Filiazione – Paternità biologica – Diritto all’identità – Imprescrittibilità – Esercizio tardivo – Abuso del diritto

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.23921 del 23/07/2026

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Filiazione – Dichiarazione giudiziale di paternità – Azione del figlio – Imprescrittibilità – Esercizio tardivo – Verwirkung – Termine decadenziale – Esclusione – Identità biologica

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l’azione proposta dal figlio è imprescrittibile ai sensi dell’art. 270, comma 1, c.c., sicché il suo esercizio non può essere impedito dal mero decorso del tempo né mediante il richiamo alla Verwirkung, fondata sull’affidamento del preteso genitore nel definitivo mancato esercizio del diritto. È altresì manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede un termine decadenziale per l’esercizio tardivo dell’azione, poiché il diritto del figlio al riconoscimento del proprio status effettivo e della propria identità biologica assume rango costituzionale e non può essere sacrificato in ragione della stabilità dei rapporti familiari nel frattempo costituiti dal presunto genitore.

  • Cfr. Cass. 5240/2004; Cass. 24292/2016; Cass. 21980/2012.

Filiazione – Dichiarazione giudiziale di paternità – Esercizio tardivo – Abuso del diritto – Finalità patrimoniali e successorie – Esclusione

Il tardivo esercizio dell’azione di accertamento giudiziale della paternità non integra abuso del diritto per il solo fatto che possa essere determinato anche da ragioni economiche o produrre effetti patrimoniali e successori, poiché l’azione è preordinata alla tutela dell’identità personale, biologica e relazionale del figlio, mentre gli effetti patrimoniali conseguenti all’accertamento dello status si collocano su un piano ulteriore e distinto.

  • Cfr. Cass. 8519/2025; Cass. 26541/2021.

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Cassazione civile, sez. I, sentenza 23/07/2026 (ud. 25/06/2026), n. 23921

FATTI Dl CAUSA

1.- Propone ricorso con due mezzi chiedendo la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n.3906/2025 che 00 ha respinto il suo appello e confermato l'accertamento giudiziale di paternità con cui è stato dichiarato che è sua figlia autorizzandola ad assumere il cognome paterno.

.... resiste con controricorso.

L'azione era stata originariamente proposta da — che aveva dedotto di avere appreso solo all'età di cinquanta anni di non essere figlia biologica del suo genitore anagrafico e di avere proposto l'azione per l'accertamento giudiziale di paternità nei confronti dopo avere ottenuto sentenza che aveva accertato che ella non era figlia biologica del genitore (marito della madre).

Nel corso del giudizio di merito era stata disposta CTU concernente l'esame immuno-ematologico, non espletata a causa del rifiuto ingiustificato dl — di sottoporsi alla consulenza, la cui condotta era stata valutata ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c. per dimostrare la fondatezza della domanda. Sia in primo che in secondo grado era stata anche ritenuta 00 manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata da in relazione all'art. 270, primo comma, c.c.

Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative e rassegnato alla pubblica udienza le conclusioni in epigrafe trascritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.- Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 270, primo comma, c.c. e si invoca l'applicazione dell'istituto della "Verwirkung" e del principio secondo cui, ove, anche prima della decorrenza del termine prescrizionale, il decorrere del tempo accompagnato al mancato esercizio del diritto abbia fatto sorgere un apprezzabile affidamento della controparte al non esercizio del diritto, ciò comporta che, in applicazione del principio di buona fede, debba conseguire un rifiuto della tutela tardivamente richiesta. Il motivo è inammissibile in quanto l'azione di accertamento della paternità è, per scelta del legislatore, imprescrittibile per il figlio.

La C.d. teoria della "Verwirkung" è definita dalla Corte di Cassazione n. 5240/2004 come "il principio, basato appunto sulla buona fede, secondo cui, anche prima del decorso del termine prescrizionale, il mancato esercizio del diritto, protrattosi per un conveniente lasso di tempo, imputabile al suo titolare e che abbia fatto sorgere nella controparte un ragionevole ed apprezzabile affidamento sul definitivo non esercizio del diritto medesimo, porta a far considerare che un successivo atto di esercizio del diritto in questione rappresenti un caso di abuso del diritto, nella forma del ritardo sleale nell'esercizio del diritto, con conseguente rifiuto della tutela, per il principio della buona fede nell'esecuzione del contratto".

Va tuttavia precisato che detta sentenza, orientata sotto il profilo della tutela dei diritti derivanti dal contratto (nella specie di locazione) e quindi con una prospettiva del tutto settoriale, estranea ai diritti della persona, esclude in radice la configurabilità di un simile diritto nell'ordinamento italiano, sul rilievo che, prima del maturare della prescrizione, il diritto resta pienamente integro e può quindi essere esercitato.

Va aggiunto che la originaria attrice solo nel 2016 ebbe notizia delle vicende legate alla sua nascita, circostanza non contestata, di guisa che nemmeno si può parlare di mancato esercizio tempestivo del diritto, perché ella subito si attivò impugnando per difetto di veridicità il riconoscimento del padre (marito della madre, la donna era nata in costanza del matrimonio).

Inoltre, il diritto all'esercizio dell'azione di accertamento giudiziale della paternità è un diritto processuale funzionale al riconoscimento del diritto sostanziale di rango costituzionale: in considerazione di ciò, il richiamo all'istituto della "Verwirkung" appare del tutto non pertinente perché il mancato esercizio del diritto tanto può rilevare ai sensi prima indicati dell'affidamento e della buona fede, in quanto il diritto sussista e, appunto, non sia esercitato, ma certamente non nel caso in cui il diritto non sussista ancora e si agisca per conseguirne il riconoscimento.

La censura non appare condivisibile nemmeno laddove introduce il tema dell'abuso del diritto, inteso sia come profilo attinente alla meritevolezza ed alla causa dell'istituto, sia come sviamento della tutela rispetto alla sua funzione tipica, e sostiene che l'azione promossa nei confronti di ne sarebbe espressione.

In particolare, il ricorrente deduce che la controparte avrebbe promosso l'azione di riconoscimento giudiziale della paternità per finalità esclusivamente economiche connesse alle aspettative ereditarie e chiama in causa il tema dell'abuso del diritto quale endiadi tra meritevolezza e causa dell'istituto e quale sviamento del fine tipico cui è deputata la tutela invocata.

La questione risulta nuova rispetto alle allegazioni di carattere difensivo svolte in sede di merito e, quindi, inammissibile.

E', comunque, opportuno ricordare che le motivazioni di carattere economico sottostanti ad un tardivo esercizio dell'azione di riconoscimento giudiziale di paternità appaiono già essere state positivamente esaminate da codesta Corte (vedi Cass. 8519/2025) che, in tema di riconoscimento postumo alla morte del genitore biologico ha affermato "In presenza di un'azione non soggetta a prescrizione, come l'azione giudiziale per il riconoscimento della paternità, il ritardo nel proponimento dell'azione, di per sé, non equivale a rinunzia al diritto successorio derivante dallo status, poiché non è configurabile l'esistenza di un onere del figlio di attivarsi tempestivamente; in tal caso però il figlio non potrà recuperare l'intero patrimonio ereditario, ma soltanto quei diritti reali che, nelle more deWaccertamento, non siano, da terzi o dall'erede apparente, legittimamente acquistati sui beni del de cuius e quei diritti di credito che non si trovino estinti".

Inoltre, secondo l'insegnamento di Cass. n. 26541/2021 "L'abuso del diritto non presuppone una violazione in senso formale, ma si realizza quando nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed 0 il suo esercizio, ne risulti alterata la funzione obiettiva rispetto al potere che lo prevede ovvero lo schema formale del diritto sia finalizzato ad obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore. Elementi sintomatici ne sono pertanto: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa 0 essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte".

Nel nostro codice non esiste una norma che sanzioni, in via generale, l'abuso del diritto, sicché deve trovare applicazione una necessaria cautela ordinamentale nell'invocazione ed applicazione del principio, soprattutto quando intercetta diritti personalissimi di rango costituzionale quali quelli all'identità personale e biologica: l'abuso del diritto, quindi, lungi dal presupporre una violazione in senso formale, delinea l'utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal Legislatore che, nel caso di esercizio dell'azione di accertamento giudiziale della paternità, non ricorre.

Invero, l'azione giudiziale di riconoscimento della paternità è preordinata alla tutela della personalità del soggetto che la esercita, in quanto strumentale all'affermazione del diritto all'identità personale nella sua dimensione biologica e relazionale, nonché alla corretta collocazione del medesimo nel contesto familiare e sociale.

Ne consegue che gli eventuali riflessi patrimoniali discendenti dall'accertamento dello status, ivi compresi quelli di natura successoria, si collocano su un piano ulteriore e distinto rispetto all'oggetto proprio del 0 giudizio, il quale resta identificato nell'accertamento della verità del rapporto di filiazione e nella piena restituzione dell'identità personale dell'istante. In tale prospettiva, come osservato anche dal P.G., non sono ravvisabili gli estremi dell'abuso del diritto, che postula l'esercizio formalmente legittimo di una posizione soggettiva per finalità eccentriche o distorsive rispetto alla funzione tipica riconosciutale dall'ordinamento.

3.- Con il secondo motivo si prospetta la possibile proposizione di questione di legittimità costituzionale dell'art.270, comma primo, ecc., in relazione agli artt. 2, 3, 30 e 32 Cost., con riferimento alla previsione normativa di imprescrittibilità dell'azione di accertamento della paternità per il figlio, lamentando la possibile illegittimità della disposizione nella parte in cui non prevede un termine decadenziale per l'ipotesi in cui l'azione sia esercitata con notevole ritardo.

Il ricorrente lamenta che l'azione proposta così avanti nel suo tempo della vita rischia di pregiudicare la stabilità di altri rapporti familiari maturati 0 dal presunto padre nel tempo.

La questione di legittimità costituzionale, prospettata con il secondo motivo, è manifestamente infondata, in continuità con la precedente pronuncia di questa Corte n. 24292/2016 (in precedenza v. Cass. n. 21980/2012 in motiv. ; arg. ex n. 11934/2001) che la ha respinta evidenziando la preminenza del diritto del figlio al riconoscimento del suo status effettivo, al fine di evitare un vulnus al suo sviluppo ed alla sua personalità ed ha considerato che la diversa durata del diritto ad esercitare l'azione potrebbe essere stabilita solo dal legislatore e non dal Giudice delle leggi (v., con riguardo all'art. 263 c.c., Corte cost. n. 7 del 2012, Corte cost. n. 134 del 1985).

La ricerca della paternità è una forma fondamentale di tutela giuridica 3 dei figli nati fuori del matrimonio e, come tale, fatta oggetto di garanzia costituzionale. La Corte costituzionale ha rilevato che la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell'identità personale del minore e ha riconosciuto l'esigenza di garantire al figlio il diritto alla propria identità e precisamente all'affermazione di un rapporto di filiazione veridico (Corte cost. n. 272 del 2017, Corte cost. n. 50 del 2006 e n. 266 del 2006).

Questa garanzia costituzionale non può essere sacrificata attraverso un bilanciamento - per di più rimesso di volta in volta al giudice - con interessi che non hanno lo stesso rango. La scelta legislativa è espressione anche del principio di responsabilità nella e della procreazione, che il trascorrere del tempo non cancella.

4. - In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore della parte controricorrente con distrazione in favore del difensore costituito che si è dichiarato antistata rio.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;

- Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte controricorrente che liquida in 5.000,00 euro =, oltre euro per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge con distrazione in favore del difensore costituito che si è dichiarato antistatario;


Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte 3 ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, se dovuto;

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 giugno 2026.

Il Cons. estensore
Laura Tricomi

II Presidente
Alberto Giusti

 

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