
Le Sezioni Unite della Cassazione (n. 24699/2026) chiariscono che le spese del consulente tecnico di parte rientrano tra le spese processuali: per ottenerne la rifusione non occorre dimostrare di avere già pagato il professionista. Diversa è la disciplina della perizia stragiudiziale.
La parte vittoriosa può ottenere il rimborso delle spese del consulente tecnico di parte (CTP) anche se non dimostra di avere già pagato il professionista?
La risposta arriva dalle Sezioni Unite della Cassazione, con l’ordinanza 18 agosto 2026, n. 24699: sì.
La nomina del consulente nel corso del processo fa presumere che la parte abbia assunto l’obbligazione di remunerarlo. Questo basta perché la relativa spesa possa essere liquidata tra le spese di lite ex art. 91 c.p.c.
Non serve, quindi, la prova dell’effettivo pagamento.
La questione nasce da una controversia relativa ai danni provocati dalle ripetute esondazioni di un torrente ad alcuni fondi agricoli.
I proprietari ottengono in primo grado il riconoscimento della responsabilità dell’Amministrazione, seppure con l’attribuzione di un concorso di colpa.
Tra i punti contestati in appello vi è anche la mancata rifusione delle spese del consulente tecnico di parte.
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche conferma il rigetto perché gli interessati non hanno dimostrato di avere effettivamente pagato il professionista.
La questione arriva così alle Sezioni Unite, chiamate a risolvere un contrasto presente nella giurisprudenza di legittimità.
Il punto di partenza è l’art. 91, comma 1, c.p.c.
Secondo le Sezioni Unite, le somme che la parte ha sostenuto o dovrà sostenere per remunerare il proprio consulente tecnico costituiscono spese processuali, al pari di quelle relative alla difesa dell’avvocato.
Da questa qualificazione deriva che le spese del CTP possono essere liquidate d’ufficio, anche in assenza di una specifica domanda o della nota spese.
E soprattutto non è necessario dimostrare che il compenso sia già stato pagato.
Ciò che conta è l’esistenza dell’obbligazione di pagamento.
Come si prova questa obbligazione?
Per la Cassazione, il conferimento dell’incarico al consulente fa presumere che la prestazione sia onerosa.
Il riferimento è all’art. 1709 c.c., secondo cui il mandato si presume oneroso, e all’art. 2233 c.c., che consente di determinare il compenso del professionista anche quando non sia stato preventivamente quantificato dalle parti.
La nomina del CTP dimostra quindi, normalmente, l’esistenza dell’obbligo di remunerarlo anche quando il compenso non sia stato ancora pagato o definito nel suo esatto ammontare.
La Cassazione osserva, del resto, che nessuno pretende dalla parte vittoriosa di dimostrare di avere già pagato il proprio avvocato prima di ottenere la rifusione delle spese legali.
Non vi è ragione per applicare al CTP una regola diversa.
Sul punto esistevano due orientamenti.
Secondo un primo indirizzo, seguito anche da Cass. n. 21402/2022, il soccombente non poteva essere condannato a rimborsare le spese del CTP senza la prova dell’effettivo esborso.
Un diverso orientamento riteneva invece sufficiente dimostrare l’assunzione dell’obbligazione di pagamento, come affermato più recentemente da Cass. n. 4600/2026.
Le Sezioni Unite aderiscono a questo secondo orientamento.
Se la consulenza tecnica di parte è una spesa processuale, deve infatti seguire le regole previste per le altre spese necessarie al processo.
Una cosa è provare l’esistenza dell’obbligazione, altra cosa è stabilire quanto debba essere rimborsato.
La presunzione derivante dalla nomina del CTP riguarda infatti l’esistenza dell’obbligo di remunerarlo, non l’importo del compenso.
Se il costo è documentato, il giudice può riconoscere la somma richiesta, ferma la possibilità di escludere le spese ritenute eccessive o superflue, ai sensi dell’art. 92, comma 1, c.p.c.
Se invece il compenso non è documentato, il giudice può procedere alla liquidazione d’ufficio applicando le tariffe professionali eventualmente esistenti oppure, in via analogica, quelle previste dal d.m. 30 maggio 2002 per i consulenti tecnici d’ufficio.
La controparte può inoltre dimostrare che la prestazione sia stata svolta gratuitamente oppure che il debito sia stato estinto per altra causa.
Diversa è la situazione della consulenza svolta prima o fuori dal processo.
La perizia stragiudiziale non costituisce una spesa processuale ex art. 91 c.p.c., ma una possibile voce di danno emergente.
Di conseguenza, il giudice non può riconoscerla d’ufficio: occorrono una specifica domanda e la prova del danno.
Anche qui, però, bisogna distinguere.
Se il danneggiato afferma di avere già sostenuto la spesa, deve provarne il pagamento e l’entità.
Se invece ha assunto l’obbligazione verso il professionista ma non lo ha ancora pagato, è sufficiente dimostrare l’esistenza del debito.
Può inoltre essere risarcita una spesa futura, purché ne siano provate la necessità o l’utilità.
Il danno, infatti, può consistere non soltanto in un’uscita di denaro già avvenuta, ma anche nella nascita di un debito determinato dall’illecito o dall’inadempimento altrui.
Con l’ordinanza n. 24699/2026 le Sezioni Unite chiariscono che per ottenere la rifusione delle spese del CTP nominato nel processo non occorre dimostrare di avere già pagato il professionista.
È sufficiente l’assunzione dell’obbligazione, normalmente presunta dalla stessa nomina.
Questo non significa, però, che qualsiasi importo indicato dal consulente debba essere automaticamente rimborsato: la quantificazione resta soggetta al controllo del giudice.
Diverso è il caso della perizia stragiudiziale, che costituisce una voce di danno e deve essere specificamente richiesta e provata.
Insomma, per il CTP processuale il principio è chiaro: il rimborso non deve aspettare il bonifico.
Documenti correlati:
Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.24699 del 18/08/2026