La responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, poiché si fonda sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e non su una presunzione di colpa del custode. Il danneggiato deve provare la derivazione causale del danno dalla cosa, mentre il custode può liberarsi soltanto dimostrando un caso fortuito, naturale o umano, estraneo alla relazione custodiale e dotato di efficacia causale autonoma e assorbente.
Gli eventi atmosferici possono integrare il caso fortuito, con efficacia causale esclusiva, soltanto quando presentino caratteri oggettivi di imprevedibilità ed eccezionalità. Il relativo accertamento non può fondarsi su generiche qualificazioni del fenomeno o su nozioni di comune esperienza, ma richiede elementi di prova concreti e specifici, costituiti da dati scientifici e statistici riferiti al luogo nel quale si trova la cosa custodita e alle condizioni in cui essa si presentava al momento dell’evento.
Ai fini della prova del caso fortuito derivante dalla eccezionale intensità del vento, non sono di per sé significativi il numero degli alberi caduti o la presenza, successiva alla loro rimozione, di profonde buche nel terreno, dovendosi considerare le caratteristiche concrete delle piante e dei luoghi. Il giudice, inoltre, non può aderire acriticamente alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ma deve verificarne la coerenza logica e scientifica, specie quando i dati utilizzati presentino manifeste incongruenze nelle unità di misura o nella classificazione del fenomeno atmosferico.
Cass. civ., sez. III, ord., 28 luglio 2026, n. 24158
(Presidente De Stefano – Relatore Rossi)
Fatti di causa
1. A. C. (cui, lite pendente, sono succeduti mortis causa la moglie, C. D. L., e i figli V., A. e F.) domandò giudizialmente la condanna, a titolo di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., dell’(OMISSIS) S.p.A. per i danni cagionati al fondo di sua proprietà (ed all’impresa agricola ivi esercitata) sito in (OMISSIS) dalla caduta di quattro alberi di pino di alto fusto, piantati lungo il ciglio della strada statale via (OMISSIS), all’altezza del km. (OMISSIS), strada di proprietà e gestita dall’ente convenuto.
2. Nell’attiva resistenza dell’(OMISSIS) S.p.A., la domanda di ristoro è stata disattesa in ambedue i gradi del giudizio di merito.
Per quanto ancora qui d’interesse, la decisione in epigrafe indicata, resa in appello, ha escluso la responsabilità dell’(OMISSIS) «ritenendo provata l’interruzione del nesso causale per caso fortuito dovuto alle avverse condizioni atmosferiche» sulla base dei seguenti rilievi:
(i) dalla esperita c.t.u. emergeva che, in base ai dati meteorologici della Regione Campania, la zona di ubicazione del fondo era stata interessata, nel giorno del sinistro, «da un vento che soffiava alla velocità di 5.8 m/s (170 km/h, ossia il massimo grado tempesta previsto dalla scala Beaufort), sufficiente ad abbattere piante non bilanciate nel rapporto chioma/radici»;
(ii) l’evento non aveva avuto carattere isolato, in quell’occasione essendosi verificata la caduta di numerosi alberi sulla stessa strada;
(iii) la relazione dell’ausiliario di ufficio aveva accertato «la presenza di profonde buche site lungo i margini della carreggiata, in corrispondenza dei punti in cui si trovavano i pini divelti»: tanto dimostrava che «gli alberi non sono semplicemente caduti per il forte vento, ma che da esso sono stati sradicati».
Per così concludere: «non furono i limiti del tronco, delle radici o della chioma degli alberi a causarne la caduta, secondo la logica della causalità adeguata, ma le raffiche di vento eccezionalmente forti».
3. Ricorrono uno actu per cassazione C. D. L., V., A. e F. C., articolando un motivo.
Resiste, con controricorso, l’(OMISSIS) S.p.A..
Per la trattazione del ricorso è stata dunque fissata l’adunanza camerale sopra indicata, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..
Ragioni della decisione
1. L’unico motivo di ricorso prospetta violazione degli artt. 2051 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ..
Ad avviso di parte ricorrente, la valutazione di eccezionalità dell’evento atmosferico che sorregge la sentenza gravata contrasta con gli esiti della relazione peritale (in cui si ascrive la caduta dei pini ad un’omessa manutenzione degli stessi), si fonda su argomentazioni illogiche (in specie, il dato scientifico della velocità del vento riferito ad una misura - 5,8 m/s - corrispondente, secondo la scala di Beaufort adoperata, ad un vento moderato, non già al ritenuto massimo grado di tempesta) e su contenuti non riconducibili alle fonti di prova utilizzate (circa il numero degli alberi caduti indicato in sei nella relazione di servizio (OMISSIS), quindi non certo notevole).
2. Il motivo è fondato, nei termini in appresso precisati.
2.1. Nella compiuta sistemazione organica della fattispecie di illecito aquiliano contemplata dall’art. 2051 cod. civ. da tempo operata da questa Corte (in specie, con le pronunce rese da Cass. 01/02/2018, numm. da 2477 a 2483), consolidata per effetto di numerose decisioni (ex multis, Cass. 30/10/2018, n. 27724; Cass. 03/04/2019, n. 9315; Cass. 26/07/2019, n. 20312; Cass. 27/08/2020, n. 17873; Cass. 23/05/2023, n. 14228; Cass. 20/07/2023, n. 21675), rese anche nella composizione più tipica di organo della nomofilachia (Cass., Sez. U, 30/06/2022, n. 20943) e di recente ribadite (Cass. 24/01/2024, n. 2376; Cass. 09/05/2024, n. 12663; Cass. 09/05/2024, n. 12760; Cass. 31/03/2025, n. 8449; Cass. 14/11/2025, n. 30141), «la responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole».
Nel descritto statuto di disciplina, stante la natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità del custode, incombe sul danneggiato l’onere di allegare e provare la derivazione causale, in termini di eziologia immediata e diretta, del danno lamentato dalla cosa nella signoria del presunto responsabile, e ciò indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res; per contro, la responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. resta esclusa soltanto dal positivo accertamento dell’esistenza di un «caso fortuito», ovvero di un fatto, naturale o umano (del danneggiato o di un terzo), estraneo alla relazione custodiale (ed alla sfera di dominio del custode), avente incidenza causale autonoma ed assorbente, tale cioè da escludere il nesso di derivazione tra la cosa ed il danno (tra le tante, da ultimo, Cass. 22/03/2024, n. 7789; Cass. 25/07/2025, n. 21317; Cass. 11/08/2025, n. 23012; Cass. 28/11/2025, n. 31164).
2.2. Non di rado poi, e con specifico riferimento a vicende analoghe a quella oggi scrutinata, il giudice di legittimità si è espresso in ordine alla riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di caso fortuito, affermando, con orientamento univoco, che «affinché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l’ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità; pertanto, il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un “forte temporale”, di un “nubifragio” o di una “calamità naturale”, presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno - non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un’indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico» (cfr., ex plurimis, Cass. 04/04/2026, n. 8474; Cass. 09/08/2025, n. 22973; Cass. 31/05/2025, n. 14677; Cass. 11/02/2022, n. 4588; Cass. 22/11/2019, n. 30521; Cass. 31/05/2019, n. 14861).
2.3. Ciò chiarito in linea generale, l’apprezzamento condotto dalla Corte napoletana circa la qualificazione dell’evento atmosferico come caso fortuito non è conforme alle enunciate regulae iuris.
Gli elementi a tal fine valorizzati nella scarna motivazione dalla gravata sentenza si rivelano privi di concludenza oppure ancorati ad affermazioni tecniche non riscontrate nella loro intrinseca razionalità.
Più in dettaglio, non è in primo luogo significativa la quantità di alberi caduti nel medesimo contesto spazio-temporale.
Al di là della esattezza del connotato di numerosità attribuito dalla Corte territoriale, il dato, in sé per sé considerato, non consente di trarre inferenze in ordine alla impetuosità del vento, occorrendo al riguardo tenere conto della natura, della tipologia, delle dimensioni e delle caratteristiche, intrinseche ed estrinseche, degli alberi crollati al suolo: circostanze del tutto ignorate nella pronuncia impugnata.
Parimenti irrilevante è «la presenza di profonde buche […] in corrispondenza dei punti in cui si trovavano i pini divelti».
Si tratta della rappresentazione di un posterius rispetto all’evento atmosferico in questione, cioè a dire dello stato dei luoghi successivo alla definitiva estirpazione degli alberi praticata dopo la loro caduta, operazione che non poteva non includere l’intero apparato radicale degli stessi e, in tal guisa, generare le evocate «profonde buche».
Il convincimento del giudice partenopeo, infine, riposa sulla acritica adesione ad una valutazione del consulente tecnico di ufficio, trascritta pedissequamente in sentenza, irrimediabilmente inficiata nella sua affidabilità (sulla quale è doveroso l’esercizio del controllo giudiziale: Cass. 30/06/2026, n. 19067) da un’ontologica incoerenza.
L’affermazione secondo cui il teatro del sinistro era colpito da «un vento che soffiava alla velocità di 5,8 m/s (170 km/h, ossia il massimo grado tempesta previsto dalla scala Beaufort), sufficiente ad abbattere piante non bilanciate nel rapporto chioma/radici» risulta infatti viziata dalla manifesta discrepanza tra le unità di misurazione dell’intensità del vento indicate in m/s e km/h, dacché, sviluppata la nota equivalenza tra le due unità (in ragione di 3.600 secondi ogni ora), 5,8 m/s non corrispondono neppure lontanamente a 170 km/h (ma a soli 20,880 km/h): e tanto, per l’impossibilità di individuazione del dato esatto tra i due, rende fallace la classificazione del vento come «massimo grado di tempesta» alla stregua del (pur corretto) parametro scientifico di riferimento adoperato (scala di Beaufort).
2.4. In definitiva, l’esistenza della esimente del caso fortuito per la eccezionalità dell’evento atmosferico che provocò la caduta degli alberi è stata ritenuta in difetto di elementi di prova concreti e specifici correttamente ricostruiti e, segnatamente, di dati scientifici di stampo statistico riferiti al contesto di localizzazione della res custodita.
3. Il ricorso va dunque accolto: occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame della causa.
4. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 25 giugno 2026.
Il Presidente
Franco De Stefano