
La Cassazione (24718/2026) chiarisce che il sacrificio professionale del coniuge può essere provato anche attraverso presunzioni ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile.
Il sacrificio professionale compiuto da un coniuge per dedicarsi alla famiglia rileva ai fini della quantificazione dell’assegno divorzile.
Ma come si dimostra? Può essere provato anche attraverso presunzioni?
La risposta arriva dalla Cassazione, sez. I, ordinanza 20 agosto 2026, n. 24718, che ritiene legittimo il ricorso a un ragionamento presuntivo, purché fondato su circostanze concrete acquisite al processo.
Il Tribunale riconosce alla ex moglie un assegno divorzile di 3.700 euro al mese, attribuendogli funzione perequativo-compensativa.
Secondo i giudici, durante il matrimonio la donna aveva contribuito alla cura della famiglia e dei figli, consentendo al marito di dedicarsi maggiormente alla propria attività professionale e contribuendo così, indirettamente, alla formazione del patrimonio familiare.
L’ex marito non contesta il diritto all’assegno, ma il quantum, sostenendo che il sacrificio professionale della moglie non fosse adeguatamente dimostrato.
Il riferimento è all’art. 5, comma 6, legge n. 898/1970.
Nella funzione perequativo-compensativa dell’assegno assumono rilievo anche le scelte compiute durante il matrimonio che abbiano inciso sulle prospettive reddituali e professionali di uno dei coniugi, quando abbiano contribuito alla conduzione della famiglia e alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge.
Ma come si prova, magari molti anni dopo, che uno dei due abbia effettivamente sacrificato la propria carriera per la famiglia?
Nel caso concreto, la Corte d’appello mette in relazione tre circostanze:
la nascita della terza figlia;
il conseguente aumento degli impegni di cura;
la cessazione del rapporto di lavoro della moglie.
Da questi fatti desume che, in assenza di elementi contrari, la decisione di lasciare il lavoro fosse frutto di una scelta condivisa tra i coniugi, con conseguente sacrificio delle possibilità lavorative e dell’anzianità contributiva della donna.
La Cassazione ritiene legittimo questo percorso.
Non serve, quindi, necessariamente una prova diretta dell’accordo familiare: il giudice può ricostruirlo attraverso fatti noti, concreti e tra loro coerenti.
Questo non significa che chi lascia il lavoro durante il matrimonio abbia automaticamente diritto a vedersi riconosciuto un sacrificio professionale.
La semplice inattività lavorativa, considerata isolatamente, non basta.
Occorrono circostanze concrete dalle quali possa ricavarsi il collegamento tra la scelta lavorativa e le esigenze della famiglia.
Nel caso esaminato, infatti, la cessazione del lavoro viene collegata alla nascita della terza figlia e al conseguente incremento dei compiti di cura. Proprio questa successione di fatti consente alla Corte d’appello di sviluppare il ragionamento presuntivo ritenuto legittimo dalla Cassazione.
L’ex marito lamentava anche una motivazione apparente, perché la Corte d’appello non avrebbe indicato adeguatamente le prove utilizzate.
La Cassazione respinge la censura.
La motivazione è apparente quando, pur formalmente esistente, non consente di comprendere il percorso seguito dal giudice e di controllarne la logicità.
Qui, invece, il ragionamento è riconoscibile: il giudice parte da fatti acquisiti al processo e li collega attraverso un procedimento presuntivo.
La motivazione, anche se sintetica, supera quindi il “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Sul punto la Corte richiama, tra le altre, Cass. 1744/2026, Cass. 1986/2025 e Cass., Sez. Un., 8053/2014.
Il sacrificio professionale del coniuge che si dedica maggiormente alla famiglia non richiede necessariamente una prova diretta.
Può essere dimostrato anche attraverso presunzioni, purché esistano fatti concreti e coerenti dai quali ricavare che la rinuncia o la riduzione dell’attività lavorativa sia collegata alle scelte familiari.
Non basta quindi dire: «Ho rinunciato alla carriera per la famiglia».
Bisogna fornire al giudice i fatti che gli consentano di unire i puntini.
Documenti correlati:
Testo integrale di Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.24718 del 20/08/2026
Assegno di divorzio, rilevano le aspettative professionali sacrificate — Cass. civ., sez. VI, ord. 23 settembre 2022, n. 27948
Assegno divorzile, funzione, squilibrio tra le condizioni economico-patrimoniali, sacrificio delle aspettative professionali — Cass. civ., sez. I, ord. 8 febbraio 2022, n. 4034