In tema di revisione dell’assegno divorzile, il rifiuto ingiustificato di una concreta offerta lavorativa, sopravvenuto rispetto alla decisione attributiva dell’assegno, integra un giustificato motivo sopravvenuto ai sensi dell’art. 9 della l. n. 898 del 1970, quando sia idoneo a incidere, anche in chiave prognostica, sulle condizioni economico-patrimoniali dell’avente diritto e su quelle dell’obbligato.
La modifica delle condizioni di divorzio in punto di assegno divorzile può essere richiesta non solo in presenza di una sopravvenuta modificazione delle condizioni economiche delle parti, ma anche quando il coniuge beneficiario perseveri, senza valido motivo, nel non rendersi economicamente autonomo, nonostante la giovane età, il buono stato di salute e la concreta capacità lavorativa; tale condotta rinunciataria contrasta con i principi di autodeterminazione e autoresponsabilità che informano i doveri post-coniugali.
Cassazione civile sez. I, ordinanza 22/05/2026 (ud. 23/04/2026) n. 15650
(Dott. ACIERNO Maria - Presidente; Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere - Rel.)
RILEVATO CHE
Con sentenza pubblicata il 12.07.2024, il Tribunale di Foggia, su ricorso di Ge.Mi., accoglieva per quanto di ragione la domanda di modifica delle condizioni concordate nella convenzione di negoziazione assistita del (Omissis) (dep. il (Omissis)), autorizzata dal P.M. con atto del 26.05.2021 e, per l'effetto, revocava, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo posto a carico del ricorrente di corrispondere l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge Le.Si.. Con la stessa sentenza, il Tribunale rigettava ogni altra domanda proposta dal Ge.Mi. (in particolare quella di essere esonerato dal pagamento del rateo di mutuo in misura ridotta) e rigettava la domanda riconvenzionale proposta dall'ex moglie finalizzata ad ottenere l'aumento dell'assegno mensile in misura non inferiore ad Euro 1.500,00 ossia Euro 500,00 per ciascuno dei figli minori ed Euro 500,00 in favore dell'istante.
A fondamento della decisione, il Tribunale di Foggia riteneva fondate le doglianze del ricorrente secondo le quali la ex moglie- di giovane età (prossima al compimento dei 39 anni) ed in buona salute- sarebbe rimasta colpevolmente inerte nella ricerca di una occupazione lavorativa regolare o lavorerebbe al nero, alla luce della deposizione della teste Ma.Lo..
Con sentenza del 16.5.2025 la Corte territoriale rigettava l'appello della Le.Si., osservando che: la modifica delle condizioni di divorzio in punto di riconoscimento di contributo divorzile può essere richiesta ed ottenuta non solo se sopraggiunga una modifica delle condizioni economiche delle parti, ma anche quando il coniuge percettore dell'assegno perseveri, senza un valido motivo, a non rendersi economicamente autonomo, nonostante la giovane età ed il buono stato di salute; infatti, tale condotta rinunciataria disattende i doveri post - coniugali, che trovano fondamento nei principi costituzionali di autodeterminazione ed autoresponsabilità di entrambe le parti. Al riguardo, l'appellante aveva sostenuto genericamente che la testimonianza acquisita sarebbe stata "palesemente compiacente, contraddittoria, inverosimile e del tutto inattendibile", senza spiegarne le ragioni, trattandosi, invece, di un teste indifferente "della cui genuinità e credibilità non vi è motivo di dubitare", come correttamente rilevato nella sentenza impugnata; l'appellante ha sostenuto che tale deposizione sarebbe in contrasto "con le evidenze documentali", in quanto percepirebbe un reddito mensile di Euro 430,00 di cui Euro 300,00 per l'assegno e Euro 130 a titolo di ausilio statale, senza tuttavia depositare la propria documentazione reddituale, nonostante l'esplicito invito contenuto nell'ordinanza del 6.12.2023, limitandosi ad allegare di essersi per anni dedicata alla cura dei figli ed alla gestione della casa; quanto alla circostanza che ella avrebbe difficoltà a trovare lavoro, tale assunto difensivo appariva smentito dalla deposizione testimoniale innanzi richiamata, dalla giovane età e dal buono stato di salute della Le.Si., tanto più che, all'occupazione lavorativa non poteva essere d'impedimento l'accudimento dei figli Fa. (nata il (Omissis)) e Ch. (nato il (Omissis)), ormai adolescenti (la prima prossima al compimento della maggiore età); il matrimonio è durato 12 anni ed il divorzio è stato pronunciato dopo 15 anni; dunque, non era ragionevolmente sostenibile che l'appellante avesse contribuito in modo incisivo alla formazione del patrimonio comune, sacrificando le proprie aspettative professionali; la stessa appellante, al momento del divorzio, aveva indubbiamente la capacità di dedicarsi all'attività lavorativa, data l'età di 39 anni, e non presentava patologie invalidanti, disponendo dunque di concrete possibilità di reperire un'adeguata occupazione (come emerso dall'istruttoria svolta in primo grado).
Le.Si. ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d'appello, affidandosi a sei motivi, illustrati da memoria. Ge.Mi. resiste con controricorso, illustrato da memoria.
RITENUTO CHE
1) Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 9 L. 898/1970 sotto il profilo della insussistenza dei "giustificati motivi sopravvenuti" per la revisione dell'assegno divorzile, e del principio "rebus sic stantibus.
Al riguardo, la ricorrente lamenta che: la Corte d'Appello ha qualificato come "giustificato motivo" un fatto - il presunto rifiuto di un'offerta lavorativa - che, per sua natura, era inidoneo a costituire una sopravvenienza rilevante ai sensi del predetto art. 9; un singolo episodio, peraltro contestato e non corroborato da altri elementi probatori, non rappresentava un mutamento stabile e consolidato della condizione economica della ricorrente; l'ex moglie, a seguito di tale presunto rifiuto, non ha percepito alcun reddito né ha acquisito una nuova e stabile capacità lavorativa; la sua condizione economica è rimasta esattamente la stessa che aveva al momento dell'accordo di divorzio, quale donna disoccupata, con limitate prospettive professionali a causa della sua lunga dedizione alla famiglia; non si era verificata alcuna alterazione dell'equilibrio economico tra le parti che potesse giustificare la revoca del contributo al mantenimento; pertanto, la Corte territoriale ha travalicato i limiti del giudizio di revisione, procedendo a una vera e propria rivalutazione delle condizioni originarie.
1.1) Il motivo è infondato. I giudici di merito hanno ritenuto che nell'ambito dei giustificati motivi legittimanti la revisione dell'assegno divorzile rientri anche il rifiuto ingiustificato di un'attività lavorativa, tenuto conto dell'età dell'ex moglie, fatto sopravvenuto alla decisione di riconoscimento del medesimo assegno.
La ricorrente assume invece che tale rifiuto non integri un fatto nuovo sopravvenuto- e dunque non sia configurabile quale giustificato motivo ai fini della richiesta revisione- in quanto non modificativo della propria situazione economica-reddituale.
Si tratta, pertanto, di stabilire, se un comportamento omissivo quale quello dedotto in giudizio, in quanto incidente, in chiave prognostica, sulle condizioni economico patrimoniali dell'avente diritto e potenzialmente modificativo di quelle dell'obbligato, possa integrare i cd. giustificati motivi sopravvenuti.
Al riguardo deve essere rilevato in fatto che non è contestata l'offerta, il rifiuto e l'incidenza (700 Euro mensili) potenziale diretta sul reddito della ricorrente.
In primo luogo deve rilevarsi che il rifiuto è un fatto sopravvenuto, con una sua tangibile consistenza naturalistica, accresciuta dalla precisa indicazione dell'ammontare della retribuzione offerta. A fronte di questa sopravvenienza nessun elemento ostativo è stato opposto, in concreto rispetto all'offerta e alla possibilità di produzione di un reddito da lavoro, ma al contrario il primo motivo si fonda soltanto su una diversa valutazione dei fatti, fenomenicamente non contestati.
A questo rilievo pregiudiziale la Corte d'Appello aggiunge in chiave rafforzativa della idoneità del quadro probatorio e determinare la sopravvenienza rilevante, il non adempimento all'onere di produzione dei documenti relativi al reddito della ricorrente, la sua giovane età e la sua capacità lavorativa piena, oltre alla non necessità di occuparsi a tempo pieno dell'accudimento dei figli. Anche queste circostanze sono fuori del perimetro della censura.
Ne consegue l'infondatezza del primo motivo sotto il profilo dell'esclusione della natura fattuale della sopravvenienza esaminata e l'inammissibilità quanto al profilo valutativo.
Nella sentenza impugnata è, infatti, affermato senza idonea censura sul punto specifico che il rifiuto di una offerta concreta e circostanziata nel quantum ha un'incidenza certa sul piano prognostico su entrambe le condizioni economico-reddituali degli ex coniugi.
Può dirsi, dunque, che il fatto nuovo ha indotto necessariamente ad una diversa valutazione comparativa dei presupposti dell'assegno divorzile.
La Corte territoriale ha infatti rilevato che l'appellante, "al momento del divorzio, aveva indubbiamente la capacità di dedicarsi all'attività lavorativa, posto che aveva appena 39 anni; l'appellante oggi ha 40 anni non ha patologie invalidanti e ha concrete possibilità di reperire un'adeguata occupazione" (come peraltro emerso dall'istruttoria svolta in primo grado).
2) Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 6, e 9 della L. n. 898/1970, nonché dei principi sulla funzione assistenziale e perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, non avendo la Corte d'Appello tenuto conto del divario reddituale tra gli ex coniugi, quale diretta conseguenza delle scelte di vita condivise durante il matrimonio.
2.1) Il motivo è inammissibile in quanto mira sotto la veste formale del vizio di violazione di legge a mettere in discussione l'accertamento di fatto svolto in relazione alla comparazione tra le due posizioni economico - reddituali e tende ad estendere il sindacato del giudice oltre la soglia dell'esame del o de fatti sopravvenuti posti a base del giudizio di revisione.
3) Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in tema di valutazione della prova e onere probatorio, per avere la Corte d'Appello definito la testimonianza acquisita in primo grado "genuina e credibile" senza minimamente confrontarsi con le palesi contraddizioni e l'inverosimiglianza logica delle dichiarazioni rese, essendo contrario a ogni logica economica che una persona, per mantenere un assegno di Euro 300,00 e un sussidio statale di importo limitato, rifiuti un'offerta di lavoro che, secondo la stessa teste, ammontava a Euro 700,00 mensili.
4) Il quarto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, circa le reali condizioni della proposta lavorativa e le concrete ragioni del rifiuto della Le.Si., legate alle sue inderogabili esigenze familiari.
La ricorrente, sin dal primo grado e poi in appello, ha sempre contestato la versione della teste, precisando che l'offerta prevedeva orari di lavoro incompatibili con la cura e la gestione dei figli, all'epoca ancora adolescenti, compito che gravava interamente su di lei.
5) Il quinto motivo denunzia violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., e falsa applicazione degli artt. 5 e 9 L. 898/1970, in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. per motivazione meramente apparente, illogica e contraddittoria, consistita in una acritica adesione alla deposizione di un'unica teste, senza alcuna analisi critica delle sue palesi illogicità e affermazioni apodittiche, slegate da un'effettiva analisi comparativa delle condizioni delle parti.
5.1) I motivi terzo, quarto e quinto, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili, in quanto esclusivamente miranti a prospettare un giudizio alternativo sui fatti acquisiti al processo, svolgendo dunque una censura inammissibile. In tema di ricorso per cassazione il vizio relativo all'applicazione dell'art. 115 c.p.c non può ravvisarsi laddove la statuizione di esistenza o meno della circostanza controversa presupponga un giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze, che si colloca interamente nell'ambito della valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità (Cass., n. 25166/2019).
Nella specie, le critiche in questione sono dirette a provocare un diverso apprezzamento della prova testimoniale in ordine al profilo di attendibilità delle dichiarazioni del teste e, dunque, non rientranti nel sindacato di legittimità di questa Corte.
6) Il sesto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e del principio di soccombenza.
6.1) Il motivo è manifestamente infondato dato che la condanna al pagamento delle spese è stata fondata sul rigetto dell'appello.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 23 aprile 2026.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2026.