Nel comparto sanitario, il diritto alla fruizione del servizio mensa o delle relative modalità sostitutive matura in relazione all’orario di lavoro e, in particolare, quando la prestazione superi le sei ore continuative, dando diritto a una pausa ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 66/2003, restando irrilevante che l’orario sia articolato in turni e quale sia la durata della pausa. Gli artt. 27, comma 4, CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e 43, comma 4, CCNL 2019-2021, pur prevedendo per i turnisti una pausa di durata inferiore, non ne escludono il diritto alla fruizione del servizio mensa o delle modalità sostitutive.
Il diritto alla pausa degli infermieri turnisti non può essere escluso per la necessità di assicurare la continuità dell’assistenza, poiché spetta all’ente gestore organizzare turni e orari in modo da consentirne la fruizione senza che i lavoratori abbandonino contestualmente il servizio e senza lasciare i pazienti privi di assistenza.
Il diritto alla fruizione del servizio mensa o delle modalità sostitutive spetta anche ai lavoratori addetti al turno notturno, a prescindere dal momento, anteriore, interno o successivo al turno, nel quale il pasto possa essere concretamente fruito. Tale diritto non è assorbito dall’indennità per lavoro notturno, non risultando dalla contrattazione collettiva che quest’ultima sia destinata a compensare anche l’indisponibilità del servizio di somministrazione dei pasti nelle ore notturne.
CORTE DI CASSAZIONE, sez. lavoro, Ordinanza 31 agosto 2026, n. 24866
Fatti di causa
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto dalla Azienda Complesso Ospedaliero (...) avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 6/3/2024, che aveva accolto, a titolo risarcitorio, la domanda proposta da D.B., dipendente dell’Azienda, collaboratore professionale infermiere, impiegato su turni coprenti le 24 ore, per l’attribuzione di buoni pasto per giorni 1527, pari a quelli in cui aveva prestato, dal maggio 2014 al novembre 2022, turni di durata superiore alle sei ore, senza fruire del servizio mensa, buoni negatigli in ragione del fatto che il Direttore generale dell’Azienda, con ordinanza del 12/11/2011, aveva riconosciuto tale diritto solo in caso di prestazione protrattasi per otto ore.
2. A fondamento della decisione, il Tribunale aveva assunto: che il diritto sussisteva, secondo l’insegnamento di questa Corte, in base agli artt. 29 del CCNL Sanità del 20 settembre 2001, 4 del CCNL Sanità del 31 luglio 2009, e 9 del CCNL Sanità del 21 maggio 2018; che le giornate lavorate per oltre sei ore erano documentate; che l’eccezione di compensazione col controvalore dei trenta minuti previsti per la consumazione del pasto era infondata, perché avrebbe vanificato il diritto al buono pasto; l’eccezione di prescrizione era infondata, essendo stato il termine quinquennale tempestivamente interrotto.
3. L’Azienda aveva proposto appello per i seguenti motivi:
a) violazione degli artt. 1219 e 2943 c.c., avendo il Tribunale attribuito capacità interruttiva del termine prescrizionale a lettera non idonea allo scopo, per non contenere elementi per la quantificazione del credito;
b) violazione/falsa applicazione degli artt. 27, comma 4, del CCNL 2016/18 e 43, comma 4, del CCNL 2019/21, applicabili ratione temporis, anche in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c. Il Tribunale aveva trascurato il fatto che la sovrapposizione tra la pausa lavorativa e l’interruzione dell’orario di servizio per lo spostamento in mensa era prevista, nei nuovi contratti, solo per i lavoratori non turnisti ed era d’altronde incompatibile col lavoro in turni;
c) violazione/falsa applicazione degli artt. 1218 e 1362 c.c., in relazione all’art. 29, comma 1, del CCNL 2001.
Il Tribunale aveva erroneamente esteso la fruizione della mensa a carico dell’Azienda oltre i limiti di istituzione di detto servizio, riservati all’autonomia della stessa;
d) violazione/falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., in relazione agli artt. 106, commi 1 e 3, del CCNL 2019/21, 86, comma 12, del CCNL 2016/18, e 44, commi 3 e 11, del CCNL 1995;
e) in subordine, violazione/falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c., anche in relazione all’art. 29, comma 3, del CCNL 2001, secondo i quali il corrispettivo della prestazione resa durante la pausa-mensa, non retribuita, andava detratto;
f) in ulteriore subordine, violazione/falsa applicazione dell’art. 22, comma 36, della legge n.724/94, nella quale il Tribunale era incorso nell’aggiungere alla sorte del credito il cumulo tra rivalutazione ed interessi.
4. La Corte di appello rigettava il gravame perché (in sintesi): - quanto al motivo sub a), l’atto di costituzione in mora non richiedeva la quantificazione del credito, tanto più che l’esercizio del diritto non era precluso da impedimenti o difficoltà di quantificazione, in quanto impedimenti di mero fatto;
- quanto ai motivi b), c) e d), trattati congiuntamente, la Corte territoriale osservava: che l’art.8, co.1, del d.lgs. n.66/2003 prevedeva una pausa obbligatoria dopo sei ore; che l’art. 27, comma 4, del CCNL 2016/18 prevedeva che qualora la prestazione giornaliera fosse stata di più di sei ore, il personale, purché non in turno, avesse diritto ad una pausa di almeno 30 minuti per il recupero delle energie psicofisiche e l’eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all’art. 29 del CCNI del 20/9/2001 e dell’art. 4 del CCNL del 31/7/2009; che l’inciso “purché non in turno” significava solo che la pausa poteva essere diversamente articolata, ma non esclusa.
Quanto al CCNI 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, ed al CCNL 2009, richiamava Cass. nn. 5547/2021, 32113/2022, 2478/2024 a sostegno dell’assunto che l’art.29, comma 2, del CCNI 2001, nel prevedere il diritto alla fruizione della mensa “in relazione alla particolare articolazione dell’orario”, si riferiva alla fruizione di un intervallo su lavoro, che andava pertanto riferito alla pausa di cui all’art. 8 del d.lgs. n.66/2003, senza che fosse necessario che questa cadesse in orari normalmente destinati alla consumazione dei pasti.
La Corte di merito confutava, ancora, l’obiezione per cui per il personale turnista la pausa avrebbe determinato una interruzione di pubblico servizio, sì che per tale personale la pausa avrebbe potuto essere fruita solo all’inizio o alla fine del turno, posto che tale modalità avrebbe pregiudicato la funzione della pausa, da fruire mediante “intervallo.
Proprio perché la pausa era impossibile, il turnista aveva diritto al trattamento sostitutivo;
- il motivo sub e) era infondato, perché la detrazione avrebbe vanificato il beneficio;
- infondato era anche il motivo sub f), perché il Tribunale aveva riconosciuto al lavoratore “gli accessori dovuti”, così intendendo far riferimento proprio all’art. 22, comma 36, della legge n.724/1994.
5. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Azienda con atto affidato a quattro motivi.
6. Resiste D.B. con controricorso.
7. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Ragioni della decisione
1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo comma dell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 1219, 2948, n.4 e 2943, ultimo comma, c.c.
La statuizione sull’efficacia interruttiva della missiva è censurata per non aver considerato che questa era stata contestata per la genericità dell’oggetto della rivendicazione, quantomeno sotto il profilo dell’indicazione dei giorni di mancata fruizione del servizio di mensa (tutti i buoni pasto non erogati).
2. Il motivo, per quanto allude ad una presunta indeterminatezza dell’oggetto della rivendicazione, è inammissibile, perché la sentenza impugnata addita ad oggetto del gravame l’omessa quantificazione del credito, ed il ricorrente non assolve all’onere di indicare, con la specificità necessaria, dove e come la diversa questione dell’indeterminatezza dell’oggetto della richiesta sarebbe stata prospettata, come necessario quando si tratti di questione richiedente accertamenti in fatto (tra le tante, Cass. n. 3473/2025).
Peraltro, il motivo come prospettato implica riconoscimento che l’oggetto della rivendicazione era stato identificato nei buoni pasto non erogati, sì da risolversi nella contestazione di idoneità della missiva in ragione dell’omessa quantificazione dei buoni pasto richiesti e del relativo importo. Sotto questo profilo la censura è infondata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per avere effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora, sicché non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 18546 del 07/09/2020, Sez. 6, Ordinanza n. 15714 del 14/06/2018, Sez. L, Sentenza n. 17123 del 25/08/2015).
Non è dunque necessario che l’atto contenga una quantificazione della somma richiesta, né che esso individui in modo specifico i parametri cui ancorare il calcolo del dovuto, specie quando, come nella specie, il creditore abbia indicato il titolo della pretesa e gli elementi per procedere al calcolo analitico della somma eventualmente spettante siano nella disponibilità del debitore, trattandosi di crediti collegati all’esercizio di un’attività lavorativa in una struttura pubblica.
3. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 27, comma 4, del CCNL 2016/18, e dell’art. 43, comma 4, del CCNL 2019/2021, applicabili ratione temporis ed incidenti anche sull’interpretazione delle disposizioni anteriori.
Si sostiene, in buona sintesi, che la contrattazione vigente dal 1/1/2016, non esaminata dai precedenti di questa Corte, avrebbe chiarito, o comunque ormai stabilito una netta distinzione tra la pausa intra-lavorativa di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 (riconosciuta a tutti i lavoratori, compresi i turnisti, dopo le sei ore, e peraltro retribuita, in quanto da fruire restando nel posto di lavoro, rispetto alla quale la possibilità di approfittarne per fruire di un pasto fuori del servizio-mensa era irrilevante) e l’interruzione della prestazione lavorativa per la fruizione del servizio-mensa, riservata dalle nuove disposizioni ai soli lavoratori con orario fisso articolato in due fasce, tra le quali si collocano i trenta minuti, non retribuiti, per la consumazione del pasto in mensa, con esclusione anche dei lavoratori non turnisti ad orario continuato, posto che, anche in questo caso, il lavoratore, fermo il diritto alla pausa, restava sul posto di lavoro, sicché questa cadeva all’interno dell’orario di lavoro, a differenza della pausa-pranzo, che per contratto cadeva al di fuori di esso. Peraltro, la clausola “purché non in turno” era, per i turnisti, ormai inequivocabile in tal senso.
Si aggiunge che le nuove disposizioni dovrebbero guidare la revisione degli approdi ai quali questa Corte è giunta con riguardo ai periodi precedenti, posto che il CCNI del 2001 già prevedeva che l’intervallo per la fruizione del servizio in mensa dovesse collocarsi fuori dell’orario di lavoro, cosa incompatibile con la fruizione della pausa-pranzo con fruizione del servizio mensa per i turnisti, che, dovendo assicurare la continuità del servizio, non potevano allontanarsi, nel turno, dal posto di lavoro, mentre la pausa legale era all’interno dell’orario di lavoro.
4. Il terzo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo comma dell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art.27, comma 4, e dell’art. 86, comma 12, del CCNL 2016/18, dell’art. 43, comma 4, e dell’art. 106, commi a 1 e 3, del CCNL 2019/21, e dell’art.44, commi 3 e 11 del CCNL 1996, anche in relazione agli artt. 1218, 1362 e 1363 c.c.
Si censura in modo particolare il riconoscimento del diritto per i turni notturni, sulla base del rilievo che, a tutto concedere, tale turno non sarebbe compatibile con la fruizione del servizio, il cui ambito temporale era rimesso all’autonomia datoriale, e che per il turno notturno era già prevista una indennità volta a compensare anche la normale assenza, in detto turno, del servizio di somministrazione dei pasti.
5. Il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.
6. L’Azienda ricorrente non ha offerto elementi nuovi, idonei a confutare l’orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, qui richiamato anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., relativo all’interpretazione delle norme della contrattazione collettiva del comparto sanitario in materia di diritto alla fruizione, da parte del lavoratore, del servizio mensa o delle modalità sostitutive eventualmente previste.
Tale orientamento ha affermato i seguenti principi.
L'attribuzione del buono pasto è un’agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio.
Essa è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato, restando irrilevanti la durata di tale intervalli e il fatto che l’orario di lavoro sia articolato in turni (v., a partire da Cass., Sez. L, Sentenza n. 5547 del 01/03/2021, tra le altre Cass., Sez. L, Ordinanza n. 32113 del 31/10/2022, Ordinanza n. 9206 del 03/04/2023, Ordinanza n. 22478 del 08/08/2024).
Si tratta di un indirizzo che ha interpretato l'art. 29 del c.c.n.i. del comparto Sanità del 20 settembre 2001, come modificato dall’art. 4 del CCNL Comparto Sanità del 31 luglio 2009, e che deve essere mantenuto fermo anche per i segmenti di attività lavorativa prestata sotto la vigenza dell’art. 27, comma 4, CCNL Comparto Sanità 2016-2018 del 21 maggio 2018 e dell’art. 43, comma 4, CCNL 2019-2021 del 2 novembre 2022.
La lettura fornita dalla ricorrente di tali due ultime previsioni non può essere condivisa.
È vero che esse hanno escluso il diritto dei lavoratori turnisti a fruire di una pausa di trenta minuti, conservando loro la durata della pausa di soli dieci minuti, ma in tal modo esse non hanno certo inteso escludere per i turnisti il diritto alla fruizione del servizio mensa; esso, infatti, matura non in funzione della durata della pausa, ma dell’orario di lavoro, che, ove superi le sei ore continuative ex art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003, dà diritto a una pausa e dunque a fruire del servizio mensa, anche eventualmente in una delle modalità sostitutive stabilite dall’Azienda, prima dell’inizio dell’orario o dopo la sua cessazione.
Né rileva che i lavoratori siano infermieri turnisti, poiché l’esistenza di un obbligo datoriale di assicurare ai lavoratori certe pause, non significa di certo che ciò renda inevitabile che tutti quei lavoratori abbandonino contestualmente il servizio, lasciando i malati privi di assistenza; è infatti evidentemente obbligo dell’ente di gestione di ciascun servizio sanitario fare in modo che quelle pause siano godute in modo che ciò non si verifichi, attraverso un opportuno calibrarsi dei turni e degli orari degli addetti (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 23370 del 16/08/2025).
Ciò vale evidentemente a disattendere anche il terzo motivo, poiché i principi così affermati, nell’attribuire il diritto alla fruizione del servizio mensa a prescindere dal momento in cui, prima, durante o dopo il turno, esso possa essere fruito, si estendono ai turnisti notturni.
Né può essere condivisa l’affermazione per cui l’indennità specifica di cui godono i dipendenti in turno notturno sia funzionale a compensare non soltanto la maggiore gravosità del lavoro in quelle ore, ma anche la «normale assenza, nel periodo notturno, della disponibilità di servizi ordinariamente apprestati in ambito diurno, tra i quali quello di somministrazione dei pasti».
Di tale finalità ulteriore non vi è traccia nelle disposizioni della contrattazione collettiva citate dall’azienda ricorrente, le quali si limitano, e non sempre, a far riferimento al disagio derivante al personale turnista dalla particolare articolazione di lavoro e a prevedere un’indennità aggiuntiva quando il turno sia notturno, ma non menzionano l’impossibilità di fruire del servizio mensa.
Quanto al richiamo all’articolazione dell’orario di lavoro, è evidente che, nel contesto di disposizioni dedicate ai turni e al lavoro notturno e festivo, esso va inteso in termini diversi da quello operato nelle disposizioni relative al servizio mensa, dove esso vuole riferirsi semplicemente alla durata del turno, non inferiore a sei ore continuative, e non alla sua distribuzione nell’arco della giornata o della settimana.
Né l’indirizzo sin qui riassunto si pone in contrasto con altri precedenti di questa Corte, citati dal ricorrente, i quali hanno affermato il diverso principio per cui né la legge né la contrattazione collettiva attribuiscono ai lavoratori un diritto alla istituzione della mensa da parte del datore di lavoro (Cass., Sez. L, Sentenza n. 16736 del 02/01/2012, Sentenza n. 25192 dell’08/11/2013).
Tali precedenti sono pienamente conciliabili con l’indirizzo qui ribadito, il quale presuppone come avvenuta da parte dell’azienda la (eventuale e non obbligatoria) istituzione del servizio mensa, con le sue modalità sostitutive.
La sentenza impugnata deve dirsi pertanto, anche sotto questo profilo, conforme a diritto.
7. Il quarto motivo denuncia, in subordine, in relazione al n.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli art. 1223 e 1226 c.c., anche in relazione all’art. 29, comma 3, del CCNL 2001.
Si censura la statuizione sulla non detraibilità della retribuzione prevista per i minuti di pausa, sul rilievo che se questa era sovrapponibile alla fruizione del pasto in mensa, non sarebbe stata retribuibile. L’eccezione sarebbe stata fraintesa dalla Corte territoriale parlando di vanificazione del diritto.
8. Il motivo è infondato.
9. Il diritto all’indennità sostitutiva della mensa spetta, come si è detto, a tutti i lavoratori che svolgano la loro attività lavorativa per almeno sei ore consecutive e che, per tale motivo, abbiano diritto ad un intervallo non lavorato.
La fruizione di tale intervallo - che, come detto, non è retribuito ed è destinato alla consumazione del pasto all’interno o all’esterno dell’azienda, con la possibilità, per i lavoratori turnisti che abbiano una pausa non sufficiente a tale scopo, di farlo prima o dopo il turno – non priva il lavoratore turnista del diritto di godere delle più brevi pause retribuite eventualmente previste dalla contrattazione collettiva e destinate precipuamente al recupero delle energie lavorative nel contesto del lavoro articolato in turni.
Nessuna elisione o compensazione è pertanto ipotizzabile tra voci (indennità sostitutiva del servizio mensa e retribuzione della pausa intralavorativa) che hanno natura e funzioni disomogenee.
10. Ne segue il rigetto del ricorso.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 2.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali del 15% e agli accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1bis, se dovuto.