In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, quando l’omessa informazione sull’esito sfavorevole del giudizio abbia impedito al cliente di proporre impugnazione, il danno risarcibile non discende automaticamente dall’inadempimento del professionista, ma richiede una valutazione prognostica sull’esito che l’appello avrebbe potuto avere. Il cliente, pertanto, non può limitarsi a dedurre l’astratta possibilità del gravame, ma deve allegare e dimostrare l’erroneità della pronuncia da impugnare, indicando le argomentazioni di fatto e di diritto che avrebbero potuto condurre, secondo criteri probabilistici, a un risultato favorevole.
L’inadempimento dell’avvocato può determinare la perdita del diritto al compenso professionale, in applicazione dell’art. 1460 c.c., solo quando la negligenza abbia inciso sugli interessi del cliente in modo tale da impedire, secondo criteri probabilistici, il conseguimento di un esito della lite altrimenti ottenibile; la situazione può considerarsi di inadempimento totale anche per le prestazioni già eseguite solo quando esse risultino svolte inutiliter, e cioè come se non fossero mai state espletate, per colpa del professionista.
Cassazione civile sez. III, ordinanza 19/05/2026 (ud. 17/09/2025) n. 15078
(Dott. SCRIMA Antonietta - Presidente; Dott. FIECCONI Francesca - Consigliere Rel.)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 20/03/2023, affidato a quattro motivi e illustrato da successiva memoria, MA.CA. e PA.AN. hanno impugnato per cassazione la sentenza n. 78/2023 della Corte d'Appello di Venezia, depositata il 16/1/2023 e notificata in data 18/1/2023. MA.PA. e Generali Spa hanno depositato separati controricorsi.
2. La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nell'atto di citazione con cui PA.AN. e MA.CA. hanno convenuto in giudizio l'Avv. MA.PA. e la sua compagnia di assicurazione (GENERALI ITALIA Spa), deducendo la responsabilità professionale della medesima in relazione ad una causa da essi promossa, con il suo patrocinio, avverso la Banca Popolare di Verona e Novara, definita con esito sfavorevole per gli attori in primo grado. Segnatamente, gli attori rappresentavano che l'Avv. MA.PA. aveva comunicato loro il contenuto della sentenza soltanto con una Mail datata 28/8/2017, quando il termine per l'impugnazione era scaduto, impedendo loro la proposizione dell'appello. A sostegno della domanda, gli stessi deducevano due circostanze oggettive, ovvero l'erronea gestione del giudizio di primo grado e la omessa impugnazione della sentenza del Tribunale di Vicenza, non avendo -il legale- nel giudizio di prime cure svolto alcuna seria, rituale e valida contestazione in ordine al contenuto delle avverse difese, nonché tempestivamente informato i suoi clienti dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado ai fini della proposizione dell'atto di appello. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Vicenza, con la sentenza n. 302/2021 pubblicata il 5/2/2021, accertava l'inadempienza dell'Avv. MA.PA., ma rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per difetto di prova del nesso causale tra l'inadempimento e il danno; accoglieva la domanda riconvenzionale svolta dall'Avv. MA.PA. e per l'effetto condannava i due clienti in solido a pagare il compenso di Euro 5.909,44; dichiarata assorbita ogni ulteriore domanda o eccezione proposta, e compensava le spese per un quarto ponendo la restante quota parte a carico solidale degli attori.
3. Gli odierni ricorrenti proponevano gravame dinnanzi alla Corte d'Appello di Venezia avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza. Si costituivano in giudizio l'appellata Avv. MA.PA. e la GENERALI ITALIA Spa per resistere al gravame. La Corte distrettuale rigettava l'appello proposto e confermava la sentenza del Tribunale di Vicenza, condannando gli appellanti in solido a rifondere le spese di lite.
4. Successivamente alla proposizione del ricorso, veniva depositata, da parte delle figlie della resistente Avv. MA.PA., nel frattempo deceduta, memoria ex art. 378 c.p.c. con contestuale atto di intervento nel presente giudizio ex art. 110 c.p.c. come uniche eredi succedute alla madre con accettazione dell'eredità beneficio di inventario. Assumevano, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, il limite di responsabilità intra vires hereditatis e cum viribus hereditatis di cui godono, insistendo nelle proprie richieste di rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. I ricorrenti pongono a base del ricorso i seguenti quattro motivi.
Con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., si dolgono del fatto che, nella fattispecie, entrambi i giudici di merito non avrebbero valutato, come autonoma fonte di responsabilità, l'omissione del dovere informativo da parte dell'avvocato. Testualmente deducono i' "omesso esame di fatto storico ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in relazione al combinato disposto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, 2230 c.c. e art. 2236 c.c. -inadempimento dell'obbligo informativo".
Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., lamentano la violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. per "motivazione, assente, apparente e contraddittoria" e, ex art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per "l'omesso esame di un fatto storico, principale, la cui esistenza risulta dal testo degli atti processuali". In sostanza, deducono che entrambi i giudici di merito non avrebbero considerato correttamente l'allegazione dei motivi di censura della sentenza oggetto di contestazione. Testualmente deducono "error in procedendo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. - - motivazione assente, apparente, e contraddittoria, e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto storico, principale, la cui esistenza risulta dal testo degli atti processuali ".
Con il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., deducono la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti di mutuo con ipoteca accessoria stipulati in relazione al combinato disposto degli artt. 1418 e 1325 c.c., da cui deriverebbe la nullità del contratto, come negozio principale, e la nullità dell'ipoteca accessoria. Testualmente deducono "violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ex art. 360 n.3 in relazione al combinato disposto degli artt.
1418 e 1325 c.c., da cui ne deriva la nullità del contratto, come negozio principale, e la nullità dell'ipoteca accessoria". Con il quarto motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., deducono la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ex art. 1176 comma 2 c.c, art. 1218 c.c., art. 2236 c.c., art. 3 L. 245/2012, art. 1460 c.c., per avere le sentenze di primo e secondo grado erroneamente riconosciuto il diritto al compenso dell'Avv. MA.PA.. Testualmente deducono "erroneità della statuizione concernente la condanna degli attori al pagamento del compenso dell'avv. MA.PA. - violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ex art. 1176 comma 2 c.c. art. 1218 c.c. 2236 c.c. art. 3 lpf n. 247/2012 - art. 1460 c.c. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. "
Va preliminarmente osservato che l'atto di intervento delle eredi della controricorrente MA.PA., nelle more deceduta, è stato notificato alle controparti. Tale l'intervento delle figlie della resistente, ME.FR. e ME.VI., nel presente procedimento, ex art. 110 c.p.c., risulta ammissibile, avendo le medesime documentato la propria legittimazione (Cass. Sez. U, sentenza n. 9692 del 22/04/2013; Cass., ordinanza, n. 8973 del 15/05/2025).
I primi tre motivi sono in parte inammissibili e in parte infondati e, vertendo, in sostanza, su questioni strettamente connesse, vengono trattati congiuntamente.
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia
difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia; cfr. per tutte Cass. Sez.3 -ordinanza n. 2109 del 19/01/2024). La valutazione prognostica del probabile esito dell'azione giudiziale, avendo ad oggetto il nesso di causalità tra l'attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente, attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che tale valutazione si fondi su un presupposto manifestamente e totalmente errato di modo che la questione posta al giudice del merito sia di puro diritto, poiché l'errore di sussunzione è deducibile con il ricorso per cassazione (cfr. per tutte Cass. Sez. 3 -, sentenza n. 28903 del 11/11/2024).
Il Tribunale di Vicenza e la Corte d'Appello di Venezia hanno respinto la domanda dei ricorrenti perché, pur ritenendo sussistente l'inadempimento del professionista rispetto al termine per formulare l' atto di appello, è mancata l'allegazione del danno conseguente e del nesso eziologico tra l'omessa impugnazione della sentenza e il danno lamentato, e ciò sulla base di consolidata giurisprudenza che ha sancito che il cliente non può limitarsi a dedurre l'astratta possibilità dell'appello, ma deve dimostrare l'erroneità della pronuncia da appellare, indicando le argomentazioni di fatto e di diritto a sostegno dei motivi di impugnazione (Cass. 28/11/2019 n. 31187; Cass. 19/2/2019 n. 4742; Cass. 30/4/2018 n. 10320; Cass. 31/10/2017 n. 25807; Cass. 20/8/2015 n. 17016; Cass. 27/5/2009 n. 12354; Cass. 29/9/2009 n. 20828).
Posto quanto sopra, quanto ai primi due motivi si osserva che, sotto il profilo delle censure di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., trattandosi di sentenza doppiamente conforme, l'inammissibilità
dei medesimi deriva dal fatto che i ricorrenti in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo, hanno l'onere - nella specie non assolto - di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 6/08/2019, n. 20994; da ultimo, Cass. 28/02/2023, n. 5947).
11. Nel secondo motivo, poi, si denuncia infondatamente l'omessa decisione su una delle due questioni di diritto: si deduce che una questione - l'unica considerata dai giudici di merito - fosse attinente al mutuo elargito con scopo diverso, decisa dalla Corte nel senso che, nel caso specifico, non si tratterebbe di un mutuo di scopo; mentre la seconda questione in tesi sollevata - ma sulla quale sarebbe, sempre in tesi, mancata ogni pronuncia - è inerente alla nullità del contratto di mutuo per essere stato stipulato in frode alla legge. Più precisamente, nella censura si deduce che non sarebbe stato considerato che il "mutuo fondiario" stipulato dalle parti rappresentasse un procedimento negoziale indiretto "finalizzato ad azzerare il saldo passivo del conto corrente di un terzo soggetto (nella fattispecie la PA.AN. Srl unip. n.d.a.) e a costituire a favore della banca una garanzia reale in luogo di quella personale". La sentenza 30/4/2017 n. 2335 della Corte d'Appello di Milano, citata in primo grado nella memoria depositata il 20/11/2019 ai sensi dell'art.183 comma 6 n. 3 c.p.c., rappresenterebbe, al contempo, secondo i ricorrenti, un'allegazione dei motivi per cui la sentenza doveva essere riformata e costituirebbe la prova della fondatezza dell'impugnazione non proposta.
12. Il motivo si rivela inammissibile là dove, con riferimento alla fattispecie in esame, la censura omette di trascrivere in ricorso,
per la parte che rileva, il contenuto dell'atto di citazione in cui si assume essere stata dedotta la pretesa nullità del contratto di mutuo perché stipulato in frode alla legge dell'atto di appello teso a denunciare l'omessa decisione del primo giudice su tale questione.
13. Per i vizi inerenti alla errata valutazione delle prove, pur dedotti nella medesima censura, l'inammissibilità della deduzione è del tutto evidente là dove essa tende a offrire una differente valutazione dei fatti già compiutamente scrutinati dal giudice del merito, posto che non viene messa in questione l'interpretazione o l'applicazione dei paradigmi normativamente indicati in tema di prove, bensì l'esito della loro valutazione (così, Sez. U , sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 26769 del 23/20/2018; Sez. 3, sentenza n. 20382 dell'11/10/2016; Cass. Sez. 3, sentenza n. 11892 del 10/6/2016). Mentre, con riferimento all'art. 116 c.p.c., va rammentato che, in sede di giudizio di legittimità, l'errata applicazione della norma è configurabile solo nei casi in cui si applichi il libero apprezzamento in riferimento a una prova che per legge sia vincolata a determinati criteri di valutazione, non potendo comportare una diversa valutazione della prova da parte del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, sentenza n. 11892 del 10/06/2016; Cass. sez. VI, 9/12/2020, n. 28105, che espressamente richiama Cass. Sez. 3, 5.03.2019, n. 6303; Cass. Sez. 6 -3, ordinanza n. 18092 del 31/08/2020; Cass. Sez. U -, sentenza n. 20867 del 30/09/2020). Nel caso in esame, invece, la censura omette di affrontare la questione alla luce dei suddetti parametri.
14. Infondata, alla luce di quanto sopra, è pertanto la denuncia di omessa, apparente o contradittoria motivazione.
15. Quanto al terzo motivo i ricorrenti si dolgono infondatamente, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., del fatto che la Corte
d'appello di Venezia non avrebbe considerato che la sentenza n.163/2017 potesse essere utilmente impugnata per far valere la nullità del contratto di mutuo per frode alla legge, denunciando una violazione delle norme sostanziali sui contratti ex art. 360 n. 3 in relazione al combinato disposto degli artt. 1418 e 1325 c.c., da cui deriverebbe la nullità del contratto, come negozio principale e la conseguente nullità dell'ipoteca accessoria. La doglianza, però, riguarda il merito della questione, che è stata affrontata e decisa nel senso che il mutuo di cui si discute non possa qualificarsi come mutuo di scopo, trattandosi di un mutuo fondiario garantito da ipoteca, mentre la censura, come già indicato con riferimento al secondo motivo, non si dimostra autosufficiente là dove omette di rappresentare in quali precisi termini la diversa ipotesi di nullità contrattuale è stata dedotta nella fase di merito, nella citazione come anche nell'atto di appello, limitandosi a censurare la decisione sulla base di argomentazioni giuridiche, riferite a una sentenza allegata nel primo grado, che tuttavia non è accompagnata da deduzioni in iure tratte dagli atti del giudizio e, dunque, non rispettano il requisito di autosufficienza (cfr. Sez. U., sentenza n. 34469 del 27/12/2019).
16. Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono altrettanto infondatamente del riconoscimento del compenso professionale dell'Avv. MA.PA.. La doglianza si fonda sulla denunzia di violazione degli artt. 1176, comma 2, 1218 c.c., 2236 e 1460 c.c., oltre che dell'art. 3 della legge professionale forense n. 247/2012, ex art. 360 n. 3 c.p.c. Ad avviso dei ricorrenti, il non aver il professionista "adeguatamente informato il cliente lasciando perire il termine per l'impugnazione", implicherebbe la sua grave responsabilità che giustificherebbe il mancato pagamento delle sue competenze professionali; inoltre, l'inadempimento agli obblighi di cui alla Legge Professionale Forense n. 247/2012 e
del Codice deontologico forense pubblicato il 16.10.2014, giustificherebbe anche l'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c.
17. La Corte d'Appello, sul punto, ha rilevato "la genericità delle allegazioni svolte dalla parte PA.AN.-MA.CA. nell'atto introduttivo del giudizio, che non consentono di apprezzare in qualche modo le loro ragioni, rispetto a quanto invece ha deciso il Tribunale di Vicenza, respingendo la tesi del negozio in frode alla legge nella causa per invalidità o la simulazione del mutuo"; ha, altresì, ritenuto che "mancando a monte la possibilità di verificare la portata dell'inadempimento, cade anche la conseguenza che se ne vuole ricavare, poiché come si è detto non è stata rappresentata alcuna chance concreta di poter ribaltare l'esito sfavorevole della causa contro la banca". Il motivo, considerato il tenore della motivazione, è inammissibile perché non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi e, pertanto, risulta aspecifico ai sensi dell'art. 366 n. 4 c.p.c. La situazione determinatasi si sarebbe potuta considerare di inadempimento totale, anche per le prestazioni eseguite prima dell'inadempimento che ha determinato la scadenza del termine per impugnare la sentenza sfavorevole ai propri clienti, solo nel caso - nella fattispecie non dimostrato - in cui esse fossero risultate espletate inutiliter e, quindi, come se non fossero state giammai espletate, e ciò per colpa del professionista, consistita nell'erronea e omessa difesa con derivata perdita del diritto (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 4781 del 26/02/2013). Poiché, invece, non sono state accertate le dedotte carenze difensive nel primo grado e la eventuale utilità dell'impugnazione della sentenza di prime cure, la Corte ha coerentemente ritenuto che la prestazione professionale resa non potesse assumersi come inutilmente prestata essendo mancata la prova del nesso di causalità tra l'attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente dall'appello. Peraltro, questa Corte ha pure già avuto modo di affermare il principio, cui risulta essersi, in sostanza, attenuta la Corte di merito e secondo il quale l'avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c., a usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile. La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, tuttavia, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'attuazione del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il lamentato pregiudizio (Cass. n. 15526 del 10/06/2025).
18. Alla luce di quanto sopra evidenziato il motivo in esame, non avendo ad oggetto la suddetta ratio decidendi, non si dimostra formulato in modo idoneo, perché non si concreta in una critica incentrata sulla decisione impugnata, con esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata (Cass, Sez. U. n. 23745 del 28/10/2020) e tende inammissibilmente, in sostanza, a riproporre questioni di merito, sicché va complessivamente disatteso.
19. Conclusivamente il ricorso va rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore delle due parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti, in via tra loro solidale, alla rifusione, in favore di ME.FR. e ME.VI., quali eredi di MA.AN., e in favore di GENERALI ITALIA Spa, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna parte controricorrente in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in via solidale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2025.
Depositato in Cancelleria 19 maggio 2026.