Danni civili – Spese legali stragiudiziali – Danno emergente – Utilità ex ante – Prova dell’attività

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.23154 del 14/07/2026

Pubblicato il

Danni civili - Spese legali stragiudiziali - Attività precontenziosa - Danno emergente - Mancato pagamento del compenso - Irrilevanza

Il costo dell’assistenza legale stragiudiziale costituisce danno emergente risarcibile, distinto dalle spese processuali, quando l’attività professionale sia stata necessaria e funzionale all’esercizio del diritto. La risarcibilità non presuppone l’avvenuto pagamento del compenso, poiché anche l’obbligazione assunta verso il professionista rappresenta una posta passiva del patrimonio del danneggiato ai sensi dell’art. 1223 c.c.

  • Cfr. Cass., Sez. Un., 16990/2017; Cass. 15265/2023; Cass. 14982/2022.

Danni civili – Spese legali stragiudiziali – Necessità e utilità – Valutazione ex ante – Criteri

La necessità e l’utilità delle spese legali stragiudiziali devono essere valutate ex ante, ponendosi nella situazione esistente al momento dello svolgimento dell’attività professionale e verificando se essa apparisse ragionevolmente idonea a evitare il giudizio, accelerare la tutela del danneggiato o affrontare questioni tecniche di particolare complessità.

  • Cfr. Cass., Sez. Un., 16990/2017; Cass. 9548/2017; Cass. 22241/2025.

Impugnazioni civili – Omesso esame – Spese legali stragiudiziali – Lettere di messa in mora – Attività professionale – Pagamento precontenzioso – Decisività

In tema di rimborso delle spese legali stragiudiziali, le lettere di messa in mora e le successive comunicazioni del difensore possono documentare il fatto storico dell’attività professionale concretamente svolta, la sua consistenza e la sua incidenza sull’esito della fase precontenziosa. Ne integra l’omesso esame la decisione che, pur richiamando genericamente tali comunicazioni, non ne valuti il contenuto ai fini della necessità e dell’utilità ex ante della spesa, specie quando l’attività abbia preceduto un rilevante pagamento dell’assicuratore.

  • Cfr. Cass., Sez. Un., 16990/2017; Cass. 14444/2021; Cass. 22241/2025.

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

Cassazione civile, sez. III, ordinanza 14/07/2026 (ud. 04/06/2026), n. 23154

(Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio - Presidente Dott. SIMONE Roberto - Consigliere Rel.)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata il 1.10.2019, accoglieva parzialmente la domanda proposta da La.Al. nei confronti di Ra.Al., Ra.Cr. e di GENERTEL Spa, accertando la responsabilità paritetica dei conducenti nella causazione del sinistro occorso il (Omissis).

L'attore aveva dedotto che il (Omissis), alle 23.00 circa, dopo essere uscito da una palestra sita in via (Omissis) in M, dove svolgeva l'attività di istruttore, si era posto alla guida del motociclo Suzuki tg (Omissis), arrestandosi al semaforo rosso all'intersezione tra via (Omissis) e via (Omissis); che all'apparire del segnale verde aveva ripreso la marcia occupando l'intersezione, ma poco dopo era stato travolto dall'autovettura Honda, tg. (Omissis), di proprietà di Ra.Cr. e condotta da Ra.Al., che, provenendo dal senso opposto, aveva invaso la sua corsia di marcia; che nell'immediatezza dei fatti la Polizia Locale aveva redatto il rapporto di sinistro, dal quale emergeva la responsabilità esclusiva a carico del conducente dell'autovettura per aver oltrepassato la striscia continua del senso di marcia, aggiungendo che nei suoi confronti gli operatori avevano contestato di non aver moderato la velocità nei pressi di un crocevia (sanzione poi annullata in sede giudiziale); che dal sinistro erano derivate a suo carico gravissime menomazioni (paraplegia, perdita della sensibilità della parte inferiore del corpo, dolore neuropatico cronico, compromissione della sfera psichica e sessuale) con altrettanto gravi ricadute sul piano relazionale, nonché l'azzeramento della capacità lavorativa specifica e generica; che per cure mediche aveva sostenuto un costo di Euro 76.179,86, a cui si sarebbero dovute aggiungere quelle future, e che avrebbe avuto necessità di assistenza personale per almeno otto ore al giorno, oltre alle spese di viaggio e soggiorno per sottoporsi a trattamenti specialistici in Italia e all'estero.

Dopo aver percepito dalla compagnia dell'autoveicolo (GENERTEL Spa) l'importo di Euro 633.000,00, l'attore aveva citato i convenuti per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro. In particolare, quanto al danno non patrimoniale, aveva reclamato le componenti biologica, esistenziale, morale, estetica e alla vita di relazione. Quanto al pregiudizio patrimoniale, la domanda aveva ad oggetto la perdita totale della capacità lavorativa specifica e la perdita di chance, le spese mediche, di cura, di assistenza personale e di adattamento dell'immobile, oltre al danno al mezzo e alle spese legali stragiudiziali.

I convenuti si erano costituiti contestando sia l'an sia il quantum debeatur, ritenendo satisfattivo il versamento di Euro 633.000,00 in ragione del concorso colposo dell'attore.

Il Tribunale, ritenuto il concorso paritetico di entrambi i conducenti (Ra.Al. aveva invaso, sia pure parzialmente, la corsia opposta in prossimità dell'intersezione; l'attore aveva tenuto una velocità superiore a quella consentita, tale da non consentirgli di porre in essere manovre di emergenza idonee a evitare l'impatto), liquidava il danno non patrimoniale in Euro 599.856,00 secondo le tabelle milanesi, avuto riguardo all'invalidità permanente dell'87% e con personalizzazione del 25%, nonché, tra gli altri, Euro 161.000,00 per danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, Euro 220.000,00 per assistenza domiciliare ed Euro 20.860,00 per spese di adattamento dell'abitazione. Il tutto già ridotto in ragione del concorso al 50%, provvedendo alla decurtazione dei trattamenti previdenziali erogati e di quanto già corrisposto dalla compagnia prima del giudizio.

La Corte d'Appello di Milano, con sentenza pubblicata il 3.6.2022, accoglieva parzialmente l'appello proposto da La.Al., rideterminando il concorso causale nella misura del 60% a carico del Ra.Al. e del 40% a carico del danneggiato, rigettava l'appello incidentale di GENERTEL Spa e poneva a solidale carico dei convenuti il pagamento delle somme liquidate a titolo risarcitorio, oltre alle spese di entrambi i gradi.

Osservava la Corte d'Appello che il sinistro doveva essere ascritto in misura prevalente al conducente dell'autovettura, il quale nell'eseguire il superamento di un'auto ferma o in lento movimento, aveva oltrepassato la linea longitudinale continua e invaso la corsia opposta, mentre l'attore era partito in forte accelerazione e aveva tenuto una velocità eccessiva in ambito urbano, tale da impedire di conservare il controllo del mezzo e di effettuare una manovra di emergenza.

Quanto al danno non patrimoniale, la Corte d'Appello confermava la personalizzazione del 25%, ma la computava soltanto sulla componente biologico/dinamico-relazionale, ritenendo invece congrua la componente morale nella misura già riconosciuta dal primo giudice. Riguardo al danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, in riforma della decisione di primo grado, applicava i coefficienti di capitalizzazione diffusi dal C.S.M. nel 1989, assumendo quale base il triplo dell'assegno sociale; rigettava la domanda di risarcimento del danno per la perdita di chance, in quanto priva di adeguato supporto probatorio quanto alle concrete prospettive reddituali perdute dal La.Al.. Confermava, inoltre, la liquidazione equitativa delle spese di assistenza personale, escludendo il rimborso delle maggiori spese di cura pretese qualificate come relative a trattamenti privi di comprovata efficacia terapeutica, negava ulteriori somme per il danno al veicolo e respingeva la domanda di rimborso delle spese legali stragiudiziali per difetto di prova circa l'entità dell'attività svolta.

Condannava gli appellati al pagamento dell'importo del danno come complessivamente rideterminato in forza delle indicate statuizioni.

Per la cassazione della sentenza della Corte milanese ricorre La.Al., sulla base dicinque motivi. Resiste con controricorso GENERTEL Spa Ra.Cr. e Ra.Al. sono rimasti intimati.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo è denunciata "Violazione e falsa applicazione degli artt. 40,141, 145, 146e 148 D.Lgs. 285/1992, 1227, 2054 c.c., 40 e 41 c.p., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c. (motivazione apparente) e n. 5 c.p.c. (omesso esame di fatto decisivo), illogicità e violazione dei principi sul ragionamento presuntivo".

Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe attribuito a suo carico un concorso del 40% sulla base di una motivazione apparente e intrinsecamente illogica, poiché fondata su circostanze non sufficientemente dimostrate e, per alcuni aspetti, neppure dedotte dalle controparti. In particolare, contesta che dagli atti potesse ricavarsi l'effettuazione di una impennata del motociclo alla ripartenza dal semaforo, osservando, da un lato, che il rinvenimento di tracce di frenata del motociclo per 7,75 metri sarebbe incompatibile con il persistente sollevamento della ruota anteriore e, dall'altro, che nessuno dei testimoni oculari aveva confermato in termini univoci tale circostanza.

La Corte d'Appello avrebbe dato rilievo, senza adeguato fondamento, all'assunto secondo cui la sua condotta di forte accelerazione avrebbe ritardato la percezione dell'ostacolo e ridotto il campo visivo, nonché al preteso contesto urbano affollato, che non emergeva dagli atti. Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta che la Corte ha ritenuto che sarebbe stato possibile evitare il sinistro, secondo quanto indicato dal C.T.U., deviando a destra, senza considerare, da un lato, l'asserita arbitrarietà dei calcoli di velocità e, dall'altro, che, al momento dell'avvistamento dell'autovettura, non avrebbe potuto prevedere l'entità dell'invasione di carreggiata, né se il veicolo antagonista stesse per rientrare o arrestarsi.

1.1. Il motivo, che comprende al suo interno una molteplicità di censure per violazione di legge e in parte una critica alla tenuta logico-giuridica della motivazione, è nel complesso inammissibile.

Il ricorrente sollecita il riesame nel merito della causalità materiale, contestando la sussistenza del concorso di colpa a lui ascritto. A tal fine, valorizzando le risultanze del compendio probatorio, egli esclude che vi sia la prova della paventata "impennata" al momento della ripartenza - circostanza che reputa smentita dalle tracce di frenata - e contesta la qualificazione del contesto urbano come affollato. Sostiene, infine, l'imprevedibilità della grave invasione di corsia da parte dell'altro conducente e l'inesistenza di profili di responsabilità a proprio carico.

Tuttavia, il ricorrente non svolge una critica all'attività di sussunzione nella fattispecie astratta, ma alla ricognizione della fattispecie concreta operata dalla corte milanese, all'esito della quale postula la pretesa violazione delle regole della causalità materiale, omettendo di considerare che l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., Cass. 18 ottobre 2022, n. 30493; Cass. 5 giugno 2018, n. 14358; Cass. 25 gennaio 2012, n. 1028; Cass. 23 febbraio 2006, n. 4009; Cass. 10 agosto 2004, n. 15434).

Ricostruire la dinamica di un sinistro stradale è un tipico accertamento di fatto, sì che violazione di legge può esservi soltanto se il giudice di merito, dopo avere accertato in facto una condotta vietata dal codice della strada, neghi in iure che quella condotta sia colposa.

Non diversamente, costituisce un tipico accertamento di fatto stabilire il nesso di causalità materiale e verificare l'esistenza del concorso di cause, profilo a cui è rivolta la denuncia di motivazione apparente.

È stato affermato da questa Corte che "il nesso causale è elemento costitutivo dell'illecito, e rientra tra i compiti del giudice individuare, tra le possibili concause, gli antecedenti in concreto rilevanti per la verificazione del danno, mediante l'adozione di un criterio di selezione la cui scelta - censurabile in sede di legittimità ex art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ. in quanto suscettibile di essere operata in violazione di norme sostanziali - correttamente (laddove non soccorra la regola della c.d. equivalenza delle cause di cui all'art. 2055 cod. civ.) è effettuata procedendo all'identificazione della c.d. "causa prossima di rilievo" - quale causa di per sé sufficiente a produrre l'evento -, secondo quanto dispone l'art. 41, secondo comma, cod. pen. La valutazione delle conseguenze derivanti dall'adottato criterio di selezione si risolve, invece, in un mero accertamento di fatto, come tale sottratto al sindacato di legittimità in presenza di congrua motivazione" (v. Cass., sez. III, 7 dicembre 2005, n. 26997; Cass., sez. III, 25 febbraio 2014, n. 4439; Cass., sez. III, 10 aprile 2019, n. 9985; Cass., sez. III, 14 aprile 2023, n. 10178).

Valutazione, quest'ultima, effettuata dalla Corte d'Appello, rispetto alla quale il ricorrente in modo evidente sollecita tanto il riesame della ricostruzione del fatto, quanto l'apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie (tecniche e testimoniali), limitandosi a contrapporre alla valutazione compiuta dal giudice del merito una differente lettura del compendio probatorio.

1.2. Si aggiunga che il vizio di apparenza della motivazione - se, attesa l'evocazione del n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., si intendesse dedotto, nonostante la mancata sua indicazione, come violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. risulterebbe palesemente inammissibile, là dove non evidenziato sulla base del solo dato testuale, ma sulle risultanze processuali e sul materiale probatorio (esito della C.T.U. cinematica e prove testimoniali), in violazione del principio secondo cui la sua rituale prospettazione presuppone che tale vizio "emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata" (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053-8054), vale a dire "prescindendo dal confronto con le risultanze processuali" (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata, nonché Cass., sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090), essendo il vizio di motivazione, ormai, solo "testuale" (come rammenta, più di recente Cass. Sez. Un., 5 marzo 2024, n. 5792, non massimata, ma espressamente in motivazione al paragrafo 10.9.).

Del pari le censure svolte si collocano palesemente fuori dal perimetro dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., che nella sua attuale formulazione, presuppone la sussistenza di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, non considerato dal giudice del gravame.

Il ricorrente non indica con una chiara attività illustrativa evocante il n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. nemmeno quale sarebbe il fatto omesso, dovendo intendersi per tale un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti (v. Cass., sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5375; Cass., sez. V, 23 febbraio 2024, n. 4942; Cass., sez. III, 15 febbraio 2024, n. 4163; Cass., sez. lav., 22 gennaio 2024, n. 2226; Cass., sez. III, 14 dicembre 2023, n. 35106), ma prospetta solamente argomentazioni legate al compendio probatorio e alle conseguenze che, a suo dire, si sarebbero dovute trarre da esso.

Se il fatto omesso si identificasse nella presenza (evocata a pag. 13 del ricorso) di tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo del ricorrente, mancherebbe l'indicazione del se e del dove tale fatto era stato allegato come rilevante (come impongono le note sentenze delle S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014) e, comunque, nemmeno viene argomentata la sua decisività non essendo spiegato come e perché quella che si chiama "impennata" sarebbe incompatibile con la frenata: parte ricorrente, sempre a pag. 13 del ricorso, parla di circostanza oggettivamente smentita, il che è mera affermazione assertoria.

Con il secondo motivo è denunciata "Violazione e falsa applicazione degli artt.1226, 2043, 2056, 2059e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., erronea quantificazione del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica".

Il ricorrente contesta la quantificazione del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, assumendo che, pur avendo la Corte d'Appello escluso correttamente il ricorso ai coefficienti del R.D. n. 1403/1922, essa non avrebbe comunque assicurato l'integrale risarcimento del danno, poiché i coefficienti impiegati, risalenti al 1989, non tengono adeguatamente conto dell'aumento della speranza di vita, della drastica riduzione dei tassi di interesse e della perdita del trattamento pensionistico conseguente all'azzeramento della capacità lavorativa.

Il ricorrente, rilevato di avere già dedotto in appello l'inadeguatezza dei criteri di capitalizzazione sulla base di un saggio d'interesse non più corrispondente alla realtà economica, osserva che l'importo ottenuto dalla Corte avrebbe dovuto essere aumentato equitativamente del 15%, e non, come deciso, ridotto del 10% per lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non enuncia rispetto alla decisione della Corte d'Appello a proposito del coefficiente di capitalizzazione adottato (nella specie, quelli emersi all'esito dell'incontro di studi in Trevi del 1989 organizzato dal C.S.M., già avallati da Cass., sez. III, 14 ottobre 2015, n. 20615), una censura percepibile, ma si limita a sollecitare sul piano del merito una correzione di tipo equitativo rispetto all'importo stabilito in secondo grado. Il motivo si dilunga sull'inadeguatezza sul piano della valutazione equitativa del risultato finale e sull'opportunità di un correttivo percentuale ulteriore, senza confrontarsi in modo puntuale con la specifica ratio adottata dalla Corte d'Appello, la quale ha motivatamente optato per i coefficienti suggeriti dal C.S.M. nel 1989 e per una riduzione del 10% in ragione dello scarto tra vita fisica e lavorativa.

L'illustrazione del motivo (pagg. 19-20) si risolve in allegazioni del tutto assertorie che, investendo il mero quantum della liquidazione piuttosto che una specifica statuizione in diritto della sentenza impugnata, si appalesano inidonee a incrinare la motivazione criticata.

Ciò comporta la violazione del consolidato principio di diritto secondo cui il motivo è ammissibile solo laddove identifichi l'errore del giudice, offrendone una rappresentazione critica e specifica. Senza un confronto analitico che intercetti le ragioni della decisione, il motivo si configura come inammissibile (principio costante: si veda Cass. 11 gennaio 2005, n. 359; ed in motivazione, Cass., Sez. Un., 20 marzo 2017, n. 7074; più di recente Cass. 24 settembre 2018, n. 22478; Cass. 12 gennaio 2024, n. 1341; Cass. 6 aprile 2025, n. 9059).

Con il terzo motivo è denunciata "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,

1226, 2043, 2056, 2697, 2727e 2729 c.c., artt. 115e 116 c.p.c., art. 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c."

Il ricorrente si duole per il rigetto della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, assumendo che la Corte d'Appello, pur avendo riconosciuto l'esistenza di concrete possibilità di collocazione lavorativa nel settore del fitness, avrebbe erroneamente negato il risarcimento per la mancanza di prova del reddito futuro che avrebbe potuto percepire.

Una volta accertata la serietà della chance perduta - nel corso del giudizio il ricorrente aveva provato la sua posizione lavorativa presso la palestra Get Fit, e il conseguimento, pochi giorni prima del sinistro, del diploma di istruttore di fitness riconosciuto dal C.O.N.I. (con voto di 100 e lode), che avrebbe permesso un aumento di reddito al successivo rinnovo del contratto - la quantificazione avrebbe dovuto essere compiuta in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente non considera che la Corte d'Appello, in coerenza con l'orientamento in base al quale la perdita di chance è risarcibile quando sia apprezzabile, seria e consistente (v. Cass., sez. III, 19 settembre 2023, n. 26851; Cass., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28993; Cass., sez. III, 9 marzo 2018, n. 5641), si è espressa nel senso che "l'odierno appellante... fonda la propria domanda su una generica perdita della possibilità di intraprendere un'attività lavorativa futura, senza fornire un adeguato supporto probatorio dal quale sia possibile desumere quale avrebbe potuto essere il reddito percepito e il progressivo aumento dello stesso di cui si sarebbe potuto giovare, ovvero delle opportunità mancate. Se è vero, infatti, che risulta che il La.Al. aveva concrete possibilità di trovare occupazione nel settore del fitness, non sono stati forniti elementi per valutare quali fossero, in concreto, le prospettive reddituali concrete per lo stesso, né quali siano le prospettive reddituali medie del settore" (da pagina 23, ultimo capoverso, a pagina 24, primo capoverso).

In difetto della prova dell'esistenza di un danno certo, perché riferito alle concrete potenzialità reddituali legate all'avvio della professione di personal trainer, non sarebbe stato possibile attivare l'esercizio del potere di valutazione equitativa. Va, peraltro, precisato come il ricorrente non abbia neanche indicato in cosa il danno alla chance perduta si sarebbe differenziato da quanto già risarcito per la perdita totale della capacità lavorativa specifica in presenza di una menomazione di una gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro e, comunque, confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali (v. Cass., sez. III, 31 gennaio 2018, n. 2348, non massimata, ma espressamente in motivazione; Cass., sez. III, 12 giugno 2015, n. 12211, riguardo alla possibilità di valutare la perdita della capacità lavorativa generica fuori dal perimetro del danno non patrimoniale; in senso contrario, v., tuttavia, Cass., sez. III, 4 luglio 2019, n. 17931).

Con il quarto motivo è denunciata "Violazione e falsa applicazione degli artt.1226, 1223, 1227, 2043, 2056 c.c. e del CCNL colf-badanti, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., erronea quantificazione delle spese di cura e assistenza personale". Il ricorrente contesta la conferma della quantificazione del danno relativo alle spese per assistenza personale effettuata dal Tribunale nella misura di Euro 440.000,00, osservando che la liquidazione operata è incompatibile con i minimi salariali previsti dal contratto collettivo di categoria e con la necessità, evidenziata dal C.T.U., di un'assistenza per otto ore giornaliere, che non potrebbe essere realisticamente garantita con un solo collaboratore e con la cifra mensile assunta dalla Corte d'Appello ben inferiore a quella stimabile in Euro 910.630,74.

In secondo luogo, il ricorrente si duole per l'esclusione delle spese di cura ulteriori rispetto a quelle già riconosciute (euro 1.178,50), affermando che la Corte ha qualificato indistintamente come "palliative" e prive di efficacia tutte le terapie e i relativi esborsi, mentre una parte della documentazione riguarda trattamenti fisioterapici e di rieducazione motoria irrinunciabili per un soggetto paraplegico, fermo restando che il ricorso a cure sperimentali all'estero è fondamentale per il suo benessere esistenziale nella speranza che la sua inaccettabile condizione possa mutare.

Il motivo, articolato al suo interno in due censure, la prima riferita allaliquidazione delle spese di assistenza, la seconda attinente alle spese mediche sostenute e da sostenere, è inammissibile.

Con la prima censura il ricorrente sulla base di un contratto collettivo genericamente indicato si limita a chiedere il ricalcolo di quanto liquidato dalla Corte d'Appello, la quale ha articolatamente spiegato le ragioni della conferma di quanto stabilito in primo grado.

La Corte d'Appello ha affermato che la valutazione del Tribunale è stata di tipo equitativo, considerato che non vi erano precisi elementi per valutare quali fossero le esigenze del La.Al. e come ad esse provvedesse: "il La.Al., che oggi vive in Spagna, non ha fornito alcun tipo di documentazione dalla quale possa dedursi se lo stesso si avvalga dell'aiuto di uno o più collaboratori e dell'attività eventualmente svolta dagli stessi, non essendovi alcuna prova che attesti la loro assunzione".

La corte ambrosiana ha poi proseguito: "... effettivamente la liquidazione mensile effettuata dal Tribunale potrebbe non essere del tutto adeguata, dato che l'invalidità del La.Al. ha una importanza che fa presumere che le esigenze vadano oltre l'importo parametrato alle otto ore giornaliere per cinque giorni a settimana di colf e badanti in Italia. Ma se questo è vero, altrettanto vero è che l'appellante non ha fornito indicazioni precise in ordine alla sua collocazione, alle sue esigenze concrete attestate da una situazione già attuale. Non è chiaro dove egli viva, se si trovi assistito in una struttura o in un contesto comunitario; egli stesso dichiara di essersi trasferito in Spagna, per godere di una situazione a lui più favorevole. Quindi non si hanno elementi precisi per valutare quale sia la necessità di un incremento rispetto a quanto liquidato dal giudice di prime cure. In ogni caso, si rileva che, anche su tale importo dovrebbe essere applicato il coefficiente di capitalizzazione, in ragione del pagamento anticipato di un danno futuro. Il Tribunale ha effettuato una riduzione di Euro 60.000 rispetto alla somma degli importi, proiettati in uno scenario di 50 anni di vita futura, senza indicazioni specifiche sul criterio adottato. Per contro, sarebbe corretto applicare tale coefficiente in misura pari a quello applicato al pagamento della rendita anticipata,

senza l'applicazione dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa. Facendo ciò, peraltro, prendendo a base una somma leggermente maggiore di quanto riconosciuto dal Tribunale, si perviene ad una liquidazione inferiore, ovvero, al più, pari all'importo liquidato in prime cure, e non censurato dalla parte appellata. Pertanto, appare corretto tenere ferma la liquidazione effettuata in primo grado di tale voce di danno, per l'importo, prima dell'applicazione del concorso, di Euro 440.000,00." (pagina 25).

Il ricorrente, senza riprodurre il contenuto della doglianza mossa nei confronti della decisione del Tribunale, si limita a chiedere una revisione nel merito della liquidazione operata dal primo giudice. Tale liquidazione è stata avallata dalla Corte d'Appello con una motivazione che il ricorso non prende in alcun modo in considerazione. In particolare, rispetto a quanto si legge nell'ultimo capoverso di pagina 25 circa la necessità di applicare sull'importo liquidato dal Tribunale il coefficiente per il pagamento di una rendita anticipata (senza lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, laddove il primo giudice aveva operato una riduzione secca di 60.000 Euro rispetto a importi proiettati su una aspettativa di vita di 50 anni), il ricorrente non muove alcuna specifica censura, limitandosi a riproporre la propria tesi in termini meramente assertori.

Del tutto assertoria, altresì, si rivela la seconda censura in merito alla mancata liquidazione delle spese mediche per "cure sperimentali" sostenute e da sostenere, rispetto alle quali la Corte d'Appello ha disatteso l'impugnazione sul rilievo dell'assenza di comprovata efficacia terapeutica assistita dalla debita validazione scientifica. Anche rispetto a tale ragione della decisione il ricorrente ha omesso di svolgere una censura pertinente.

Conclusivamente, il ricorrente è nuovamente incorso nella violazione del consolidato principio di diritto espresso da questa Corte in ordine al modo di articolazione del ricorso (v. per tutte Cass. 359/2005; Cass., Sez. Un., 7074/2017, citt.).

Con il quinto motivo è denunciata "Violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, del D.Lgs. n. 209 del 2005, della prassi giurisprudenziale e del D.M. n. 55 del 2014, nonché degli artt. 91e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c." Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del rimborso delle spese legali per assistenza stragiudiziale, osservando che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non provata l'entità dell'attività svolta al fine di attribuire a esse una rilevanza diversa rispetto alle spese riconosciute per assistenza giudiziale, nonostante che il suo difensore avesse prodotto in primo grado le raccomandate inviate a GENERTEL e la stessa compagnia avesse corrisposto l'importo di Euro 633.000,00.

Il ricorrente richiama il costante indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il costo dell'attività stragiudiziale è un danno emergente risarcibile, purché allegato e provato, anche se non ancora sostenuto, in quanto funzionale allo svolgimento dell'attività normativamente prevista dal codice delle assicurazioni private, quale condizione di proponibilità della domanda e, quindi, attività strumentale a quella giudiziale. Il ricorrente rileva, inoltre, che la Corte d'Appello sarebbe incorsa in un'ulteriore violazione delle regole sulla liquidazione, perché le spese giudiziali sono state parametrate sul solo valore residuo della pretesa giudiziale, e non sull'intero importo complessivamente riconosciuto in sede stragiudiziale e giudiziale.

Il motivo è fondato per quanto di ragione.

Deve essere ribadito che secondo il consolidato orientamento di questa Corte il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo i parametri forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass., Sez. Un., 10 luglio 2017, n. 16990; Cass., Sez. Un., 4 novembre 2020, n. 24481; v., più di recente, Cass., sez. III, 17 maggio 2022, n. 15732; Cass., sez. III, 30 maggio 2023, n. 15265).

In quanto danno emergente, l'importo reclamato a titolo di attività stragiudiziale integra un depauperamento del patrimonio della parte causato dall'illecito o dall'inadempimento e, come tale, deve essere ristorato per garantire il principio dell'integralità del risarcimento. Né osterebbe a tale configurazione l'avvenuta produzione dei preavvisi di spesa, poiché l'espressione "perdita subita" contenuta nell'art. 1223 cod. civ. non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenute, ma comprende anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vincolo derivante dall'assunzione di una obbligazione costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica (v. Cass. 15265/2023, cit.; Cass., sez. III, 11 maggio 2022, n. 14982; Cass., sez. III, 2 agosto 2022, n. 23952; Cass., sez. II, 10 marzo 2016, n. 4718; Cass., sez. III, 10 novembre 2010, n. 22826).

È stato altresì ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte che la liquidazione di tali spese è subordinata a un accertamento di fatto volto a verificare se esse siano state necessarie e giustificate in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento (v. Cass., sez. III, 26 maggio 2021, n. 14444; Cass., sez. III, 1 agosto 2025, n. 22241). Il parametro fondamentale è l'utilità ex ante, dovendo il giudice porsi nella prospettiva del momento in cui l'attività è stata esercitata e valutare se, in quel contesto, l'assistenza legale apparisse utile "in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio" (v., sempre, Cass., Sez. Un., 16990/2017, cit.). Solo se l'attività risulti superflua, il relativo costo non può essere traslato sul responsabile, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass., sez. III, 13 aprile 2017, n. 9548).

Il motivo, pur formalmente rubricato come violazione di legge, alla streguadell'insegnamento di Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17931, è sostanzialmente riconducibile al paradigma di cui all'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., poiché denuncia l'omesso esame del fatto storico costituito dalla concreta attività stragiudiziale svolta dal difensore del danneggiato, quale risultante dal contenuto delle raccomandate ritualmente prodotte con l'atto di citazione, specificamente evocate nell'atto di appello e puntualmente riprodotte nel ricorso.

La Corte d'Appello, nel rigettare la domanda relativa alle spese legali stragiudiziali, ha affermato che "difetta, ai fini del riconoscimento di tale voce di risarcimento, la prova dell'entità dell'attività svolta, perché ad essa possa essere assegnata una rilevanza che va oltre quella poi trasfusa nelle spese legali di assistenza al contenzioso", aggiungendo che l'appellante aveva riferito di raccomandate inviate dal legale e di contatti telefonici prolungati con il liquidatore dell'assicurazione, ma che, "seppure quanto riferito sia plausibile, non vi è alcun dato che vada oltre l'allegazione" (pagina 28, paragrafo 6).

Tale motivazione evidenzia l'omesso esame delle raccomandate, non già quali meri elementi istruttori, bensì quanto ai fatti storici in esse enunciati, rappresentati dall'attività professionale stragiudiziale concretamente svolta nella sua consistenza e nella sua possibile incidenza causale sull'esito della fase anteriore al giudizio. La corte territoriale, infatti, pur richiamando genericamente l'esistenza di raccomandate, non ha esaminato il loro contenuto oggettivo al fine di verificare se da esse emergesse, o no, un'attività eccedente la mera allegazione difensiva e idonea a giustificare, secondo un giudizio di utilità ex ante, il riconoscimento della spesa per attività stragiudiziale.

L'omissione assume carattere decisivo, ove si consideri che, secondo la prospettazione del ricorrente, l'attività stragiudiziale documentata dalle predette comunicazioni si collocava in rapporto funzionale con la corresponsione, prima dell'instaurazione del giudizio, della somma di Euro 633.000,00 da parte di GENERTEL Spa Circostanza che, se scrutinata unitamente al contenuto delle raccomandate, avrebbe potuto condurre a una diversa valutazione della necessità e utilità della spesa legale stragiudiziale.

Accolto il quinto motivo di ricorso, rigettato il terzo e dichiarati inammissibili irestanti, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà a un nuovo esame e alla regolazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso; rigetta il terzo e dichiara inammissibili i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano, comunque in diversa composizione.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 4 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2026.

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472