Alberi caduti per il vento: quando il concessionario risponde dei danni?

Articolo di Carmine Lattarulo del 05/08/2026

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

La Cassazione (n. 24158/2026) chiarisce quando il vento può integrare il caso fortuito nella responsabilità da cose in custodia: non bastano affermazioni generiche, ma servono dati tecnico-scientifici concreti, coerenti e riferiti al luogo del sinistro.

La sola presenza di un vento forte non esonera il custode della strada dalla responsabilità. Perché l’evento atmosferico integri il caso fortuito, la sua imprevedibilità ed eccezionalità devono essere dimostrate attraverso dati tecnico-scientifici concreti e riferiti al luogo del sinistro.

Lo ha stabilito la Terza Sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 24158 del 28 luglio 2026.

Il caso

L’ordinanza in esame riguarda un danno subito da un fondo agricolo per la caduta di pini collocati lungo il margine di una strada statale, in gestione a una società concessionaria, a seguito di un episodio di vento particolarmente intenso.

Il giudice di merito aveva escluso la responsabilità della concessionaria ex art. 2051 c.c., ritenendo integrato il caso fortuito sulla base della caduta di numerosi alberi nella zona, della descrizione di “profonde buche” al posto degli alberi sradicati e di una consulenza tecnica che indicava una velocità del vento pari a 5,8 m/s, qualificata però – in modo manifestamente erroneo – come corrispondente a 170 km/h, massimo grado di tempesta sulla scala Beaufort.

La Cassazione è chiamata a verificare:

· se il quadro sistematico dell’art. 2051 c.c. sia stato correttamente applicato, con riferimento alla natura oggettiva della responsabilità, al riparto dell’onere probatorio, al ruolo del caso fortuito e alle condotte del danneggiato o del terzo;

· se, e a quali condizioni, un evento atmosferico, nel caso di specie il vento forte, possa integrare il caso fortuito;

· se la motivazione sulla prova del caso fortuito sia logicamente e giuridicamente corretta, specie quanto all’uso dei dati tecnici, come la scala Beaufort e la conversione da m/s a km/h, e alla lettura di elementi fattuali, quali il numero di alberi caduti e le “profonde buche”;

· quali implicazioni derivino, in concreto, per la responsabilità degli enti proprietari o concessionari di strade alberate in occasione di eventi meteorologici intensi.

La responsabilità da cose in custodia

Le Sezioni Unite hanno chiarito che è sufficiente che l’attore dimostri:

· il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno;

· che la diligenza o meno del custode è irrilevante, perché il criterio di imputazione prescinde da qualunque connotato di colpa;

· che la responsabilità viene meno solo se il custode prova il caso fortuito, inteso come fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso causale.

L’ordinanza del 2026 si colloca pienamente in questa linea, ribadendo che l’accertamento non deve concentrarsi sulla violazione di obblighi di diligenza, ma sulla relazione causale tra l’albero, quale cosa in custodia, e il danno, nonché sull’eventuale prova liberatoria del caso fortuito.

È custode chi, di fatto, controlla le modalità d’uso e di conservazione del bene e può intervenire per eliminare situazioni di pericolo o escludere i terzi dal contatto con la cosa, a prescindere dal titolo formale, quale proprietà, detenzione o rapporto contrattuale.

In questa prospettiva, anche il concessionario di una strada statale, che gestisce il tracciato e la vegetazione pertinenziale, è custode degli alberi collocati lungo il ciglio stradale; l’art. 2051 c.c. si applica a “qualsiasi cosa”, inclusi alberi e manufatti stradali, purché la cosa si trovi in una relazione di fatto che consenta il controllo del rischio.

Quando il vento è caso fortuito?

Ebbene, la Cassazione censura il giudice di merito, che aveva ritenuto provato il caso fortuito senza un adeguato supporto tecnico-scientifico e sulla base di una lettura non corretta dei dati.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che i fenomeni naturali, come piogge, nevicate, temporali e vento, possono integrare il caso fortuito solo se presentano caratteri di imprevedibilità e inevitabilità in senso oggettivo, alla luce dell’esperienza e dei dati disponibili, e assumono una violenza eccezionale tale da costituire causa esclusiva dell’evento, interrompendo il nesso causale tra cosa e danno.

Si è affermato che una pioggia intensa e persistente, pur di notevole entità, non integra di per sé il caso fortuito, specie in un contesto di noti dissesti idrogeologici; un temporale di particolare forza può astrattamente costituire fortuito, ma solo se la sua eccezionalità sia effettivamente dimostrata e non si riscontrino condotte colpose del custode che abbiano concorso a produrre il danno.

La stessa giurisprudenza, anche in ambito di responsabilità da infiltrazioni o eventi meteorologici, ha precisato che l’eccezionalità del fenomeno non può essere affermata sulla base di mere nozioni di comune esperienza, ma deve essere accertata tramite dati pluviometrici, nivometrici, anemometrici o comunque tecnico-scientifici, riferiti alla zona interessata e a un congruo arco temporale, in modo da evidenziare la reale anomalia del fenomeno rispetto alla media storica.

Nel caso di specie, la Cassazione estende in modo coerente questi criteri al vento, richiedendo che la velocità e le caratteristiche del vento siano accertate con strumenti tecnici, come dati anemometrici e scale di classificazione quale la Beaufort, purché correttamente utilizzati; tali dati devono essere confrontati con le condizioni tipiche della zona, per verificare se si tratti effettivamente di un evento fuori scala e non di un fenomeno, pur intenso, rientrante nella normale variabilità climatica.

In questo modo, la Corte ribadisce che l’onere probatorio del custode sul caso fortuito non può essere assolto con affermazioni generiche sulla “violenza” del vento, ma richiede una dimostrazione oggettiva e rigorosa.

L’errore nella consulenza tecnica

La Cassazione censura in modo netto l’adesione acritica del giudice di merito alla consulenza tecnica, evidenziando una macroscopica incongruenza:

· la CTU indicava un vento di 5,8 m/s; tale valore è stato qualificato come equivalente a 170 km/h, massimo grado di tempesta sulla scala Beaufort;

· in realtà, 5,8 m/s corrispondono a circa 21 km/h, ben lontani dai 170 km/h, sicché la qualificazione come “tempesta” è tecnicamente errata.

L’ordinanza, così, ribadisce che il giudice non può limitarsi a recepire acriticamente le conclusioni del consulente, specie quando siano affette da evidenti errori logico-matematici o da incongruenze verificabili; la motivazione sull’eccezionalità dell’evento naturale deve poggiare su dati tecnici coerenti e correttamente interpretati.

Il numero degli alberi caduti non basta

La Corte critica anche l’argomento secondo cui il mero numero di alberi caduti nella zona sarebbe indicativo della forza eccezionale del vento:

· il numero di alberi caduti, di per sé, non prova l’eccezionalità del fenomeno atmosferico;

· occorre verificare le caratteristiche concrete degli alberi, quali età, specie, stato fitosanitario, condizioni di stabilità, manutenzione, eventuali patologie, profondità delle radici e conformazione del terreno;

· in assenza di tale analisi, la caduta di più alberi può essere compatibile con una situazione di inadeguata manutenzione o di pregressa instabilità, e non necessariamente con un evento naturale eccezionale.

In altre parole, la Corte richiama l’esigenza di non confondere l’effetto, ossia la caduta di più alberi, con la causa, vale a dire il vento eccezionale oppure la gestione non diligente del patrimonio arboreo, imponendo un’indagine concreta sulle condizioni delle piante.

Le conseguenze per proprietari e concessionari

Per gli enti proprietari o concessionari di strade alberate, l’ordinanza comporta un rafforzamento, in concreto, dell’onere probatorio quando si invoca il caso fortuito per eventi meteorologici intensi: non basta richiamare genericamente un “vento fortissimo”, una “tempesta” o un “evento eccezionale”; occorre produrre dati anemometrici, serie storiche e classificazioni tecniche, come la scala Beaufort, correttamente applicate e contestualizzate alla zona.

È necessario dimostrare che l’evento atmosferico, per le sue caratteristiche oggettive, abbia avuto un’efficacia causale autonoma e assorbente, tale da interrompere il nesso tra la cosa custodita e il danno.


Documenti correlati:

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472