
La Cassazione (n. 25188/2026) precisa che la semplicità o la serialità della controversia non consentono al giudice di liquidare i compensi dell’avvocato al di sotto dei parametri minimi.
Se una causa è semplice e seriale, il giudice può per questo ridurre i compensi dell’avvocato sotto i minimi?
La Sezione lavoro della Cassazione, con l'ordinanza n. 25188 del 10 settembre 2026, risponde negativamente.
Il caso nasce da una controversia tra un pensionato e l’INPS per il riconoscimento della maggiorazione della pensione prevista dall’art. 38 della legge n. 448/2001.
Durante il giudizio l’INPS riconosce il beneficio e il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere. Sulle spese di lite, dispone però un doppio taglio: prima le compensa al 50%, poi riduce di un ulteriore 50% i compensi residui, ritenendo la controversia di estrema semplicità e serialità.
Il risultato è una liquidazione di 444 euro.
La Cassazione distingue i due passaggi.
La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice. Nel caso concreto, la riduzione del 50% è giustificata dal fatto che l’INPS ha riconosciuto la prestazione durante il processo, rendendo superflua una decisione sul merito.
Diverso è il momento della liquidazione dei compensi.
Dopo l’entrata in vigore del d.m. n. 37/2018, il giudice non può scendere al di sotto dei parametri minimi previsti dal d.m. n. 55/2014. Sul punto la Cassazione richiama, tra le altre, Cass. 17613/2024, Cass. 9815/2023 e Cass. 28325/2022.
In sostanza, il primo taglio è consentito perché deriva dalla compensazione delle spese. Il secondo no, perché porta il compenso sotto i minimi.
Nel caso esaminato, i parametri minimi per le attività effettivamente svolte ammontavano complessivamente a 1.775,50 euro. Dopo la compensazione del 50%, restavano quindi 888 euro.
L’ulteriore riduzione a 444 euro, motivata con la semplicità e serialità della controversia, non è consentita.
Il principio si collega a quello già affermato dalla Cassazione (n. 22676/2026) in un caso che riguardava la fase processuale svolta ma non liquidata: la semplicità della causa può incidere sulla misura del compenso, ma non permette di superare i limiti posti dai parametri forensi.
Qui il problema è ancora più specifico: una volta operata la compensazione, il compenso residuo non può essere ulteriormente abbattuto sotto i minimi facendo leva sulla natura semplice o seriale della controversia.
Compensare le spese e ridurre il compenso sono operazioni diverse.
Il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese di lite quando ne ricorrono i presupposti. Ma, nel liquidare la quota dovuta, deve rispettare i parametri minimi.
La Cassazione accoglie quindi il ricorso sul punto, cassa la decisione e riliquida in 888 euro i compensi per il primo grado.
La causa potrà anche essere semplice e seriale. I minimi, però, restano minimi.
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