio (Cass., sez. I, 02 febbraio 2006, n. 2328) e "discende dal mero fatto della generazione" (Cass., sez. I, 22 novembre 2013, n. 26205), ricollegandosi le obbligazioni de quibus allo status genitoriale e assumendo, di conseguenza, efficacia retroattiva (Cass., sez. I, 10 aprile 2012, n. 5652).
Ed è proprio a quel disinteresse dimostrato dal padre nei confronti della figlia, e alla conseguente violazione dei predetti obblighi che la madre della piccola ha inteso fare riferimento invocando una tutela risarcitoria rispetto a quei diritti che trovano nel sistema di protezione della filiazione (e, segnatamente negli artt. 2e 30 Cost., oltre che nell'art. 24, comma 3, CDFUE e nella Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con Legge 27 maggio 1991, n. 176) un elevato grado di riconoscimento e di garanzia.
Non è tuttavia condivisibile il richiamo contenuto nella decisione qui impugnata all'art 709 ter c.p.c. per escludere il vizio di ultrapetizione denunciato dall'appellante.
Il procedimento disciplinato dall'art. 709 ter, infatti, è funzionale ad assicurare - secondo la formula usata dal 2 co. del medesimo articolo - "il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento o più precisamente la corretta attuazione o esecuzione dei preesistenti provvedimenti emessi in materia di esercizio della potestà dei genitori o di affidamento della prole minore.
Si tratta, dunque, di un procedimento sussidiario (come dimostrato, da un lato, dal presupposto costituito dall'esistenza di un provvedimento in tale materia e, dall'altro lato, dai criteri di competenza previsti, v., infra, rispettivamente, par. 2 e par. 3) con funzione esecutiva, rispetto a quelli in cui il provvedimento presupposto è emanato.
Con riguardo alla quantificazione il giudice di merito ha fatto ricorso ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale alle tabelle giurisprudenziali del Tribunale di Milano relative alla liquidazione del danno da morte del genitore.
I parametri utilizzati costituiscono indici da assumere in via meramente analogica e con l'applicazione di correttivi che ne giustificano la liquidazione in via meramente equitativa.
Il criterio tabellare "può rappresentare un punto di riferimento" nella liquidazione del danno in via analogica ed essere assunto nella soglia minima peraltro non attualizzata al momento della decisione (cfr. Cass. 26205/2013; id.34982/2022).
L'importo liquidato nella misura di Euro 30.000,00 deve ritenersi equo alla luce delle circostanze fattuali valorizzate dal Tribunale e condivise dalla Corte distrettuale.
Il Ma.Ni., quantunque venuto a conoscenza della propria paternità (avendo egli ammesso di aver contribuito al progetto di mettere al mondo un figlio con la Au.An. e avendo, successivamente, avanzato istanza di mutamento del nome della figlia) non si è assunto le relative responsabilità, con evidente danno per la minore, esplicatosi sia in termini di sofferenza, sia avuto riguardo al diverso tenore di vita che la medesima avrebbe potuto godere qualora riconosciuta.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 4000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi ed al 15% per spese generali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003.
Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026.
Depositata in Cancelleria il 18 maggio 2026.