
La Cassazione (n. 15650/2026) chiarisce che il rifiuto ingiustificato di una concreta offerta lavorativa può costituire un giustificato motivo sopravvenuto per la revisione dell’assegno divorzile.
Il coniuge che riceve l’assegno divorzile può perderlo se rifiuta, senza una ragione valida, una concreta offerta di lavoro?
Per la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15650 del 22 maggio 2026, la risposta è sì. Ma con una precisazione: la revoca non è automatica. Il giudice deve verificare se l’offerta era concreta, se il rifiuto era ingiustificato e se il beneficiario aveva reali possibilità di lavorare.
Il punto è questo: la solidarietà post-coniugale resta, ma non può coprire una scelta immotivata di non attivarsi. Chi ha una concreta capacità lavorativa deve cercare di raggiungere, per quanto possibile, la propria autonomia economica.
La vicenda nasce dalla domanda proposta dall’ex marito per modificare le condizioni concordate nella convenzione di negoziazione assistita. Il Tribunale di Foggia accoglie la domanda e revoca, con decorrenza dalla domanda, l’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge.
Secondo i giudici di merito, l’ex moglie, giovane e in buona salute, era rimasta inerte nella ricerca di un’occupazione lavorativa regolare. Dall’istruttoria era emerso anche il rifiuto di una proposta lavorativa retribuita con circa 700 euro mensili.
La Corte d’appello conferma la revoca. Osserva che la modifica dell’assegno divorzile può essere richiesta non solo quando cambiano le condizioni economiche delle parti, ma anche quando il coniuge beneficiario, senza valido motivo, persiste nel non rendersi economicamente autonomo.
L’art. 9 della legge n. 898/1970 consente la revisione delle condizioni di divorzio in presenza di giustificati motivi sopravvenuti.
Di solito si pensa a un cambiamento economico già realizzato: perdita del lavoro, aumento del reddito, nuova situazione patrimoniale, mutamento stabile delle condizioni personali o familiari.
La Cassazione chiarisce però che anche un comportamento omissivo può rilevare. Se il coniuge beneficiario rifiuta senza ragione un lavoro concreto, quel rifiuto può incidere in via prognostica sulle condizioni economiche delle parti.
Non conta, quindi, solo il reddito effettivamente percepito. Conta anche il reddito potenziale che il beneficiario avrebbe potuto conseguire accettando una proposta lavorativa concreta e compatibile con la sua situazione personale.
Secondo la Cassazione, il rifiuto dell’offerta lavorativa non è un elemento neutro. È un fatto sopravvenuto, dotato di una propria consistenza, soprattutto quando l’offerta è concreta e ne è indicato anche il valore economico.
Nel caso esaminato, la proposta avrebbe potuto generare un reddito mensile di circa 700 euro. Per la Corte, questo dato incideva sulla valutazione dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge e, di riflesso, sulla permanenza dell’obbligo a carico dell’altro.
La ricorrente sosteneva che il rifiuto non avesse modificato la sua condizione economica, perché non aveva comunque percepito alcun reddito. La Cassazione respinge questa impostazione: il giudice può valutare anche se il mancato reddito dipenda da una scelta non giustificata.
Nel confermare la decisione, la Cassazione valorizza alcuni elementi già accertati dai giudici di merito.
L’ex moglie era ancora giovane, non presentava patologie invalidanti e aveva una piena capacità lavorativa. Inoltre, l’accudimento dei figli non era stato ritenuto un impedimento assoluto allo svolgimento di un’attività lavorativa, anche perché i figli erano ormai adolescenti.
Conta anche un altro dato: la mancata produzione della documentazione reddituale. La donna, pur invitata a depositare i documenti relativi alla propria situazione economica, non aveva fornito elementi sufficienti per dimostrare l’effettiva condizione di bisogno.
In questo quadro, il rifiuto di una proposta lavorativa concreta giustifica una nuova valutazione comparativa dei presupposti dell’assegno.
La decisione ruota attorno al principio di autoresponsabilità.
L’assegno divorzile conserva una funzione assistenziale e, quando ne ricorrono i presupposti, anche perequativo-compensativa. Serve a riequilibrare situazioni economiche collegate alla vita matrimoniale e alle scelte condivise durante il matrimonio.
Questa funzione, però, non elimina il dovere del coniuge beneficiario di attivarsi. Se una persona è in età lavorativa, è in buona salute e ha concrete possibilità di occupazione, non può restare inattiva senza motivo e continuare a fondare la propria posizione solo sull’assegno dell’ex coniuge.
La solidarietà post-coniugale, quindi, non opera in modo automatico. Deve convivere con i principi di autodeterminazione e responsabilità economica di entrambe le parti.
La ricorrente contestava anche la valutazione della prova testimoniale, sostenendo che la deposizione valorizzata dai giudici di merito fosse inattendibile.
Su questo punto la Cassazione richiama il limite del giudizio di legittimità. La valutazione dell’attendibilità dei testimoni, della sufficienza della prova e della sua coerenza interna spetta al giudice di merito. Non può essere trasformata, in Cassazione, in una richiesta di nuovo esame dei fatti.
La Suprema Corte richiama il principio secondo cui il vizio relativo all’art. 115 c.p.c. non ricorre quando la decisione presuppone un giudizio di attendibilità e congruenza delle testimonianze, trattandosi di valutazione delle prove estranea al giudizio di legittimità.
La Cassazione rigetta il ricorso e conferma la revoca dell’assegno divorzile.
Il principio è chiaro: il rifiuto ingiustificato di una concreta offerta di lavoro può costituire un giustificato motivo sopravvenuto per rivedere le condizioni di divorzio.
Non basta dichiarare di non avere reddito. Occorre anche dimostrare di non poterlo ragionevolmente produrre. Quando invece il mancato reddito dipende dal rifiuto non giustificato di un’occasione lavorativa, l’assegno può venire meno.
In sintesi: l’assegno divorzile non è una rendita di posizione. Se il lavoro c’è, è concreto e non ci sono ragioni serie per rifiutarlo, l’autoresponsabilità può presentare il conto.
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