Danno parentale – Morte del nonno – Nipote infante – Prova del rapporto – Danno futuro eventuale

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.20856 del 19/06/2026

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Responsabilità civile – Danno non patrimoniale – Danno da perdita del rapporto parentale – Art. 29 Cost. – Risarcimento iure proprio – Effettività della relazione – Allegazione e prova

Il danno da perdita del rapporto parentale, incidente sull’equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, nella dimensione dinamico-relazionale, sull’impedita prosecuzione concreta di una relazione personale, trova fondamento nell’art. 29 Cost. e deve essere allegato e provato dagli istanti; esso è risarcibile iure proprio in favore dei congiunti solo ove sia provata l’effettività e la consistenza della relazione parentale lesa.

  • Cfr. Cass. 9857/2022; Cass. 2557/2011; Cass., Sez. Un., 26972/2008; Cass. 21837/2019.

Responsabilità civile – Danno parentale – Morte del nonno – Nipote infante – Famiglia nucleare – Danno futuro eventuale – Utilità del rapporto – Non risarcibilità

In tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, al di là delle relazioni strettamente circoscritte alla famiglia nucleare, non può configurarsi, nella normalità dei casi, un pregiudizio risarcibile subito dal minore infante per la morte del nonno, né come danno morale, trattandosi di danno futuro soltanto eventuale, né come danno da perdita del rapporto parentale, ove manchi il godimento attuale e concreto delle utilità del rapporto, costituite da reciproco affetto, solidarietà e comunanza familiare.

  • Cfr. Cass. 12987/2022; Cass. 13540/2023.

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Cassazione civile sez. III, ordinanza 19/06/2026 (ud. 12/11/2025) n. 20856

(Dott. SCRIMA Antonietta - Presidente; Dott. FIECCONI Francesca - Consigliere Rel.)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 16/05/2024 Pl.Gr. e Pr.An. (nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Pr.Gi.) impugnano per cassazione la sentenza n. 2115/2023 della Corte d'Appello di Catania pubblicata il 19/12/2022. La parte intimata Ministero della Salute ha depositato controricorso.

La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nell'atto di citazionecon cui i genitori di Pr.Gi., nella predetta qualità, convenivano in giudizio il Ministero della Salute chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal minore, iure proprio, a seguito del decesso del nonno per complicanze derivanti da infezione da HCV contratta in occasione di una trasfusione di sangue infetto effettuata presso il P.O. "S. Marta e Villermosa" di Catania nel periodo dicembre 1981 febbraio 1982; iure hereditatis, chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali ed esistenziali sofferti in vita dal de cuius.

Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Catania, con sentenza n.2248/2020, rigettava integralmente le domande attoree svolte nell'interesse del minore, nipote diretto del de cuius. Il giudice di prime cure osservava che, stante la tenera età e la brevissima durata del rapporto, il minore - all'epoca infante di dieci mesi - non avesse potuto instaurare con il nonno un legame affettivo concreto e stabile, tale da subire uno sconvolgimento della propria vita a seguito della prematura perdita del nonno.

Avverso tale decisione proponevano appello Pl.Gr. e Pr.An., nell'interesse delfiglio minore, chiedendo la riforma della sentenza e il riconoscimento del danno morale iure proprio. Si costituiva l'Avvocatura dello Stato, per l'Amministrazione appellata. La Corte d'Appello di Catania respingeva il gravame.

Nelle more veniva formulata da questa Corte una proposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. ma gli odierni ricorrenti hanno insistito per la decisione del ricorso. I medesimi hanno depositato memoria nell'imminenza della camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti pongono a base del ricorso i seguenti tre motivi.

Con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., lamentano la violazione efalsa applicazione degli artt. 2, 29, 30, 31 Cost. in combinato disposto con gli artt. 1226, 2043e 2059 c.c. perché all'unico nipote Pr.Gi. si sarebbe dovuto riconoscere il risarcimento dei danni iure proprio per la perdita parentale del nonno, là dove, invece, la Corte territoriale ha ritenuto che la tenera età del minore influisse sul diritto al risarcimento del danno da lesione del diritto al godimento del rapporto parentale. Assumono i ricorrenti che la tenera età del nipote non influirebbe sul risarcimento del detto danno e che non si tratterebbe di un danno futuro eventuale, come afferma la Corte di appello, poiché il legame affettivo tra il nonno (deceduto a soli 56 anni) e l'unico nipote si sarebbe sicuramente instaurato.

Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., denunziano la violazionedel decreto legislativo n. 154/2013, dell'art. 2059 c.c., degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della c.d. "Carta di Nizza", per non avere la Corte territoriale "tenuto conto delle difese della parte appellante in merito al pieno riconoscimento che i nonni hanno all'interno della famiglia, e del rapporto affettivo e solidale che i nonni hanno nello sviluppo e crescita dei minori".

Con il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., si dolgono della violazionedegli artt. 91e 92 c.p.c. per "eccessiva condanna" alle spese del processo considerato il mutamento della giurisprudenza e le nuove disposizioni normative in punto di risarcimento del danno parentale dei nipoti per la morte del nonno.

I primi due motivi vanno trattati congiuntamente in quanto afferenti alla medesima statuizione di rigetto della domanda risarcitoria svolta dai genitori di un infante (all'epoca dell'età di 10 mesi) per ottenere il risarcimento del danno parentale iure proprio subito per la prematura perdita del nonno, deceduto all'età di 56 anni a causa di una cirrosi epatica contratta a causa di una trasfusione di sangue infetto. Il nucleo delle censure verte sulla rilevanza assoluta, a fini risarcitori, del rapporto affettivo tra nonno e nipote, che, secondo la prospettazione dei ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe disatteso in violazione delle citate norme costituzionali, internazionali e nazionali, dalle quali sarebbe possibile ricavare un principio ineludibile di tutela degli affetti parentali, da non limitarsi ai componenti del ristretto e tipico nucleo familiare, ma estensibile anche ai nipoti, cui l'ordinamento riconosce un ruolo fondamentale nella costituzione delle relazione affettive reciproche, soprattutto con riferimento ai nonni. Non si tratterebbe - in tesi - di un danno futuro eventuale, come afferma la Corte di appello, perché tra il nonno, deceduto a soli 56 anni, e il nipote si sarebbe sicuramente instaurato un legame affettivo. Sussiste, in tale prospettiva, un danno morale che si identifica con la sopravvenuta impossibilità per il nipote di godere di un rapporto affettivo ed educativo con il nonno che la legge protegge e riconosce in quanto fonte di una più equilibrata formazione della personalità. Non si tratterebbe di un danno futuro eventuale, bensì futuro virtuale, anche in considerazione della età non anziana del nonno e della utilitas che il minore poteva avere da un nonno che alla sua nascita era ancora cinquantenne, della considerazione dei diritti che sono stati riconosciuti ai nonni nei confronti dei nipoti e della tutela di tale rapporto parentale.

I motivi sono infondati.

I giudici del merito hanno respinto la domanda alla luce della giurisprudenzaformatasi in punto di relazioni parentali e di liquidazione del relativo danno che, lungi dal non considerare il valore della relazione nonno - nipote, ha fissato i limiti entro i quali detta relazione può essere considerata. Al riguardo, va ricordato che il danno da perdita del rapporto parentale, incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamicorelazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale, trova riferimento nell'art. 29 (tutela dei diritti della famiglia), a differenza del danno biologico che trova tutela nell'art. 32 Cost. (diritto alla salute; cfr. Cass. n. 9857/2022; Cass. 2557/2011; Cass. Sez. U. 26972/2008). Tale danno va comunque allegato e provato dagli istanti e spetta al giudice accertare la sussistenza e l'effettiva consistenza del pregiudizio lamentato.

Pertanto, il danno da perdita del rapporto parentale che spetta "iure proprio"ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto è risarcibile solo ove sia provata l'effettività e la consistenza di tale relazione (Cass. n. 21837/2019).

Nella normalità dei casi, al di là delle relazioni strettamente circoscritte allafamiglia nucleare, in tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, non può configurarsi un pregiudizio risarcibile subito dal minore infante, né con riferimento al danno morale, in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale, né quale danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare avrebbe in via solo ipotetica consentito.

Con la conseguenza che la perdita del rapporto parentale è pregiudiziorilevante solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte, ovviamente non in senso formale, ma che lo sia nel senso di poter trarre dal rapporto le "utilità" che esso offre: reciproco affetto, solidarietà, comunanza familiare, la cui natura presuppone naturalmente una certa capacità di trarre beneficio da quel rapporto, di averne le "utilità" che offre e che l'illecito fa perdere definitivamente (Cass. n. 12987 del 26/04/2022).

L'infante, con riguardo a relazioni che si pongono al di fuori della cd famiglianucleare, evidentemente non ha avuto la possibilità di godere di tale utilitas e tale carenza, pertanto, non può neanche incidere nel futuro. Pertanto, va confermato il principio per cui, costituendo il pregiudizio lamentato un danno futuro soltanto eventuale, come tale non risarcibile, non si può ritenere sussistente, in difetto dell'attualità del rapporto, una presunzione di afflittività conseguente alle menomate condizioni fisiche di questi (v. anche Cass. n. 13540 del 17/05/2023).

Anche il terzo motivo deve essere scrutinato in quanto si pone in vialogicamente subordinata al mancato accoglimento dei primi due motivi. Esso è infondato là dove i ricorrenti denunciano essere stata eccessiva la condanna alle spese ricevuta nei due giudizi di merito, considerato il mutamento della giurisprudenza in merito al risarcimento del danno parentale dei nipoti per la morte del nonno. Data la novità e la complessità della questione, deducono - in via subordinata - che i giudici avrebbero dovuto valutare la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

Osserva la Corte che la deduzione è generica là dove deduce l'eccessività dellacondanna alle spese, e dunque vorrebbe indurre il giudice di legittimità a svolgere una nuova valutazione di merito senza indicare i parametri di legge in tesi violati. Quanto alla dedotta mancata considerazione dell'art. 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese legali, va osservato che tale facoltà assegnata al giudice in tema di riparto delle spese del giudizio, come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, costituisce esercizio di un potere discrezionale orientato a porre un argine al principio della soccombenza. Pertanto, mentre il suo esercizio è sindacabile, ove i parametri per la sua applicazione non vengano rispettati dal giudice, viceversa, insindacabile è la decisione del giudice di non esercitare un potere in deroga al principio della soccombenza valevole come regola generale.

Conclusivamente, alla stregua di tutte le considerazioni che precedono ilricorso va rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., rilevata la conformità dell'odierna decisione allaproposta di definizione accelerata del giudizio illo tempore comunicata alle parti, i ricorrenti devono essere altresì condannati al pagamento in favore della parte controricorrente, ai sensi dell'art 96, co. 3, c.p.c., di una somma equitativamente determinata nonché al pagamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art 96, co. 4, c.p.c., somme tutte liquidate come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

Va disposto che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di Pl.Gr., Pr.An. e Pr.Gi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio di legittimità, in favore del Ministero, liquidate in Euro 3.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c., condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, dell'ulteriore importo pari a Euro 1.000,00 e ai sensi dell'art. 96, c. 4, c.p.c., al pagamento della somma di Euro 500,00, in favore della Cassa Ammende.


Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Dispone l'oscuramento dei dati come in motivazione.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2025, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2026.

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