È nulla, per contrasto con l’art. 1914 c.c., la clausola dell’assicurazione della responsabilità civile che vieti all’assicurato di ammettere la propria responsabilità a pena di perdita dell’indennizzo, poiché impedisce al danneggiante assicurato di adempiere all’obbligo di salvataggio, comprensivo del dovere di compiere quanto possibile per evitare o diminuire il danno e di astenersi da resistenze giudiziarie inutili, inducendolo invece a protrarre la controversia con possibile aggravamento del danno.
La dichiarazione confessoria resa dal responsabile del danno non ha valore di piena prova né nei confronti dell’assicurato né nei confronti dell’assicuratore, anche quando il danneggiato disponga di azione diretta verso quest’ultimo, ma è liberamente apprezzabile dal giudice; ne consegue che la clausola che faccia discendere dall’ammissione di responsabilità la perdita dell’indennizzo collega la decadenza a un comportamento che non è di per sé idoneo a pregiudicare l’assicuratore.
È nulla la clausola del contratto di assicurazione della responsabilità civile che subordini la copertura alla condizione che l’assicurato non ammetta o non assuma alcuna responsabilità, poiché, imponendogli di scegliere tra negare una responsabilità effettivamente sussistente per conservare l’indennizzo ovvero ammetterla perdendo la copertura, lo costringe a una condotta contraria ai doveri inderogabili di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., espressione del principio di solidarietà ex art. 2 Cost. e limite generale all’autonomia privata.
Cassazione civile sez. III, sentenza 21/07/2026 (ud. 20/05/2026) n. 23739
(Dott. ROSSETTI Marco - Presidente; Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. Consigliere Rel.)
FATTI DI CAUSA
FU.ST. ricorre, sulla base di nove motivi, per la cassazione della sentenza n.2774/24, del 22 ottobre 2024, della Corte d'Appello di Milano, che - respingendone il gravame, esperito in via principale, avverso la sentenza n. 9130/23, del 16 novembre 2023, del Tribunale di Milano - ha, per quanto qui ancora d'interesse, confermato la condanna del medesimo a pagare alla società IDRO TERMO IDRAULICA dei F.lli VA. Snc (d'ora in poi, "VA."), la somma di Euro 43.461,80, rigettandone, invece, le domande proposte nei confronti della società AIG EUROPE S.A. (d'ora in poi, "AIG") e di VI.FI..
1.1. Riferisce, in punto di fatto, il ricorrente che PA.BA., avendo deciso di ristrutturare il proprio studio dentistico, ebbe a rivolgersi a tale scopo alla IDRO TERMO IDRAULICA dei F.lli VA. Snc, affidandole anche l'installazione di un impianto di riscaldamento-condizionamento; individuato dalla suddetta società l'apparecchio ritenuto idoneo allo scopo, essa - dopo aver incaricato l'Arch. FU.ST. di elaborare un progetto d'installazione - provvedeva, poi, ad eseguire le opere, concludendo i lavori nel febbraio 2016. Avendo PA.BA. lamentato il malfunzionamento dell'impianto, tanto che il FU.ST., il 16 dicembre 2016, prima ancora di qualsivoglia richiesta risarcitoria, denunciava l'accaduto alla propria assicuratrice AIG EUROPE S.A., la IDRO TERMO IDRAULICA VA. decideva di sostituire lo stesso e, con lettera del 22 dicembre 2016, già proponeva marca e modello di quello nuovo; tuttavia, neanche questo si rivelava idoneo a risolvere l'inconveniente, risultando rumoroso a causa dell'errore della VA. nell'installazione senza cuscinetti antivibranti. Fallite le trattative per la definizione stragiudiziale della vertenza e dopo che il FU.ST. - preso contatto con la propria assicuratrice veniva indotto da un incaricato della stessa, VI.FI., a riconoscere il proprio errore, in occasione del primo sopralluogo effettuato, in data 11 gennaio 2017, per una composizione bonaria della controversia, si faceva luogo al procedimento di accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale tutti i consulenti tecnici convenivano con quello d'ufficio circa gli interventi necessari per la sistemazione dell'impianto e sui relativi costi, senza tuttavia raggiungere un accordo sulla ripartizione degli stessi. Veniva introdotto, pertanto, da PA.BA. il giudizio di merito, finalizzato alla risoluzione del contratto concluso con la IDRO TERMO IDRAULICA dei F.lli VA. e all'affermazione di responsabilità sia della stessa che del FU.ST..
La VA., autorizzata ad agire in manleva verso la propria assicuratrice, società AXA ASSICURAZIONI Spa (d'ora in poi, "Axa"), chiedeva la condanna dell'odierno ricorrente a manlevarla e tenerla indenne da ogni importo che fosse stata condannata a pagare all'attrice, mentre il FU.ST., a propria volta, veniva autorizzato a chiamare in giudizio la propria assicuratrice e il VI.FI..
La causa veniva istruita mediante prova per testi e per interpello, nonché attraverso lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio, la quale, secondo quanto evidenziato dal ricorrente, accertava la corresponsabilità, per la sussistenza di vizi e difetti di "carattere sia esecutivo che progettuale", nella pari misura del 50% in capo tanto allo stesso che alla VA..
Il giudice di primo grado, dichiarato parzialmente risolto il contratto intercorso tra PA.BA. e la VA., condannava quest'ultima -e, per essa, l'assicuratrice Axa, essendo stata accolta la domanda di manleva - a risarcire il danno cagionato all'attrice, liquidato in Euro 24.659,36, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; condannava, altresì, il FU.ST. - del quale riconosceva la responsabilità in ragione di un errore commesso in sede di progettazione, consistito nel sottodimensionamento dell'impianto, ritenuto causa del suo malfunzionamento a pagare alla VA. l'importo di Euro 43.461,80, anch'esso maggiorato di interessi e rivalutazione, respingendo, invece, le domande dell'odierno ricorrente nei confronti di AIG e del VI.FI.
Il Tribunale fondava la decisione sul rilievo della sussistenza -quanto alla pretesa dell'odierno ricorrente di essere manlevato dalla propria assicuratrice - dell'ipotesi di esclusione della copertura costituita dall'ammissione di responsabilità da parte dell'assicurato; veniva, altresì, negato che VI.FI. potesse ritenersi un incaricato di AIG munito di poteri di rappresentanza, trattandosi di un semplice perito, sicché le dichiarazioni relative alla operatività della polizza - rese dallo stesso in occasione del sopralluogo dell'11 gennaio 2017 - non potevano assumere alcun valore vincolante per la società assicuratrice, né determinare alcuna responsabilità per lo stesso perito, i cui limitati poteri erano noti al FU.ST.. Quanto, infine all'importo, al cui pagamento veniva condannato l'odierno ricorrente, esso risultava sommando la predetta cifra di Euro 24.659,36, posta - come detto - a carico della VA., più gli ulteriori costi da essa sostenuti per effetto dell'errore progettuale del professionista, ovvero: quelli relativi alla fornitura e installazione del secondo macchinario in sostituzione del primo, peraltro mai pagato dall'attrice (costo pari a Euro 9.551,00), nonché le spese di assistenza legale e di consulenza tecnica di parte sopportate dalla suddetta società nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, corrispondenti, rispettivamente, a Euro 2.866,16 e Euro 5.895,28.
2. Avverso la suddetta sentenza veniva esperito gravame in via principale, per quanto qui ancora d'interesse, da FU.ST. e il giudice d'appello lo respingeva, al pari di quelli incidentali (non più rilevanti nella presente sede) proposti da PA.BA., dalla VA. e da Axa.
I giudici di secondo grado confermavano la condanna dell'appaltatore a risarcire la committente e la condanna del progettista a manlevare l'appaltatore; rigettava la domanda di garanzia svolta dal progettista, in virtù della clausola di polizza di cui all'art. 6.3 che prevedeva "È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità".
IDRO TERMO IDRAULICA dei F.lli VA. Snc e AIG EUROPE S.A. resistono conautonomi controricorsi.
PA.BA., VI.FI. e AXA ASSICURAZIONI Spa non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
La trattazione del ricorso è stata fissata alla pubblica udienza del 30 settembre 2025, in vista della quale il Procuratore Generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta e tutte le parti hanno depositato memoria.
All'esito della camera di consiglio il Collegio, con ordinanza interlocutoria n.2452/2026, pubblicata il 5 febbraio 2026, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, ritenendo opportuno, ai sensi degli artt. 101, secondo comma, secondo periodo, nonché dell'art. 384 cod. proc. civ., sottoporre alle parti questioni di diritto rilevabili d'ufficio, sulla base di elementi già acquisiti, vertenti su potenziali profili di nullità della clausola di cui all'art. 6.3 della polizza assicurativa (che sancisce la decadenza dalla copertura assicurativa in caso di ammissione di responsabilità da parte dell'assicurato).
Il ricorrente e AIG EUROPE S.A. hanno depositato memoria ex art. 384 cod. proc. civ.
Fissata nuovamente la pubblica udienza, il Procuratore generale ha depositatoconclusioni scritte e tutte le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. e dell'art. 166 cod. assicurazioni. La sentenza impugnata è censurata là dove ha escluso la nullità dell'art. 6.3 della polizza assicurativa, pur mancando, a dire del ricorrente, un'approvazione specifica, non essendo stata tale clausola firmata da esso FU.ST. ed essendo inidoneo il richiamo generico in sede di firma del contratto. Il giudice d'appello, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto dare seguito al principio, enunciato da questa Corte, in base al quale l'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 cod. civ. "richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate". Sotto diverso profilo, il ricorrente censura la sentenza impugnata là dove afferma che "dopo i citati paragrafi è stata inserita la seguente avvertenza: "Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l'attenzione del Contraente alle clausole indicate in grassetto, nelle quali sono indicate decadenze, nullità, limitazioni ovvero oneri a carico del contraente e/o dell'assicurato"". Tale affermazione viola -secondo il ricorrente - il suddetto art. 166 cod. ass., a mente del quale "le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza", dal momento che, nel caso di specie, "la decadenza per ammissione di responsabilità (art. 6.3) è priva di qualsivoglia evidenziazione".
Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione dell'art. 2 Cost. per abuso del diritto da parte di AIG.
Sul presupposto che il criterio della buona fede sia "lo strumento a disposizione del Giudice" - utilizzabile pure "ex officio" - "per controllare anche in senso modificativo od integrativo lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi, soprattutto in casi come quello di specie caratterizzati da un forte squilibrio tra le posizioni contrattuali", il ricorrente sostiene che, pur ritenendo che il citato art. 6.3 preveda una decadenza, l'esercizio da parte dell'assicuratore del diritto di avvalersene presenterebbe carattere abusivo. L'ammissione di responsabilità sarebbe stata indotta dal VI.FI., ovvero da un incaricato della società assicuratrice, la quale, oltretutto, aveva continuato a condurre le trattative stragiudiziali, arrivando anche ad offrire una somma alla danneggiata, salvo poi invocare l'inoperatività della polizza quando era stata convenuta nel giudizio di merito, e non pure nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Infine, si evidenzia che la clausola contrattuale sulla decadenza dalla copertura in caso di assunzione di responsabilità "è dettata dalla comprensibile esigenza delle assicurazioni di cautelarsi rispetto a comportamenti avventati o fraudolenti degli assicurati", sicché interpretarla e utilizzarla strumentalmente, come ha fatto AIG, "per negare la copertura a chi ha fatto affidamento sulla dichiarazione del perito inviato dalla Compagnia, determina violazione degli obblighi di buona fede e solidarietà sociale.
Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. - "travisamento della tempestiva allegazione della responsabilità di AIG per fatto dell'ausiliario".
Si censura la sentenza impugnata per aver ravvisato violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., in relazione all'avvenuta deduzione in appello della responsabilità dell'assicuratore per fatto dell'ausiliario (nella specie, il VI.FI.), ex art. 1228 cod. civ., essendo stata invece promossa in primo grado, nei confronti di AIG, domanda di manleva. Secondo la Corte ambrosiana, infatti, sarebbe stato mutato sia "il titolo dell'obbligo di garanzia dell'assicuratore", sia il "petitum" (passandosi "dall'obbligo contrattuale d'indennizzo all'obbligo risarcitorio per fatto degli ausiliari"). Assume, per contro, il ricorrente che non vi sarebbe stato alcun mutamento di npetitum", rimasto sempre eguale (la richiesta di condanna di AIG a manlevare e tenere indenne esso FU.ST. da ogni conseguenza pregiudizievole, nonché, in via di subordine, per l'ipotesi di rigetto di tale domanda, a condannare il VI.FI. a manlevarlo), essendosi proceduto in appello, solo per maggior chiarezza, ad una puntualizzazione. Parimenti invariata sarebbe rimasta la "causa petendi", assumendo FU.ST. di non aver "mai limitato la propria domanda nei confronti di AIG "in virtù del contratto assicurativo"", avendo, anzi, sin dalla chiamata di terzo, "invocato il comportamento dell'ausiliario", deducendo che il VI.FI. "ha (aveva) agito in nome e per conto della società AIG, in forza dei poteri che gli sono (erano) stati conferiti", sicché su di essa "dovranno ricadere le conseguenze dell'operato del proprio perito"; così ipotizzando il travisamento degli atti di causa.
Il quarto motivo denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - "violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ. nella declaratoria di novità della domanda nel secondo motivo d'appello".
Si censura il medesimo passaggio della sentenza d'appello, già oggetto di impugnazione con il terzo motivo del presente ricorso. In particolare, sul presupposto per cui, "se l'attore invoca a fondamento della propria pretesa una norma ulteriore rispetto a quella richiamata precedentemente, fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento, ciò non determina alcuna mutatio libelli" (e ciò perché "il mutamento della domanda suppone il mutamento del corrispondente diritto, non della sua mera qualificazione in iure"), il ricorrente censura, per violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., la decisione del giudice d'appello di ritenere nuova la pretesa di veder condannata AIG ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., per fatto del proprio perito.
Secondo il ricorrente, la Corte milanese avrebbe "violato i principi regolatori del giusto processo, omettendo di pronunciarsi su tale profilo che aveva carattere decisivo", poiché avrebbe portato alla condanna dell'assicuratrice a manlevare integralmente esso FU.ST., sicché l'omessa pronuncia su tale profilo della domanda avrebbe, dunque, comportato la nullità della sentenza.
Il quinto motivo denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione degli artt. 1176 e 2043 cod. civ. sulla responsabilità del VI.FI.
Si censura la sentenza impugnata per aver escluso ogni responsabilità del VI.FI., del quale ha negato la qualifica di liquidatore di AIG, evidenziando, inoltre, che il medesimo, in occasione del sopralluogo dell'11 gennaio 2017, si era "limitato a confermare "la copertura assicurativa dei danni a terzi derivanti dall'operato professionale del sig. FU.ST.", ovvero l'esistenza della polizza assicurativa per responsabilità professionale", mentre "non è stato dimostrato in alcun modo" conclude il giudice d'appello - "che l'Ing. VI.FI. abbia suggerito all'appellante di assumersi la responsabilità per il sottodimensionamento dell'impianto progettato garantendo il pagamento dei danni da parte dell'assicuratore".
Rileva, per contro, il ricorrente che il VI.FI., a prescindere dalla qualifica di liquidatore, era comunque un incaricato di AIG, il quale, pertanto, nel riconoscere la responsabilità di esso FU.ST. (come emerge dal verbale redatto all'esito del sopralluogo dell'11 gennaio 2017) ebbe a farlo "incautamente", non avendo fatto "nulla per dissuadere dal firmarlo a sua volta il FU.ST.", il quale, a propria volta, ha nutrito "legittimo affidamento sulla presenza del VI.FI., esperto in materia, illudendosi di poter così risolvere la situazione". In questo modo, dunque, il VI.FI. avrebbe "violato l'obbligo di diligenza qualificata del professionista di cui all'art. 1176, comma 2, cod. civ.", dovendo così "rispondere dei danni arrecati ingiustamente a FU.ST. per il suo fatto colposo (anche in applicazione del generale principio di cui all'art. 2043 cod. civ., totalmente trascurato nell'impugnata sentenza)".
Il sesto motivo denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost. "per omessa o apparente motivazione sul discostamento dalle risultanze della CTU", che aveva quantificato nella pari misura del 50% le quote di responsabilità, per i danni cagionati all'attrice, della VA. e dell'Arch. FU.ST.
Si censura, in particolare, la sentenza impugnata là dove afferma essere "irrilevanti" le considerazioni esposte dal CTU, e ciò considerando - evidenzia il giudice d'appello - "che nel caso di specie non si controverte sulla presenza di vizi e difetti nelle opere realizzate, bensì su di un errore di progettazione che si colloca a monte dell'esecuzione degli interventi (eseguiti a regola d'arte) e che è imputabile al solo FU.ST.". Tale motivazione, secondo il ricorrente, "è apodittica e meramente apparente, oblitera le conclusioni del CTU (e le sue spiegazioni sugli errori anche esecutivi commessi da VA.)", sicché, "non a caso, il giudicante non è in grado di richiamare alcuna prova" per sostenere che tale società - come, invece, si legge in sentenza - non avesse "le competenze per redigere il progetto" e "per valutare il corretto dimensionamento" dell'apparecchio installato, dimostrando, semmai, le prove acquisite l'esatto contrario.
Il settimo motivo denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. "violazione degli artt. 1227, 1667 e 2055 cod. civ. sulla responsabilità dell'appaltatore". Si censura la sentenza impugnata nella medesima parte già oggetto del motivo che precede, assumendo, in questo caso, che la Corte ambrosiana - disattendendo immotivatamente le conclusioni del CTU e dunque esentando da colpa la VA., imputata ogni responsabilità al progettista - sarebbe incorsa, oltre che nel vizio di motivazione, nella violazione delle norme indicate in rubrica, "costantemente interpretate nel senso di riconoscere l'obbligo dell'appaltatore di verificare la bontà del progetto". Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, rammenta il ricorrente, "l'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte", sicché, pure nel caso in cui "egli si attenga alle previsioni del progetto altrui", può, comunque, "essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera se, nel fedelmente eseguire il progetto e le indicazioni ricevute, non segnala eventuali carenze ed errori, giacché la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione degli eventuali errori del progetto".
L'ottavo motivo denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. "violazione o falsa applicazione degli artt. 1453-1458 cod. civ. (da cui derivava l'obbligo di restituzione dei macchinari) e 1223 cod. civ.". Il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata -sebbene per effetto della parziale risoluzione del contratto di appalto e in ragione dell'effetto restitutorio, conseguente allo scioglimento del vincolo contrattuale, il primo dei due macchinari fosse tornato nella disponibilità della VA., mentre il secondo risultasse indebitamente trattenuto dall'attrice PA.BA. e dalla stessa "smaltito" - abbia posto a suo carico, tra i danni dai quali tenere indenne detta società, il costo di entrambi tali macchinari. Evidenzia che tale esito, peraltro, risulta raggiunto malgrado l'avvenuta restituzione del primo macchinario impedisse di prospettare il suo costo come "perdita subita" dalla VA., ex art. 1223 cod. civ., così come l'esistenza, in capo ad essa, di un diritto ad ottenere in restituzione anche il secondo macchinario impedisse di ritenere che il mancato esercizio dello stesso, da parte del titolare, potesse costituire un costo da porre a carico di esso ricorrente.
Il nono motivo denuncia - ex art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. "omessa motivazione su istanze istruttorie ritualmente formulate e determinanti per la decisione".
Si contesta alla Corte milanese di non aver ammesso - come già aveva fatto il primo giudice - il capitolo di prova, ritenuto, "irrilevante", volto a dimostrare che il VI.FI. avesse concordato con l'allora legale di PA.BA. quanto verbalizzato il giorno 11 gennaio 2017, salvo poi ritenere non raggiunta la prova che VI.FI. avesse indotto esso FU.ST. ad "assumersi la responsabilità del sottodimensionamento dell'impianto". Il motivo censura, altresì, la decisione di ritenere irrilevanti i capitoli di prova relativi alle perplessità manifestate da esso FU.ST. in merito al macchinario preventivamente scelto dalla VA., giacché esse avrebbero corroborato le conclusioni del CTU circa la pari responsabilità di entrambi tali soggetti.
Con l'ordinanza interlocutoria n. 2452/2026, questa Corte ha sottoposto alleparti, ai sensi dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., potenziali profili di nullità della clausola di cui all'art. 6.3 del contratto (che prevede: "È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità"), rilevabili d'ufficio, vale a dire se essa debba considerarsi affetta da nullità, perché: i) sottoscritta in spregio a norma imperativa, dato che costringe, per evitare la conseguenza della perdita del diritto all'indennizzo, l'assicurato ad una condotta, quale la negazione della propria responsabilità invece sussistente, da qualificarsi contraria agli obblighi di buona fede, ex art. 1375 cod. civ, nonché di salvataggio, ex art. 1914 cod. civ., così esponendo l'assicurato al rischio di dover pagare interessi di mora; ii) ricollega la perdita del diritto all'indennizzo ad un comportamento che rimane privo di effetti per l'assicuratore, dato che la confessione dell'assicurato -persino nel caso in cui il danneggiato abbia azione diretta verso l'assicuratore - non ha valore di piena prova nei confronti né dell'assicurato, né dell'assicuratore (cfr. Cass. Sez. U, 05/05/2006, n. 10311 e successive conformi).
Va dichiarata la nullità della clausola.
La disamina della questione sollevata d'ufficio impone alcune preliminari considerazioni.
L'assicurazione della responsabilità civile nacque per ultima fra le assicurazioni danni (alla fine dell'Ottocento). Alla sua nascita ostava l'idea millenaria che il risarcimento del danno avesse lo scopo di punire il responsabile. Non si ammetteva perciò che taluno potesse sottrarsi alle conseguenze del fatto illecito assicurandosi, perché ciò avrebbe consentito "un incentivo all'incuria e alla negligenza". Quando l'esigenza di produrre divenne più forte dell'esigenza di punire, ovvero con la seconda rivoluzione industriale, comparvero le prime assicurazioni della responsabilità civile, ma concepite secondo lo schema "chiuso" dell'accollo interno: vale a dire che il risarcimento del danneggiato era considerato un accidente da evitare, non una finalità da conseguire. Tale opinione era corroborata dall'art. 434 cod. comm. che escludeva l'assicurabilità dei danni causati con colpa dell'assicurato.
Le clausole che prevedevano la decadenza dell'assicurato che avesse ammesso la propria colpa sorsero in quella temperie culturale: ovvero il ritenere "immorale" l'assicurazione della responsabilità civile. Tali clausole furono però sin da subito al centro di accanite dispute: al punto che in Germania dovette intervenire il legislatore per affermarne la validità (par. 154 VVG - Versicherung Vertrag Gesetzbuch), mentre in Francia la giurisprudenza affermò che essa costituiva "un serio attentato al buon funzionamento della giustizia" (App. Parigi 14.2.1929, in Gaz. Du Tribunal, 14.3.1929), poiché costringeva l'assicurato a "fuorviare la giustizia, dissimulare la verità, rendere testimonianze inesatte, provocare la condanna ad un innocente e privare le vittime del risarcimento" (App. Besangon, 11.2.1930, in Gaz. Du Palais, 1932, II, 871).
Con l'avvento del codice del 1942 le suddette clausole sono divenute palesemente nulle per contrarietà all'ordine pubblico, come messo da tempo in evidenza da autorevole dottrina.
La suddetta clausola, infatti, prevedendo la decadenza dal dirittoall'indennizzo nel caso in cui l'assicurato ammetta la propria responsabilità, determina i seguenti effetti:
costringe il responsabile a negare la propria responsabilità, in violazione deldovere di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.); - espone l'assicurato alle conseguenze della mora, i cui effetti potrebbero comportare il lievitare del debito oltre il massimale assicurato;
costringe di conseguenza l'assicurato a violare l'obbligo di salvataggio di cuiall'art. 1914 c.c.;
e tutto ciò senza utilità per l'assicuratore, cui non è opponibile la confessionedell'assicurato.
11.3. Con riguardo al primo degli effetti sopra indicati, è sufficiente osservare che la clausola, pretendendo che l'assicurato neghi la propria responsabilità, pur quando essa sia evidente, impone allo stesso di tenere una condotta palesemente contraria ai principi inderogabili di correttezza e buona fede, dal momento che l'intero sistema del diritto delle obbligazioni è connotato dalla regola per cui il debitore è tenuto ad ammettere correttamente e a adempiere sollecitamente la propria obbligazione, e non a negarla.
Al riguardo è utile rammentare che l'obbligo di buona fede è espressione del principio di solidarietà contrattuale che si declina in termini di lealtà del comportamento e di salvaguardia degli altrui interessi, cioè come tutela degli interessi della controparte.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in particolare, il principio di correttezza e buona fede, il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore", deve essere inteso in senso oggettivo, in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost., che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (ex multis, Cass. Sez. U, 25/11/2008, n. 28056; Cass., sez. 3, 02/04/2021, n. 9200; Cass., sez. 3, 10/11/2010, n. 22819; Cass., sez. 3, 10/11/2010, n. 22819; Cass., sez. 3, 18/09/2009, n. 20106; Cass., sez. 3, 04/05/2009, n. 10182; Cass., sez. U, 25/11/2008, n. 28056; Cass., sez. 1, 06/08/2008, n. 21250; Cass., sez. 1, 27/10/2006, n. 23273).
Come già chiarito da questa Corte, i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto (Cass., sez. 2, 10/01/2025, n. 656). Tanto consente di superare le considerazioni svolte dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte, laddove sostiene che non possa essere dichiarata la nullità della clausola de qua per il combinato disposto degli artt. 1418 e 1375 c.c., considerato che "l'osservanza del principio di correttezza e buona fede non viene in rilievo nel momento genetico della conclusione del contratto". Piuttosto, l'inquadramento della buona fede quale diretta espressione del dovere costituzionale di solidarietà sociale, che quale disposizione di rango costituzionale costituisce norma imperativa, porta a ritenere che essa assurge a strumento di controllo dell'equilibrio del rapporto contrattuale e quale limite generale all'esercizio dell'autonomia privata, volto proprio a contenere eventuali abusi mediante l'unico rimedio possibile della nullità della clausola, tenuto conto che la violazione che qui viene in rilievo attiene al contenuto del contratto.
Alla luce, pertanto, del rilievo che il principio di buona fede oggettiva costituisce un criterio legale di determinazione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio, in funzione della sua conformazione all'interesse creditorio, deve ritenersi che la pattuizione negoziale in esame sia affetta da nullità, per violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., dal momento che non si può costringere nessuno a dichiarare il falso o tacere il vero per conservare la prestazione contrattuale.
Difatti, la clausola qui in contestazione, imponendo all'assicurato di scegliere se negare la sua responsabilità, ma conservando il diritto all'indennizzo, oppure se ammettere la responsabilità ove sussistente, così perdendo l'indennizzo, incentiva proprio l'adozione di condotte che sono palesemente in contrasto con i doveri costituzionali di solidarietà sociale.
12. Anche l'altro profilo di nullità rilevato ex officio da questa Corte, concernente la contrarietà della clausola in esame agli obblighi di salvataggio sanciti dall'art. 1914 cod. civ., è fondato.
In base a tale ultima disposizione, il danneggiante assicurato, anche nell'ambito dell'azione promossa nei suoi confronti dal danneggiato, ha l'obbligo (ex art. 1914 c.c.) di compiere quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, il quale viene determinato nell'an e nel quantum proprio in esito alla predetta controversia.
È stato chiarito che "mentre il dovere di evitare il danno si concretizza in un contegno commissivo od omissivo che si colloca utilmente nella fattispecie potenzialmente causativa del danno, valendo ad evitarlo, quello di diminuire il danno si riferisce ad un'azione od omissione che, inserendosi nella serie causale successiva al verificarsi del pregiudizio, ne impedisce la crescita ulteriore" (Cass., sez. 3, 21/07/2016, n. 14992). Si è pure spiegato che l'obbligo di salvataggio consiste anche nel dovere del danneggiante assicurato di astenersi dal resistere nel giudizio promosso contro di lui dal terzo danneggiato, qualora da tale difesa non possa ricavarsi alcun beneficio (cfr. Cass., sez. 3, 19/03/2015, n. 5479; Cass., sez. 3, 23/04/2025, n 10725).
Ebbene, prevedere che l'assicurato non possa ammettere la propria responsabilità, impedisce allo stesso di adempiere gli obblighi posti a suo carico dal richiamato art. 1914 cod. civ. e lo induce, al fine di evitare la decadenza dalla copertura assicurativa, a resistere temerariamente nel giudizio proposto dal danneggiato, in tal modo esponendo lo stesso assicurato anche alle conseguenze della mora, che può comportare il lievitare del debito oltre il massimale assicurato. Considerato che l'art. 1914 è una norma di ordine pubblico, la clausola in questione deve reputarsi nulla perché introduce una disciplina pattizia che si pone in contrasto con la disciplina legale.
A tanto deve aggiungersi che la clausola di cui si discute ricollega la perdita deldiritto all'indennizzo ad un comportamento che rimane privo di effetti per l'assicuratore.
Come è stato già chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10311 del 2006, la dichiarazione confessoria resa dal responsabile del danno non ha valore di piena prova - persino nel caso in cui il danneggiato abbia azione diretta verso l'assicuratore - nei confronti dell'assicurato, ma nemmeno nei confronti dell'assicuratore, ed è liberamente apprezzata dal giudice.
Non potendo l'assicuratore essere in alcun modo pregiudicato dalla confessione dell'assicurato, è evidente che la clausola di cui all'art. 6.3. fa discendere la perdita del diritto all'indennizzo da un comportamento che non può produrre alcun effetto negativo per la società assicuratrice.
La rilevata nullità della clausola consente di dichiarare assorbiti il primo, ilsecondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il nono motivo.
Il sesto motivo è infondato.
Non è ravvisabile il denunciato vizio di motivazione, in quanto le argomentazioni che sorreggono il decisum, seppure non confacenti alle esigenze della parte ricorrente, illustrano in modo chiaro ed esaustivo il percorso logico-giuridico seguito dal giudice d'appello per addivenire al proprio convincimento (Cass., sez. U, 03/11/2016, n. 22232).
La motivazione della sentenza impugnata, rendendo percepibile il fondamento della decisione, non incorre dunque in una di quelle gravi anomalie argomentative individuate dalle Sezioni Unite con le note sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014, non ponendosi al di sotto del cd. "minimo costituzionale".
Difatti, il giudice d'appello ha adeguatamente spiegato che non si controverte, nella specie, di vizi e difetti delle opere realizzate, ma si è in presenza di un errore di progettazione - che si colloca a monte degli interventi eseguiti a regola d'arte imputabile al solo odierno ricorrente. Ha, pertanto, chiarito le ragioni per le quali si è discostato dalle conclusioni del c.t.u., che aveva riconosciuto una responsabilità a carico del FU.ST. e di I.T.I. Snc nella misura del 50% ciascuno, e per le quali doveva, invece, affermarsi che il FU.ST. fosse tenuto a manlevare integralmente l'appaltatore.
La motivazione è, peraltro, anche conforme a diritto, poggiando sulla ratio che, nei rapporti tra PA.BA. (committente) e IDRO TERMO IDRAULICA (appaltatrice), quest'ultima rispondeva di tutti i danni derivanti dal mancato funzionamento dell'impianto installato, ancorché dovuto esclusivamente ad un errore progettuale, "poiché a termini di contratto ha assunto l'onere di acquisire - tramite un soggetto terzo -il progetto delle opere da realizzare, con ciò assumendo su di sé anche la responsabilità per la progettazione dell'intervento".
16. Anche il settimo motivo è infondato.
Si premette che la Corte d'Appello ha accertato, in fatto, che tra IDRO TERMO IDRAULICA (appaltatore) e l'odierno ricorrente (progettista) esisteva un contratto autonomo (distinto da quello di appalto intercorso tra la Idro Termo e la PA.BA.) e che, nell'ambito di tale rapporto, la Idro Termo era committente (pag. 40 della motivazione della sentenza impugnata).
Dovendo il rapporto intercorso tra Idro Termo e FU.ST. essere qualificato quale contratto d'opera, avendo la prima incaricato il secondo di predisporre il progetto dell'impianto, la committente non era obbligata a verificare la correttezza tecnica delle scelte operate dal progettista.
Nel contratto d'opera, il professionista è autonomo nell'esecuzione della prestazione e risponde dei difetti dell'opera: il committente non è, pertanto, tenuto a controllare la bontà della prestazione.
L'obbligo dell'appaltatore di verificare la bontà del progetto sussiste nei soli confronti del committente (nella specie, la PA.BA.), ma non nei confronti del professionista dallo stesso incaricato di eseguire il progetto. Infatti, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia, nei soli confronti del committente, per imperfezioni e vizi dell'opera (Cass., sez. 1, 04/09/2025, n. 24567; Cass., sez. 1, 25/03/2022, n. 9733; Cass., sez. 1, 26/02/2020, n. 5144).
Essendo l'errore progettuale imputabile esclusivamente al FU.ST., come accertato nel giudizio di merito, del tutto correttamente la Corte territoriale, a fronte dell'accertato inadempimento del professionista, ha legittimamente ritenuto quest'ultimo obbligato a manlevare integralmente la committente Idro Termo. La sentenza impugnata non ha dunque violato l'art. 2055 c.c., che trova applicazione se il fatto dannoso è imputabile a più persone, né l'art. 1227 c.c., perché manca il requisito della colpa del danneggiato, né ancora l'art. 1667 cod. civ., considerato che il rapporto concluso dalla Idro Termo con il FU.ST., alla stregua della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, non può essere qualificato quale contratto di appalto.
17. Fondato è invece l'ottavo motivo.
La Corte di merito ha rilevato che il danno patito dalla appaltatrice/ committente, ad essa causato dall'errore progettuale ascrivibile al FU.ST., doveva essere rapportato al costo dei due condizionatori inutilmente acquistati ed installati presso l'immobile di proprietà della PA.BA. (v. pag. 40 della motivazione della sentenza).
In particolare, quanto all'ammontare dei danni, la Corte d'Appello ha osservato che: "contrariamente a quanto asserito dal FU.ST., giustamente il Tribunale ha posto a suo carico il costo di entrambi i macchinari perché quanto al Daikin questo è stato pagato dalla PA.BA. ma poi Idro Termo è stata condannata al
risarcimento/restituzione del medesimo importo a favore della stessa, per cui il FU.ST. in virtù della sua responsabilità è tenuto al rimborso; quanto al macchinario Mitsubishi, è stato scelto dal FU.ST., come acclarato dal CTU, non è stato pagato dalla PA.BA. e dalla stessa è stato rottamato o comunque non è mai stato restituito alla Idro Termo. Pertanto, il relativo costo (comprensivo della manodopera) è rimasto a carico di Idro Termo e deve parimenti essere risarcito all'appaltatore".
Nella liquidazione del danno, in virtù del principio della compensatio lucri cum damno, la Corte d'Appello avrebbe, tuttavia, dovuto tenere conto del fatto che la IDRO TERMO IDRAULICA, per effetto della risoluzione del contratto d'appalto concluso con la PA.BA., era virtualmente rientrata in possesso dei due condizionatori.
Tale circostanza avrebbe dovuto essere presa in considerazione, ai sensi dell'art. 1223 c.c.; e la Corte territoriale avrebbe potuto escluderne la rilevanza solo nel caso in cui fosse stata raggiunta la prova - il cui onere gravava su IDRO TERMO IDRAULICA - dell'incolpevole impossibilità di ottenerne la restituzione, oppure dell'impossibilità di rivenderli o ancora della loro totale perdita di valore.
In difetto di una tale prova, che non risulta offerta, la sentenza impugnata ha dunque errato nell'imputare al FU.ST. il risarcimento del danno derivante dall'acquisto di entrambi i macchinari. La sentenza impugnata, pertanto, sul punto deve essere cassata.
18. In definitiva, va dichiarata la nullità della clausola di cui al punto 6.3 delle condizioni generali di polizza, con assorbimento del primo, del secondo, del terzo, quarto, quinto e nono motivo; va accolto l'ottavo motivo, rigettati i restanti, e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla competente Corte d'Appello per nuovo esame in relazione alla censura accolta.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità della clausola di cui all'art. 6.3. della polizza assicurativa, con assorbimento del primo, del secondo, del terzo, del quarto, del quinto e del nono motivo; accoglie l'ottavo motivo e rigetta il sesto ed il settimo, e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 20 maggio 2026.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2026.