Spese sostenute per consulenza tecnica di parte - Condanna del soccombente - Liquidazione officiosa - Sussistenza - Differenze con consulenza di parte stragiudiziale

Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.24699 del 18/08/2026

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Spese giudiziali civili - Spese sostenute per consulenza tecnica di parte - Condanna del soccombente alla rifusione - Liquidazione officiosa - Sussistenza - Differenze con la consulenza di parte stragiudiziale - Ragioni

La nomina di un consulente di parte nel corso del processo fa presumere de facto che la parte abbia assunto l’obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell’art. 1709 c.c., sicchè la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite di cui all’art. 91 c.p.c., va liquidata ex officio a prescindere dall’avvenuta dimostrazione del relativo esborso, salvo che l’altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia altrimenti estinto.

Tale principio non può applicarsi per le spese per ottenere una perizia di parte nella fase stragiudiziale, le quali, non essendo spese processuali, costituiscono un danno emergente, che non è liquidabile d’ufficio, ed esige invece una domanda di parte e la prova del danno consistito nella necessità di dover sostenere un esborso, il cui risarcimento non ha per presupposto la dimostrazione, da parte del danneggiato, che la spesa è stata già sostenuta, essendo sufficiente che egli provi di avere contratto la relativa obbligazione, oppure la necessità o l’utilità della spesa da sostenere in futuro.

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Cassazione civile, Sezioni Unite, ordinanza 18/08/2026 (ud. 24/03/2026) n. 24699

(Presidente: P. D’Ascola - Relatore: M. Rossetti)

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2019 G.L. e R.S. convennero dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque per la Regione Sicilia l’Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, chiedendone la condanna al risarcimento del danno.

A fondamento della domanda dedussero:

-) di essere comproprietari di diversi fondi agricoli nel Comune di Ramacca, coltivati ad albicoccheto;

-) che i suddetti fondi e le colture ivi impiantate erano stati ripetutamente danneggiati, a partire dal 1979, dalle esondazioni del vicino torrente “Sbarda l’Asino”, ricompreso nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Catania e incluso nel demanio regionale;

-) che le esondazioni erano state provocate dall’incuria dell’Amministrazione convenuta, la quale non aveva mai provveduto né a curare l’alveo del torrente (il cui fondo nel corso degli anni si era progressivamente innalzato), né a tenere pulite le sponde, ove la fitta vegetazione aveva creato in alcuni punti una barriera favorente le esondazioni;

-) che l’Amministrazione convenuta era stata già condannata quattro volte al risarcimento dei danni causati da esondazioni avvenute tra il 1979 ed il 2012, con sentenze pronunciate tra il 1988 ed il 2014;

-) che, da ultimo, i fondi degli attori erano stati danneggiati da quattro esondazioni avvenute nell’arco di tre anni (10 agosto 2015, 10 novembre 2015, 22 gennaio 2017 e 19 settembre 2018).

Chiesero pertanto di essere risarciti dei danni ai fondi ed alle colture provocati da tali ultime esondazioni.

L’Assessorato si costituì eccependo che le competenze in materia di demanio idrico regionale, e quindi la legitimatio ad causam, erano state trasferite con l. reg. Sicilia 8 maggio 2018 n. 8 all' “Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia”, costituente un dipartimento della Presidenza della Regione privo di autonoma personalità giuridica.

Il Tribunale regionale ordinò agli attori l’integrazione del contraddittorio nei confronti della suddetta “Autorità presso la Presidenza della Regione” .

La Presidenza della Regione si costituì regolarmente.

Con sentenza 26.7.2022 n. 1296 il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche:

-) accertò in fatto che il torrente “Sbarda l’Asino” era soggetto ad un costante fenomeno di innalzamento del fondo dell’alveo, dovuto alla scarsa pendenza del tracciato; che la sezione idraulica del torrente, nel punto in cui era attraversato da un ponte, era quasi interamente ostruita da vegetazione che ne sbarrava il deflusso;

-) ritenne sussistente la responsabilità dell’Autorità di Bacino ex art. 2051 c.c.;

-) attribuì agli attori un concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., per non avere provveduto a tenere puliti i fossi di scolo delle acque reflue esistenti sui propri fondi, “avendo allegato documentazione fotografica, in sede di accertamento peritale, relativa però soltanto all'anno 2019, che nulla dimostra e, piuttosto, comprova l'imputabilità del relativo onere manutentivo”;

-) quantificò in euro 55.179 il danno emergente ed in euro 86.512 il lucro cessante da perdita del frutto (al lordo del concorso di colpa);

-) accordò agli attori gli interessi compensativi di mora da calcolarsi “coi criteri stabiliti dalle SS.UU. con la sentenza 1712 del 1995”, senza tuttavia indicare né il saggio, né la decorrenza, ma quantificandone l’importo finale in euro 1.835,24;

-) stabilì che sul complessivo credito risarcitorio (capitale ed interessi compensativi) decorressero gli interessi legali dalla data della sentenza;

-) condannò al risarcimento l'Assessorato Regionale e l'Autorità di bacino in solido, “in considerazione della difficoltà di operare una netta distinzione tra entità dei danni riferiti all'uno o all'altro evento”.

La sentenza fu appellata da G.L. e R.S.

Gli appellanti si dolsero:

-) dall’attribuzione ad essi d’un concorso di colpa;

-) della stima del danno;

-) della parziale compensazione delle spese;

-) della mancata rifusione delle spese sostenute per l’assistenza d’un consulente di parte;

-) dell’erronea taxatio dell’obbligazione risarcitoria, non liquidata in moneta attuale.

Con sentenza 21 luglio 2023 n. 119 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha rigettato il gravame ritenendo che:

-) corretta fu l’attribuzione ai danneggiati d’un concorso di colpa; -) corretto fu il rigetto delle prove orali articolate dai danneggiati allo scopo di dimostrare l’assenza del proprio concorso di colpa;

-) corretta fu la stima del quantum, fondata su una condivisibile consulenza tecnica d’ufficio;

-) corretta fu la compensazione parziale delle spese;

-) corretto fu il rigetto della domanda di rifusione delle spese della consulenza di parte, non avendo gli attori dimostrato l’avvenuto pagamento; -) corrette furono la aestimatio e la taxatio del credito risarcitorio. Il Tribunale Superiore tuttavia, pur dichiarando di “rigettare l’appello”, condannò in solido la Presidenza della Regione e l’Assessorato Regionale “a corrispondere la rivalutazione monetaria sull'importo di € 101.018,94, secondo gli indici Istat, a decorrere dalla data della sentenza di primo grado”.

7. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da G.L. e R.S. con ricorso fondato su diciotto motivi.

Hanno resistito con controricorso unitario l’Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, la Presidenza della Regione siciliana e l’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ordine delle questioni.

I primi cinque motivi di ricorso investono la statuizione con cui il Tribunale Superiore ha condiviso l’attribuzione agli attori di un concorso di colpa. Essi devono essere esaminati non nell’ordine con cui sono stati proposti dal ricorrenti, ma nell’ordine di cui all’art. 276, secondo comma, c.p.c.. Va quindi esaminato per primo il secondo motivo di ricorso, il quale solleva una questione pregiudiziale di rito (extrapetizione); successivamente tutti gli altri nell’ordine con cui sono prospettati dai ricorrenti.

2. Il secondo motivo di ricorso (p. 15).

Col secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 112, 329 e 342 c.p.c..

Nell’illustrazione del motivo è prospettata una tesi così riassumibile: -) in primo grado il Tribunale Regionale attribuì agli attori un concorso di colpa, sul presupposto che essi “non avessero provato di avere provveduto alla pulizia dei fossi di scolo”, e dunque in applicazione del principio dell’onere della prova;

-) in secondo grado il Tribunale Superiore ha confermato la statuizione di corresponsabilità dei danneggiati, ma con una diversa motivazione: non per mancato assolvimento da parte loro dell’onere della prova, ma per positivo accertamento in facto della mancata pulizia;

-) così giudicando il Tribunale Superiore ha pronunciato ultra petita, in quanto nessuna delle Amministrazioni convenute aveva impugnato l’affermazione con cui il primo giudice ritenne non esservi la prova d’una diligente pulizia dei canali di scolo da parte dei danneggiati.

2.1. Il motivo è infondato.

In primo grado il Tribunale Regionale attribuì ai danneggiati un concorso di colpa, e tale statuizione fu da loro impugnata.

L’impugnazione sul punto del concorso di colpa del danneggiato consentiva al giudice di secondo grado di riesaminare fatti e prove, e quindi ravvisare la prova positiva della condotta colposa.

La sentenza d'appello, infatti, si sostituisce sempre alla sentenza di primo grado anche quando la confermi. Sicché il giudice d'appello ben può nel dispositivo confermare la decisione impugnata e nella motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello.

Pertanto il giudice d'appello che abbia confermato la sentenza impugnata e quindi rigettato la domanda, in parte sostituendo la motivazione del primo giudice ed in parte proponendo una interpretazione della sentenza di primo grado diversa da quella ritenuta dall'appellante, ma conforme a diritto, non viola i principi di cui agli artt. 112, 342 e 345 c.p.c. (Cass. Sez. 3, 10/10/2003, n. 15185; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 352 del 10/01/2017).

2.2. Né era possibile nel caso di specie la formazione d’un “giudicato interno” sull’esistenza o sull’inesistenza della prova della condotta colposa.

Il giudicato si forma sui “capi” della sentenza (cioè sulle statuizioni concettualmente autonome rispetto alle altre: ad es., la statuizione sul saggio degli interessi da applicare, rispetto alla statuizione di determinazione del capitale dovuto); non si forma invece sui “punti” della sentenza, ovvero le circostanze di fatto che il giudice deve esaminare, o la valutazione in diritto che il giudice deve compiere, per pervenire a decidere il singolo capo della sentenza.

Pertanto la statuizione minima suscettibile di rimanere coperta dal giudicato interno è soltanto quella che ha ad oggetto congiuntamente: a) l’accertamento dell’esistenza d’un fatto; b) l’individuazione della norma che lo disciplina; c) l’individuazione degli effetti da tale norma associati al fatto.

Le questioni il cui esame può essere precluso dal giudicato interno non sono, dunque, costituite dai singoli quesiti sul fatto, sulla norma e sugli effetti che ogni domanda ed ogni eccezione pongono al giudice, ma sono soltanto quelle in cui al giudice si domanda la valutazione congiunta dei suddetti elementi (ex plurimis, Cass. Sez. L., 29/10/1998, n. 10832; Cass. Sez. 2, 28/09/2012, n. 16583; Cass. Sez. 2, 17/04/2019, n. 10760; Cass. Sez. L., 26/06/2018, n. 16853; Cass. Sez. 6, 16/05/2017, n. 12202).

Naturalmente anche uno soltanto dei tre elementi suddetti potrà formare oggetto di un apposito motivo d'impugnazione: ma la necessità della loro valutazione congiunta fa sì che l’impugnazione su uno di essi riapre la cognizione del giudice dell'impugnazione sull'intera statuizione.

Pertanto, affinché questi possa ricostruire i fatti in maniera autonoma rispetto a quanto prospettato dalle parti, e/o procedere ad una diversa loro qualificazione giuridica, non occorre un'apposita censura sugli uni o sull'altra, ma è sufficiente che sia contestato anche uno soltanto dei suddetti tre elementi (Cass. Sez. 2, 07/05/2020, n. 8645).

2.3. Nel caso di specie la contestazione formulata dagli appellanti sull’attribuzione ad essi d’una quota di corresponsabilità impedì la formazione del giudicato su tutte le questioni sottese da tale accertamento, ivi compresa quella dell’esistenza o meno della prova.

3. Il primo motivo di ricorso.

Con il primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 12 disp. prel. c.c.; 1362 e “1372 e seguenti” c.c..

Nella illustrazione del motivo si prospetta una censura così riassumibile: -) il Tribunale Regionale attribuì ai danneggiati un concorso di colpa ritenendo che essi non avessero dimostrato di avere mantenuto puliti ed efficienti i fossi di scolo esistenti sui propri fondi;

-) il Tribunale Superiore confermò tale statuizione, affermando che i consulenti d’ufficio prima, ed il Tribunale poi, avessero positivamente “accertato” la mancata manutenzione periodica dei fossi di scolo;

-) così giudicando, il Tribunale Superiore aveva “male interpretato” la sentenza di primo grado, la quale in realtà nulla aveva positivamente accertato, ma si era limitata a rilevare non esservi prova d’una diligente manutenzione dei fossi da parte dei danneggiati.

3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza.

L’erronea interpretazione della sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello è un vizio che viene in rilievo quando di quella sentenza occorra stabilire gli effetti: ad es. ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione, del giudicato interno, dell’eseguibilità, dell’esistenza o meno d’una statuizione implicita suscettibile di impugnazione.

Quando, invece, il giudice d’appello ritenga di confermare la sentenza di primo grado affermandone la correttezza in punto di fatto (questo è il nostro caso), qualsiasi errore interpretativo diviene irrilevante.

In questa ipotesi, infatti, la sentenza d’appello si sostituisce a quella di primo grado anche quando la confermi. Non rileva più stabilire cosa abbia deciso il giudice di primo grado: quel che rileva è la ratio decidendi sottesa dalla sentenza d’appello.

Così, nel caso di specie, il Tribunale Superiore ha ritenuto “accertata, con adeguata indagine tecnica, la concorrente responsabilità dei proprietari appellanti per la mancata periodica pulitura dei fossi”: questa fu la ragione del rigetto del gravame, ragione che si è sostituita alla sentenza di primo grado e che rende irrilevante lo stabilire se il giudice d’appello l’abbia bene o male interpretata. Anche nella seconda ipotesi, infatti, a sorreggere la decisione d’appello resterebbe l’accertamento di fatto, compiuto dal giudice d’appello, secondo cui doveva ritenersi “accertata, con adeguata indagine tecnica, la concorrente responsabilità dei proprietari”.

Il terzo motivo di ricorso.

Col terzo motivo è denunciata la violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c.. Nell’illustrazione del motivo si deduce che il Tribunale Superiore ha ritenuto dimostrato il concorso di colpa dei danneggiati nonostante mancasse in atti la prova della loro negligenza. Deducono che né i consulenti, né le amministrazioni convenute, avevano dimostrato quale fosse lo stato manutentivo dei fossi di scolo al momento delle esondazioni, e ciò impediva di ritenere sussistente il loro concorso colposo.

4.1. Il motivo è infondato nella parte in cui invoca la nullità della sentenza d’appello, inammissibile nella parte restante.

Una sentenza può dirsi nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c. quando la motivazione manchi del tutto, sia incomprensibile o contraddittoria (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di specie. La motivazione della sentenza impugnata, infatti, è sintetica ma ben chiara: il Tribunale Superiore ha ritenuto positivamente dimostrato il concorso di colpa dei danneggiati.

4.2. Nella parte restante il motivo è inammissibile in quanto censura la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti.

5. Il quarto motivo di ricorso.

Col quarto motivo è denunciata la violazione degli artt. 1227, 2051 e 2697 c.c.; nonché dell’art. 115 c.p.c..

Il motivo contiene due censure.

5.1. Con una prima censura i ricorrenti deducono che le Amministrazioni convenute non contestarono l’allegazione, da essi formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, di avere, “in conseguenza e per effetto di ciascun evento alluvionale, dovuto provvedere alla ripulitura dei fossati”.

Il Tribunale Superiore, pertanto, avrebbe violato l’art. 115 c.p.c., ritenendo inesistente un fatto (ripulitura dei fossati) la cui esistenza era incontestata.

5.1.1. La censura è infondata.

L'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti (ex multis, Cass. 08/05/2023, n. 12064; Cass. 31/08/2020, n. 18074; Cass. 04/01/2019, n. 87; Cass. 13/02/2013, n. 3576; Sez. 3, Ordinanza n. 3942 del 22/02/2026). E va da sé che deve presumersi ignota all’Assessorato ed alla Presidenza della Regione la condizione dei fossi di scolo dei fondi rivieraschi del torrente “Sbarda l’Asino”.

5.2. Con una seconda censura i ricorrenti lamentano la violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova. Deducono che la sentenza impugnata ha illegittimamente addossato loro l’onere di provare l’inesistenza del fatto costitutivo dell’eccezione di concorso di colpa.

5.3.1. La censura è infondata.

In primo grado il Tribunale Regionale così motivò l’attribuzione agli attori d’un concorso di colpa: “i ricorrenti non hanno fornito prova di avere sempre effettuato la pulizia dei suddetti fossi di scolo, avendo allegato documentazione fotografica, in sede di accertamento peritale, relativa però soltanto all'anno 2019, che nulla dimostra e, piuttosto, comprova l’imputabilità del relativo onere manutentivo”.

Il giudice di primo grado, pertanto, ha ritenuto “comprovata” dalle fotografie in atti l’omissione ascritta ai danneggiati, ed il giudice d’appello ha condiviso tale statuizione.

Non spetta a questa Corte stabilire se tale valutazione sia stata erronea o giustificata.

Quel che rileva è che il giudice d’appello non decise affatto la causa in base al principio actore non probante reus absolvitur, ma la decise per avere ritenuto “comprovata” la negligenza degli attori, e ciò esclude la violazione dell’art. 2697 c.c..

6. Il quinto motivo di ricorso.

Col quinto motivo è denunciata la nullità della sentenza per vizio di motivazione.

La censura è rivolta contro il capo di sentenza che ha rigettato il motivo d’appello col quale si lamentava il rigetto della richiesta di prova testimoniale formulata dagli attori in primo grado.

I ricorrenti deducono di avere chiesto di provare per testimoni di avere sempre provveduto alla pulizia dei fossi di scolo; che la richiesta era stata rigettata dal Tribunale Regionale senza motivazione; che la richiesta fu reiterata in appello; che il Tribunale Superiore ha rigettato l’istanza ritenendo la causa “ampiamente istruita mediante i documenti e la consulenza d’ufficio”; che la sentenza impugnata è irrazionale nella parte in cui dichiara “condivisibile la valutazione del tribunale circa l’irrilevanza delle prove richieste”, dal momento che il Tribunale Regionale aveva omesso qualsiasi statuizione sulle istanze istruttorie.

6.1. Il motivo è fondato.

Nel giudizio di primo grado gli attori avevano chiesto di provare per testimoni le seguenti circostanze:

-) “Vero o no che i ricorrenti (…) dopo ciascuno degli eventi alluvionali su indicati, hanno provveduto ad effettuare anche i lavori di ripulitura dei fossati di scolo ed i lavori di ripulitura e di ripristino delle baulature”; -) “Vero o no che i lavori [sopra] descritti (…) sono stati effettuati rispettivamente nella prima decade di settembre 2015, nella prima decade di marzo 2016, nella prima decade di marzo 2017 e nella prima decade di agosto 2019” (così la p. 3 della memoria depositata per l’udienza c.d. “cartolare” del 15.6.2021. all.ta sub 10.16 al ricorso per cassazione; le richieste istruttorie furono espressamente ribadite nella memoria di precisazione delle conclusioni datata 6.6.2022, depositata per l’udienza “cartolare” del 21.6.2022, all.ta sub 10.14 al ricorso per cassazione).

6.1. Il Tribunale Superiore ha rigettato la suddetta richiesta con la seguente motivazione:

“è condivisibile la valutazione del Tribunale circa l'irrilevanza delle prove orali di cui i ricorrenti avevano chiesto l'ammissione, essendo la causa ampiamente istruita mediante i documenti prodotti e le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, la quale ha consentito di accertare la mancata manutenzione periodica dei fossi di scolo da parte dei proprietari, obbligo non assolvibile mediante la prova per testi degli interventi di ripristino, occasionali e tardivi (dopo gli eventi alluvionali)”.

6.2. Questa motivazione è nulla per inesplicabilità sotto quattro aspetti.

6.2.1. In primo luogo la motivazione è inesplicabile nella parte in cui ha ritenuto “condivisibile” una valutazione che nella sentenza di primo grado mancava. Il Tribunale Regionale, infatti, non dedicò alcun cenno all’esame delle richieste istruttorie formulate dagli attori: né per accoglierle, né per rigettarle, né per dichiararle inammissibili o tardive.

6.2.2. In secondo luogo la suddetta motivazione è inesplicabile nella parte in cui discorre di “obbligo non assolvibile mediante la prova per testi degli interventi di ripristino”.

Se, infatti, si intende la suddetta espressione come un giudizio di inammissibilità della prova per testimoni, la statuizione sarebbe ovviamente illegittima, dal momento che alcuna norma vieta di provare per testimoni se il proprietario di un fondo abbia provveduto alla ordinaria manutenzione dei canali di scolo delle acque reflue.

Se per contro si intendesse la suddetta espressione come “rigetto” delle richieste istruttorie, tale statuizione risulterebbe non sorretta da motivazione alcuna.

6.2.3. In terzo luogo la motivazione trascritta al precedente § 6.1 è illogica se comparata coi fatti costitutivi della domanda per come dichiarati dallo stesso Tribunale Superiore.

Gli attori chiesero di essere risarciti dei danni causati da quattro esondazioni avvenute nel 2015, nel 2017 e nel 2019.

Il Tribunale Superiore ha rigettato la prova per irrilevanza, sul presupposto che essa avrebbe consentito di dimostrare soltanto che gli interventi di ripulitura dei fossi furono eseguiti dopo l’esondazione.

Ma poiché le esondazioni fonte di danno, secondo la prospettazione attorea, furono quattro, una motivazione di questo tipo poteva al massimo giustificare l’irrilevanza della prova soltanto con riferimento ai lavori eseguiti dopo la prima esondazione. Se infatti la pulizia fu eseguita dopo l’esondazione già avvenuta, essa per ciò solo doveva ritenersi eseguita prima dell’esondazione successiva: è una legge della logica, prima che del diritto.

Gli attori infatti chiesero di provare che i lavori di pulizia dei fossi avvennero:

entro il 10.9.2015;

entro il 10.3.2016;

entro il 10.3.2017; - entro il 10.8.2019.

Le esondazioni produttive dei danni avvennero il 10.8.2015, il 1°.11.2015, il 22.1.2017 e il 19.9.2018.

Dunque gli attori chiesero di provare per testimoni che ciascuna opera di pulizia dei fossi di scolo avvenne rispettivamente 50 giorni prima della seconda esondazione; dieci mesi prima della terza esondazione; undici mesi prima della terza esondazione.

In definitiva, il Tribunale ha ritenuto irrilevante la prova perché intesa a provare il compimento di interventi di manutenzione e pulizia dei fossi di scolo ritenuti “tardivi”, nonostante essi precedettero tre delle quattro esondazioni fonti di danno. Una motivazione dunque illogica.

6.2.4. In quarto luogo, ma è quel che più rileva, la sentenza è nulla in parte qua alla luce dei princìpi ripetutamente affermati da questa Corte in tema di sindacabilità in cassazione delle statuizioni di rigetto della prova per testimoni.

Il principio generale è che il rigetto d’una istanza d’ammissione di prove testimoniali è insindacabile, quando la decisione di merito sia fondata su argomenti che, di per sé, escludono la rilevanza della circostanza oggetto del mezzo di prova (così già Cass. Sez. 2, 13/11/1970, n. 2381, ma v. anche, più di recente, SS.UU. 8077/12, § 4.1 dei “Motivi della decisione”).

6.2.5. Questo principio tuttavia non è senza eccezioni. L’insindacabilità del giudizio di irrilevanza della prova per testimoni cede, e la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità, quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

il giudice rigetti l’istanza istruttoria senza una “appropriata valutazione di tutte le circostanze dedotte ed in base ad argomentazioni logiche e coerenti” (Cass. Sez. 1, 14/10/1966, n. 2456);

i mezzi di prova non ammessi erano “diretti a dimostrare circostanze decisive della controversia” (Cass. Sez. 2, 12/11/1968, n. 3727);

i mezzi di prova non ammessi erano diretti a contrastare le risultanze di altre fonti di prova, ed il provvedimento di rigetto della relativa istanza sia motivato “con una generica asserzione di superfluità ed irrilevanza della prova richiesta a fronte delle chiare ed esaurienti altre risultanze processuali” (Cass. Sez. 3, 22/07/1981, n. 4709).

6.2.6. Nel caso di specie nessuno di questi tre princìpi è stato rispettato dalla sentenza impugnata, in quanto:

-) è omessa la valutazione “logica e coerente” delle circostanze dedotte dalla parte, ed in particolare delle date di esecuzione dei lavori di pulizia;

-) le prove non ammesse avevano ad oggetto circostanze decisive; -) le prove non ammesse erano volte a contrastare le risultanze della consulenza tecnica, e sono state rigettate con una “generica asserzione di superfluità”.

6.2.7. Infine, l’impugnata sentenza ha finito per addossare al danneggiato un concorso di colpa, senza consentirgli di dimostrare l’assenza della propria condotta colposa: con violazione dunque del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione.

Il sesto motivo di ricorso.

Col sesto motivo è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha confermato la liquidazione del danno compiuta dal primo giudice.

Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene tre censure così riassumibili:

la sentenza impugnata è nulla per carenza di motivazione, in quanto non ha preso in esame le analitiche controdeduzioni mosse dagli appellanti alle risultanze della consulenza d’ufficio condivisa dal Tribunale Regionale;

la sentenza impugnata è nulla per contraddittorietà, per avere dapprima rigettato le prove testimoniali intese a dimostrare la superficie dei fondi e il numero di piante essiccate, e poi ritenuti “non provati” i fatti dedotti dai danneggiati a fondamento della domanda d’una più cospicua liquidazione del danno;

la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare sui motivi di appello intesi a censurare la sentenza di primo grado per il mancato computo, nella liquidazione del danno, sia del lavoro svolto personalmente dai danneggiati, sia del mancato guadagno futuro.

La censura sub (a) è fondata.

E’ principio fermo nella giurisprudenza di questa Corte che il giudice di merito non ha l’obbligo di motivare la decisione con cui aderisca alle conclusioni del consulente d’ufficio. Quell’obbligo sorge tuttavia quando alla consulenza d’ufficio siano rivolte censure analitiche e dettagliate (ex multis, Cass. Sez. 3, 26/09/2024, n. 25767; Cass. Sez. 1, 06/06/2024, n. 15804; Cass. Sez. 3, 26/05/2021, n. 14599).

Nel caso di specie con l’atto d’appello gli odierni ricorrenti mossero alla consulenza d’ufficio analitiche ed approfondite censure (pp. 13-31; si badi che la numerazione delle pagine dell’appello non corrisponde al numero effettivo, in quanto il numero di alcune pagine è duplicato).

A tali analitiche censure la sentenza impugnata ha dato risposta così motivando:

“La valutazione del primo giudice in senso adesivo alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, "in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura", è condivisa da questo Tribunale Superiore con il conforto dell'esperto componente del Collegio.

Le censure riguardano la quantificazione dei danni risarcibili operata in via equitativa in mancanza di prove (non fornite dagli appellanti) del loro specifico ammontare e si risolvono nella contestazione di fatti accertati dal consulente tecnico (circa il numero delle piante e delle superfici coinvolte ecc.) che postulano la prova di fatti diversi non data dai proprietari”.

Tale motivazione non solo rende poco comprensibile l’iter logico seguito dal Tribunale per confutare le censure degli appellanti, ma neanche fa cenno a numerose delle censure da essi proposte: circa il numero delle alluvioni prese in esame, il rigetto delle prove orali, l’erroneità del metodo seguito dai consulenti d’ufficio per calcolare le superfici, la circostanza che le piante distrutte fossero in fase di crescita al momento del danno, le ore lavorative impiegate per il ripristino del frutteto.

Anche la seconda censura è fondata.

La sentenza impugnata ha ritenuto che le critiche mosse dagli appellanti alla

c.t.u. fossero fondate su “fatti la cui prova non è stata data dai proprietari”. Nello stesso tempo, però, ha omesso di provvedere, ovvero implicitamente rigettato, le istanze istruttorie formulate dagli odierni ricorrenti ed intese a dimostrare:

  • il numero effettivo delle piante messe a coltura nei fondi dei danneggiati;
  • la misura della superficie lorda coltivata;
  • il numero reale delle piante essiccate;
  • il numero delle piante sopravvissute;
  • l’estensione delle aree che, nei fondi danneggiati, erano utilizzate come corsie perimetrali di manovra dei mezzi.

La sentenza deve perciò ritenersi nulla alla luce del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui la mancata ammissione di una prova testimoniale si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte si sia offerta di adempierlo (Cass. Sez. 3, 15/10/2025, n. 27479; Cass. n. 32547 del 2024; Cass. 30/09/2019, n.24205; Cass. 21/04/2005, n. 8357).

La terza censura resta assorbita.
Il settimo, l’ottavo ed il nono motivo di ricorso.

Il settimo, l’ottavo ed il nono motivo di ricorso investono la sentenza d’appello nella parte in cui ha determinato l’ammontare del danno, e restano assorbiti dall’accoglimento del sesto motivo di ricorso.

Il decimo motivo di ricorso.

Il decimo motivo di ricorso investe il capo di sentenza che ha confermato la statuizione con cui il giudice di primo grado ha parzialmente compensato le spese di lite.

Anche tale motivo resta assorbito dall’accoglimento del sesto motivo di ricorso. Infatti se in sede di rinvio l’appello fosse accolto anche in parte, ne resterebbe caducata ex art. 336 c.p.c. la regolazione delle spese compiuta dal Tribunale Regionale.

L’undicesimo motivo di ricorso.

L’undicesimo motivo di ricorso censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto non ripetibili le spese sostenute dagli attori per le consulenze di parte, sul presupposto che non risultava effettuato il pagamento in favore del professionista incaricato.

Il motivo non resta assorbito dall’accoglimento del sesto motivo di ricorso. Il rigetto della domanda di rifusione delle spese sostenute per la consulenza di parte, infatti, è stato giustificato dalla sentenza d’appello per una ragione di diritto sostanziale e non processuale, sicché tale statuizione sfuggirebbe all’effetto espansivo interno della cassazione con rinvio, ai sensi dell’articolo 336 c.p.c., pronunciata per ragioni processuali (ovvero nullità o contraddittorietà della motivazione concernente le istanze istruttorie).

Il motivo in esame solleva una questione che ha visto dividersi (per di più in modo inconsapevole) la giurisprudenza di questa Corte, come segnalato dallo stesso ricorrente.

Secondo un primo orientamento il soccombente non può essere condannato alla rifusione in favore della parte vittoriosa delle spese per l’assistenza d’un consulente tecnico di parte “in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (Cass. Sez. 3, 06/07/2022, n. 21402, richiamata dal Tribunale a sostegno della propria decisione; sono conformi Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n. 2605; Cass. Sez. L., 12/12/1985, n. 6283).

Per un diverso orientamento, invece, la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non esige la prova dell'avvenuto pagamento, ma richiede soltanto la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione (Cass. Sez. 3, 02/03/2026 n. 4600; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L., 29/06/1985, n. 3897; Cass. Sez. L., 19/10/1977, n. 4475).


Ritiene la Corte che al primo dei suddetti orientamenti non possa darsi séguito; va invece condiviso il secondo.

Il primo orientamento è stato motivato con argomenti diversi.

Talora la decisione si è basata sulla equiparazione, non altrimenti motivata, tra le spese per la consulenza di parte e le “spese vive” di cui alla vecchia tariffa professionale: dalla necessità della prova di queste, si trasse così la necessità della prova documentale anche di quelle (Cass. 6283/85, cit.). In altri casi l’affermazione del principio scaturì da fattispecie del tutto particolari: ovvero la circostanza che il giudice di merito avesse condannato il soccombente alla rifusione, in favore della parte vittoriosa, “delle eventuali spese per la consulenza di parte” non ancora sostenute: decisione (giustamente) cassata sul presupposto che, in tal modo, le spese di consulenza erano state “rimesse all'arbitrio del professionista” (Cass. 2605/06, forse inopportunamente ed acriticamente richiamata, in ben diversa fattispecie, da Cass. 21402/22, ovvero dalla decisione invocata dal Tribunale a sostegno della decisione qui impugnata).

10.6. Questi argomenti non possono condividersi: l’uno per la irripetibilità della fattispecie da cui scaturì; l’altro per l’inconciliabilità coi princìpi generali in tema di spese processuali.

10.7. Le spese che la parte ha sostenuto - o dovrà sostenere - per remunerare il proprio consulente tecnico di parte rientrano pacificamente tra le “spese processuali” di cui all’art. 91, primo comma, c.p.c.: esattamente come le spese sostenute per remunerare il difensore (principio pacifico e da tempo: in tal senso si vedano già, ex multis, Cass. Sez. 2, 03/03/1972, n. 625; Cass. Sez. 3, 06/06/1972, n. 1752; Cass. Sez. L., 25/11/1975, n. 3946; Cass. Sez. 2, 05/11/1977, n. 4707; Cass. Sez. 3, 12/09/1978, n. 4123; Cass. Sez. 1, 11/06/1980, n. 3716; Cass. Sez. 3, 16/06/1990, n. 6056; Cass. Sez. 2, 23/12/1993, n. 12759).

10.8. Se le spese di consulenza costituiscono spese processuali al pari delle altre, come le altre debbono essere trattate: e dunque andranno liquidate d’ufficio, a prescindere da una domanda di parte.

Se le spese di consulenza vanno liquidate d’ufficio anche in assenza tanto d’una domanda, quanto della nota spese, è irrilevante la circostanza che la parte vittoriosa non abbia documentato la spesa di cui chieda il rimborso; così come è irrilevante che non abbia nemmeno chiesto un rimborso.

Quel che è necessario è che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato ancor effettuato al momento della sentenza (Sez. 2, Sentenza n. 24188 del 08/09/2021; Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n. 2605; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L, 29/06/1985, n. 3897).

L’assunzione dell’obbligazione di pagamento del consulente di parte è implicita nel conferimento dell’incarico professionale, dal momento che il mandato si presume oneroso (art. 1709 c.c.), e che nel contratto di prestazione d’opera professionale (quale è quello che lega la parte al suo consulente) la determinazione del compenso non è elemento essenziale, e può essere stabilita anche dal giudice (art. 2233 c.c.).

10.9. L’esattezza della conclusione appena raggiunta è corroborata dal rilievo che nessuno esigerebbe - ed il farlo sarebbe contrario all’art. 91 c.p.c. - che la parte vittoriosa, per ottenere la rifusione degli onorari dovuti al difensore, debba dimostrare di avere remunerato l’avvocato: e lo stesso sarà a dirsi per le spese rese necessarie dalla nomina del consulente di parte.

Se dunque la parte documentasse il costo sostenuto per remunerare il consulente di parte, le spetterà la rifusione del relativo importo, salvo che il giudice non lo ritenga superfluo od eccessivo ai sensi dell’art. 92, primo comma, c.c..

Se la parte non documentasse il costo sostenuto per remunerare il consulente di parte, la liquidazione potrà essere compiuta dal giudice d’ufficio, applicando le tariffe professionali se esistenti, ovvero in via analogica le tariffe previste dal d.m. 30.5.2002 in tema di compensi dovuti ai consulenti d’ufficio.

10.10. Discorso in parte differente va fatto per le spese sostenute dalla parte nella fase stragiudiziale, al fine di ottenere una perizia di parte.

Le spese stragiudiziali non sono spese processuali: esse costituiscono invece un danno emergente, con la conseguenza che non possono essere liquidate d’ufficio ed esigono una domanda di parte e la prova del danno.

Se dunque la spesa sostenuta per remunerare un consulente di parte nella fase stragiudiziale è dichiarata già sostenuta, ma chi la allega non ne dimostri l’entità, nessun risarcimento potrà essere accordato.

Non così quando la parte interessata alleghi di avere nominato un consulente di parte nella fase stragiudiziale, ma di non averlo ancora remunerato. In questo caso sarebbe inesigibile dal danneggiato la prova d’un pagamento non ancora effettuato. Il "danno civile" infatti può essere rappresentato sia da una perdita pecuniaria, sia dall'insorgenza d'un debito nel patrimonio del danneggiato (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23952 del 02/08/2022; Sez. 3, Sentenza n. 14982 del 11.5.2022), dal momento che è conforme ad una regola di normalità che i debiti siano pagati.

Pertanto anche la sola insorgenza d’un debito, causata dal fatto illecito o dall’inadempimento altrui, costituisce un danno risarcibile.

Il principio affermato dalla sentenza impugnata, per contro, introdurrebbe in materia di responsabilità civile una sorta di (inesistente) principio del solve et repete, in virtù del quale il danneggiato nessun risarcimento potrebbe pretendere, se non dimostrasse che il debito sorto in conseguenza del fatto illecito sia stato onorato.

Ovviamente ben può accadere che il creditore del danneggiato possa perdere il proprio credito per prescrizione, rimessione, o qualsiasi altra causa estintiva: ma tale circostanza costituisce un fatto impeditivo della pretesa risarcitoria, che come tale va allegato e dimostrato da chi lo invoca.

10.11. Il motivo in esame va dunque accolto, in applicazione dei seguenti princìpi di diritto:

“(A) la nomina di un consulente di parte nel corso del processo fa presumere de facto che la parte abbia assunto l’obbligazione di remunerarlo, ai sensi dell’art. 1709 c.c.. Pertanto la relativa spesa, in quanto rientrante nelle spese di lite di cui all’art. 91 c.p.c., va liquidata ex officio a prescindere dall’avvenuta

dimostrazione del relativo esborso, salvo che l’altra parte dimostri che la prestazione sia avvenuta a titolo gratuito o il debito sia altrimenti estinto”;

“(B) il risarcimento del danno emergente consistito nella necessità di dover sostenere una spesa non ha per presupposto la dimostrazione, da parte del danneggiato, che quella spesa sia stata sostenuta”;

“(C) se la vittima di un fatto illecito chiede di essere risarcita di una spesa che assume già sostenuta, ha l’onere di provare il pagamento; se invece chiede di essere risarcita di una spesa necessaria, ma non ancora sostenuta, ha l’onere di provare soltanto o di avere contratto la relativa obbligazione, oppure la necessità o l’utilità della spesa da sostenere in futuro”.

Il dodicesimo ed il tredicesimo motivo di ricorso.

Il dodicesimo ed il tredicesimo motivo denunciano la violazione del d.m. 55/14 con riferimento alla regolazione delle spese del primo grado, e sono assorbiti dall’accoglimento del sesto e dell’undicesimo motivo.

Il quattordicesimo motivo di ricorso.

Il quattordicesimo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 12 disp. prel. c.c., 1362 e “1372 e seguenti” c.c..

Al di là di tali riferimenti normativi, il motivo contiene una censura così riassumibile:

-) il Tribunale Regionale aveva liquidato il danno recependo gli importi stimati dai consulenti, senza attualizzarli alla data della decisione (pronunciata due anni dopo);

-) questa statuizione era stata impugnata dai danneggiati;

-) il Tribunale Superiore ha rigettato il motivo di appello ritenendo che la sentenza di primo grado avesse liquidato il danno “all’attualità”; -) così giudicando il Tribunale Superiore ha travisato la sentenza di primo grado, la quale aveva liquidato il danno senza attualizzare affatto gli importi stimati dai consulenti due anni prima.

12.1. Il motivo è fondato.

La sentenza di primo grado liquidò il danno puramente e semplicemente recependo la stima compiuta dai consulenti due anni prima. Le parole “all’attualità” che compaiono a p. 13, quarto rigo, della sentenza di primo grado, avuto riguardo al contesto generale in cui sono inserite, furono impiegate dal Tribunale Regionale non per spiegare che il danno veniva liquidato in moneta attuale, ma solo per illustrare la regola giuridica che stava applicando per calcolare la mora.

In ogni caso, quale che fosse il senso che volesse attribuirsi alla sentenza di primo grado, quel che è certo è che il Tribunale Regionale liquidò nel 2022 importi determinati dai consulenti due anni prima, ed a fronte di questa oggettiva ed indiscutibile statuizione viene meno qualsiasi elucubrazione sul senso da attribuire alle parole usate dall’estensore di quella sentenza: quale che fosse il senso, non si uscirebbe dall’alternativa: la c.d. taxatio del credito risarcitorio o è stata omessa, o è stata negata illegittimamente.

Il quindicesimo motivo di ricorso.

Col quindicesimo motivo - a prescindere dai riferimenti normativi indicati in epigrafe, non pertinenti - i ricorrenti censurano la sentenza d’appello nella parte in cui ha rigettato il motivo di gravame inteso a censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva liquidato gli interessi compensativi di mora.

Espongono i ricorrenti che il primo giudice aveva liquidato tali interessi in euro 1.835,24 senza indicare né il saggio applicato, né la decorrenza, né il criterio di calcolo; che di tale statuizione fu denunciata in appello la nullità per vizio di motivazione; che il Tribunale Superiore ha rigettato il motivo ritenendo consentito al giudice, chiamato a risarcire il danno aquiliano, “conglobare in una unica somma capitale ed interessi”; che tale motivazione è illogica e comunque illegittima, perché il giudice di primo grado aveva liquidato il danno in modo analitico (distinguendo cioè capitale ed interessi di mora) e non globale, mentre il principio richiamato dal Tribunale Superiore era stato sì formulato da questa Corte, ma solo con riferimento alle ipotesi di liquidazione globale e forfettaria del danno.

13.1. Il motivo è fondato.

La sentenza d’appello ha rigettato il motivo concernente la liquidazione degli interessi compensativi di mora osservando che la liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore è equitativa, e che di conseguenza è consentito al giudice conglobare capitale ed interessi di mora in una unica somma.

Questa motivazione è tuttavia effettivamente illogica, in quanto non coerente con la censura prospettata dagli appellanti. Questi non avevano affatto contestato la facoltà del giudice di merito di liquidare il danno da fatto illecito in una somma unitaria; avevano però dedotto che la sentenza di primo grado, pur avendo scelto di liquidare separatamente il capitale e gli interessi compensativi di mora, non consentiva di stabilire con quale criterio fossero stati conteggiati questi ultimi: ovvero a quale saggio e con quale decorrenza. Il Tribunale Superiore ha rigettato tale censura adottando una motivazione che non spiega il rigetto. La circostanza che il giudice possa liquidare in modo unitario capitale e danno da mora, infatti, non dà risposta alla richiesta di sapere come fu conteggiato quest’ultimo, in un caso in cui il primo giudice non aveva affatto scelto la strada della liquidazione unitaria.

Né la nullità è sanata dal riferimento alla liquidazione equitativa: quest’ultima infatti non è un usbergo bonne à tout faire, dietro il quale il giudice possa rifugiarsi a fronte di operazioni di stima complesse. Alla liquidazione equitativa si può ricorrere nel caso di oggettiva impossibilità o di estrema difficoltà nella stima dell’ “esatto ammontare” del danno, ma né l’una, né l’altra di tali ipotesi ricorrono quando si tratta di conteggiare gli interessi compensativi di mora.

“Equitativa” ex art. 1226 c.c., infatti, può essere la scelta del saggio da applicare, la decorrenza e la periodicità, ma non l’esecuzione del relativo calcolo.

Il sedicesimo motivo di ricorso.

Il sedicesimo motivo è formulato in via subordinata rispetto al rigetto del 14º e del 15º motivo, e resta perciò assorbito.

Il diciassettesimo motivo di ricorso.

Il diciassettesimo motivo torna a censurare la statuizione con cui il Tribunale Superiore delle Acque ha rigettato il motivo di appello volto a sostenere che la decisione di primo grado aveva omesso di liquidare il danno all’attualità.

Esso resta dunque assorbito dall’accoglimento del 14° motivo.

Il diciottesimo motivo di ricorso.

Col diciottesimo motivo è prospettata la violazione degli artt. 100 c.p.c. e 13 d.p.r. 115/02.

Al di là di tali riferimenti, l’illustrazione del motivo si può così riassumere: -) il giudice di primo grado aveva stabilito che il risarcimento complessivo, comprensivo di capitale ed interessi compensativi, per effetto della sentenza si convertiva in una obbligazione di valuta, e dalla data di essa produceva interessi nella misura legale;

-) tale statuizione era stata impugnata dai danneggiati, i quali avevano sostenuto che la conversione del credito risarcitorio aquiliano in una obbligazione di valuta si produce non dalla data della decisione che liquida il danno, ma dalla data del suo passaggio in giudicato;

-) il Tribunale Superiore aveva ritenuto corretto in punto di diritto il principio invocato dagli appellanti; aveva tuttavia rigettato l’appello, osservando che il relativo motivo di gravame non era idoneo “a giustificare la riforma della sentenza impugnata, valendo come sollecitazione a riconoscere la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT maturata nel periodo successivo alla sentenza”; aveva quindi condannato le Amministrazioni appellate a corrispondere agli appellanti una ulteriore somma di denaro, a titolo di rivalutazione dell’importo liquidato dal giudice di primo grado.

Gli appellanti sostengono che, in tal modo, il giudice d’appello ha sostanzialmente accolto il loro gravame; che di conseguenza non poteva dichiarare di rigettare l’appello; che hanno interesse ad ottenere la cassazione della sentenza su questo punto, affinché resti caducata l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte degli appellanti del doppio contributo unificato.

16.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento parziale del ricorso. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m.

(-) accoglie il quinto, il sesto, l’undicesimo, il quattordicesimo ed il quindicesimo motivo di ricorso;

(-) rigetta il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso; (-) dichiara assorbiti tutti i restanti motivi non indicati nei capi 1 e 2 del presente dispositivo;

(-) cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale Superiore delle Acque, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, addì 24 marzo 2026.

Il Presidente
Pasquale D'Ascola
 

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