Assegno divorzile – Funzione perequativo-compensativa – Sacrificio professionale – Prova presuntiva – Quantum

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.24718 del 20/08/2026

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Famiglia – Divorzio – Assegno divorzile – Funzione perequativo-compensativa – Sacrificio professionale – Cura dei figli – Presunzioni – Motivazione

In tema di assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa, il sacrificio delle prospettive lavorative e professionali di uno dei coniugi per dedicarsi alle esigenze della famiglia può essere accertato anche mediante ragionamento presuntivo, desunto da circostanze di fatto acquisite agli atti, quali la cessazione dell’attività lavorativa in coincidenza con l’incremento degli impegni di cura dei figli, purché il percorso inferenziale seguito dal giudice sia riconoscibile e non emergano elementi di segno contrario.

  • Cfr. Cass. 1744/2026; Cass. 1986/2025; Cass., Sez. Un., 8053/2014.

Assegno divorzile – Funzione perequativo-compensativa – Quantum – Sacrificio professionale – Condizioni economico-patrimoniali

Ai fini della determinazione del quantum dell’assegno divorzile riconosciuto in funzione perequativo-compensativa, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi, tenendo conto anche del contributo prestato alla vita familiare e del sacrificio delle possibilità lavorative e professionali sopportato da uno di essi in conseguenza delle scelte maturate durante la convivenza matrimoniale.

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Cassazione civile, sez. I, ordinanza 20/08/2026 (ud. 12/06/2026) n. 24718

(Maria Acierno - Presidente; Antonio Costanzo - Consigliere rel.)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il signor impugna la sentenza 19 settembre 2025 con cui la Corte d’appello di Roma, nel giudizio divorzile che lo oppone alla signora ne ha respinto l’appello avverso la statuizione relativa all’assegno divorzile contenuta nella sentenza 20 febbraio 2024 del Tribunale di Roma.

La controversia riguarda unicamente l’assegno divorzile attribuito alla signora nella misura di euro 3.700,00 al mese, con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sullo status e con successivo adeguamento automatico annuale secondo indici ISTAT costo della vita.

2. Le parti, già unite in matrimonio concordatario celebrato il 21 settembre 1994 (la sentenza non definitiva sul vincolo è del 20 maggio 2021), sono genitori di tre figli ormai tutti maggiorenni, (nato il ....) .... (nato l’.....) e ... (nata il ....), il primo ormai indipendente, gli ultimi due tuttora conviventi con la madre, come al tempo della separazione personale.

2.1. Le condizioni della separazione personale omologata il 17 novembre 2011 prevedevano l’assegnazione della casa familiare in via alla madre convivente coi tre figli; un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 54.000,00 l’anno (euro 4.500,00 al mese); un assegno di complessivi euro 42.000,00 l’anno a carico del padre quale contributo al mantenimento dei tre figli.

2.2. Successivamente la casa familiare era stata rilasciata, e messa a reddito, dalla signora che coi figli si era trasferita altrove in un immobile condotto in locazione.

Le condizioni di separazione erano state modificate: l’assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, era stata revocata e messa a reddito da entrambi i comproprietari a beneficio della moglie; il primogenito ... si era trasferito dal padre.

2.3. Il giudizio divorzile è stato introdotto con ricorso 3 luglio 2020 dal signor avvocato, docente universitario, titolare di quota di partecipazione nella società di professionisti. La signora che da gennaio 2019 non svolgeva attività di lavoro, nel 2021 ha acquistato, per abitarla coi due figli, una nuova casa in riservandosene la nuda proprietà e il 10% di quota di usufrutto (la restante quota fa capo alla figlia .... e da gennaio 2022 ha ripreso a lavorare, come aveva fatto in passato, quale procuratrice immobiliare, con un introito mensile di euro 510,00. Come da accordo stragiudiziale 24 febbraio 2023, l’immobile già adibito a casa familiare è stato venduto e nel suddividere il ricavato le parti hanno provveduto a regolare con reciproche compensazioni i rapporti fra loro ancora aperti.

Il Tribunale ha accertato lo squilibrio economico tra le parti e ha ravvisato i presupposti per l’attribuzione alla ex moglie di un assegno divorzile di euro 3.700,00 al mese ma solo sotto il profilo perequativo – compensativo, avuto riguardo all’apporto da lei dato alla cura della famiglia e dei figli con la sua opera domestica, e dunque del contributo alla realizzazione di un apprezzabile patrimonio familiare frutto sì delle capacità professionali del marito ma anche della condivisa ripartizione dei compiti tra i coniugi, che aveva permesso al marito di dedicarsi proficuamente alle sue attività.

La sentenza del Tribunale ha inoltre recepito l’accordo tra le parti sul contributo paterno al mantenimento dei figli e (euro 18.000,00 l’anno per ciascuno, ossia euro 1.500 al mese).

2.4. L’appello del signor sul punto dell’assegno divorzile è stato respinto dalla sentenza qui impugnata.

3. Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi.

4. Resiste con controricorso la signora

5. In vista dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si deduce la «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 comma 1 n. 4 c.p.c. (motivazione apparente)».

1.1. Nel censurare la sentenza impugnata perché affetta da nullità per motivazione apparente, il ricorrente, che dichiara di non voler richiedere una lettura alternativa e favorevole delle risultanze probatorie, afferma che la Corte territoriale, nel rigettare l’appello contro la statuizione che aveva determinato in euro 3.700,00 al mese il quantum dell’assegno divorzile, non ha indicato su quali elementi, atti, documenti abbia fondato il proprio convincimento precludendo così la possibilità di operare, nel giudizio di legittimità, il vaglio di esattezza e logicità dei suo ragionamento.

Ad avviso del ricorrente, tale vizio riguarda due diversi passaggi decisivi per la definizione del giudizio.

Con riferimento al primo punto, afferma il ricorrente che «non è dato comprendere in alcun modo in base a quali elementi di prova la corte territoriale sia giunta alla risolutiva conclusione», esposta alle pagine 6 e 7 della sentenza, «per cui “del tutto ragionevolmente, la coppia aveva condiviso la dedizione totale della resistente alle esigenze di accudimento della prole per cui, alla nascita della terzogenita, ella aveva lasciato il suo lavoro in di fatto sacrificando sue ulteriori possibilità di impiego lavorativo e di incrementare l’anzianità contributiva” (sentenza di appello, Corte d’Appello di Roma, pagg. 6-7)».

Secondo il ricorrente sono ignoti gli atti e i documenti che dimostrerebbero quanto affermato dalla Corte d’appello.

Con riferimento al secondo punto, ad avviso del ricorrente «non è dato comprendere in alcun modo in base a quali non meglio identificati ed esplicitati atti e documenti la corte territoriale sia giunta ad affermare che “Costituisce, poi, dato oggettivo il fatto che ella debba versare mensilmente l’importo di euro 2.423,00 per far fronte alla rata del mutuo contratto per l’acquisto della casa ove si è trasferita a vivere con i figli (usufruttuaria al 90% la figlia una volta rilasciato d’intesa con il marito l’appartamento in comproprietà già costituente la casa familiare”. (sentenza di appello, Corte d’Appello di Roma, pagg. 6-7)».

Il ricorrente contesta e ritiene non dimostrato il fatto, a suo dire di «rilevanza decisiva» nell’economia della sentenza impugnata, secondo cui la controricorrente avrebbe rilasciato l’immobile già adibito a casa familiare in base a una scelta condivisa tra ex coniugi, da cui sarebbe derivata la necessità soddisfare l’esigenza abitativa per sé e per i due figli con lei conviventi acquistando una nuova abitazione e contraendo mutuo. Secondo il ricorrente, sono ignoti gli atti e i documenti che dimostrerebbero quanto affermato dalla Corte d’appello.

1.2. Così come formulato, il motivo non può essere accolto.

1.2.1. Il ricorrente, come già davanti ai giudici di merito, riconosce il diritto dell’ex coniuge a ricevere l’assegno divorzile in relazione alla funzione perequativa - compensativa ma contesta come eccessivo il quantum (euro 3.700,00) determinato dal Tribunale e confermato in secondo grado, avendo richiesto con l’atto di appello che l’assegno fosse liquidato in euro 1.500,00 al mese o, in subordine, in un importo minore rispetto a quello stabilito in primo grado.

Dunque, pacifico l’an, non è in sé in discussione il fatto che l’ex moglie abbia fornito, durante la convivenza coniugale, un effettivo contributo alla vita familiare e al successo professionale del marito, ma la misura di quel contributo, poiché secondo il ricorrente la signora durante l’intero periodo di convivenza matrimoniale ha prestato attività lavorativa a tempo pieno e rispetto agli incombenti domestici e familiari si era posta in una posizione non così radicalmente diversa da quella del marito, non essendo contestato, aggiunge il ricorrente, che sino a settembre 2010 la famiglia si era avvalsa di una colf a tempo pieno.

1.2.2. Inoltre, il dedotto error in procedendo non sussiste con riguardo al primo punto evidenziato dal ricorrente.

Sia pur con una formula estremamente sintetica la Corte d’appello ha svolto un ragionamento presuntivo, come si desume dall’avverbio «ragionevolmente» rafforzato dalla locuzione avverbiale «del tutto», avendo messo in correlazione con la nascita della terzogenita (13 gennaio 2003), e dunque con un obbiettivo incremento dei compiti di cura della prole, la cessazione del rapporto di lavoro della signora con la società evento questo ritenuto, in assenza di elementi contrari, frutto di una valutazione condivisa tra i coniugi e tale da comportare un sacrificio per la moglie, così accogliendo, e dunque ritenendo fondata su questo specifico punto, la prospettazione difensiva dell’appellata, riassunta a pagina 4 della sentenza di secondo grado («Costituitasi in giudizio, la poi invocava il rigetto integrale dell'appello replicando che: le scelte concordate da essi ex coniugi avevano comportato una mancata e proficua sua realizzazione professionale, avendo ella rinunciato ad incarichi che l’avrebbero portata fuori (doc. suo fascicolo di I grado dal n. 5 al n. 10); nonostante ciò, ella aveva investito le sue entrate, di gran lunga inferiori a quelle dell’ex marito, nella formazione del patrimonio familiare; […] la richiesta di divorzio era stata notificata il 20.10.2020, successivamente alla sua decisione di sospendere l’attività lavorativa di agente immobiliare ormai in crisi da qualche anno; nel 2004, in seguito alla nascita della terza figlia aveva deciso con il marito di lasciare l’occupazione in per occuparsi dei tre bambini approfittando anche di uno scivolo offerto dalla società ai propri dipendenti; in quel periodo ella aveva avuto anche gravi problemi di salute che le avevano impedito di lavorare fino al 2008 (doc. 15) di recente ella aveva ritenuto opportuno accedere alla richiesta dell’ex marito di porre in vendita dell’ex casa familiare di via […]»).

Ciò esclude la configurabilità del vizio di motivazione apparente della sentenza, che la giurisprudenza della Corte di cassazione ravvisa qualora la motivazione, pur graficamente esistente, preclude ogni controllo sulla esattezza e la logicità del ragionamento decisorio senza raggiungere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (cfr. Cass., sez. I, ord. 26 gennaio 2026, n. 1744; Cass., sez. I, ord. 28 gennaio 2025, n. 1986; Cass., sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090; Cass., sez. VI-I, ord. 1° marzo 2022, n. 6758; Cass., sez. I, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., sez. un., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nella specie, la Corte d’appello ha fondato la motivazione non su un’affermazione generale e astratta ma su circostanze di fatto acquisite agli atti e poste a base di un ragionamento di tipo presuntivo, il cui risultato non è in discussione.

1.2.3. Infine, neppure con riguardo al secondo punto evidenziato dal ricorrente, e per le ragioni appena esposte, si configura il denunciato vizio di attività, avendo la Corte d’appello autonomamente valutato, sulla base del complesso degli elementi acquisiti (reddito e patrimonio delle due parti posti in comparazione, piuttosto modesto quello di lei, considerevole quello di lui, avvocato e docente universitario, circa euro 68.000,00 netti al mese; esborsi sostenuti dalla odierna controricorrente per soddisfare le esigenze abitative proprie e dei due figli, e con lei conviventi) la situazione economico – patrimoniale degli ex coniugi sino a concludere, e ciò in linea con la sentenza di primo grado, nel senso dell’esistenza di un «enorme […] divario» a favore dell’ex marito.

1.2.4. E’ invece del tutto irrilevante ai fini della decisione il fatto che il rilascio della casa familiare ad opera della parte assegnataria sia avvenuto in base a un accordo tra i coniugi (o gli ex coniugi) o invece per una autonoma iniziativa dell’odierna controricorrente. La Corte d’appello ha valutato la situazione obiettiva, che vede la controricorrente, titolare di un modesto reddito (euro 500,00-600,00 al mese, al netto di imposte e contributi) dopo aver ripreso dal mese di gennaio 2022 l’attività di procuratrice in collaborazione con la società s.p.a. in forza di contratto a tempo determinato annualmente rinnovabile, gravata, anche nell’interesse dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti che con lei convivono, da una rata di mutuo di euro 2.423,00 relativa alla casa di abitazione in residenza anche del figlio e della figlia .... (titolare dell’usufrutto per la quota del 90%), e altra rata di euro 882,00 per un piccolo alloggio a intestato al figlio e adibito a casa per le vacanze del nucleo familiare.

2. Col secondo motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si deduce «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (vizio di infrapetizione), anche in relazione all’art. 111 c.p.c.>>.

2.1. Il ricorrente, che dichiara di non voler richiedere una diversa e favorevole lettura delle risultanze probatorie, censura l’omesso esame, ad opera della sentenza di appello, delle eccezioni di nullità e di merito, ritenute cruciali per la decisione, formulate col ricorso in appello avverso le deposizioni testimoniali della signora e del signor rispettivamente amica e fratello della ex moglie, poste a base, con altri elementi, della sentenza del Tribunale in ordine alla sussistenza del diritto all’assegno divorzile, invero non contestato, e alla relativa quantificazione, sotto l’unico profilo riconosciuto quello perequativo- compensativo, in ordine al sacrificio personale della signora con rinuncia all’attività lavorativa, a vantaggio delle esigenze familiari.

2.2. Premesso che oggetto del ricorso per cassazione è la sentenza di secondo grado e non quella emessa dal Tribunale, il motivo in esame è inammissibile perché non correlato alla ratio decidendi né al percorso motivazionale della sentenza impugnata e in definitiva per carenza di interesse, poiché la motivazione della decisione della Corte d’appello prescinde dalle deposizioni testimoniali assunte in primo grado, neppure menzionate a sostegno del rigetto dell’appello.

3. In conclusione, il ricorso va respinto.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio del contributo unificato, sempre che esso sia dovuto.

6. In caso di diffusione, pubblicazione o altra forma di utilizzazione della presente ordinanza, va omessa l’indicazione delle generalità e di tutti gli altri dati identificativi, diretti e indiretti, delle parti e dei figli ivi riportati, così come dei luoghi e degli uffici giudicanti menzionati anche nell’intestazione, dati tutti appositamente sottolineati.

P.Q.M.

Respinge il ricorso per le ragioni di cui in motivazione.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.


Dispone che in caso di diffusione, pubblicazione o altra forma di utilizzazione della presente ordinanza, sia omessa l’indicazione delle generalità e di tutti gli altri dati identificativi, diretti e indiretti, delle parti e dei figli ivi riportati, così come dei luoghi e degli uffici giudicanti menzionati anche nell’intestazione, dati tutti appositamente sottolineati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2026.

La Presidente
Maria Acierno

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