
La banca negoziatrice, quando assume l’incarico di verificare il bene emissione o la copertura di un titolo, deve operare con la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c.
Lo ha stabilito la Cassazione, sez. I civile, con l'ordinanza n. 18722 del 9 giugno 2026.
La decisione riguarda la responsabilità della banca negoziatrice che, su richiesta del proprio correntista, fornisce informazioni sulla “copertura” di un assegno/vaglia postale ricevuto a pagamento del prezzo di vendita di un’auto.
Il sig. P vende l’autovettura nel 2017 ricevendo un assegno postale di 44.000 euro.
Prima di procedere al trasferimento di proprietà, chiede alla propria banca informazioni sulla copertura del titolo; ottenuta rassicurazione, perfeziona la vendita e versa il titolo.
Successivamente emerge che l’assegno era falsificato.
Il Sig. P cita in giudizio la banca negoziatrice chiedendo il risarcimento del danno pari al prezzo dell’auto, deducendo che l’istituto gli aveva assicurato la “sicura copertura” del titolo.
Il Tribunale rigetta la domanda, ritenendo non provato che la banca avesse assunto una specifica obbligazione di garantire la copertura di quello specifico titolo; la lettera della banca del 26/1/2018 viene letta come mera conferma dell’astratta esigibilità del tipo di titolo, non come conferma della provvista di quello specifico vaglia.
La Corte d’Appello conferma: per i giudici di secondo grado l’eventuale informazione errata sulla copertura non proviene dalla banca ma dall’ente emittente, che telefonicamente avrebbe confermato la copertura; la banca si sarebbe limitata a “trasferire” in buona fede l’informazione ricevuta, senza poterla autonomamente verificare.
La Suprema Corte qualifica l’oggetto della causa come responsabilità per “informazioni infondate” ricevute dal correntista al momento della negoziazione dell’assegno postale.
Il fatto giuridicamente rilevante è la richiesta del correntista alla propria banca, prima del versamento, di informazioni sulla copertura del titolo: la banca accetta l’incarico e svolge (o dovrebbe svolgere) una verifica di “bene emissione”.
La Corte sottolinea che, per assegni circolari/vaglia, la verifica di “bene emissione” è funzionale a controllare la veridicità del titolo, posto che, in linea di principio, un assegno circolare non può essere “scoperto” perché la provvista è precostituita.
La banca è quindi tenuta a compiere la verifica “nel modo più approfondito possibile” secondo il canone di diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2, c.c.
Viene richiamato un importante orientamento: è legittima la prassi dei “benefondi” telefonici, ma essa non esonera la banca negoziatrice dall’adozione, ove richiesto dalle circostanze, di modalità di comunicazione più sicure con la banca trattaria/emittente, per tutelare gli interessi del correntista e degli altri soggetti coinvolti.
Si richiama la giurisprudenza classica (Cass. 8983/2000) che configura la responsabilità contrattuale della banca che, su richiesta del correntista, fornisca assicurazioni sulla copertura di un assegno poi rivelatesi non corrispondenti alla realtà.
Si richiama anche una decisione molto recente (Cass. 25938/2024), che sottolinea come la banca, avendo assunto l’onere di verificare il “bene emissione”, risponde se agisce superficialmente, ad esempio omettendo di richiedere o trasmettere una conferma scritta.
La Cassazione, applicando tali principi al caso concreto, ritiene fondato il motivo del ricorrente: non può considerarsi diligente, rispetto all’obbligo integrativo del rapporto di conto corrente, una verifica limitata a una semplice telefonata all’ente emittente, senza ulteriori cautele (es. conferma scritta, identificazione del dipendente dell’ente emittente, modalità più sicure di comunicazione), specie a fronte dell’elevato importo e delle conseguenze economiche per il cliente.
La Corte d’Appello aveva sostanzialmente “scaricato” la responsabilità sull’ente emittente, ritenendolo unico responsabile dell’informazione errata; la banca negoziatrice sarebbe stata mero tramite di un dato ricevuto in buona fede.
La Cassazione, invece, ribalta l’impostazione: non è sufficiente, per escludere la responsabilità della banca, affermare che l’errore provenga dall’ente emittente.
Una volta che la banca accetta l’incarico del cliente di verificare il bene emissione, essa è tenuta a svolgere l’indagine con la diligenza rafforzata dell’operatore professionale; se si limita a una verifica sommaria, ne assume il rischio nei confronti del cliente.
La responsabilità dell’ente emittente e quella della banca negoziatrice possono coesistere; la seconda non si esaurisce nel ruolo di “postino” dell’informazione.
In altri termini, la banca non può invocare la buona fede soggettiva se, oggettivamente, non ha adottato tutte le cautele che, secondo la migliore prassi professionale e la giurisprudenza, erano esigibili in concreto.
La sentenza ribadisce che l’art. 1176, comma 2, c.c. impone alle banche uno standard di diligenza superiore a quello del buon padre di famiglia, parametrato alla professionalità e alle prassi del settore.
In concreto, ciò può tradursi nella necessità di richiedere conferme scritte, identificare l’interlocutore dell’ente emittente, utilizzare canali tracciabili e sicuri, conservare evidenza documentale della verifica svolta.
Gli istituti saranno indotti a formalizzare meglio le procedure di “bene emissione/benefondi” e a limitare le verifiche meramente telefoniche non documentate, specie per titoli di importo rilevante.
Potrebbero diffondersi modelli interni che prevedono l’obbligo di conferma scritta o di tracciabilità della richiesta e della risposta, con registrazione dell’operatore, dell’ora e del contenuto dell’informazione.