Separazione – Addebito – Infedeltà coniugale – Tolleranza – Successive violazioni del dovere di fedeltà – Nesso causale – Affectio coniugalis

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.23978 del 23/07/2026

Pubblicato il

Separazione personale dei coniugi – Addebito – Violazione dell’obbligo di fedeltà – Tolleranza del coniuge – Successive infedeltà – Nesso causale con l’intollerabilità della convivenza

In tema di separazione personale dei coniugi, la tolleranza manifestata da un coniuge nei confronti di una precedente infedeltà dell’altro non è, di per sé, sufficiente a escludere l’addebito, non integrando né un’esimente oggettiva della violazione dell’obbligo di fedeltà né una rinuncia tacita all’adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile. Ove siano dedotte successive violazioni del dovere di fedeltà, il giudice deve verificare la successiva evoluzione del rapporto coniugale, la reazione dell’altro coniuge e l’eventuale efficienza causale di tali condotte nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza.

  • Cfr. Cass. 25966/2022.

Separazione personale dei coniugi – Addebito – Infedeltà coniugale – Tolleranza dell’altro coniuge – Rilevanza – Affectio coniugalis già venuta meno – Accertamento in concreto

In tema di addebito della separazione, la tolleranza dell’infedeltà del coniuge, pur non facendo venir meno l’illiceità della condotta né comportando rinuncia ai doveri matrimoniali, può essere valutata, unitamente agli altri elementi del caso concreto, quale indice rivelatore del fatto che l’affectio coniugalis fosse già venuta meno, con conseguente esclusione del nesso causale tra l’infedeltà e l’intollerabilità della convivenza.

  • Cfr. Cass. 25966/2022.

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

Cassazione civile, sez. I, ordinanza 23/07/2026 (ud. 02/07/2026) n. 23978

(MARIA ACIERNO - Presidente; RITA ELVIRA A. RUSSO Consigliere Rel.)

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 4 maggio 2012, ............ ha chiesto la separazione personale dalla moglie ..... aveva convissuto dal 1998 e contratto matrimonio civile il 25 marzo 2004 in regime di separazione dei beni. Con la memoria integrativa depositata dopo l'udienza presidenziale, ai sensi dell'art. 709 c.p.c. ratione temporis vigente, ha domandato l'addebito della separazione, deducendo plurime violazioni dell'obbligo di fedeltà da parte della moglie, la quale ha contestato l'esistenza di tali relazioni e ha sostenuto che, comunque, i fatti si sarebbero collocati in una fase in cui la crisi coniugale era già maturata. Con sentenza definitiva del 12 dicembre 2018 il Tribunale di Firenze ha respinto la domanda di addebito, ritenuta tardiva e comunque non provata, e ha riconosciuto alla moglie un assegno di mantenimento di euro 20.000 mensili e al figlio un assegno di euro 5.000 mensili. La Corte d'appello di Firenze, investita del gravame, con sentenza n. 911/2020, ha ritenuto tempestiva la domanda di addebito ma l'ha respinta nel merito, osservando che la tolleranza manifestata dal ...... nei confronti di precedenti comportamenti della moglie ..... consentiva di escludere il nesso causale tra tali condotte e il fallimento dell'unione coniugale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione.

Con ordinanza n. 25966 del 2 settembre 2022 questa Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, relativo all'addebito, e ha rigettato tutti gli altri motivi, nonché il ricorso incidentale della La Corte ha affermato che la tolleranza mostrata dal marito rispetto ad una precedente infedeltà non era, di per sé, idonea ad escludere la rilevanza di eventuali successive violazioni dell'obbligo di fedeltà e ha rimesso al giudice del rinvio l'accertamento della successiva evoluzione del rapporto coniugale, dovendosi verificare se si fossero effettivamente verificate ulteriori relazioni extraconiugali, quale fosse stata la reazione del ....  e se tali condotte avessero avuto efficienza causale nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza.

Riassunto il giudizio, la Corte d'appello di Firenze ha proceduto all'assunzione delle prove testimoniali e documentali richieste dalle parti.

Con la sentenza qui impugnata la Corte territoriale ha ritenuto provata la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della Ha attribuito rilievo, da un lato, alla documentata permanenza della e di presso il medesimo albergo di New York nella notte tra il 10 e l'11 ottobre 2011; dall'altro, all'intensità e alle modalità dei contatti intercorsi tra la ritenuti incompatibili con una mera frequentazione amicale o con la sola organizzazione delle attività della onlus Ha quindi dichiarato addebitabile alla la separazione personale e, per l'effetto, ha escluso il diritto della medesima all'assegno di mantenimento.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. Si è difeso con controricorso Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo, articolato in tre sotto-motivi tra loro connessi, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 151, secondo comma, c.c., nonché dell'art. 112 c.p.c., in relazione al dictum contenuto nell'ordinanza rescindente n. 25966/2022. Deduce, sotto un primo profilo, che la Corte di rinvio avrebbe dovuto accertare esclusivamente l'esistenza di relazioni amorose vere e proprie e non avrebbe potuto desumere la violazione dell'obbligo di fedeltà da condotte che, a suo dire, integrerebbero soltanto normali rapporti amicali e sociali. Deduce che nessun teste ha confermato l'esistenza di rapporti sentimentali con o e che i fatti valorizzati dalla Corte si ridurrebbero allo scambio di telefonate e alla frequentazione di ambienti comuni.

Con il secondo sotto- motivo la ricorrente sostiene che la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1873/2016, passata in giudicato in relazione alla separazione personale, avrebbe definitivamente accertato che aveva deciso di separarsi indipendentemente da eventuali tradimenti della moglie. Da ciò fa discendere la formazione di un giudicato esterno sul difetto del nesso causale tra le condotte contestate e la crisi coniugale. Con il terzo sotto- motivo deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che i rapporti con si sarebbero comunque inseriti in un matrimonio già definitivamente compromesso, come emergerebbe dalla stessa ricostruzione offerta dal circa il deterioramento dei rapporti coniugali a partire dall'estate del 2010.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. e degli artt. 244 e seguenti c.p.c. Deduce che la Corte d'appello avrebbe utilizzato indebitamente elementi presuntivi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, attribuendo rilievo al numero delle telefonate intercorse con ed utilizzando deposizioni testimoniali nulle o inutilizzabili. In particolare, deduce che la testimonianza del teste sarebbe generica e de relato e che quella della teste si fonderebbe esclusivamente su impressioni personali.

3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione del principio secondo cui le istanze istruttorie non riproposte e non impugnate devono considerarsi abbandonate. Deduce che sarebbe decaduto dalle richieste istruttorie poste a fondamento della domanda di addebito, poiché la loro mancata ammissione da parte della Corte d'appello con sentenza n. 911/2020 non era stata specificamente censurata nel precedente giudizio di cassazione. Assume quindi che il giudice del rinvio non avrebbe potuto ammettere né utilizzare tale materiale istruttorio.

4.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono inammissibili.

In primo luogo, si osserva che la ricorrente non coglie con esattezza la portata della ordinanza rescindente emessa da questa Corte, il perimetro del giudicato interno e del thema decidendum rimesso al giudice del rinvio. Questa Corte, nel 2022, ha ritenuto non corretta l'affermazione secondo la quale la tolleranza mostrata dal nei confronti di una precedente infedeltà sarebbe stata sufficiente, da sola, a il rigetto della domanda di addebito. Ha quindi affermato che ai fini dell'esclusione del nesso causale tra la relativa condotta e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell'altro coniuge, non essendo configurabile un'esimente oggettiva, che faccia venire meno l'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile, anche se la sopportazione dell'infedeltà altrui può essere presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore del fatto che l'affectio coniugaliis era già venuta meno da tempo. Segnatamente, si è affermato che « A sostegno della domanda di addebito, il ricorrente aveva invece allegato e chiesto di essere ammesso a provare che la predetta relazione era stata seguita da altre, intraprese successivamente alla cessazione della prima e fino all'instaurazione del giudizio di separazione, in tal modo lasciando chiaramente intendere che la tolleranza da lui inizialmente manifestata nei confronti della condotta del coniuge era venuta meno, a causa della reiterata violazione del dovere di fedeltà da parte dello stesso, che aveva determinato il fallimento dell'unione. A fronte di tale allegazione, l'atteggiamento tenuto dal ricorrente nei confronti della prima relazione non poteva essere considerato sufficiente a il rigetto della domanda di addebito della separazione, a tal fine occorrendo prendere in esame la successiva evoluzione del rapporto coniugale, ed in particolare accertare se si fossero verificate nuove violazioni del dovere di fedeltà da parte della G., e quale fosse stata la reazione del F.: soltanto ove fosse risultato che a seguito delle cessazione della predetta relazione la vita coniugale era ripresa regolarmente senza ulteriori violazioni del dovere di fedeltà, oppure che la donna aveva intrapreso altre relazioni extraconiugali senza che l'uomo vi desse importanza, si sarebbe potuto concludere che non erano state le predette infedeltà ad impedire la prosecuzione della convivenza, divenuta intollerabile per altre ragioni, che avevano fatto venir meno l'affectio coniugalis»

Da ciò si possono trarre due considerazioni. In primo luogo, che la Corte di cassazione non ha né affermato né negato la sussistenza del nesso causale, ma ha indicato al giudice di merito i criteri attraverso i quali accertarlo, demandandogli di accertare, dopo avere assunto le prove richieste, se la moglie avesse violato l'obbligo di fedeltà e se l'intollerabilità della convivenza potesse riconnettersi eziologicamente alle relazioni extraconiugale della donna. Inoltre, è stato ritenuto sussistente l'interesse dell'odierno controricorrente ad ottenere una pronuncia sull'addebito, interesse da lui chiaramente espresso, diversamente non vi sarebbe stata una cassazione con rinvio. La circostanza che avesse comunque deciso di separarsi dalla moglie a prescindere dall’addebito nulla sposta, poiché la domanda di separazione e la domanda di addebito sono due domande connesse ma indipendenti tra di loro: la separazione discende dalla intollerabilità della convivenza, l'addebito dai comportamenti che ne sono stati (ed in quanto ne sono stati) la causa. Peraltro come è noto, la domanda di addebito della separazione può essere introdotta per la prima volta con la memoria integrativa di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c. ratione temporis vigente (Cass. n. 17590 del 28/06/2019) e ciò è indicativo del fatto che si tratta di due domande autonome legate ad interessi di natura diversa e che possono entrare nel processo in momenti diversi.

Per il resto, la maggior parte delle censure investe l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dalla Corte territoriale.

Deve qui ricordarsi che la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice ed è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. s.u. n. 20867 del 30/09/2020; Cass.n. 27847 del 12/10/2021) Il giudice del merito non è peraltro tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata e (Cass. n. 12751 del 18/10/2001; Cass. n. 16056 del 02/08/2016 Cass. n. 29404 del 07/12/2017) Deve quindi ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927 del 23/04/2024). La valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito (Cass. n. 37382 del 21/12/2022)

Il giudice del rinvio ha esaminato le prove testimoniali, la relazione investigativa e la documentazione acquisita e ha ritenuto dimostrata l'esistenza di comportamenti incompatibili con il dovere di fedeltà e idonei ad incidere causalmente sulla prosecuzione della convivenza.

La ricorrente contrappone a tale ricostruzione una diversa lettura delle medesime risultanze probatorie, sollecitando un nuovo giudizio di merito non consentito in sede di legittimità.

La Corte territoriale non ha fondato la propria decisione sulle sole testimonianze contestate dalla ricorrente, ma ha proceduto a una valutazione complessiva del materiale istruttorio, valorizzando congiuntamente la relazione investigativa, i tabulati telefonici e le deposizioni testimoniali; è pertanto legittimo in questo contesto, inserire anche le testimonianze de relato, essendo consolidato il principio secondo cui la testimonianza appresa da soggetti estranei al giudizio non è inutilizzabile, ma costituisce elemento probatorio liberamente apprezzabile dal giudice nel concorso con altri dati convergenti (Cass.. n. 4530 del 20/02/2025; Cass. n. 569 del 15/01/2015). Così come è legittimo fare uso delle presunzioni quando più elementi siano gravi precisi e concordanti; in ordine alla prova presuntiva l’eventuale errore può configurare un vizio censurabile in cassazione ex art. 360, n. 3 c.p.c., solo se vi sia stata una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale (Cass. n. 10240 del 18/04/2025). Sul punto la censura è generica e si limita, scindendo i singoli elementi su cui la Corte si è basata, a negare che ciascuno di essi possieda queste caratteristiche, prospettandone una diversa lettura; lettura peraltro già prospettata in sede di merito e motivatamente disattesa dal giudice d'appello il quale ha rilevato -ad esempio- la inverosimiglianza della tesi che le quasi mille telefonate intercorse nel giro di quattro mesi (estivi), anche in orario notturno, tra la ricorrente e tale potessero essere legate alla promozione di una fondazione.

Le censure mirano quindi, ad ottenere una diversa valutazione delle prove e del loro grado di attendibilità, operazione preclusa in sede di legittimità.

Anche il rilievo sulla decadenza dalle richieste istruttorie è inammissibile. La sentenza impugnata ha escluso la decadenza dalle richieste istruttorie rilevando che la precedente decisione della Corte d'appello non aveva rigettato i mezzi di prova per inammissibilità o irrilevanza processuale, ma aveva ritenuto assorbente la considerazione relativa alla tolleranza manifestata dal marito rispetto alle precedenti infedeltà. Questo è esattamente il punto censurato dall'ordinanza rescindente n. 25966/2022, che ha imposto al giudice del rinvio di procedere all'accertamento delle ulteriori violazioni del dovere di fedeltà dedotte da La ricorrente non si confronta con tale ratio decidendi e ripropone una questione che risulta incompatibile con il contenuto stesso della decisione rescindente.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.


Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 devono essere omesse, in caso di diffusione del presente provvedimento, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/07/2026.

Il Presidente
Maria Acierno

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472