Figli non riconosciuti – Mantenimento e risarcimento – Decorrenza dalla nascita

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.24449 del 05/08/2026

Pubblicato il

Famiglia – Filiazione – Figlio non riconosciuto – Mantenimento – Decorrenza dalla nascita – Accertamento giudiziale della paternità

L'obbligo del genitore di mantenere il figlio sorge per il solo fatto della procreazione e sin dalla nascita, indipendentemente dalla successiva dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, che ha natura dichiarativa di una situazione preesistente; per il periodo anteriore alla domanda giudiziale, tuttavia, tale obbligo non comporta la retrodatazione dell'assegno periodico stabilito per il futuro, ma dà luogo al diritto al rimborso delle spese sostenute dal genitore che abbia provveduto al mantenimento anche per la quota gravante sull'altro.

  • Cfr. Cass. 5652/2012; Cass. 22506/2010; Cass. 16916/2022.

Famiglia – Filiazione – Omesso riconoscimento – Illecito endofamiliare – Risarcimento del danno – Periodo anteriore all'accertamento della paternità – Consapevolezza

La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione conseguenti alla procreazione può integrare illecito endofamiliare risarcibile anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità, purché il genitore abbia omesso consapevolmente i propri doveri o abbia ignorato per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione; a tal fine non è necessaria la certezza assoluta della paternità, essendo sufficiente la consapevolezza del possibile concepimento desumibile da indizi univoci. La responsabilità non è esclusa dal silenzio dell'altro genitore sulle reali origini del figlio.

  • Cfr. Cass. 26205/2013; Cass. 34598/2024; Cass. 34950/2022.

Famiglia – Filiazione – Mantenimento pregresso – Regresso – Quantificazione – Padre putativo

Il genitore che abbia provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio ha diritto, dopo l'accertamento della filiazione, al rimborso della quota gravante sull'altro genitore, da determinarsi sulla base degli esborsi effettivamente o presumibilmente sostenuti, delle esigenze del figlio, delle condizioni economiche dei genitori e del tenore di vita spettante al discendente; l'eventuale contributo prestato dal padre putativo non libera il padre biologico dall'obbligo sorto dalla nascita, ma rileva ai fini della concreta determinazione delle spese rimaste a carico del genitore che agisce in regresso.

  • Cfr. Cass. 22506/2010; Cass. 28442/2023; Cass. 7190/2026.

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Cassazione civile, sez. I, ordinanza 05/08/2026 (ud. 24/06/2026) n. 24449

(Dott. TRICOMI Laura – Presidente; Dott. PAZZI Alberto - Consigliere Rel.)

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 2024/2024 del 14 aprile 2024, in parziale accoglimento delle domande proposte da Br.Se. nei confronti di Pa.Ca., dichiarava che quest'ultimo era il padre naturale di parte attrice, determinava l'assegno di mantenimento in Euro 450 mensili, oltre accessori, con decorrenza dal mese di luglio 2020 e condannava Pa.Ca. tanto al pagamento in favore di Br.Se. della somma di Euro 5.000 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, quanto alla refusione in favore dell'intervenuta Pi.An., madre di parte attrice, della somma di Euro 13.500 oltre accessori, a titolo di regresso pro quota ex art. 1299 cod. civ. per il mantenimento della figlia Se., per il periodo da gennaio 2018 a giugno 2020.

2. La Corte distrettuale di Salerno, con sentenza pubblicata in data 3 luglio 2025, accoglieva parzialmente l'appello principale proposto da Br.Se. e l'appello incidentale presentato da Pi.An., determinando in Euro 600 mensili l'assegno di mantenimento dovuto da Pa.Ca. a favore di Br.Se., in considerazione dei redditi percepiti dall'appellato e dell'assenza di oneri di mantenimento in favore di altri figli.

Confermava che l'assegno doveva essere riconosciuto dalla notifica dell'atto di citazione, in quanto non era dimostrato che fino a quella data la giovane non fosse stata mantenuta dal padre putativo Br.Ga..

Riteneva, rispetto al danno derivante da lesione del rapporto parentale, di poter fare riferimento per la sua quantificazione alle tabelle elaborate per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale predisposte dall'osservatorio sulla giustizia civile di Milano, disponendo adeguati correttivi in relazione alla specificità del caso concreto (dato che veniva in rilievo una condotta illecita tenuta non da terzi, ma da parte di un genitore e tenuto conto del fatto che le conseguenze di un lutto sono diverse da quelle cagionate dall'illecito endofamiliare) e al riscontro probatorio esistente, pure se presuntivo.

Giudicava che Br.Se., pur non avendo provato alcuna afflizione per essere stata del tutto priva di una figura paterna, avesse patito una sofferenza per non essere stata riconosciuta come figlia di Pa.Ca., con i conseguenti effetti a livello relazionale.

Riconosceva la somma di Euro 42.062,5 quale risarcimento di tale danno non patrimoniale, con decorrenza dalla nascita, precisando che in tale quantificazione non si poteva attribuire rilievo al comportamento materno rivelatore della vera paternità, che non poteva aver inciso in termini causali sul danno non patrimoniale patito da Br.Se. per non essere stata considerata dalla nascita figlia di Pa.Ca..

Rilevava che l'intervento in giudizio della Pi.An. era avvenuto prima delle precisazioni delle conclusioni in primo grado e che alla stessa, quale interveniente, era imposta l'accettazione della causa nello stato in cui si trovava, con conseguente preclusione istruttoria, ma non erano affatto precluse domande autonome, anche se nuove.

Valutava che l'incremento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia a carico del Pa.Ca. (da Euro 450 a Euro 600) comportasse la necessità, per ragioni di logica, di un corrispondente aumento delle somme riconosciute alla madre a titolo di regresso, condannando Pa.Ca. a pagare in favore di Pi.An. la somma di Euro 18.000 a titolo di regresso pro quota per gli oneri di mantenimento della discendente.

3. Pa.Ca. ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con separati controricorsi Br.Se. e Pi.An., che, a loro volta, hanno proposto distinti controricorsi incidentali, affidati, rispettivamente, a due e tre motivi. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo del ricorso principale, sotto la rubrica "violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1226, 2056 c.c. e dell'art. 111 Cost. - violazione di legge e motivazione contraddittoria ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5", sostiene che la Corte d'Appello abbia commesso gravi errori nell'applicazione dei principi consolidati in materia di illecito endofamiliare, violando, in particolare, il principio fondamentale della necessaria consapevolezza per la configurabilità della responsabilità civile e cadendo in palesi contraddizioni logiche nella motivazione della decorrenza del danno, tali da rendere la decisione impugnata viziata da insanabili contrasti interni. In particolare, la responsabilità del Pa.Ca. è stata riconosciuta per il periodo antecedente al 2017 malgrado fosse pacifico ed incontrovertibile che egli non avesse avuto alcuna conoscenza della propria paternità; al contrario, non poteva sussistere responsabilità per un fatto di cui il Pa.Ca. non aveva e non poteva avere conoscenza.

Inoltre, la decisione impugnata è affetta - in tesi di parte ricorrente - da una contraddittorietà di motivazione, perché, da un lato, ravvisa rispetto alla Br.Se. un danno per non essere stata riconosciuta come figlia del Pa.Ca., con i conseguenti effetti a livello relazionale, ma dall'altro registra tanto che il tentativo di intessere un rapporto genitoriale era stato interrotto da un'iniziativa giudiziale avvertita dal Pa.Ca. come meramente strumentale a finalità di carattere economico, quanto che le conseguenze a livello relazionale erano state pressoché nulle.

4.2 Con il secondo motivo del ricorso incidentale della controricorrente Br.Se. la sentenza impugnata è censurata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059 e 1226 cod. civ., in quanto la Corte d'Appello ha applicato le tabelle milanesi relative al danno da perdita del congiunto (per morte), malgrado le stesse facciano riferimento a una fattispecie diversa dal danno endofamiliare da privazione della figura genitoriale, ha arbitrariamente ridotto il valore tabellare a un quarto del minimo, introducendo un correttivo non previsto né dalla legge, né dalle tabelle, ed ha omesso di considerare la durata, l'intensità e le peculiarità del pregiudizio subito dalla ricorrente incidentale (diciassette anni di totale assenza paterna).

5. I motivi, da esaminare congiuntamente dato che sono diretti a censurare la medesima statuizione, risultano ambedue in parte infondati, in parte inammissibili.

5.1 L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (ai sensi degli artt. 147 e 148 cod. civ.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore; il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, nella specie, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento (Cass. 26205/2013; nello stesso senso Cass. 22496/2021).

Dunque - come è stato di recente precisato da Cass. 34598/2024 e Cass. 34950/2022 - ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio, in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione.

Nel caso di specie non era affatto pacifico che il Pa.Ca. non avesse avuto alcuna conoscenza della propria paternità, come sostiene il primo motivo del ricorso principale.

Al contrario, la Corte d'Appello ha registrato che "il Tribunale rilevava che il Pa.Ca. fosse a conoscenza della nascita della ricorrente e della sua probabile paternità" (pag. 7 della decisione impugnata).

Questa consapevolezza della propria probabile paternità (in alcun modo posta in discussione dal Pa.Ca., che non ha presentato appello incidentale al riguardo) costituisce il presupposto della responsabilità riconosciuta, sin dalla nascita, dalla Corte di merito, la quale ha correttamente escluso di attribuire rilievo causale alla condotta della madre (che rivelò alla figlia soltanto nel 2017 le sue reali origini).

Infatti, l'illecito civile che viene in rilievo, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, in primis quelli fondati sull'art. 30 Cost., e che consente l'esercizio di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. è costituito dalla violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, con disinteresse protratto nel tempo del genitore nei confronti del figlio (così Cass. 15148/2022; nello stesso senso Cass. 26205/2013 e Cass. 5652/2012).

Una simile azione risarcitoria, essendo ricollegata alla condotta consapevole del genitore, oltre a essere esperibile anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, non rimane in alcun modo scriminata dal silenzio serbato dall'altro genitore nei confronti del figlio sulle vicende generative del suo concepimento, proprio perché il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori sorge sin dalla nascita ad a prescindere dalla consapevolezza in capo al discendente della reale identità del genitore.

5.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 cod. civ. (che - come appena detto - costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare), è risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto (Cass. 34986/2022).

Il riferimento alle tabelle relative al danno per la perdita del congiunto non si presta, quindi, di per sé a censure di sorta, ove si consideri che la Corte di merito ha tenuto conto delle differenze intercorrenti fra le due concrete fattispecie tramite l'applicazione dei correttivi ritenuti necessari.

5.3 L'iter logico-giuridico della motivazione della sentenza impugnata non risulta affetto da alcuna contraddittorietà nella parte dedicata alla quantificazione del danno in discorso, giacché la Corte d'Appello, una volta accertata la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione da parte del genitore nei confronti della discendente, ha avuto cura di porre in rilievo una serie di peculiarità del caso concreto (quali il fatto che la ragazza non avesse patito una sofferenza per essere stata del tutto priva di una figura paterna e gli effetti provocati dall'iniziativa giudiziaria intrapresa dalla Br.Se. dopo i primi contatti) al fine di adattare l'entità del risarcimento da riconoscere alle concrete caratteristiche del pregiudizio subito.

Il risultato così ottenuto, una volta che il giudice di merito abbia congruamente motivato le ragioni che lo hanno indotto a una diminuzione proporzionale del parametro tenuto in considerazione a causa delle intrinseche diversità della situazione di fatto presa in esame da quella prevista dalla tabella milanese, costituisce un accertamento di fatto non rivedibile in questa sede, non essendo consentito a questa Corte sindacare se, per le peculiarità del caso concreto, quell'importo si sarebbe dovuto attestare su una diversa misura.

6.1 Il secondo motivo del ricorso principale, sotto la rubrica "violazione degli artt. 337-ter e 277 cod. civ. - violazione di legge e motivazione contraddittoria ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5", assume che la Corte d'Appello abbia erroneamente determinato l'assegno di mantenimento in Euro 600 mensili, incrementando l'importo stabilito dal Tribunale senza un'adeguata valutazione delle effettive capacità economiche del debitore e delle concrete esigenze della beneficiaria, in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

6.2 Il terzo motivo del ricorso principale, sotto la rubrica "violazione dell'art. 1299 c.c. - violazione di legge e motivazione contraddittoria ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5", lamenta che la Corte territoriale abbia accolto l'azione di regresso della Pi.An., incrementando il rimborso da Euro 13.500 a Euro 18.000, senza considerare che mancavano completamente i presupposti giuridici per tale azione e che l'unica responsabile della situazione era stata proprio la Pi.An., che per diciassette anni aveva taciuto la verità sulla paternità, impedendo al Pa.Ca. di esercitare i propri diritti-doveri genitoriali.

6.3 Il secondo motivo del ricorso incidentale di Pi.An. prospetta, a mente dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2056 e 1299 cod. civ., perché la Corte di merito - in tesi - ha erroneamente limitato la quantificazione del regresso senza considerare l'effettiva entità delle spese sostenute dalla madre per il mantenimento esclusivo della figlia per oltre vent'anni, tenendo conto della sproporzione esistente tra le capacità economiche dei genitori.

7. I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li lega, risultano, tutti, inammissibili.

7.1 Il secondo mezzo del ricorso principale, infatti, da un lato adduce un'erronea lettura, da parte dei giudici distrettuali, del dato reddituale/patrimoniale versato in atti dalle parti e delle risultanze degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, dall'altro critica la quantificazione operata, in assenza di particolari esigenze che giustificassero l'elargizione di un assegno di mantenimento superiore ai parametri ordinari del foro salernitano.

In realtà la Corte distrettuale ha giustificato la rideterminazione in aumento dell'assegno di mantenimento facendo riferimento alla necessità di tenere conto, oltre a quanto già considerato dal primo giudice, dei redditi per la partecipazione ad una società per azioni.

A fronte di una motivazione così strutturata non può darsi accesso a una rilettura degli accertamenti in fatto del giudice di merito sui quali si basa la decisione (cfr., in termini, da ultimo, Cass. 20179/2024, Cass. 15033/2024).

Non rientra, invero, tra i compiti di questa Corte condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, o procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, sovrapponendo la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, e ciò anche se il ricorrente prospettasse un più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. 12052/2007, Cass. 3267/2008), poiché, se si ammettesse in sede di legittimità un sindacato sulle quaestiones facti, si consentirebbe un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nel provvedimento impugnato e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice di merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; nello stesso senso Cass. 2001/2023, Cass. 28643/2020, Cass. 33858/2019, Cass. 32064/2018, Cass. 8758/2017).

Al contrario il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011).

7.2 La Corte ha rideterminato in aumento l'importo dovuto dal Pa.Ca. alla madre in conseguenza degli accertamenti compiuti rispetto alle disponibilità patrimoniali del padre ai fini di individuare un congruo assegno di mantenimento.

Il terzo motivo del ricorso principale, al pari del secondo motivo del ricorso incidentale della Pi.An., lungi dall'evidenziare alcuna criticità in punto di diritto in capo alla decisione impugnata, esprime un mero dissenso rispetto ad un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte.

7.3 D'altra parte, ambedue le censure formulate dal Pa.Ca. intendono denunciare, nel contempo, tanto la violazione di norme di diritto sostanziali, quanto un vizio di motivazione, dando luogo all'impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità.

Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile all'interno del ricorso per cassazione la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo allo stesso, inammissibilmente, il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. Cass. 26874/2018; nello stesso senso, fra molte, si vedano Cass. 36881/2021, Cass. 19443/2011).

8. Il quarto motivo del ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e 111 Cost. ed assume che la Corte d'Appello abbia erroneamente applicato il principio della soccombenza, condannando il Pa.Ca. alle spese di entrambi i gradi, senza considerare le peculiari circostanze del caso concreto che giustificavano la compensazione delle spese, costituite dal fatto che l'azione di sequestro conservativo ed il successivo reclamo avevano visto soccombenti le controparti e le domande avversarie erano state accolte solo parzialmente.

9. Il motivo è inammissibile.

La Corte d'Appello ha correttamente ricordato che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a una reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può, al più, giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 32061/2022).

Ciò posto, il sindacato della Corte di cassazione in tema di spese processuali è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

E che nel caso di specie l'appellato non fosse totalmente vittorioso ne dà ampio conto il provvedimento impugnato, rispetto alle varie domande già accolte dal Tribunale in termini poi rimodulati in aumento dalla Corte territoriale.

La valutazione dell'opportunità di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso degli altri motivi previsti dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., rientra invece nel potere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. 9860/2025, Cass. 24502/2017, Cass. 8241/2017).

Ne consegue che la mancata pronuncia di compensazione delle spese non può essere censurata in questa sede di legittimità.

10. Il quinto motivo del ricorso principale si duole, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., della violazione degli artt. 163, 166 e 167 cod. proc. civ.: la Corte d'Appello - spiega il ricorrente - ha erroneamente ritenuto ammissibile l'intervento volontario della Pi.An., nonostante la palese tardività della sua costituzione e la falsità delle allegazioni sui presunti problemi tecnici del sistema telematico; una simile statuizione ha violato -in tesi - le norme processuali che disciplinano i termini per l'intervento volontario con domanda nuova, che è soggetto ai termini di costituzione del convenuto previsti dagli artt. 166 e 167 cod. proc. civ., e ha compromesso la regolarità del procedimento.

11. Il motivo è infondato.

La Corte d'Appello ha registrato che l'intervento della Pi.An. era avvenuto prima della precisazione delle conclusioni in primo grado ed ha ritenuto che all'interveniente non fossero precluse domande autonome, anche se nuove.

In questo modo i giudici distrettuali hanno fatto applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 cod. proc. civ. per la fissazione del thema decidendum; né è possibile ritenere che questa interpretazione dell'art. 268 cod. proc. civ. violi il principio di ragionevole durata del processo o il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza, non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (si vedano in questo senso Cass. 31939/2019, Cass. 25264/2008).

12.1 Il primo motivo del ricorso incidentale presentato da Br.Se. denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 148, 261, 316-bis e 269 cod. civ., in quanto la Corte distrettuale ha fatto decorrere l'obbligo di mantenimento a carico del padre solo dal 2018, epoca in cui la figlia era venuta a conoscenza della paternità, e non dalla nascita, in contrasto con il principio secondo cui l'obbligo di mantenimento da parte del genitore naturale sorge ipso iure con la nascita del discendente.

12.2 Il primo motivo del ricorso incidentale presentato da Pi.An. lamenta, a mente dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 148, 261, 316-bis e 1299 cod. civ., perché la Corte distrettuale ha fatto decorrere l'obbligo di regresso solo dal 2018 e non dalla nascita, in contrasto con il principio secondo cui l'obbligo del genitore naturale sorge ipso iure con la nascita del figlio.

La sentenza impugnata ha erroneamente limitato il riconoscimento del diritto di regresso al periodo gennaio 2018 - giugno 2020, individuando quale dies a quo la data in cui la figlia avrebbe appreso la reale identità del padre, in aperto contrasto con il consolidato principio secondo cui l'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio insorge sin dalla nascita, e la successiva pronuncia di accertamento giudiziale ha natura meramente dichiarativa di una situazione preesistente.

13. Ambedue le censure non meritano accoglimento.

13.1 Da tempo la giurisprudenza di questa Corte riconosce che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass. 5652/2012).

Una volta assodata l'esistenza di questo obbligo di mantenimento fin dal momento della nascita, occorre poi precisare che esso si declina, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, nel senso che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 337-ter cod. civ., da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 cod. civ.; pertanto, il quantum dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo non può essere determinato sulla base dell'importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sopportato la spesa, senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né, infine, dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori (Cass. 22506/2010).

Dunque, una cosa è l'importo dovuto in restituzione con riferimento al periodo di mantenimento esclusivo, da determinarsi, ove non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, secondo un criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare) legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale e restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza (Cass. 16916/2022), un'altra è l'importo stabilito a titolo di mantenimento per il futuro, ai sensi dell'art. 337-bis, comma 4, cod. civ., nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio.

Del tutto correttamente, in applicazione dei principi appena esposti, la Corte distrettuale ha negato che l'assegno di mantenimento decorresse fin dalla nascita, in quanto per il periodo anteriore all'introduzione dell'azione volta al riconoscimento della paternità ed alla determinazione dell'assegno di mantenimento da versarsi per il futuro sussisteva un diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che aveva provveduto al mantenimento del figlio.

13.2 Questa Corte (v. Cass. 28442/2023; nello stesso senso Cass. 7190/2026) ha già avuto occasione di chiarire, da un lato, che il contributo dato dal padre putativo poi disconosciuto non costituisce un'esenzione per chi è stato dichiarato padre dal dovere di mantenimento, fin dalla nascita del figlio, che discende dalla procreazione, ma viene in rilievo come una situazione di fatto che ha determinato una riduzione delle esigenze di mantenimento di cui il figlio aveva necessità ed alle quali gli effettivi genitori dovevano provvedere, dall'altro che nell'ipotesi in cui il rapporto di filiazione sia stato solo successivamente accertato giudizialmente, la determinazione della misura del rimborso delle spese sostenute dal solo genitore che se ne è fatto carico per la fase anteriore al riconoscimento si fonda sugli esborsi effettivamente o verosimilmente sostenuti nel periodo considerato.

Nel caso di specie la Corte di merito ha fatto applicazione, nella sostanza, di questi principi laddove ha rilevato che "non (era) affatto dimostrato che il padre putativo non (avesse) mantenuto l'appellante" (pag. 20 della decisione impugnata); in questo modo i giudici distrettuali non hanno affatto escluso il dovere del padre riconosciuto di provvedere al mantenimento della discendente fin dalla nascita, ma, ben diversamente, si sono limitati a constatare che mancava la prova che delle spese di tale mantenimento si fosse fatta carico proprio la Pi.An. piuttosto che il coniuge per il periodo antecedente all'introduzione del giudizio.

14. Il terzo motivo del ricorso incidentale presentato da Pi.An. denuncia l'omessa applicazione del principio di soccombenza integrale, in violazione del disposto degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.; in particolare la Corte d'Appello - sostiene la ricorrente incidentale - ha "erroneamente gradato le spese, anziché applicare il principio della soccombenza integrale nei confronti del Sig. Pa.Ca.", "omesso di considerare che il Pa.Ca. (era) risultato soccombente su tutte le questioni controverse, sia nei confronti della figlia Se., sia nei confronti della madre, Sig.ra Pi.An.", "trascurato la rilevanza della condotta processuale abusiva e dilatoria del Pa.Ca., rilevante ex art. 96 c.p.c. ai fini della condanna alle spese".

15. Il motivo sostiene che "la Corte doveva condannare il Pa.Ca. all'intera rifusione delle spese di entrambi i gradi", senza confermare "la riduzione compensativa operata dal Tribunale".

Il che è esattamente quanto la Corte distrettuale ha fatto, laddove, nell'accogliere il motivo di appello concernente le spese, ha rilevato che l'accoglimento parziale della domanda non poteva sostanziare una reciproca soccombenza ed ha condannato il Pa.Ca. a rifondere alla Pi.An. le spese di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.

Questa discrasia fra il contenuto della decisione impugnata e il tenore del mezzo in esame comporta l'inammissibilità di quest'ultimo.

Il ricorso per cassazione, infatti, deve necessariamente contenere i motivi su cui si fonda, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. 6587/2017, Cass. 13066/2007); la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata, come nel caso di specie, è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., con la conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (Cass. 20910/2017, Cass. 13735/2020).

Infine, il ricorrere della responsabilità di cui all'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., presupponendo, sotto il profilo soggettivo, la concreta presenza di mala fede o colpa grave della parte soccombente, implica un accertamento in fatto che rientra nei compiti istituzionali del giudice del merito e non può essere sindacato in questa sede di legittimità se non per vizi di motivazione (Cass. 7222/2022), profilo di critica non dedotto in questa sede.

16. Per tutto quanto sopra esposto, tanto il ricorso principale, quanto i ricorsi incidentali debbono essere rigettati.

Le spese del giudizio di legittimità debbono essere integralmente compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e i ricorsi incidentali; compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e delle ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.


In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, in data 24 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2026.

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