Buoni pasto ai turnisti della sanità: il diritto non si ferma davanti al reparto

Articolo del 10/09/2026

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La Cassazione conferma il diritto dei turnisti del comparto sanitario al servizio mensa o alle modalità sostitutive quando ricorrono i presupposti collegati alla prestazione superiore a sei ore. Il beneficio riguarda anche i turni notturni e non è assorbito dalla relativa indennità.

Un infermiere turnista che lavora per più di sei ore può essere escluso dai buoni pasto perché deve garantire la continuità dell’assistenza e non può lasciare il reparto?

Per la Cassazione, no.

Con l’ordinanza 31 agosto 2026, n. 24866, la Sezione Lavoro conferma che l’articolazione dell’orario in turni non è sufficiente a escludere il dipendente dalla fruizione del servizio mensa o delle modalità sostitutive previste dall’Azienda.

Il principio vale anche per i turnisti notturni.

Il caso: 1.527 turni superiori a sei ore

La controversia riguarda un infermiere di un’Azienda ospedaliera, impiegato su turni distribuiti nell’arco delle 24 ore.

Il lavoratore chiede il riconoscimento, a titolo risarcitorio, dei buoni pasto per 1.527 giornate, corrispondenti ai turni superiori alle sei ore svolti tra maggio 2014 e novembre 2022 senza fruire del servizio mensa.

L’Azienda aveva invece riconosciuto il beneficio soltanto per le prestazioni protratte per otto ore.

Tribunale e Corte d’appello accolgono la domanda. L’Azienda ricorre in Cassazione, sostenendo, tra l’altro, che la disciplina contrattuale più recente avrebbe escluso i turnisti dalla pausa destinata alla consumazione del pasto.

Il ricorso viene rigettato.

Buono pasto e pausa: cosa conta davvero?

Il punto di partenza è l’art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, che collega al superamento delle sei ore di lavoro il diritto a un intervallo destinato al recupero delle energie psicofisiche e all’eventuale consumazione del pasto.

A questa disciplina si affianca l’art. 29 del CCNI Comparto Sanità del 20 settembre 2001, come modificato dall’art. 4 del CCNL del 31 luglio 2009.

La Cassazione ribadisce che il buono pasto ha natura assistenziale ed è diretto a conciliare le esigenze del servizio con quelle quotidiane del dipendente.

Il beneficio è collegato alla pausa e questa, come regola generale, presuppone una prestazione di almeno sei ore.

Non c’è però un automatismo per cui ogni turno superiore alle sei ore genera, da solo, un diritto al ticket: occorre verificare la disciplina del servizio mensa o delle modalità sostitutive adottate dall’Azienda.

Ciò che non può assumere rilievo, invece, è il solo fatto che il dipendente lavori a turni.

I nuovi CCNL non cambiano la regola per i turnisti

La questione più specifica affrontata dall’ordinanza riguarda l’art. 27, comma 4, del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e l’art. 43, comma 4, del CCNL 2019-2021.

Secondo l’Azienda, queste disposizioni avrebbero introdotto una distinzione incompatibile con il riconoscimento del beneficio ai turnisti.

La Cassazione respinge questa lettura.

È vero che per i turnisti è prevista una pausa più breve rispetto ai trenta minuti riconosciuti agli altri lavoratori. Ma il diritto alla mensa non dipende dalla durata della pausa, bensì dall’orario di lavoro e dai presupposti previsti dalla relativa disciplina.

L’orientamento già espresso dalla Cassazione resta quindi valido anche sotto la vigenza dei CCNL 2016-2018 e 2019-2021.

Il reparto deve funzionare, ma la pausa va organizzata

L’Azienda invocava anche la necessità di garantire la continuità dell’assistenza.

Per la Cassazione, questo problema riguarda l’organizzazione del servizio, non l’esistenza del diritto.

Garantire le pause non significa che tutti gli infermieri debbano lasciare contemporaneamente il reparto. Spetta all’Azienda organizzare turni e orari in modo da consentirne la fruizione senza lasciare i pazienti privi di assistenza.

La Corte richiama sul punto Cass. 23370/2025.

La continuità del servizio sanitario, quindi, può incidere sulle modalità con cui la pausa viene fruita, ma non giustifica di per sé l’esclusione del turnista dal beneficio.

Il principio vale anche di notte

La stessa conclusione riguarda i turnisti notturni.

L’Azienda sosteneva che durante la notte il servizio mensa non fosse normalmente disponibile e che il lavoratore percepisse già una specifica indennità per il lavoro notturno.

La Cassazione osserva che la fruizione del servizio mensa può essere organizzata, secondo le modalità previste, anche prima o dopo il turno.

Inoltre, dalla contrattazione collettiva non emerge che l’indennità notturna abbia anche la funzione di compensare la mancata disponibilità del pasto.

Le due voci hanno quindi finalità diverse: l’indennità notturna compensa il disagio legato alla particolare articolazione dell’orario; il servizio mensa o il beneficio sostitutivo risponde invece alle esigenze collegate alla durata della prestazione e alla pausa.

Non vi è, dunque, assorbimento.

Mensa aziendale: una distinzione necessaria

La Cassazione precisa però che il lavoratore non ha un generale diritto a pretendere che l’Azienda istituisca una mensa.

Restano infatti validi i precedenti secondo cui né la legge né la contrattazione collettiva impongono necessariamente l’istituzione del servizio.

Il problema cambia quando l’Azienda abbia previsto la mensa e le eventuali modalità sostitutive.

In questo caso, il lavoratore turnista che possiede i requisiti non può essere escluso dal beneficio per il solo fatto di lavorare su turni.

Pausa breve retribuita e mensa non si compensano

L’Azienda chiedeva infine di detrarre dal credito la retribuzione corrisposta per le brevi pause previste per i turnisti.

Anche questa tesi viene respinta.

La pausa intralavorativa retribuita, destinata al recupero delle energie nel corso del turno, e l’indennità sostitutiva della mensa hanno natura e funzione diverse.

Non è quindi possibile compensare una voce con l’altra.

E la prescrizione?

L’ordinanza affronta anche l’efficacia della diffida inviata dal lavoratore.

Per interrompere la prescrizione non è necessario quantificare esattamente il credito, purché l’atto individui il debitore, espliciti la pretesa e manifesti in modo inequivoco la volontà di ottenere l’adempimento.

Il principio vale a maggior ragione quando gli elementi necessari per il calcolo, come turni e presenze, siano già nella disponibilità del datore di lavoro.

Cosa ci portiamo a casa?

Cass. 24866/2026 si inserisce nell’orientamento che collega il diritto alla mensa alla durata della prestazione e alla pausa, senza consentire di escludere il dipendente per il solo fatto che lavori a turni.

Il principio resta valido con i CCNL più recenti, riguarda anche i turni notturni e non viene meno per la necessità di garantire la continuità dell’assistenza.

Per verificare concretamente il diritto occorre quindi guardare alla durata dei turni, alla disciplina aziendale della mensa e alle eventuali modalità sostitutive.

Il reparto può non fermarsi mai. Ma questo non significa che debba fermarsi il diritto del lavoratore alla pausa e, quando ne ricorrono i presupposti, al relativo beneficio.


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