Spese legali stragiudiziali: la messa in mora può provarne l’attività

Articolo di Carmine Lattarulo del 21/07/2026

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Le lettere di messa in mora e le successive comunicazioni del difensore possono provare l’attività legale svolta prima del giudizio.

Lo ha stabilito la Cassazione civile, sez. III, con l’ordinanza n. 23154 del 14 luglio 2026.

Non rileva la mancanza della fattura, poiché la perdita subita, contenuta nell'art. 1223 cod. civ., comprende anche l'obbligazione di effettuare l'esborso.

La lettera di messa in mora è prova dell’attività stragiudiziale.

La Suprema Corte censura il giudice del merito per

“l'omesso esame delle raccomandate, non già quali meri elementi istruttori, bensì quanto ai fatti storici in esse enunciati, rappresentati dall'attività professionale stragiudiziale concretamente svolta nella sua consistenza e nella sua possibile incidenza causale sull'esito della fase anteriore al giudizio.

La corte territoriale, infatti, pur richiamando genericamente l'esistenza di raccomandate, non ha esaminato il loro contenuto oggettivo al fine di verificare se da esse emergesse, o no, un'attività eccedente la mera allegazione difensiva e idonea a giustificare, secondo un giudizio di utilità ex ante, il riconoscimento della spesa per attività stragiudiziale".

L'omissione assume carattere decisivo, ove si consideri che, secondo la prospettazione del ricorrente, l'attività stragiudiziale documentata dalle predette comunicazioni si collocava in rapporto funzionale con la corresponsione, prima dell'instaurazione del giudizio, della somma di Euro 633.000,00 da parte di GENERTEL Spa Circostanza che, se scrutinata unitamente al contenuto delle raccomandate, avrebbe potuto condurre a una diversa valutazione della necessità e utilità della spesa legale stragiudiziale.

In altri termini, la lettera (o le lettere) di messa in mora e le successive comunicazioni sono mezzi di prova del fatto storico “attività stragiudiziale del difensore”, possono dimostrare che tale attività è stata utile e necessaria (ad es. perché ha condotto a un importante pagamento precontenzioso), se utili ex ante, giustificano il rimborso delle spese relative come danno emergente.

Non rileva la mancanza della fattura, cioè la prova dell’effettivo esborso: non osta a tale configurazione l'avvenuta produzione dei preavvisi di spesa, poiché l'espressione "perdita subita" contenuta nell'art. 1223 cod. civ. non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenute, ma comprende anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vincolo derivante dall'assunzione di una obbligazione costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica.


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