Filiazione – Mantenimento del figlio – Diritto di regresso – Esercitabilità – Trasmissibilità agli eredi

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.7187 del 25/03/2026

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Famiglia – Filiazione – Mantenimento del figlio – Genitore che ha provveduto integralmente – Diritto di regresso – Diritto patrimoniale latente – Successione mortis causa – Trasmissibilità agli eredi – Accertamento della filiazione successivo al decesso

Il diritto di regresso del genitore che abbia provveduto per intero al mantenimento del figlio entra nel suo patrimonio fin dalla nascita del figlio, quale diritto patrimoniale latente, ancorché esercitabile soltanto dal momento della definitiva individuazione dell’altro genitore obbligato; tale diritto deve pertanto ritenersi compreso nella successione del genitore che abbia sostenuto integralmente le spese di mantenimento, anche quando il suo decesso sia anteriore all’accertamento giudiziale della filiazione dell’altro genitore.

  • Cfr. Cass. 33803/2025; Cass. 5652/2012; Cass. 7960/2017.

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Cassazione civile, sez. I, ordinanza 25/03/2026 (ud. 12/03/2026) - n. 7187

(Dott. GIUSTI Alberto - Presidente; Dott. PAZZI Alberto)

FATTI DI CAUSA

Ga.Cr. conveniva in giudizio Va.Gi. chiedendo la condanna del convenuto al pagamento in suo favore, quale erede universale della madre deceduta Ga.Gi., della somma ritenuta di giustizia a titolo di rimborso pro quota delle spese sostenute per il suo mantenimento fino all'autosu^icienza economica, oltre al risarcimento dei danni per inadempimento degli obblighi genitoriali.

Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2744/2021, condannava il Va.Gi. a corrispondere al

Ga.Cr. la somma complessiva di euro 68.700 a titolo di contributo pro-quota per il mantenimento pregresso e la somma di euro 35.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa del suo mancato riconoscimento.

La Corte distrettuale di Bologna, a seguito dell'impugnazione presentata da Va.Gi., rilevava - fra l'altro e per quanto qui di interesse - che il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato, si configura, ex artt. 1299 e segg. cod. civ., come un diritto di regresso tra condebitori solidali e non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale ed esclusivamente ad opera dal genitore che ha assunto l'obbligo del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato.

Osservava che anche se l'obbligo del genitore di mantenimento del figlio consegue al fatto in sé della nascita, la domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore coobbligato presuppone l'accertamento della filiazione e quindi, pur potendo essere proposta unitamente alla domanda di accertamento giudiziale della paternità o della maternità, non può trovare accoglimento se non in quanto il giudice pronunci con e^icacia di giudicato sulla qualità di figlio o nell'ipotesi in cui tale giudicato si sia in precedenza formato.

Riteneva, pertanto, che nel caso di specie nessuna somma spettasse a tale titolo al Ga.Cr., in quanto la morte della madre risaliva al 2004, mentre l'azione per il riconoscimento della paternità era stata intrapresa nel 2009 e conclusa con sentenza del 2012.

Dichiarava, di conseguenza, in parziale accoglimento dell'appello proposto, che nulla era dovuto da Va.Gi. a Ga.Cr., quale erede della madre, a titolo di contributo al mantenimento fino alla sua autosu^icienza economica.

Ga.Cr. ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Va.Gi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il secondo motivo di ricorso - da cui occorre prendere le mosse in applicazione del principio della ragione più liquida - denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 315-bis, 316-bis, 459 e 1299 cod. civ. con riferimento al capo della sentenza che ha ritenuto che l'obbligazione di regresso non sia trasmissibile agli eredi.

L'obbligo di mantenimento - ricorda il ricorrente - spetta indistintamente ad entrambi i genitori, anche su quelli non coniugati rispetto a un figlio nato fuori dal loro matrimonio, ed il criterio di distribuzione degli oneri di mantenimento ha e^icacia puramente interna fra loro, in quanto in relazione ai rapporti esterni i genitori si ritrovano obbligati solidalmente sia verso i figli che nei confronti dei creditori, fatta salva l'azione di regresso nei confronti del genitore inadempiente secondo le disposizioni di cui agli artt. 1298e 1299 cod. civ.

Una volta acclarato che il padre non ha aveva mai provveduto al mantenimento del figlio, del quale si era preso cura soltanto la madre biologica, a quest'ultima spettava il diritto di regresso pro quota nei confronti dell'altro genitore.

Questo diritto insorge per il solo fatto della nascita del figlio, seppur con un'azione esercitabile unicamente dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale.

Dunque, al momento del decesso della madre il suo diritto di credito era già esistente, benché non potesse essere ancora essere esercitato, e si era senz'altro trasmesso all'erede universale che aveva poi agito.

Il collegio ritiene che il motivo meriti accoglimento, dovendosi ritenere superato il diverso orientamento talvolta seguito in passato da questa Corte sulla questione in esame (cfr. Cass. 21364/2018, Cass. 36280/2023).

Questa Corte ha recentemente ribadito che "per i diritti fondati su un fatto costitutivo quale lo status di figlio, la prescrizione non inizia a decorrere prima che detto status sia definitivamente acquisito"; "il diritto al rimborso delle spese sostenute dal genitore che ha per intero mantenuto il figlio fino alla autosu^icienza economica non può farsi valere se prima il figlio non è riconosciuto o non ne viene accertata con sentenza passata in giudicato la genitorialità"; "da questo momento in poi può decorrere la prescrizione" (Cass. 33803/2025, pagg. 9 e 10; si erano espresse nello stesso, in precedenza, Cass. 21364/2018, Cass. 7986/2014, Cass. 17914/2010).

La necessità che lo status di figlio sia definitivamente acclarato prima che il diritto al rimborso delle spese sostenute dal genitore che ha per intero mantenuto il figlio fino alla sua autosu^icienza economica possa essere fatto valere non comporta, però, che questo diritto patrimoniale non rientri nella successione a causa di morte di tale genitore ove il suo decesso risalga ad epoca precedente al definitivo accertamento della genitorialità dell'altro.

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è ferma nel ritenere che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (previsto dagli artt. 30 Cost., 147 e 148 cod. civ.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (si veda in questo senso, per tutte, Cass. 5652/2012).

Costituisce, inoltre, ius receptum che la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli e^etti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 cod. civ., e, quindi, implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex artt. 147e 148 cod. civ.; la relativa obbligazione si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 cod. civ.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1299 cod. civ. nei rapporti fra condebitori solidali (Cass. 7960/2017).

Dunque, per un verso il genitore (naturale), dichiarato tale con provvedimento del giudice, non può sottrarsi all'obbligazione nei confronti del figlio per la quota parte posta a suo carico, ma è tenuto a provvedere sin dal momento della nascita, per altro verso il genitore che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio ha azione nei confronti dell'altro per ottenere il rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita.

Questa azione non è utilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale, pur dovendosi precisare che l'azione di regresso può essere esercitata anche unitamente alla domanda di dichiarazione giudiziale della paternità; difatti in tal caso l'azione serve alla precostituzione del titolo, il quale è comunque e sempre eseguibile soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della paternità (così Cass. 33803/2025, Cass. 16561/2020 in motivazione, Cass. 4208/2018, Cass. 1745/2016, Cass. 17914/2010).

Ora, se, da un lato, il genitore che ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio ha azione nei confronti dell'altro per ottenere il rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita e, dall'altro, l'azione di regresso non è utilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione (momento che segna altresì il dies a quo della decorrenza della prescrizione del medesimo diritto), esiste una divaricazione temporale fra esistenza del diritto al rimborso e momento in cui tale diritto può essere fatto valere.

Questa divaricazione temporale riguarda l'esercitabilità dell'azione, ma non comporta l'insorgere solo in quel frangente del diritto patrimoniale al regresso (con la conseguenza che, essendo la madre già morta, ella non potrebbe trasmetterlo ai suoi eredi, non potendo essere ricompreso fra le situazioni attive).

Al contrario, l'esistenza del dovere di mantenimento risale fin al momento della nascita del figlio (nel senso stabilito in primo luogo dall'art. 30 della Costituzione) ed il correlato diritto al rimborso del genitore che si sia fatto carico per intero di tale obbligo entra dalla medesima epoca nel patrimonio di quest'ultimo, seppur quale diritto patrimoniale latente esercitabile a condizione e dal momento della definitiva individuazione del concorrente obbligato.

Ne discende che un simile diritto patrimoniale deve intendersi come ricompreso nella successione del genitore che si sia fatto carico per intero dell'obbligo di mantenimento, anche se il suo decesso sia precedente all'accertamento del rapporto di filiazione.

L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento dell'ulteriore censura presentata.

In conclusione, per tutto quanto appena esposto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.


In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma in data 12 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2026.

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