Tradimento del coniuge: la tolleranza non esclude l’addebito

Articolo del 15/09/2026

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La tolleranza di una precedente infedeltà non equivale a una rinuncia al dovere di fedeltà. Se emergono nuove violazioni, il giudice deve verificare se abbiano inciso causalmente sulla crisi matrimoniale.

Se un coniuge tollera un tradimento, può poi chiedere l’addebito della separazione per successive infedeltà?

Sì. La Cassazione, con l’ordinanza 23 luglio 2026, n. 23978, chiarisce che la precedente tolleranza non basta, da sola, a escludere l’addebito della separazione.

Occorre verificare cosa accade dopo: se vi siano state nuove violazioni dell’obbligo di fedeltà, quale sia stata la reazione dell’altro coniuge e, soprattutto, se quelle condotte abbiano contribuito a rendere intollerabile la convivenza.

Il caso

Il marito chiede la separazione con addebito alla moglie, contestandole diverse infedeltà.

In un primo momento la Corte d’appello respinge la domanda, attribuendo rilievo alla tolleranza mostrata dal marito verso una precedente relazione extraconiugale.

La Cassazione interviene già nel 2022, con l’ordinanza n. 25966: quella circostanza, da sola, non può rendere irrilevanti eventuali infedeltà successive. Il giudice deve invece ricostruire l’evoluzione del rapporto e accertare se nuove violazioni del dovere di fedeltà abbiano avuto efficacia causale sulla crisi.

Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Firenze ritiene provate ulteriori condotte incompatibili con il dovere di fedeltà, sulla base di una valutazione complessiva di più elementi: la permanenza della moglie e di un altro uomo nello stesso albergo a New York, l’intensità delle frequentazioni e quasi mille telefonate in quattro mesi, anche in orario notturno.

La separazione viene quindi addebitata alla moglie, con conseguente perdita del diritto all’assegno di mantenimento.

La tolleranza non equivale a una rinuncia

Il punto centrale riguarda gli artt. 143 e 151 c.c.

Per la Cassazione, la tolleranza di una precedente infedeltà non costituisce un’“esimente oggettiva” e non elimina l’illiceità di successive violazioni del dovere di fedeltà.

Non può neppure essere interpretata come una rinuncia tacita ai doveri coniugali, che hanno carattere indisponibile.

La tolleranza può però assumere rilievo sotto un diverso profilo: insieme agli altri elementi del caso concreto, può indicare che l’affectio coniugalis fosse già venuta meno.

Se il matrimonio era già definitivamente compromesso prima delle nuove infedeltà, viene infatti meno il necessario nesso causale tra violazione del dovere coniugale e intollerabilità della convivenza.

Quando il tradimento determina l’addebito?

Non esiste quindi un automatismo.

Il giudice deve verificare se, dopo la prima infedeltà tollerata, la vita coniugale sia ripresa, se siano intervenute nuove violazioni del dovere di fedeltà e se proprio quelle condotte abbiano inciso sulla rottura definitiva del rapporto.

Chi chiede l’addebito deve provare la violazione dei doveri matrimoniali e la sua efficacia causale sulla crisi; chi sostiene che il matrimonio fosse già compromesso deve invece dimostrare l’anteriorità della crisi rispetto alla condotta contestata.

Come si prova l’infedeltà?

La violazione del dovere di fedeltà può essere desunta anche da un insieme di elementi indiziari convergenti.

Nel caso esaminato, i giudici hanno valutato insieme relazione investigativa, tabulati telefonici, documentazione e testimonianze.

Possono concorrere alla prova anche testimonianze de relato, se considerate insieme ad altri elementi, così come è possibile ricorrere alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.

La valutazione del materiale probatorio spetta al giudice di merito e non può essere nuovamente effettuata in Cassazione attraverso una semplice diversa lettura degli stessi fatti.

Cosa ci portiamo a casa?

Tollerare un tradimento non significa accettare quelli successivi.

La precedente tolleranza può essere un indizio del fatto che il rapporto fosse già compromesso, ma non basta a escludere automaticamente l’addebito della separazione.

Se emergono nuove infedeltà, occorre verificare se siano state proprio quelle condotte a determinare la rottura definitiva della convivenza.

Nel caso deciso dalla Cassazione n. 23978/2026, l’addebito alla moglie resta quindi fermo, insieme alla perdita dell’assegno di mantenimento.


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