Patrocinio a spese dello Stato – Processo penale – Compensi del difensore – Fase introduttiva – Attività orali – Art. 12 D.M. 55/2014

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.16946 del 30/05/2026

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Patrocinio a spese dello Stato – Processo penale – Compensi del difensore – Fase introduttiva – Attività orali – Spettanza

In tema di liquidazione dei compensi al difensore dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, deve essere riconosciuto il compenso per la fase introduttiva del giudizio penale quando il difensore partecipi all’instaurazione del giudizio, esamini gli atti introduttivi, presenzi all’udienza e svolga attività funzionali all’apertura del contraddittorio, anche se rese in forma orale. L’elenco contenuto nell’art. 12, comma 3, lett. b), del D.M. n. 55 del 2014 ha carattere esemplificativo e non tassativo e non è limitato agli atti scritti.

  • Cfr. Cass. 30315/2022; Cass. 8414/2023; Cass. 5807/2024.

Compensi avvocato – Processo penale – Fase introduttiva – Numero di udienze – Durata del giudizio – Mancanza di atti scritti – Irrilevanza

Il compenso per la fase introduttiva del processo penale non può essere escluso per il solo fatto che il giudizio si sia concluso in poche udienze, che la fase precedente all’apertura del dibattimento abbia avuto breve durata, o che siano mancati atti scritti. È sufficiente che il processo sia stato effettivamente introdotto e che il difensore abbia svolto attività tipiche della fase introduttiva, distinte dalla fase di studio e dalla fase istruttoria o dibattimentale.

  • Cfr. Cass. 8414/2023; Cass. 30315/2022.

Processo penale – Fase introduttiva – Attività prodromiche al dibattimento – Artt. 484 e 491 c.p.p. – Liquidazione compensi

Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, rientrano nella fase introduttiva del giudizio penale le attività prodromiche all’apertura del dibattimento e connesse all’instaurazione del giudizio, tra cui il controllo della regolare costituzione delle parti e la valutazione delle questioni preliminari ai sensi degli artt. 484 e 491 c.p.p.

  • Cfr. Cass. 8414/2023.

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Cassazione civile, sez. II, ordinanza 30/05/2026 (ud. 26/05/2026) n. 16946

(Dott. MOCCI Mauro - Presidente; Dott. RUSSO Maria Ludovica - Relatore)

FATTI DI CAUSA

1. L'avv. Pi.Pa. difendeva, nel procedimento penale innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Ro.Le., ammesso, con provvedimento del 12.04.2019, al patrocinio a spese dello Stato. A seguito di decreto a citazione diretta a giudizio, venivano celebrate due udienze, la prima in cui il difensore chiedeva la traduzione dell'imputato, detenuto per altra causa e la successiva, in cui, verificata la regolare costituzione delle parti, veniva aperto il dibattimento e formulate le richieste istruttorie; il giudizio, escussi i testimoni, terminava con sentenza di non luogo a procedere.

2. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gozzo ha liquidato in favore dell'avv. Pi.Pa. l'importo di Euro 1.008,67 (oltre accessori di lege) a titolo di compenso per la difesa penale della parte ammessa a gratuito patrocinio, escludendo, ai fini della liquidazione la fase processuale introduttiva.

3. A seguito di opposizione proposta dall'avv. Pi.Pa., il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la sentenza dell'11.08.2025, rigettava l'opposizione, ritenendo, per quello che qui interessa, non dovuti i suddetti compensi per la fase introduttiva del giudizio.

4. L'avv. Pi.Pa. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione; la Procura Generale, nella persona del sostituto Procuratore Generale Rosa Maria Dell'Erba, ha depositato requisitoria, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 12, D.M. 10 marzo 2014 n. 55, in particolare in relazione al comma 3, lettera b), di detto articolo, laddove il Tribunale di Barcellona P.G., rigettando l'opposizione proposta, ometteva di liquidare la fase introduttiva del giudizio presupposto.

2. Il motivo è fondato.

L'art. 12 comma 3, del D.M. n. 55 del 2014 stabilisce che "Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva; b) per fase introduttiva del giudizio gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile; c) per fase istruttoria o dibattimentale le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato; d) per fase decisionale le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

2.1. Questa Corte ha più volte affermato che l'elenco contenuto nell'art. 12, comma 3, lettera b), del DM 55/2014, ha valore esemplificativo e non tassativo delle attività da ricondursi alla fase introduttiva (Cass. 30315/2022; Cass. 8414/2023).

Alla stesso modo, la differente struttura processuale e l'elencazione contenuta nel citato art. 12 rendono chiaro che, ai fini della questione oggetto di giudizio, non può operarsi (come invece ritenuto dal giudice di merito) alcun confronto tra le attività liquidabili nel processo civile rispetto a quanto avviene nel processo penale.

Né ai fini dell'esclusione della suddetta fase (introduttiva) è rilevante in quante udienze si sia chiuso il giudizio o quanto sia durata la fase precedente all'apertura del dibattimento, né che siano mancati atti scritti, poiché l'elencazione, di cui nell'art. 12, comma 3, lettera b), non deve considerarsi limitata agli atti scritti, come erroneamente affermato dal giudice di merito, ma a tutte le attività – richieste, istanze, osservazioni ed opposizioni - che precedono l'apertura del dibattimento ancorché rese in forma orale (Cass. 8414/2023).

2.2. In pratica, devono considerarsi, come sottolineato anche dalla Procura Generale, quelle attività che, ex artt. 484e 491 c.p.p., risultano prodromiche all'apertura del dibattimento e connesse all'instaurazione del giudizio.

In particolare, prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti (art. 484 c.p.c.) ed il difensore dell'imputato valuta poi se sussistono questioni preliminari da sollevare e discutere (art. 491 c.p.c.), prima dell'apertura del dibattimento.

2.3. Dunque, la fase introduttiva non coincide di per sé con lo svolgimento di attività istruttorie, né presuppone una particolare durata del giudizio, essendo sufficiente che il processo sia stato effettivamente introdotto e che il difensore sia stato presente ed abbia espletato attività tipiche della fase in esame (individuate dall'art. 12 del D.M. n. 55 del 2014, in termini esemplificativi e non tassativi) le quali sono, non solo cronologicamente, ma anche funzionalmente distinte dalla fase di studio e da quella istruttoria.

Pertanto, ove l'imputato si costituisca con il patrocinio del difensore, che così facendo partecipa all'instaurazione del giudizio ed alla costituzione della difesa esaminando necessariamente gli atti introduttivi del giudizio, e lo stesso presenzi all'udienza (seppur ad una sola), rendendo dichiarazione (in qualsiasi forma), egli, prendendo parte alle attività direttamente funzionali all'apertura del contraddittorio davanti all'autorità giudiziaria procedente, deve vedersi riconosciuti i compensi per l'attività introduttiva (sul punto, Cass. 5807/2024 che ha accolto il ricorso, basato sull'assunto del ricorrente, prospettante la spettanza dei compensi per la fase introduttiva, quando la difesa dell'imputato deve esaminare gli atti introduttivi del giudizio, che consistono non solo nella notificazione dell'atto di citazione, ma anche nella costituzione del fascicolo per il dibattimento).

A questo punto, spetterà, poi, al giudice di merito solo verificare, ai fini della quantificazione dei compensi di detta fase, quali attività abbia effettivamente svolto il difensore tra quelle elencate, sia pure non tassativamente, dall'art. 12, comma 3, lettera b) D.M. 55/2014 (Cass. n. 30315/2022, in cui è stata affermata la debenza della fase introduttiva, una volta accertato che l'imputato si fosse regolarmente costituito con il patrocinio del ricorrente).

3. Nel caso in esame, risulta ex actis che il difensore, quanto meno, abbia presenziato a due udienze, dando conto dello stato di detenzione dell'imputato (il che presuppone lo studio degli atti introduttivi del giudizio) e rendendo le dichiarazioni necessarie all'apertura del dibattimento; pertanto gli vanno riconosciuti i compensi per la fase introduttiva e spetterà al giudice di merito la valutazione delle attività compiute ai fini della relativa liquidazione, ai sensi del DM 55/2014.

4. Il ricorso va quindi accolto.

Il provvedimento è cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona di altro magistrato, che regolerà anche le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona di altro magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.


Così deciso in Roma il 26 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2026.

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