Accertamento della paternità: il diritto del figlio è imprescrittibile

Articolo del 09/09/2026

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Il diritto del figlio a conoscere la propria origine biologica non si perde con il trascorrere del tempo: l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità è imprescrittibile e non può essere bloccata dall’affidamento maturato dal presunto padre.

Si può perdere, con il passare degli anni, il diritto di conoscere il proprio padre biologico?

No. Per la Cassazione, sentenza n. 23921 del 23 luglio 2026, l’azione con cui il figlio chiede l’accertamento giudiziale della paternità è imprescrittibile. Non conta, quindi, che siano trascorsi molti anni e non può essere opposto al figlio l’affidamento del presunto padre sul fatto che l’azione non sarebbe più stata esercitata.

Il caso: la scoperta a cinquant’anni

Una donna scopre nel 2016, intorno ai cinquant’anni, di non essere figlia biologica del marito della madre, che risultava però suo padre.

Si attiva subito: ottiene dapprima una sentenza che rimuove quello status e poi agisce per la dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti dell’uomo indicato come padre biologico.

Nel giudizio viene disposta una consulenza immuno-ematologica, ma il presunto padre rifiuta ingiustificatamente di sottoporsi agli accertamenti. Il giudice valuta il comportamento ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c., traendone elementi di convincimento a sostegno della domanda.

L’accertamento della paternità viene pronunciato e confermato in appello. L’uomo ricorre quindi in Cassazione.

L’azione del figlio è imprescrittibile

Il punto di partenza è l’art. 270, primo comma, c.c., secondo cui l’azione per ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità è imprescrittibile riguardo al figlio.

In altre parole, non esiste un termine oltre il quale il figlio perde il diritto di chiedere al giudice di accertare chi sia il proprio genitore biologico.

Il ricorrente tenta però di superare questa regola invocando la Verwirkung.

Si tratta del principio, collegato alla buona fede, secondo cui chi lascia inutilizzato un diritto per molto tempo, facendo nascere nella controparte un ragionevole affidamento sul suo definitivo abbandono, non potrebbe poi esercitarlo tardivamente.

La Cassazione esclude che questo meccanismo possa operare nel caso in esame.

La Verwirkung, già esaminata da Cass. 5240/2004 in materia contrattuale, non può introdurre indirettamente un limite temporale che la legge non prevede. Tanto più quando viene in gioco un diritto della persona e l’azione serve proprio a ottenere il riconoscimento dello status di figlio.

Identità biologica e status effettivo

L’accertamento della paternità non tutela soltanto interessi economici.

L’azione è diretta al riconoscimento dell’identità personale, biologica e relazionale del figlio e alla sua corretta collocazione nel contesto familiare e sociale.

La Cassazione richiama anche la giurisprudenza costituzionale e, in particolare, Corte cost. 272/2017, secondo cui la verità biologica della procreazione costituisce una componente dell’identità personale.

Per questo viene dichiarata manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 270 c.c., sollevata nella parte in cui non prevede un termine decadenziale per l’esercizio tardivo dell’azione.

La stabilità dei rapporti familiari nel frattempo costruiti dal presunto padre non può infatti giustificare l’introduzione, per via giudiziaria, di un limite temporale non previsto dal legislatore.

La Corte collega questa scelta anche al principio di responsabilità nella e della procreazione: una responsabilità che, afferma la sentenza, il trascorrere del tempo non cancella.

E se il figlio agisce per ragioni ereditarie?

Il ricorrente sostiene inoltre che la domanda sia stata proposta per finalità economiche e successorie e costituisca quindi abuso del diritto.

La Cassazione osserva anzitutto che la questione è nuova e, per questo, inammissibile. Ma aggiunge che, anche esaminandola nel merito, la conclusione non cambia.

L’abuso del diritto si verifica quando un diritto, pur esercitato formalmente nel rispetto delle regole, viene utilizzato per finalità estranee o distorte rispetto alla funzione attribuitagli dall’ordinamento.

Non è questo il caso.

L’azione di paternità conserva infatti la sua funzione tipica: accertare la verità del rapporto di filiazione e tutelare l’identità del figlio. Gli eventuali effetti patrimoniali o successori vengono dopo e si collocano su un piano distinto.

Richiamando Cass. 8519/2025, la Corte ricorda inoltre che il ritardo nella proposizione dell’azione non equivale, di per sé, a rinuncia ai diritti successori derivanti dallo status.

Restano comunque salvi gli acquisti legittimamente compiuti nel frattempo da terzi o dall’erede apparente e gli eventuali diritti di credito già estinti.

Cosa ci portiamo a casa?

La regola è chiara: il diritto del figlio a far accertare la propria paternità biologica non si perde con il tempo.

L’azione prevista dall’art. 270 c.c. è imprescrittibile e non può essere bloccata né dal semplice trascorrere degli anni, né dall’affidamento maturato dal presunto padre, né dalle possibili conseguenze economiche dell’accertamento.

Al centro resta il diritto del figlio alla propria identità biologica e al riconoscimento del proprio status effettivo.

Il tempo può cambiare molti rapporti. Ma non può cancellare la verità biologica.


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