In tema di liquidazione giudiziale dei compensi dell’avvocato, a seguito dell’entrata in vigore del d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può determinare il compenso in misura inferiore ai parametri minimi; pertanto, la semplicità o la serialità della controversia, pur potendo rilevare ai fini della determinazione del compenso, non possono giustificare una riduzione tale da condurre a una liquidazione inferiore ai minimi, neppure quando l’importo sia già stato ridotto per effetto della compensazione delle spese.
Il potere discrezionale del giudice di disporre la compensazione totale o parziale delle spese di lite non si estende alla possibilità di liquidare i compensi professionali in misura inferiore ai limiti minimi stabiliti dai parametri vigenti; pertanto, una volta determinata la quota di spese posta a carico della parte soccombente, la relativa liquidazione deve comunque rispettare i minimi applicabili.
Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 10/09/2026 (ud. 09/07/2026), n. 25188
(Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente; Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO -Rel. Consigliere)
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Napoli, per quanto qui ancora in rilievo, confermava la sentenza del Tribunale di Nola che, dichiarata cessata la materia del contendere fra le parti in causa, in ragione del riconoscimento da parte dell’INPS, pendente il giudizio, della maggiorazione della pensione ex art. 38 l. n. 448 del 2001 oggetto del ricorso ex art. 414 c.p.c., compensate le spese di primo grado nella misura del 50%, le liquidava in favore del pensionato nell’importo di € 444,00, avendo ulteriormente ridotto la somma di € 888,00 - frutto della disposta compensazione - di un’ulteriore 50% in ragione della ritenuta estrema semplicità e vocazione seriale della controversia. Condannava altresì il pensionato al pagamento delle spese del grado di appello.
… propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
L’ INPS resta intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in ragione dell’operata compensazione in assenza – si assume – dei presupposti di legge.
Il mezzo è infondato.
Questa Corte ha infatti più volte affermato che il potere del giudice di compensare le spese di lite ha natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è limitato all’accertamento che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 5, n. 10685/2019).
In tal senso più di recente, questa Corte ha ribadito che <in minima parte - al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di detto principio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito>> (cfr. Cass. n. 9860/2025).
Conseguentemente, conclude il Collegio, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di operare in tutto o in parte la compensazione, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri gravi motivi (tra le altre, Cass. n. 24502/2017; nello stesso senso anche Cass. n. 19613/2017), e ciò in ragione della «elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa (così Cass. n. 21400/2021, che richiama Corte cost. n. 157/2014). Nondimeno, resta censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione, risultando suscettibile di cassazione la motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea (così, in motivazione, Cass. n. 17816/2019).
Nel medesimo segno, fra le altre, anche la più recente Cass. n. 27392/2025 in cui è ribadito che <>. Il principio innanzi ricordato è stato peraltro affermato proprio nell'ambito di un giudizio in materia di invalidità civile, in cui, in esito al giudizio di legittimità, questa Corte ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere compensando le spese processuali, sul presupposto che la prestazione richiesta era stata riconosciuta in via amministrativa nel corso di giudizio.
1.3. Ebbene, venendo alla fattispecie qui all’attenzione, la Corte territoriale nella sentenza impugnata ha fatto corretto uso del proprio potere discrezionale di compensazione delle spese, compensazione operata peraltro nella sola misura della metà, ancorandola al riconoscimento del beneficio da parte dell’INPS in corso di causa, senza necessità, quindi, di una pronunzia da parte del giudice adito, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Con il secondo mezzo è denunziata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 e del d.m. n. 37 del 2018, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Nello specifico, è lamentata l’erroneità della liquidazione delle spese, in relazione all’ulteriore diminuzione del 50% dei compensi in ragione della ritenuta serialità e semplicità della controversia.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha infatti già affermato (cfr., fra le altre, Cass. n. 17613/2024, ma anche Cass. n. 9815/2023 e la giurisprudenza ivi citata) che, a seguito dell’entrata in vigore del d.m. n. 37 del 2018, ratione temporis applicabile nel caso di specie, non è più possibile che il giudice, nella liquidazione dei compensi professionali, scenda al di sotto dei cd. minimi, così limitata la discrezionalità nella liquidazione delle spese che, anteriormente all’entrata in vigore del predetto d.m., trovava invece l’unico limite nel decoro professionale degli avvocati (cfr. Cass. n. 28325/2022).
A detto principio non si è conformata la sentenza impugnata che ha confermato la sentenza di primo grado che aveva operato sull’operata liquidazione delle spese nell’importo di € 888,00 - già decurtato del 50% in ragione della compensazione - un’ulteriore non consentita dimidiazione attesa la ritenuta serialità e della semplicità della lite, così determinando una liquidazione dei compensi al di sotto dei cd. minimi (minimi nel dettaglio pari, secondo il corretto calcolo riportato in ricorso, ad € 442,50 per la fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva ed € 963,00 per la fase decisionale, esclusa la liquidazione della fase istruttoria in ragione del mancato espletamento, per un importo complessivo di € 1775,50).
All’accoglimento del secondo motivo seguono le conseguenze indicate al punto 4 della presente motivazione, anche con riguardo alle spese del giudizio di appello.
Con l’ultima doglianza è censurata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 2692003, conv. nella l. n. 326/2003, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dolendosi il pensionato di essere stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di appello, pur avendo effettuato e versato in atti la dichiarazione di esonero ai sensi della disposizione innanzi richiamata.
L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assobimento del terzo motivo.
Conclusivamente, in accoglimento del secondo motivo, rigettato il primo ed assorbito il terzo, la Corte cassa la sentenza impugnata in relazione alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, come confermate in appello, e di appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, provvede a riliquidarle come in dispositivo.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e del pari vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al capo relativo alle spese di lite, di primo grado e di appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, provvede a liquidare nel modo che segue, in favore di …….ponendole a carico dell’INPS, le spese di lite dei gradi di merito:
a) in € 888,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, quanto al giudizio di primo grado;
b) in € 340,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, quanto al giudizio di appello.
Condanna altresì parte controricorrente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in € 350 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Spese tutte attribuite in favore dell’avv.to …. dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.7.2026.
LA PRESIDENTE
Lucia Esposito