Perdita del nonno: nessun risarcimento al nipote infante

Articolo di Carmine Lattarulo del 01/07/2026

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La Cassazione (n. 20856/2026) esclude il risarcimento del danno parentale al nipote infante per la morte del nonno quando manca la prova di un rapporto attuale e concretamente vissuto.

In via generale, non può configurarsi un pregiudizio risarcibile subito dal minore infante per la morte del nonno, se manca un rapporto attuale dal quale il minore abbia tratto utilità affettive e relazionali concretamente apprezzabili.

Lo ha stabilito la Cassazione, Sez. III civile, con l’ordinanza n. 20856 del 19 giugno 2026.

Oggetto e vicenda processuale

La pronuncia in esame riguarda la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale proposta, iure proprio, dai genitori di un minore di dieci mesi per la morte del nonno, deceduto a 56 anni in conseguenza di infezione da HCV contratta tramite trasfusione di sangue infetto all’inizio degli anni ’80.

In primo grado il Tribunale di Catania aveva rigettato la domanda del nipote, ritenendo che, data la tenerissima età (10 mesi) e la brevità del rapporto, non fosse configurabile un legame affettivo concreto e stabile tale da generare uno sconvolgimento della vita del minore a seguito della perdita del nonno.

La Corte d’appello di Catania confermava il rigetto.

I genitori del minore proponevano ricorso per cassazione lamentando, fra l’altro, violazione di norme costituzionali (artt. 2, 29, 30, 31 Cost.), dell’art. 2059 c.c., del d.lgs. 154/2013, nonché degli artt. 8 e 12 CEDU e dell’art. 1 della Carta di Nizza, sostenendo il pieno riconoscimento del ruolo dei nonni nella famiglia e l’erroneità della qualificazione del pregiudizio come “danno futuro eventuale”.

Sul danno da perdita del nonno in favore del nipote infante

Onere di allegazione e prova del danno parentale

La Corte ribadisce che il danno da perdita del rapporto parentale (danno non patrimoniale) è un pregiudizio che incide sull’equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e sulla dimensione dinamico-relazionale, cioè sulla concreta possibilità di proseguire una relazione personale. Questo danno trova fondamento nell’art. 29 Cost. (tutela della famiglia) e non nell’art. 32 Cost., che è invece la base del danno biologico.

Per essere risarcibile, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere allegato e provato; spetta al giudice accertare effettività e consistenza della relazione parentale; è risarcibile iure proprio ai congiunti solo se è provata l’effettività del rapporto e le utilità che ne derivavano (affetto, solidarietà, comunanza familiare).

La Corte richiama espressamente il principio già affermato da Cass. n. 21837/2019: il danno è risarcibile solo ove sia provata l’effettività e la consistenza della relazione.

Focus specifico: nipote infante e nonno

Il passaggio centrale è quello in cui la Cassazione precisa i limiti di risarcibilità del danno parentale del nipote infante per la morte del nonno: nella normalità dei casi, al di fuori della famiglia nucleare, non è configurabile un pregiudizio risarcibile per il minore infante: né sotto il profilo del danno morale (perché si tratterebbe di danno futuro soltanto eventuale); né come danno da perdita del rapporto parentale (mancando un godimento attuale e concreto del rapporto).

La perdita del rapporto parentale è pregiudizio rilevante solo per il congiunto che sia effettivamente parte di quel rapporto, in senso sostanziale, cioè che ne tragga concrete utilità (affetto, solidarietà, comunanza familiare).

L’infante, per relazioni collocate al di fuori del nucleo familiare ristretto (genitori-fratelli), non ha avuto la possibilità di godere di tale utilitas; questa mancanza non può incidere neppure nel futuro: il pregiudizio è qualificato come danno futuro soltanto eventuale, quindi non risarcibile; non può ritenersi sussistente una presunzione di afflittività in assenza di un rapporto attuale.

La Corte conferma quindi il principio secondo cui, in casi come questo, non è dovuto il risarcimento al nipote infante per la morte del nonno, perché manca un rapporto già consolidato e attuale che possa dirsi leso.

Valutazione critica: continuità e criterio applicativo

Continuità con la giurisprudenza precedente

La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento già noto: riconosce in astratto la risarcibilità del danno da perdita del rapporto nonno–nipote, ma subordina il risarcimento alla prova concreta dell’esistenza e consistenza del rapporto; esclude che il solo legame di parentela, in assenza di un rapporto effettivo, basti a fondare il diritto al risarcimento.

Qui la Corte compie un passo ulteriore di tipizzazione pratica: per il nipote infante (10 mesi), in rapporto con il nonno (soggetto esterno alla famiglia nucleare), il danno è definito in via generale come “danno futuro soltanto eventuale”, quindi non risarcibile, “nella normalità dei casi”. Questa formula (“nella normalità dei casi”) lascia teoricamente spazio a situazioni eccezionali (ad es. nonno che svolge in via esclusiva o prevalente funzioni genitoriali), ma la regola di base è restrittiva.

Il criterio applicativo ribadito dalla Corte

Rispetto a un orientamento più estensivo che, specie in dottrina e in alcune decisioni di merito, valorizzava in modo forte il ruolo dei nonni e tendeva a riconoscere il danno parentale anche ai nipoti molto piccoli sulla base di presunzioni di afflittività, questa ordinanza ribadisce la necessità di prova concreta e non solo presuntiva del rapporto e precisa che, per il nipote infante in relazione al nonno, il danno è normalmente solo eventuale e quindi non risarcibile; inoltre, afferma che non è configurabile un godimento postumo di beni familiari solo ipotetici.

Il criterio applicativo ribadito dalla Corte, come emerge dalla motivazione, può essere così riassunto: per il nipote in età di infanzia molto precoce, in relazione alla morte del nonno (figura esterna al nucleo familiare nucleare), il danno da perdita del rapporto parentale è, nella normalità dei casi, un danno futuro soltanto eventuale, non risarcibile, poiché manca un rapporto attuale dal quale il minore abbia tratto utilità affettive e relazionali concretamente apprezzabili. La vecchia impostazione più ampia, che tendeva talvolta a riconoscere il danno sulla base della sola potenzialità del rapporto nonno–nipote e del ruolo sociale dei nonni, viene dunque ridimensionata: non basta dire che “si sarebbe certamente instaurato” un legame affettivo nel futuro, occorre che il rapporto sia già in atto, con utilità effettive percepibili dal minore.

Ruolo delle fonti sovranazionali invocate dai ricorrenti

I ricorrenti avevano richiamato: artt. 8 e 12 CEDU (vita familiare e diritto a sposarsi/fondare una famiglia); art. 1 Carta di Nizza (dignità umana); d.lgs. 154/2013 (riforma della filiazione, che valorizza la famiglia e le relazioni con i parenti). La Cassazione non nega in astratto il valore del rapporto nonni–nipoti, ma utilizza tali fonti in modo sistematico, per confermare che il danno non patrimoniale resta soggetto alle regole generali di allegazione e prova concreta; rifiuta l’idea che da tali fonti derivi una presunzione assoluta di danno per qualsiasi nipote, a prescindere dall’età e dalla concreta relazione. In altri termini: le fonti sovranazionali rafforzano la tutela delle relazioni familiari, ma non trasformano il danno da perdita del rapporto parentale in un danno “in re ipsa”.

Implicazioni pratiche della decisione

Dalla sentenza emergono alcune indicazioni operative: innanzitutto la centralità della prova del rapporto: per soggetti diversi da coniuge/genitori/figli (es. nonni, nipoti, fratelli), è essenziale allegare e provare frequentazione abituale, cura, assistenza, sostegno, ruolo sostitutivo o integrativo rispetto ai genitori, ricorrenza di una relazione stabile e significativa.

Particolare cautela per i minori in età molto tenera: per un infante, specie rispetto a parenti non appartenenti al nucleo ristretto, sarà molto difficile superare la qualificazione del danno come “futuro eventuale”; occorre dimostrare situazioni eccezionali (es. nonno convivente che svolge continuativamente funzioni genitoriali). Sono inutili, da sole, delle argomentazioni astratte sul ruolo sociale dei nonni: richiami a norme costituzionali, CEDU e Carta di Nizza sono utili solo se accompagnati da fatti concreti che dimostrino l’esistenza di un rapporto già in atto.


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