
La giurisprudenza chiarisce quando, in caso di figlio non riconosciuto, sorgono l’obbligo di mantenimento dalla nascita, il diritto al risarcimento per illecito endofamiliare e il regresso per le spese sostenute dall’altro genitore.
L'obbligo del genitore di mantenere il figlio sorge dalla nascita o dalla successiva dichiarazione giudiziale di paternità o maternità?
La risposta è netta: sorge per il solo fatto della procreazione e sin dalla nascita, perché la successiva dichiarazione giudiziale di paternità o maternità ha natura dichiarativa di una situazione già esistente.
Sul tema torna la Cassazione civile, Sez. I, con l'ordinanza 5 agosto 2026, n. 24449.
Ma occorre distinguere tre questioni diverse:
Se la paternità viene accertata quando il figlio ha già diversi anni, il padre deve contribuire al mantenimento solo da quel momento?
No.
L'obbligo di mantenere, istruire ed educare il figlio è collegato alla procreazione, non al riconoscimento formale o alla sentenza che accerta la paternità.
Il diritto del figlio nei confronti di entrambi i genitori nasce quindi sin dalla nascita, anche quando uno dei due non lo abbia riconosciuto e il rapporto di filiazione venga accertato giudizialmente molto tempo dopo (Cass. 5652/2012; Cass. 15148/2022; Cass. 24449/2026).
Attenzione, però: questo non significa che l'assegno mensile determinato oggi dal giudice possa essere semplicemente moltiplicato per tutti gli anni trascorsi.
Per il futuro viene stabilito l'assegno di mantenimento.
Per il passato, invece, occorre ricostruire le spese sostenute e verificare chi le abbia sopportate.
In sintesi: l'obbligo nasce dalla nascita, ma l'assegno fissato per il futuro non viene automaticamente retrodatato (Cass. 22506/2010; Cass. 16916/2022).
Ed è qui che entra in gioco il regresso.
Se il mantenimento è dovuto dalla nascita, anche il risarcimento del danno scatta automaticamente?
No.
I due piani sono diversi.
Per il mantenimento basta la procreazione. Per il risarcimento occorre invece un illecito endofamiliare: il genitore deve essersi sottratto ai propri doveri consapevolmente oppure avere ignorato per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione (Cass. 34950/2022).
Non serve la certezza della paternità derivante da un test genetico. La consapevolezza della possibile paternità può risultare anche da indizi, da valutare però nel loro complesso: la sola esistenza di rapporti sessuali non protetti non è automaticamente sufficiente (Cass. 26205/2013; Cass. 22496/2021).
Se questo elemento soggettivo è accertato, il risarcimento può riguardare anche il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità. E il silenzio dell'altro genitore sulle reali origini del figlio non esclude, di per sé, la responsabilità del genitore consapevole della possibile paternità (Cass. 24449/2026).
Occorre poi accertare il danno.
La privazione della relazione genitoriale può incidere sulla vita personale e relazionale del figlio e produrre effetti anche oltre la maggiore età: non è quindi corretto presumere che il pregiudizio cessi automaticamente al compimento dei diciotto anni (Cass. 31552/2024).
La prova può essere anche presuntiva e, una volta accertato il pregiudizio, la liquidazione può avvenire in via equitativa, utilizzando come riferimento anche le tabelle relative alla perdita del rapporto parentale, ma con i necessari correttivi per la diversa natura dell'illecito endofamiliare (Cass. 34986/2022; Cass. 24719/2025).
Un'ultima attenzione riguarda la prescrizione: l'abbandono parentale può integrare un illecito permanente e il momento iniziale della prescrizione va individuato tenendo conto anche di quando il figlio raggiunge una reale consapevolezza della possibilità di esercitare il diritto al risarcimento (Cass. 375/2025).
La regola può quindi essere riassunta così:
Il mantenimento nasce dalla procreazione. Il risarcimento nasce dall'illecito.
Se uno dei genitori ha mantenuto da solo il figlio, può chiedere all'altro la restituzione della sua quota?
Sì, ma il rimborso non è automatico.
Il genitore che ha sostenuto anche la quota gravante sull'altro può agire in regresso dopo l'accertamento della filiazione.
Il rimborso non si calcola applicando a ritroso l'assegno stabilito per il futuro. Occorre considerare gli esborsi effettivamente o presumibilmente sostenuti, le esigenze del figlio nelle diverse fasi della crescita, le condizioni economiche dei genitori e il tenore di vita spettante al figlio. Se una ricostruzione precisa non è possibile, il giudice può procedere a una liquidazione equitativa (Cass. 22506/2010; Cass. 16916/2022).
C'è poi il caso del padre putativo.
Il suo eventuale contributo al mantenimento non cancella l'obbligo del padre biologico, che deriva comunque dalla procreazione, ma incide sul calcolo delle somme effettivamente rimaste a carico del genitore che chiede il rimborso (Cass. 28442/2023; Cass. 24449/2026).
Il diritto al regresso nasce, come diritto patrimoniale, insieme all'obbligo di mantenimento e quindi dalla nascita del figlio, pur diventando concretamente esercitabile dopo l'accertamento della filiazione. Per questo può anche entrare nella successione del genitore che ha sostenuto da solo le spese (Cass. 7187/2026).
Davanti a un riconoscimento tardivo della paternità, occorre tenere separati i tre piani.
La check-list è questa:
È stato accertato il rapporto di filiazione?
Si chiede il mantenimento per il futuro o il rimborso delle spese passate?
Chi ha sostenuto concretamente le spese di mantenimento?
Ha contribuito anche un padre putativo?
Per il risarcimento, il genitore conosceva o avrebbe dovuto conoscere la possibile paternità?
Si è consapevolmente o colposamente sottratto ai propri doveri?
Quale danno ha concretamente subito il figlio?
La mappa finale:
Mantenimento → procreazione → obbligo dalla nascita.
Risarcimento → illecito + consapevolezza o colpa + danno.
Regresso → spese sostenute anche per la quota dell'altro genitore.
Tre problemi diversi e, soprattutto, tre diverse prove da cercare.