In tema di testamento olografo, l’incompleta o omessa indicazione della data è causa di annullabilità dell’atto, trattandosi di requisito richiesto dall’art. 602, comma 2, c.c. ai fini della sua validità. La data deve essere completa, con indicazione di giorno, mese e anno, e non può essere desunta aliunde, anche quando l’omissione sia in concreto irrilevante rispetto al regolamento di interessi contenuto nelle disposizioni testamentarie. L’impugnazione per mancanza o incompletezza della data non richiede l’indicazione di una specifica ragione che renda rilevante l’accertamento, a differenza dell’azione diretta a provarne la non verità.
La convalida della disposizione testamentaria invalida, ai sensi dell’art. 590 c.c., presuppone che il soggetto legittimato a impugnare conosca la causa di invalidità e, nonostante ciò, confermi espressamente la disposizione oppure vi dia volontaria esecuzione con una condotta positiva, concreta e inequivoca, incompatibile con la volontà di impugnare il testamento. Non bastano la mera chiamata o accettazione dell’eredità, la pubblicazione del testamento, la denuncia di successione, la voltura catastale o l’uso gratuito di un bene ereditario, ove tali condotte non siano dirette all’effettiva attuazione delle disposizioni testamentarie.
Cassazione civile sez. II, ordinanza 01/06/2026 (ud. 14/05/2026) n. 17356
(Dott. CIRILLO Francesco Maria - Presidente; Dott. PENTA Andrea - Consigliere Rel.)
FATTI DI CAUSA
1. Ma.Al. conveniva in giudizio Be.El. ed altri Omessi, impugnando il testamento olografo, pubblicato con verbale notarile in data 5.3.2002, redatto da Be.Se., deceduto in data 3.10.2001, sul rilievo per cui la data apposta sulla scheda testamentaria era indicata col solo anno "1996", senza alcuna specificazione del mese e del giorno.
Il Tribunale di Voghera respingeva la domanda di annullamento, sostenendo che doveva trovare applicazione, nella specie, il disposto dell'art. 590 del codice civile.
2. Sull'impugnazione del Ma.Al., la Corte d'Appello di Milano riteneva inammissibile il gravame per essere l'atto d'appello nullo "in relazione alla data di comparizione indicata".
3. A seguito di ricorso proposto dall'originario attore, questa Corte cassava la pronuncia d'appello, escludendo che fosse configurabile una nullità della citazione, non risultando la data dell'udienza di comparizione tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare.
4. Ma.Al. ed altri Omessi, riassumevano la causa e la Corte d'Appello milanese, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l'invalidità del testamento olografo per incompletezza della data, affermando che: lo stesso, laddove recava soltanto l'anno (cioè il 1996) senza alcun'altra indicazione di giorno e mese, era annullabile; ne era ammessa la convalida, ex art. 590 c.c., solo purché risultasse provato, a cura di chi eccepiva la sanatoria per convalida o esecuzione volontaria, che il soggetto legittimato ad impugnare la disposizione testamentaria invalida ne conoscesse il vizio e, tuttavia, lo avesse confermato espressamente oppure vi avesse dato volontaria esecuzione in modo inequivoco, con condotta incompatibile con la volontà d'impugnarlo; la mera chiamata o la sola accettazione dell'eredità non determinavano la convalida né precludevano l'azione di annullamento del testamento, al pari della pubblicazione dello stesso, della presentazione della denuncia di successione e, nel caso di specie, della voltura catastale; non poteva dirsi adeguatamente dimostrato, infine, che il giorno della pubblicazione del testamento tutti gli eredi fossero presenti davanti al notaio e, quindi, fossero venuti a conoscenza della causa di invalidità dello stesso.
5. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Be.Gi. e Da.An. (quest'ultimo quale erede unico di Be.El.) sulla base di due motivi.
Ma.Al., Ma.Lu., Ma.Fe., Ri.Fr. (gli ultimi due nella qualità di eredi di Norma Ma.Al.) hanno resistito con controricorso. Be.Au. e Al.Be., quali eredi di Be.Gi. e Po.Ma.) non hanno svolto difese.
Il consigliere all'uopo designato ha formulato una proposta di definizione accelerata, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., con la quale ha ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato.
Avverso tale proposta i ricorrenti hanno chiesto di decidersi la causa, depositando altresì, in vista dell'adunanza camerale, memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 590, 2730 e 2733 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non avere la Corte territoriale considerato che, in sede di interrogatorio formale, Ma.Lu. e Ma.Al. avevano confessato che, in occasione della pubblicazione del testamento olografo, erano presenti davanti al notaio tutti i coeredi e che in quel contesto il notaio li aveva resi edotti della circostanza relativa all'incompletezza della data e, quindi, del motivo di invalidità dello stesso, nonché il fatto che tali circostanze erano state ammesse dalle controparti nell'atto di citazione in riassunzione.
1.1. Il motivo è infondato.
Preliminarmente, va ribadito che, in tema di testamento olografo, l'incompleta o omessa indicazione della data è causa di annullabilità dell'atto, poiché trattasi di requisito, richiesto dall'art. 602, comma secondo, c.c., ai fini della sua validità, che non può essere desunto aliunde. L'impugnativa del testamento volta ad accertare la mancanza o incompletezza di tale elemento, inoltre, è svincolata dalla necessità dell'indicazione di una determinata ragione che renda rilevante siffatto accertamento, a differenza dell'ipotesi in cui si agisca in giudizio al fine di provarne la non verità (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 7783 del 08/06/2001; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12124 del 14/05/2008 e Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9364 del 21/05/2020, secondo cui la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell'atto anche nel caso in cui, in concreto, l'omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizioni testamentarie).
D'altra parte, già la risalente sentenza di questa Corte n. 1323 del 24/06/1965 ebbe occasione di chiarire che la mancanza o l'incompletezza della data del testamento olografo, a differenza della non verità della stessa data, sono incondizionatamente configurate come causa di annullamento, che può essere fatta valere anche se non si controverta sulla capacità del testatore, sulla priorità di data fra più testamenti o su altre questioni da decidersi in base all'accertamento del tempo in cui l'olografo fu redatto.
Ciò debitamente premesso, non è revocabile in dubbio che le risposte fornite da Ma.Lu. e Ma.Al. in sede di interpello formale - e cioè che tutti i coeredi erano presenti davanti al notaio il giorno in cui era stato pubblicato il testamento olografo e che in quell'occasione il notaio li aveva resi edotti della circostanza relativa all'incompletezza della data e, quindi, del motivo di invalidità dello stesso - rappresentano (nell'ottica della convalida del testamento) la conferma di circostanze favorevoli alla posizione delle interrogate, atteso che la tesi delle controparti era nel senso contrario (della non presenza di tutti i coeredi e della mancata conoscenza della causa di invalidità del testamento da parte di tutti).
Orbene, le risposte all'interrogatorio formale, quando non siano sfavorevoli alla parte che le ha rese, non costituiscono fonte di prova nell'ambito della confessione giudiziale. Esse, tuttavia, possono, anche sotto l'aspetto del comportamento processuale, valere come indizi capaci di concorrere, con altri elementi, alla formazione del convincimento del giudice (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2700 del 19/07/1969; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 916 del 24/03/1972, secondo cui le risposte date in sede di interrogatorio formale, quando siano favorevoli all'interrogato, possono essere apprezzate dal giudice soltanto come indizi, in relazione agli altri elementi acquisiti al processo, e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4865 del 03/04/2001, secondo cui la valenza di indizi è riconosciuta anche per le risposte favorevoli alla stessa parte che ha reso l'interrogatorio).
Com'è noto, infatti, l'interrogatorio formale è un mezzo di prova diretto a provocare la confessione circa la verità di fatti sfavorevoli al confitente, resa alla parte che abbia nel giudizio una posizione antitetica e contrastante con quella del confitente medesimo; pertanto, la prova di circostanze favorevoli ad una delle parti non può essere tratta dalle risposte di costei, non costituendo tali risposte una confessione di fatti contrari agli interessi del dichiarante (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1607 del 28/06/1967).
1.2. Parimenti, non può riconoscersi una valenza confessoria alle ammissioni asseritamente contenute nella citazione in riassunzione notificata dagli odierni resistenti.
Invero, in primo luogo, in violazione del principio di autosufficienza, i ricorrenti hanno omesso di trascriverne almeno i passaggi maggiormente significativi, in tal guisa precludendo a questo Collegio la possibilità di scrutinarne la portata. Inoltre, non essendovene cenno nella sentenza impugnata, essi avrebbero dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avessero tempestivamente sollevato la questione.
In secondo luogo, pur essendo vero che le ammissioni contenute nella comparsa di risposta, così come gli atti processuali di parte indicati dall'art. 125 c.p.c., siccome facenti parte del processo, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228e 229 c.p.c., è tuttavia necessario che la comparsa, affinché possa produrre tale efficacia probatoria, sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto. Conseguentemente, è inidonea a tale scopo la mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché collegato (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26686 del 06/12/2005; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6192 del 18/03/2014, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24539 del 01/12/2016), pur potendo tale dichiarazione contra se fornire elementi indiziari di giudizio.
Pertanto, le dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all'altra parte, non hanno efficacia di confessione ma possono soltanto fornire elementi indiziari qualora l'atto sia sottoscritto dal difensore e non dalla parte personalmente, atteso che la confessione giudiziale spontanea può essere manifestata efficacemente solo da chi abbia il potere di disporre del diritto controverso e quindi non dal difensore, a meno che questi sia munito d'apposito mandato in tal senso, che si aggiunga alla procura alle liti (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4744 del 04/03/2005; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13804 del 15/06/2006 e Cass., Sez. L, Sentenza n. 11720 del 20/05/2009). Tuttavia, è altrettanto vero che a tal fine il difensore deve essere munito di apposito mandato, che si aggiunga alla procura alle liti, laddove nel caso di specie i ricorrenti hanno trascritto, a pagina 26 del ricorso, solo dei passaggi della procura ad litem rilasciata in calce alla citazione in riassunzione.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non avere la Corte di merito considerato che, così come confermato da Ma.Lu. e da Ma.Al. nell'interrogatorio formale e, per il secondo, altresì dal certificato storico di residenza, i due coeredi avevano utilizzato gratuitamente l'appartamento in V a decorrere dalla morte dello zio e fino a settembre 2002, evidentemente con l'accordo dei fratelli comproprietari, ponendo in essere un comportamento indicativo della volontà di dare ai beni ereditari un assetto conforme a quello che sarebbe stato realizzato se il testamento non avesse presentato profili d'invalidità.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Invero, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata.
Nel caso di specie non è dato comprendere in che termini l'uso gratuito di un appartamento (vale a dire, di uno dei beni caduti in successione) da parte di due dei coeredi integrasse gli estremi di una convalida ex post, ai sensi dell'art. 590 c.c., del testamento invalido, e non già il semplice esercizio di una legittima facoltà del diritto di comproprietà sul bene.
In proposito, va ricordato che l'esecuzione volontaria della disposizione testamentaria nulla deve essere attuata esclusivamente da chi sia investito della titolarità e del potere di disposizione del diritto e deve consistere in un'attività positivamente e concretamente rivolta all'attuazione della disposizione testamentaria, per cui deve escludersi che possa valere a tal fine un atteggiamento meramente passivo oppure un comportamento che lasci desumere, puramente e semplicemente, l'intenzione di convalidare, posto che tale intenzione, ancorché riconoscibile all'esterno, non significa esecuzione, né equivale ad un inizio di effettiva distribuzione dei beni ereditari secondo la volontà del de cuius (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 535 del 15/02/1968; v. pure, in argomento, l'ordinanza 13 luglio 2017, n. 17392).
Del resto, le dichiarazioni rese da Ma.Lu. in sede di interpello formale non hanno, come si è visto nell'analizzare il primo motivo, valenza confessoria, ma, a tutto concedere, meramente indiziaria.
Senza tralasciare che alla dichiarazione confessoria stragiudiziale di fatti sfavorevoli ad una sola parte, qualora sia resa nell'ambito di un giudizio litisconsortile, non si applica la regola del libero apprezzamento da parte del giudice, di cui all'art. 2733, comma 3, c.c., perché essa è prevista per il solo caso in cui il fatto confessato sia comune a più litisconsorti (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13880 del 18/05/2024).
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del consigliere all'uopo delegato, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c.
La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), D.Lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad Euro 500,00 e non superiore a Euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).
La relativa liquidazione segue come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500, oltre ad Euro 200 per esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge; condanna i ricorrenti, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore dei controricorrenti, dell'ulteriore somma di Euro 1.300,00, nonché al pagamento, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14 maggio 2026.
Depositato in Cancelleria l'1 giugno 2026.