Assegni – Vaglia postale – Bene emissione – Benefondi – Banca negoziatrice – Diligenza professionale

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18722 del 09/06/2026

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Assegni bancari e circolari – Vaglia postale – Bene emissione – Banca negoziatrice – Cliente correntista – Diligenza professionale – Responsabilità contrattuale

La banca negoziatrice che, su richiesta del cliente correntista, assume l’incarico di verificare il bene emissione o la copertura di un assegno o di un vaglia postale, è tenuta a compiere l’indagine con la diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2, c.c.; ne consegue che la banca non può escludere la propria responsabilità limitandosi ad affermare di avere trasferito in buona fede al cliente l’informazione ricevuta dall’ente emittente, dovendo invece verificarsi se, in concreto, siano state adottate le cautele esigibili dall’operatore bancario professionale.

  • Cfr. Cass. civ., sez. I, 12 giugno 2023, n. 16555; Cass. civ., sez. I, 5 luglio 2000, n. 8983; Cass. civ., sez. I, 3 ottobre 2024, n. 25938.

Assegni bancari e circolari – Vaglia postale – Benefondi telefonici – Bene emissione – Verifica sommaria – Conferma scritta – Cautele ulteriori

In tema di assegni bancari, assegni circolari e vaglia postali, la legittimità della prassi di richiedere telefonicamente informazioni alla banca trattaria o all’ente emittente circa la provvista, la copertura o il bene emissione del titolo non esonera la banca negoziatrice, alla luce degli obblighi di diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., dall’adozione, ove richiesta dalle circostanze del caso concreto, di modalità di verifica più sicure, quali la conferma scritta, l’identificazione dell’interlocutore o l’utilizzo di canali tracciabili.

  • Cfr. Cass. civ., sez. I, 12 giugno 2023, n. 16555; Cass. civ., sez. I, 3 ottobre 2024, n. 25938.

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Cassazione civile, sez. I, ordinanza 9 giugno 2026 (ud. 29/5/2026) n. 18722

FATTI Dl CAUSA


1) Il Sig. PP nel dicembre 2017 ha venduto la sua autovettura e il compratore gli ha consegnato un assegno postale di euro 44 mila in pagamento del prezzo.

Assunte informazioni presso la propria azienda di credito (X, oggi X), circa la copertura del mezzo di pagamento, il venditore ha proceduto alle formalità di trasferimento della proprietà del veicolo, ma poi, dopo il compimento di esse, è emerso che l'assegno negoziato era stato falsificato.

Il P. ha convenuto quindi davanti al Tribunale di Bologna la Banca negoziatrice e — premesso di aver ricevuto informazioni circa la sicura copertura del titolo e che tali informazioni si erano rivelate infondate — ha chiesto al giudice adito di condannare l'azienda bancaria al risarcimento del danno subito, pari al prezzo pattuito per il veicolo.

Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 20/12/2019, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, osservando che la circostanza, secondo la quale l'istituto bancario aveva assicurato al P la copertura dello specifico titolo negoziato, era contestata; che, dunque, era onere dell'attore dimostrare che la banca avesse assunto, attraverso un proprio dipendente o preposto, la specifica obbligazione della copertura dell'assegno; che tale prova non era stata fornita.

Secondo il Tribunale, la lettera X del 26/1/2018, versata in atti dall'attore, non era sufficiente a comprovare che effettivamente nel colloquio tra parte attorea e banchiere la rassicurazione di quest'ultimo riguardasse proprio il fatto specifico che quel vaglia postale fosse stato emesso a seguito del versamento della corrispondente provvista, in esso indicata, ma era piuttosto una conferma della astratta esigibilità del titolo, tenuto conto della sua natura.

Proposto appello, il Sig. PP ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provato che la Banca rese informazioni sulla copertura dello specifico assegno postale negoziato, dovendosi, invece, desumere dalla lettera dell'azienda di credito del 29/1/2018 che il Banco aveva telefonato all'Ente emittente ed aveva ottenuto conferma della regolare copertura del titolo. Il che sconfessava, secondo l'appellante, la difesa dell'azienda di credito, secondo la quale non era stata data alcuna assicurazione e le informazioni rese erano state rese a mero titolo informativo e generico sulla copertura del tipo di assegno negoziato.

La Corte d'Appello di Bologna ha affermato che, stando al tenore dell'impugnazione, l'appellante non ha chiesto che sia riconosciuta la responsabilità della Banca per l'imperizia nella negoziazione di un titolo falsificato, ma solo l'accertamento della responsabilità per le informazioni infondate che il P avrebbe ricevuto, al momento della negoziazione dell'assegno postale.

Nel merito, la Corte ha respinto l'appello, considerato che — anche accedendo alla tesi esposta nell'impugnazione -- l'erronea informazione circa la copertura del mezzo di pagamento non era provenuta dalla banca, ma dall'Ente emittente (ossia da X spa), che, secondo lo stesso attore, aveva confermato telefonicamente la copertura specifica dell'assegno negoziato, per cui la Banca, dopo aver assunto tale chiarimento presso X lo ha diligentemente trasferito al P senza aggiungere o togliere alcunché.

L'accoglimento della domanda implicherebbe, pertanto, secondo la Corte, l'affermazione della responsabilità della Banca negoziatrice per una inesatta informazione ricevuta in totale buona fede dall'ente emittente, che — nella stessa ottica difensiva dell'attore — apparirebbe l'unico vero responsabile della vicenda, non potendo certo la banca negoziatrice procedere autonomamente alla verifica del dato ricevuto da X

2) Con ricorso notificato il 7/3/2022 il Sig. PP ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, proponendo tre motivi di ricorso.

X resiste con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Motivo di impugnazione: "Violazione e/o fasa applicazione dell'art. 1176 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c.".

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto non assolto l'onere della prova in capo al Sig. in relazione alla responsabilità del X per aver fornito la falsa informazione in merito alla copertura del vaglia postale oggetto di negoziazione e sostiene che la sentenza debba essere cassata nella parte in cui ha erroneamente ritenuto che la Banca negoziatrice abbia agito, in esecuzione del contratto di mandato, in totale buona fede, non potendo essa procedere autonomamente alla verifica del dato ricevuto da X.

Il ricorrente afferma che è pacifico che il C.d. "benefondi" ed il "benemesso" costituiscono un accertamento informale della banca e che tuttavia essi sono fonte di affidamento per l'istituto richiedente e possono, quindi, essere causa di responsabilità civile; tali prassi vengono utilizzate sia tra istituti di credito, sia tra istituto di credito e cliente, laddove quest'ultimo chieda informazioni in ordine alla copertura di assegni da versare sul proprio conto corrente. In tale ipotesi, l'istituto che abbia assicurato ad un cliente correntista — e su richiesta di quest'ultimo — l'esistenza di fondi per il pagamento di un assegno di conto corrente, nel caso in cui tali notizie poi non risultino rispondenti alla reale situazione esistente al momento della richiesta, è certamente contrattualmente responsabile nei confronti del cliente (considerato il rapporto di mandato tra istituto e correntista), ai sensi degli artt. 1176 c.c. e 1710 c.c., che impongono l'uso della diligenza nell'adempimento delle obbligazioni e degli incarichi assegnati.

Il ricorrente ribadisce che, nel caso in cui la Banca fornisca, alla presentazione del titolo all'incasso, tramite un proprio dipendente, su incarico del cliente correntista, la conferma della bontà dell'assegno circolare, assume, consequenzialmente, un obbligo non previsto dal rapporto di conto corrente, ma a questo comunque riconducibile in via integrativa, nei termini della responsabilità contrattuale da mandato, e deve provare l'assolvimento dell'obbligo di diligenza derivante, ai sensi del 20 comma dell'art. 1176 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.

Secondo il ricorrente, non può ritenersi che la conferma della valida emissione del titolo, sulla base di una mera richiesta telefonica rivolta all'Istituto emittente (nel caso di specie X ) possa costituire un diligente adempimento di un obbligo integrativo del rapporto di conto corrente; onere della banca sarebbe stato quello di ottenere una conferma scritta o l'identificazione del dipendente di X competente a dare l'informazione richiesta.

Il motivo è fondato.

1.1) Si osserva che oggetto della causa è, come indicato dalla Corte d'Appello, l'accertamento della responsabilità per le informazioni infondate avrebbe ricevuto al momento della negoziazione dell'assegno postale.

Il fatto, pertanto, consiste nella richiesta del correntista alla propria Banca, prima di versare l'assegno sul proprio conto, di informazioni sulla copertura del titolo.

La verifica sottesa alla comunicazione del bene emissione è essenzialmente dedicata ad indagare la veridicità del titolo, stante l'impossibilità giuridica che l'assegno circolare, caratterizzato dalla precostituzione della provvista, sia scoperto. La banca cui sia richiesta la verifica di bene emissione dell'assegno è, dunque, tenuta a compiere la necessaria indagine nel modo più approfondito possibile, alla stregua del canone di diligenza professionale di cui all'art. 1176, 20 comma, c.c.

In tal senso ha statuito questa Corte: "In tema di assegni bancari e circolari, la legittimità della prassi di richiedere telefonicamente informazioni alla banca trattaria o emittente circa l'esistenza di una 8 provvista sufficiente a pagarli non esonera la banca negoziatrice, in 8 relazione agli obblighi di diligenza professionale imposti dalla peculiarità del caso concreto, ex art. 1176, comma 2, c.c., dall'adozione di diverse modalità di comunicazione con la banca sulla quale sia stato tratto l'assegno o che l'abbia emesso, al fine di tutelare gli interessi del correntista e degli altri soggetti coinvolti nella circolazione del titolo" (Cass. civ., sez. 1, 12/06/2023, n. 16555).

Dalla motivazione di questa decisione: "la circostanza che le predette informazioni vengano per lo più acquisite per telefono non esclude quindi la possibilità di provare che nel caso specifico si rendesse necessaria o opportuna l'adozione di modalità diverse di comunicazione,- in virtù di pattuizioni preventivamente intervenute tra le parti del rapporto di conto corrente o di particolari circostanze emerse in sede di negoziazione del titolo".

Si veda anche, per es.: Cass. civ., sez. I, 5/07/2000, n. 8983: "L'istituto bancario che, tramite un proprio dipendente, abbia, su richiesta di un cliente correntista, fornito assicurazioni a quest'ultimo (telefonicamente o con altro mezzo di comunicazione) circa l'esistenza di fondi sufficienti al pagamento di un assegno di conto corrente (cosiddetti "benefondi") è contrattualmente responsabile - configurandosi nella specie un rapporto di mandato - se le notizie così fornite non risultino, poi, rispondenti alla situazione di fatto esistente al momento della richiesta, e ciò con particolare riferimento all'inadempimento dell'obbligo di diligenza gravante sull'istituto di credito - mandatario, derivante dalla specifica natura deWattività bancaria".

E di recente Cass. civ., sez. I, 03/10/2024, n. 25938: «La censura non riflette l'essenza della ratio decidendi della sentenza, in quanto la Corte d'Appello non ha affermato che il servizio di bene emissione deve essere automaticamente esteso alla negoziazione del vaglia postale. La Corte d'Appello ha stabilito, invece, che nel concreto la banca, tramite il suo 8 impiegato, si era assunta — su richiesta del proprio cliente - l'onere di svolgere l'afferente verifica di bene emissione. Dopodiché ha ritenuto che la banca avesse agito superficialmente nelle circostanze date, in contrasto con la diligenza richiesta dall'incarico assunto in particolare aveva mancato di trasmettere e richiedere una conferma scritta del "bene emissione"».

2) Secondo motivo di impugnazione: "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ ex art 360 n. 5 c.p.c. anche ed ove occorra in relazione all'art. 116 cpc."

Il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti.

In particolare, il ricorrente afferma che, con l'atto d'appello introduttivo del giudizio di secondo grado, egli ha sostenuto che i fatti posti a fondamento della domanda fossero consacrati, confermati e confessati nella lettera della banca 26/1/18, nella parte in cui è riportato nel caso puntuale la nostra filiale ha regolarmente telefonato all'Ente emittente ottenendo conferma della regolare "copertura" dell'assegno e riportando tale informazione, senza potersi assumere alcuna responsabilità.

Terzo motivo di impugnazione: "In ogni caso nullità della sentenza della Corte d'Appello di Bologna per omessa pronuncia sul motivo d'appello ex art. 360 co. 1 n. 4".

Il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia omesso di pronunciarsi sulla sua richiesta che fosse riconosciuta la responsabilità della banca per l'imperizia della stessa ad aver negoziato un titolo la cui falsificazione sarebbe emersa dalla richiesta di informazioni più approfondite circa la copertura del titolo, la mancanza delle quali, ha indotto la banca a ritenere sussistente la bontà del titolo, quindi a trasfondere detta informazione al Sig. P , inducendolo a versare il titolo sul proprio conto e, soprattutto a fargli concludere la vendita dell'auto.

2.1) I motivi predetti restano assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.

3) Il ricorso va accolto (fondato il primo motivo, assorbiti gli altri).

La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso (fondato il primo motivo, assorbiti gli altri); cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.


Così deciso in Roma il giorno 29/5/2026 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.

Il Presidente
Enrico Scoditti

 

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