Gratuito patrocinio: compenso anche senza atti scritti?

Articolo del 19/06/2026

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La Cassazione (n. 16946/2026) chiarisce che, nel processo penale, il difensore ha diritto al compenso per la fase introduttiva anche quando l’attività si svolge oralmente, se è funzionale all’instaurazione del giudizio.

Nel patrocinio a spese dello Stato, l’avvocato ha diritto al compenso per la fase introduttiva del processo penale anche se non deposita atti scritti?

La Cassazione civile, seconda sezione, con l’ordinanza n. 16946 del 30 maggio 2026, risponde di sì.

Il punto non è la forma dell’attività difensiva. Conta la sua funzione. Se il difensore partecipa all’instaurazione del giudizio, esamina gli atti introduttivi, prende parte all’udienza e svolge attività dirette all’apertura del contraddittorio, la fase introduttiva deve essere considerata nella liquidazione del compenso.

Il caso: compenso escluso per la fase introduttiva

Un avvocato aveva difeso un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Nel giudizio si erano tenute due udienze. Nella prima, il difensore aveva chiesto la traduzione dell’imputato, detenuto per altra causa. Nella seconda, dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, era stato aperto il dibattimento ed erano state formulate le richieste istruttorie.

Il procedimento si era poi concluso con sentenza di non luogo a procedere.

In sede di liquidazione, il Tribunale aveva riconosciuto il compenso al difensore, ma aveva escluso la fase processuale introduttiva. L’avvocato aveva proposto opposizione, rigettata dal Tribunale. Da qui il ricorso per cassazione.

Il compenso si liquida per fasi

La questione riguarda l’art. 12, comma 3, del D.M. n. 55 del 2014, che disciplina la liquidazione dei compensi nel processo penale.

La norma distingue varie fasi: studio, fase introduttiva, fase istruttoria o dibattimentale e fase decisionale.

Per la fase introduttiva, l’art. 12, comma 3, lett. b), richiama atti come esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni e memorie.

Secondo la Cassazione, però, questo elenco è esemplificativo e non tassativo. Non è una lista chiusa. Lo stesso principio era già stato affermato da Cass. 30315/2022 e Cass. 8414/2023.

La Corte aggiunge che non si può confrontare automaticamente la liquidazione nel processo penale con quella del processo civile. La struttura del giudizio penale è diversa e la fase introduttiva deve essere letta secondo le sue regole.

Le attività orali possono bastare

Per la Cassazione, la fase introduttiva non coincide solo con il deposito di atti scritti.

Vi rientrano anche attività svolte oralmente prima dell’apertura del dibattimento, come richieste, istanze, osservazioni e opposizioni.

Quindi non basta dire: non ci sono atti scritti, dunque non c’è fase introduttiva.

Nel processo penale, prima dell’apertura del dibattimento, il giudice verifica la regolare costituzione delle parti ai sensi dell’art. 484 c.p.p.. Il difensore valuta poi se proporre questioni preliminari ai sensi dell’art. 491 c.p.p.

Sono attività collegate all’avvio del giudizio. Servono a preparare l’apertura del contraddittorio e possono rilevare nella liquidazione della fase introduttiva.

Poche udienze non escludono il compenso

Il compenso per la fase introduttiva non può essere negato solo perché il procedimento si è chiuso in poche udienze.

Non è decisiva la durata della fase precedente al dibattimento. Non è decisiva, da sola, l’assenza di atti scritti.

È sufficiente che il processo sia stato effettivamente introdotto e che il difensore abbia svolto attività tipiche della fase introduttiva, distinte sia dalla fase di studio sia dalla fase istruttoria o dibattimentale.

La Cassazione richiama anche Cass. 5807/2024, secondo cui il compenso per la fase introduttiva spetta quando il difensore esamina gli atti introduttivi del giudizio e partecipa alla costituzione della difesa, anche in relazione alla formazione del fascicolo per il dibattimento.

L’applicazione al caso concreto

Nel caso esaminato, dagli atti risultava che il difensore aveva partecipato a due udienze.

Aveva segnalato lo stato di detenzione dell’imputato, attività che presupponeva l’esame degli atti introduttivi del giudizio. Aveva inoltre reso le dichiarazioni necessarie all’apertura del dibattimento.

Per la Cassazione, queste attività giustificano il riconoscimento del compenso per la fase introduttiva.

Resta al giudice di merito il compito di verificare quali attività siano state effettivamente svolte e di quantificare il compenso secondo i parametri del D.M. 55/2014.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona di altro magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Il principio è chiaro: nel patrocinio a spese dello Stato, la fase introduttiva del processo penale deve essere compensata quando il difensore svolge attività concrete e funzionali all’instaurazione del giudizio, anche senza deposito di atti scritti.

Cosa ci portiamo a casa? La fase introduttiva non si misura con il numero di pagine depositate. Conta l’attività effettiva del difensore prima dell’apertura del dibattimento: se serve ad avviare il contraddittorio, deve essere valutata anche ai fini del compenso.


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