Il pignoramento esattoriale di cui all’art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973 può avere ad oggetto anche crediti maturati successivamente alla notificazione del pignoramento, e anche dopo il termine di sessanta giorni previsto per l’adempimento del terzo, purché derivino da un rapporto base già esistente al momento del pignoramento. È pertanto assoggettabile al vincolo anche il credito del difensore distrattario liquidato con sentenza successiva, qualora l’attività professionale sia stata svolta nell’ambito di un giudizio già pendente alla data del pignoramento.
L’estensione del pignoramento esattoriale ai crediti futuri derivanti da un rapporto già esistente non consente che il vincolo si protragga sine die: quando vi sia incertezza sull’effettiva insorgenza dell’obbligo del terzo, deve essere individuato un termine entro il quale il credito venga ad esistenza, decorso il quale, in mancanza di tale evento, il pignoramento diviene inefficace e la procedura esecutiva si estingue.
Cassazione civile, sez. lavoro, ordinanza 10/09/2026 (ud. 10/07/2026) n. 25217
(Presidente: MANCINO ROSSANA; Relatore: ORIO ATTILIO FRANCO)
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Bari ha respinto l’impugnazione di L. avverso la sentenza di primo grado di accoglimento dell’opposizione ad esecuzione proposta da INPS ex art. 615 co.2 c.p.c. avverso atto di pignoramento presso terzo promosso dal L., a seguito di notifica del precetto di una somma di euro 4.079,42, oltre spese legali, dovutagli in qualità di difensore distrattario di R., parte vittoriosa in un altro giudizio azionato dinanzi al giudice del lavoro di Bari.
In primo grado il giudice dell’esecuzione accoglieva l’istanza di sospensione e, nel giudizio di merito, sulla difesa di INPS che deduceva l’esistenza di un pregresso pignoramento verso terzi notificato da Equitalia ETR ex art. 72-bis d.P.R.n. 602/73 avente ad oggetto tutte le somme dovute da INPS all’avv. L. per un credito di più consistente somma vantato verso quest’ultimo, dichiarava insussistente il diritto del creditore ricorrente a procedere esecutivamente in danno di INPS ed inefficace il pignoramento presso terzi notificato il 16/7/2015; il tribunale, preliminarmente, respingeva l’eccezione di inesistenza della costituzione di INPS avvenuta mediante deposito di memoria cartacea, e non telematica, ritenendo corretta la forma e le modalità compiute nel giudizio di merito dal convenuto istituto, già opponente, trattandosi di atto introduttivo, e non già di atto processuale di parte precedentemente costituita, costituendo l’opposizione all’esecuzione un giudizio di cognizione integrante un nuovo e diverso procedimento che non soggiace al deposito telematico ex art. 16-bis co.2 d.l. n.179/2012 conv. in L. n.221/2012 concernente unicamente i processi esecutivi, trovando applicazione, invece, la norma del comma 1 dell’art. 16-bis. Nel merito, poi, il primo giudice rilevava che nel dicembre 2010 era stato notificato ad INPS un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R.n. 602/73 e che a maggio 2013 Equitalia aveva comunicato ad INPS la sospensione della procedura esattoriale con conseguente permanenza in capo all’istituto, debitore del proprio debitore, dell’obbligo di custodia delle somme dovute e del divieto di disposizione; di conseguenza era inibito, ad INPS, il pagamento di crediti vantati dal ricorrente, a sua volta debitore verso Equitalia in pendenza del giudizio di opposizione all’esecuzione, sicché era giustificata l’inerzia di INPS che aveva soltanto accantonato le somme in attesa della definizione del giudizio di merito.
Sui motivi di appello proposti da L. a censura della preliminare eccezione di inesistenza della costituzione cartacea di INPS e della mancanza di prova della esistenza di una procedura esecutiva promossa da Equitalia nei suoi confronti nonché dell’ingiustificato mancato pagamento del debito dell’INPS essendo estinto ed improduttivo di effetti il pignoramento di Equitalia per non avere l’Istituto terzo pignorato ottemperato all’intimazione di pagamento rivoltagli dall’ente riscossore, la Corte territoriale ha ritenuto ammissibile il deposito cartaceo della costituzione di INPS costituendo l’opposizione all’esecuzione un giudizio di cognizione e non già la riassunzione di una precedente fase processuale, non integrando la memoria difensiva di INPS un atto endoprocedimentale ma il primo atto di costituzione della parte nell’ambito di tale processo di cognizione, ed ha escluso che il giudice di primo grado fosse incorso nella violazione dell’art. 72bis del d.P.R.n.602/73 essendo, da un lato, pacifica la prova dell’esistenza di una procedura esecutiva promossa da Equitalia nei confronti di L., consistente nell’atto di pignoramento crediti verso terzi notificato il 3/12/2010 per euro 3.498.320,33 avente ad oggetto tutti i crediti che L. vantava nei confronti di INPS e contenente l’ordine, ad INPS, di pagare direttamente all’agente di riscossione le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del debitore era maturato anteriormente alla notifica del pignoramento, avvertendo INPS di non disporre delle somme dovute e debende in ragione del rapporto sussistente con il debitore L..
La Corte d’appello ha anche precisato la presenza, in atti, di una nota pervenuta ad INPS il 24/5/2013 con cui Equitalia confermava l’efficacia del pignoramento, comunicando all’ente che il giudice dell’esecuzione aveva temporaneamente sospeso l’esecuzione intrapresa da Equitalia, nonché la prova dell’esito della procedura esecutiva promossa da Equitalia nei confronti di L., in quanto INPS, costituendosi in giudizio in primo grado, aveva depositato sia la sentenza n. 1432/2019 con cui il Tribunale di Bari, in accoglimento della domanda dell’Agenzia Entrate Riscossione, aveva dichiarato inammissibile l’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi proposta con ricorso del 2/4/2013 dall’avv. L. avverso i pignoramenti ex art. 72-bis d.P.R.n. 602/73, sia la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1919/21 del 5/11/2021 di inammissibilità del gravame proposto dal L.; tali pronunce superano il motivo di appello sui vizi del pignoramento promosso da Equitalia (non vi sarebbe stata estinzione né improduttività di effetti).
Inoltre, premesso che le somme eventualmente dovute da INPS a L. sono state pignorate da Equitalia e che l’art. 72-bis cit. prevede che l’atto di pignoramento crediti del debitore verso terzi può contenere l’ordine, al terzo, di pagare il credito direttamente al concessionario fino alla concorrenza del credito per cui si procede, l’eventuale sospensione dell’esecuzione comporta che il terzo (INPS) debba accantonare le somme fino alla definizione del giudizio, non avendo alcun potere di sindacarne la validità, e ha obbligo di custodia delle somme dovute ex 546 c.p.c. con divieto di disposizione delle stesse; e a sua volta il creditore (L.) per ottenere il suo credito (cioè le somme dovutegli quale difensore antistatario delle spese processuali liquidate nel titolo giudiziale posto in esecuzione) non può procedere esecutivamente nei confronti del proprio debitore (INPS) successivamente alla notifica del pignoramento, attesa la indisponibilità del credito; il creditore (L.) potrebbe trovare tutela attraverso l’opposizione a quel pignoramento oppure promuovere azione di accertamento per dichiarare l’inesistenza della notifica nei suoi confronti e la illegittimità del vincolo apposto.
In sostanza, nella impugnata sentenza la Corte ritiene che l’INPS abbia legittimamente sospeso i pagamenti in favore del creditore L. perché non è fondata l’eccezione difensiva circa l’intervenuta estinzione della procedura esecutiva esattoriale in conseguenza dell’inottemperanza dell’INPS all’ordine diretto di pagamento ai sensi dell’art. 72-bis, in quanto l’estinzione consegue solo all’effettivo pagamento o alla inefficacia del pignoramento, non all’inerzia del terzo; ed inoltre al creditore è consentito ex art. 72 co.2 d.P.R. n. 602/73 accedere all’ordinaria procedura espropriativa presso terzi disciplinata dall’art. 543 c.p.c., in tal modo restando garantito l’accesso a due rimedi alternativi per soddisfare il credito non realizzato con il pagamento spontaneo da parte del terzo pignorato.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione L. affidandosi a due motivi illustrati da successive memorie depositate in prossimità di udienza. INPS è rimasto intimato.
La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del 10 luglio 2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, articolato in due questioni qualificate come errores in procedendo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 99, 100, 101, 112, 115, 121, 125, 156, 615 e 617 c.p.c., e dell’art. 16-bis co. 1 e co. 2 d.l. n.179/2012, carenza e insufficienza di motivazione. In particolare, con la prima doglianza lamenta plurime violazioni processuali: principio della domanda, libertà di forme, contenuto e sottoscrizione di atti di parte, rilevanza della nullità, forma dell’opposizione, giudizio introdotto dall’opposizione, costituzione telematica nel processo esecutivo e violazione del contraddittorio, conseguenti al mancato deposito da parte di INPS di qualsivoglia atto di opposizione o documento nei fascicoli telematici, avendo ritenuto la Corte d’appello che si tratti di atti introduttivi per i quali è ammissibile il deposito in forma cartacea, e per avere escluso, in sentenza, che la parte che riassume il giudizio davanti al giudice competente per l’opposizione possa essere ritenuta parte precedentemente costituita. Ed invece, ritiene il ricorrente che non costituiscono atti introduttivi l’opposizione all’esecuzione e la riassunzione dinanzi al giudice competente e che, dovendo essere depositati in via telematica, è inesistente la costituzione di INPS ed il deposito degli atti e documenti nel procedimento di esecuzione; inoltre, richiama il ricorrente l’art. 9 del DM 21/2/2011 n.44 e l’art. 11 del provvedimento del DGSIA sulla modalità telematica dei processi esecutivi. Rileva che manca la motivazione sull’eccezione di decadenza ex art. 617, secondo comma, c.p.c. perché, non essendovi contestazione sulla esistenza del credito del creditore procedente ma essendo stata opposta la indisponibilità delle somme dovute, l’azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con decadenza del termine di 20 giorni per proporla, superati per una opposizione depositata il 18/3/2016 a fronte di un pignoramento notificato il 16/7/15.
La seconda parte in cui si articola il primo motivo attiene alla violazione degli artt. 83, 100, 101, 112, 115, 16-bis co. 1 e 2 d.l. 179/2012 per non avere la Corte d’appello verificato l’effettiva costituzione e l’effettivo deposito della procura alle liti da parte di INPS, nonché l’effettivo deposito nel fascicolo telematico di parte contenente i documenti allegati da INPS sia nel processo esecutivo che di merito. Inoltre l’INPS non aveva depositato alcun ricorso ex 615 c.p.c. e neppure aveva provveduto a dare comunicazione al creditore opposto provvedendo a notificare il decreto di fissazione di udienza di comparizione, non presente nel fascicolo telematico, con violazione dei principi costituzionali del giusto processo e del contraddittorio; e neppure risultava accertata e controllata, dal cancelliere, la regolarità degli atti e, contestato l’errore, non doveva accettare il cartaceo. In definitiva, il fascicolo di esecuzione n. RG 2800/2015 non era stato depositato da INPS nel fascicolo telematico.
In memorie illustrative ribadisce che il deposito di atti successivi all’inizio di esecuzione deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche e che il cartaceo non è una mera irregolarità sanabile con raggiungimento dello scopo.
Il motivo è infondato.
- L’art. 16-bis del D.L. n. 179/2012 prescrive al primo comma che “Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”; nel successivo comma 1-bis è precisato che “Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità”. In particolare, poi, per i processi esecutivi di cui al libro terzo del codice di rito, il comma secondo prescrive che “la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, IV co. e 557 II co. c.p.c.”.
- - Dalle citate disposizioni emerge che nei procedimenti civili il deposito telematico è obbligatorio in ragione della instaurazione del processo già avvenuta con modalità telematica, e che a decorrere dal 30/6/2014, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente. L’obbligatorietà, ed anzi, l’esclusività del deposito telematico di atti processuali e documenti nel processo civile è stata poi codificata con art. 196-quater disp. att. c.p.c. introdotto con d.lgs. 149/2022, a decorrere dalla sua entrata in vigore (28/2/2023).
- Il regime facoltativo di deposito cartaceo o telematico prima dell’entrata in vigore della esclusività prevedeva quindi una modalità telematica obbligatoria per il prosieguo di un processo già instaurato con modalità telematica e per il deposito di atti da parte di difensori di parti già precedentemente costituite. La questione riguarda, quindi, non la datazione del deposito dell’atto difensivo di INPS nell’opposizione ad esecuzione avverso il pignoramento presso il terzo notificato il 16/7/2015 (in sentenza e nelle memorie illustrative si afferma che il deposito cartaceo a cura di INPS avvenne il 18/3/2016) quanto la natura dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione e l’inserimento di questa fase di cognizione nell’ambito di un procedimento in cui si siano o meno già costituite le parti.
- Trattasi di atto non avente natura cd. endoprocessuale, bensì di atto introduttivo di un procedimento di natura cognitiva, con conseguente inoperatività dell'obbligo di deposito telematico di cui all'art. 16-bis, commi 1 e 2, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012. Questa Corte, con sent. SS.UU. n. 7877/2022, ha affermato che il primo comma del citato art. 16-bis, “nello stabilire che «il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche», fissa la regola dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti comunemente definiti come endoprocessuali, mentre per le parti non precedentemente costituite vale -lasciando da parte le disposizioni sul deposito telematico dettate per far fronte alla pandemia, e fintanto che non entrerà in vigore la riforma in corso del codice di rito- la regola dell’alternatività, a scelta dell’interessato, tra il deposito telematico e quello cartaceo, in forza del comma 1 bis dello stesso articolo 16 bis, secondo cui: «Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e … alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1». 13.3. - Al fine di individuare gli atti c.d. endoprocessuali, «nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale», la norma, al primo comma, distingue a seconda che «le parti», munite del difensore, siano o meno «precedentemente costituite».”. E, nel delineare il significato di “parti precedentemente costituite”, la Corte ha ritenuto che per costituzione in giudizio si intenda quale “atto formale mediante il quale, per mezzo degli adempimenti di volta in volta richiesti, si concretizza il rapporto tra la parte che si costituisce ed il giudice, allo scopo di rendere possibile il dispiegamento del contraddittorio, di regola, per l’intero corso del grado”, e quindi, “Con l’espressione «parti precedentemente costituite», il primo comma dell’articolo 16bis si riferisce non soltanto all’atto di costituzione nel senso indicato, dalla cui omissione discende la contumacia, nelle ipotesi in cui la costituzione sia prevista, ma anche, più in generale, alla acquisizione della veste di parte in senso formale nel procedimento incardinato dinanzi al giudice adito, veste che, almeno in senso lato, compete a ciascuna parte in qualunque procedimento destinato a svolgersi dinanzi al tribunale. Ai sensi della disposizione dettata dal primo comma dell’articolo 16-bis, una volta che le parti sono entrate in contatto con il giudice, a mezzo del loro primo atto, che può a discrezione delle medesime essere depositato telematicamente o in cartaceo, ogni deposito successivo deve essere ormai obbligatoriamente telematico, fintanto che il rapporto parti-giudice non debba essere nuovamente instaurato, o perché la parte non è più la stessa, o perché non è più lo stesso il giudice”. Nello stesso senso, e per casi simili esaminati dalla Corte di cassazione, si rammentano anche le pronunce ord. n. 22724/2025 e n. 31834/2024.
- Nel caso in esame l’opposizione ad esecuzione instaura un nuovo procedimento, di cognizione, diverso dalla procedura esecutiva, per il quale era ammessa, all’epoca di costituzione dell’INPS e prima dell’entrata in vigore della riforma istitutiva della esclusività della forma telematica di cui all’art. 196-quater disp. att. c.p.c., la facoltatività della proposizione con modalità cartacea; discende l’infondatezza delle denunciate violazioni di norme procedurali e della eccepita nullità di atti derivati, con particolare riguardo alla ammissibile modalità cartacea di deposito della procura ad litem e della documentazione allegata da INPS.
Con il secondo motivo di ricorso, la parte deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e 72-bis d.P.R.n. 602/73, artt. 112, 113, 115 c.p.c. per avere la Corte d’appello travisato la norma dell’art. 72-bis d.P.R.n. 602/73 ed aver violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed il principio della domanda non pronunciandosi su quanto contestato nelle note di trattazione scritta del 25/11/2021 circa l’esistenza di un pignoramento esattoriale dell’AdER verso l’appellante e l’efficacia di un ordine di pagamento diretto all’agente della riscossione riguardante i debiti di INPS nei confronti dell’appellante. Il ricorrente, in quella sede appellante, aveva contestato che fosse mai esistito, e che all’attualità esistesse, un pignoramento esattoriale di Agenzia di Riscossione nei confronti del L., che vi sia mai stato o sia ancora efficace un ordine di pagamento diretto all’agente di riscossione avente ad oggetto i debiti dell’INPS verso l’appellante. All’uopo richiama Cass. n.26830/2017 sulla circostanza che il pignoramento esattoriale presso terzi di cui all’art. 72-bis non transita davanti ad un ufficio giudiziario neppure per l’assegnazione delle somme e non deve essere iscritto a ruolo, e che, quindi, l’iscrizione a ruolo del pignoramento ex art.72-bis non esiste perché non previsto dalla legge; trattasi di una procedura esclusivamente stragiudiziale ed il mancato pagamento entro 60 gg. dalla sua notifica ha come conseguenza l’inefficacia dell’atto esecutivo e, nel caso di specie, l’opposizione all’esecuzione svoltasi davanti al g.e. di Bari ex art. 618 c.p.c., non essendo prevista dal legislatore, non esiste. Richiama altra pronuncia di Cass. n. 13913/2017 secondo la quale l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella è ammissibile e va proposta innanzi al giudice tributario. Sotto altro profilo eccepisce la inapplicabilità ed irrilevanza del vincolo stabilito dalla norma ex art. 72-bis per i crediti maturati nei confronti del terzo in forza di un titolo esecutivo giudiziale depositato in data successiva alla notifica del pignoramento esattoriale, e nel caso in esame la procedura di riscossione non poteva produrre effetti su somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato in data successiva alla data di notifica dell’ordine diretto di pagamento, per avere nel caso concreto il G.E. accolto l’opposizione dell’INPS avverso una esecuzione avviata in forza della sentenza n. 436/14 del Tribunale di Bari dep. 21/1/2014 (quella inerente alla condanna alle spese in favore del difensore antistatario), considerando vincolante un pignoramento ex art. 72 -bis d.P.R.n. 602/73 notificato all’ente previdenziale, quale terzo pignorato, in data 14/12/2010. Ancora, lamenta che sia inesistente per eccesso di potere ogni provvedimento che ritenga efficace l’ordine di pagamento diretto ex art. 72-bis; quindi è inesistente il pignoramento diretto dei crediti verso terzi, il vincolo del terzo, ed è inesistente la procedura esecutiva promossa da Equitalia, avendo la parte omesso il versamento nel termine di giorni sessanta, ed è estinta ed inefficace la procedura amministrativa. Inoltre, sostiene il ricorrente che sia irrilevante l’ordine di pagamento diretto ex art. 72-bis in relazione ad un credito maturato in forza di titolo esecutivo depositato in data successiva alla notifica dell’atto di pignoramento esattoriale; la norma consente ad AdER di ordinare ai terzi debitori di pagare il credito al concessionario entro 60 gg. dalla notifica del pignoramento per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data della notifica del pignoramento: nel caso in esame, invece, il g.e. aveva accolto l’opposizione all’esecuzione del credito sorto dalla sentenza n. 436/2014 dep. 21/1/2014 considerando vincolante il pignoramento ex 72-bis del 14/12/2010. Ed infine, lamenta eccesso di potere in presenza di giurisdizione esclusiva del giudice tributario, per la decisione del giudice dell’esecuzione di ritenere efficace un ordine di pagamento diretto, asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento, ed anche l’omessa decisione su temerarietà dell’azione proposta da INPS in presenza di una attività strumentale e dilatoria, carente la prova sulla esistenza e persistente efficacia di un procedimento di riscossione ex art. 72-bis. Nell’invocare la cassazione della impugnata sentenza il ricorrente conclude chiedendo anche la revoca della sospensione della procedura esecutiva e la rifusione delle spese.
- Nelle memorie illustrative il ricorrente si duole che il pignoramento esattoriale sia stato equiparato ad un pignoramento giudiziale permanente, per una prolungata inerzia stragiudiziale dell’AdER sin dal 14/12/2010 senza instaurazione di un successivo giudizio esecutivo ordinario, il che determina inefficacia e decadenza dell’ordine originario, non potendo essere il terzo pignorato -INPS- un custode statico sine die di somme private. Ritiene, quindi, che il proprio credito sia divenuto liquido ed esigibile solo dopo la sentenza n. 436/2014, il pignoramento non può proiettare effetti vincolanti futuri. Deduce, infine, questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE per la verifica di compatibilità con art. 47 della Carta di Giustizia UE e art. 6 CEDU: consentire ad una P.A. di paralizzare l’esecuzione di un titolo giudiziale definitivo invocando un ordine stragiudiziale di pagamento lontano nel tempo mai sottoposto al vaglio giudiziale e privo di garanzie di dematerializzazione e trasparenza informativa lede il principio di parità delle armi e contraddittorio effettivo.
Anche il secondo motivo è infondato.
Dalla lettura della impugnata sentenza risulta positivamente valutata dal giudice di appello la prova della esistenza della procedura esecutiva promossa da Equitalia nei confronti del L. attraverso la notifica in data 3/12/2010 di un atto di pignoramento crediti verso terzi ex art. 72-bis d.P.R.n. 602/73, con il quale, come previsto ex lege, l’agente di riscossione ordinava ad INPS di pagare direttamente ad Equitalia le somme per le quali il diritto alla loro percezione da parte del L. era maturato anteriormente alla notifica del pignoramento, ed avvertiva INPS di non disporre delle somme dovute e debende in ragione del rapporto sussistente con il debitore; ed egualmente si dava atto di una nota di Equitalia, pervenuta il 24/5/2013, con la quale l’ente confermava l’efficacia del pignoramento comunicando ad INPS che il giudice dell’esecuzione aveva temporaneamente sospeso l’esecuzione intrapresa da Equitalia.
- Si rammenta che l’art. 72-bis d.P.R.n. 602/73, cd. pignoramento esattoriale, è una forma speciale di esecuzione che si svolge in via stragiudiziale che non prevede l’intervento del giudice dell’esecuzione se al comando segue l’adempimento del terzo pignorato; trattasi di una forma di pignoramento dei crediti verso terzi di cui l’Agente di riscossione può avvalersi disponendo, in luogo della citazione di cui all’art. 543 secondo comma n.4 c.p.c., l’ordine di pagare il credito direttamente al concessionario, fino alla concorrenza del credito per cui si procede, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica, ovvero alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
- Come già affermato da questa Corte con sent. n. 26830/2017, “In tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, il pignoramento presso terzi “esattoriale”, previsto dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, si svolge secondo un procedimento semplificato, interamente stragiudiziale, che inizia con la notificazione dell’ordine di pagamento diretto e si completa con il pagamento diretto da parte del terzo, sicché non deve essere iscritto a ruolo, in quanto non transita mai davanti all’ufficio giudiziario, neppure per l’assegnazione delle somme, né può essere soggetto all’applicabilità dell’art. 159-ter disp. att. c.p.c., atteso che nessun interessato, neppure il debitore opponente, può sostituirsi al creditore per curare l'iscrizione a ruolo, essendo tale incombente semplicemente inesistente perché non previsto dalla legge”. E’ stato anche precisato che in tale forma speciale di espropriazione “l'avviso ad eleggere domicilio o dichiarare la residenza nonché l'avvertimento della facoltà e dei termini per proporre istanza di conversione (previsti, rispettivamente, al secondo e terzo comma dell'art. 492 c.p.c.) sono incompatibili con l'ordine di pagamento diretto di cui all'art. 72-bis cit. che, ove adempiuto da parte del terzo pignorato, produce immediato effetto satisfattivo, e per il quale non è previsto l'intervento del giudice dell'esecuzione a meno che non vengano proposte le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi” (ord. 20706/2018).
- In sostanza, la normativa prevista in tema di riscossione tributaria contempla deroghe alle previsioni civilistiche e processual-civilistiche con esse compatibili (art. 49 co.2 d.p.r. n. 602/73) nell’ambito di una funzione di autotutela esecutiva esercitata nel corso del procedimento amministrativo volto a realizzare il credito con gli strumenti previsti e disciplinati dal d.P.R.n.602/73, coerente con la natura amministrativa delle funzioni esercitate dall’agente di riscossione, con l’assenza di terzietà dell’agente che è anche titolare del credito in riscossione, e con un ruolo delimitato della fase giurisdizionale (cfr. sent. 32203/2019: il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito). Con il pignoramento dell’art. 72-bis la norma consente, quindi, al creditore agente di riscossione di ordinare al terzo il pagamento delle somme pignorate, senza il filtro della Autorità Giudiziaria il cui intervento è più limitato e ristretto rispetto al processo di esecuzione delineato dal codice di rito (ord. 26549/2021: “la speciale forma di pignoramento prevista dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di "ordinare" direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate; a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo, ed in conseguenza il terzo non sarà legittimato a far valere l'eventuale impignorabilità, totale o parziale, dei crediti del debitore in relazione ai quali gli sia stato ordinato il versamento diretto all'agente della riscossione, e dovrà effettuare il pagamento nella misura indicata nell'ordine stesso, salvo che non ne sia stata disposta la sospensione del giudice dell'esecuzione”).
Quanto innanzi consente di sgombrare il campo sulla legittimità della procedura e sulla definizione della finalità del pignoramento cd. esattoriale, della cui esistenza ed efficacia, ancorché sospesa come riportato nella nota di Equitalia citata in sentenza, parimenti si è dato atto nel giudizio di secondo grado, essendo stato affermato, circostanza non contestata dal ricorrente, che in atti v’è la “prova di quale poi è stato l’esito della procedura esecutiva promossa da Equitalia nei confronti dell’avv. L., in quanto l’INPS, nel costituirsi in questo grado di giudizio, ha depositato la sentenza n. 1432/19 con cui il Tribunale di Bari, in accoglimento della domanda dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, ha dichiarato inammissibile l’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi proposta con ricorso del 2.04.2013 dall’avv. L. avverso il pignoramenti ex art. 72-bis dpr n.602/73 (prot. n. 283134, 239278, 283150), sia la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1919/21 del 05.11.21 di inammissibilità del gravame proposto dall’avv. L.”. Per tale ragione la Corte d’appello ha ritenuto superato il motivo di gravame inerente ai “vizi del pignoramento promosso da Equitalia (estinzione e improduttività degli effetti)”; ne discende che la doglianza riportata nel secondo motivo del presente ricorso è infondata sia con riferimento al doluto travisamento della disciplina dell’art. 72-bis sia in relazione alla lamentata violazione della corrispondenza fra chiesto e pronunciato e del principio della domanda, essendosi esplicitamente pronunciata la Corte d’appello sulla carenza di prova dell’esistenza del pignoramento esattoriale e dell’efficacia di un ordine di pagamento, ed essendo acquisito il dato del giudizio di opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi proposto avverso i pignoramenti ex art. 72-bis. La procedura non è inefficace né è estinta e la citata sospensione consente la permanenza, in capo all’INPS terzo pignorato, degli obblighi di custodia delle somme eventualmente dovute ai sensi dell’art. 546 c.p.c. con divieto di disposizione delle stesse (come riportato nella ord. Trib. Bari del 10/5/2016). Infondato è dunque il rilievo di inesistenza di ogni provvedimento che ritenga efficace l’ordine di pagamento diretto ex art. 72-bis, e di inesistenza del pignoramento diretto dei crediti verso terzi, ovvero di inesistenza della procedura esecutiva promossa da Equitalia.
Infondato è anche l’ulteriore profilo della irrilevanza dell’ordine di pagamento diretto in relazione ad un credito maturato in forza di titolo esecutivo depositato in data successiva alla notifica dell’atto di pignoramento esattoriale; al titolo esecutivo di natura giudiziale azionato verso INPS (sent. n.436/2014 dep. il 21/1/2014) non sarebbe opponibile un pignoramento del credito del debitor debitoris ex art. 72-bis del 14/12/2010. Invero, la normativa in esame prevede che l’atto di pignoramento contenga l’ordine di pagare il credito al concessionario entro 60 giorni dalla notifica del pignoramento per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data della notifica del pignoramento.
- Invero, come è stato osservato da questa Corte, nel pignoramento esattoriale rientrano anche i crediti maturati dal proprio debitore successivamente alla notifica del pignoramento, e anche dopo i 60 gg. per adempiere, purché derivino da rapporti già in essere al momento del pignoramento (sono pertanto ammissibili i crediti futuri, maturati dopo la notifica del pignoramento, a condizione che sorgano da un rapporto base già esistente anteriormente) fermo restando che riconoscimento da parte del terzo della propria qualità di debitor debitoris sia nell’an che nel quantum costituisca, naturalmente, un presupposto logico e giuridico ineliminabile della struttura del procedimento; sul punto, si veda quanto argomentato in Cass. n.28520/2025 (in motivazione ai par. 5, 6, 7 “… non vi sono dubbi che il procedimento speciale di cui agli artt. 72 e 72-bis del d.P.R. n. 602/1973 sia applicabile anche in relazione a crediti “futuri” (cioè, non ancora sorti al momento del pignoramento stesso), in conformità alla sua stessa ratio. D’altronde, per quelli da fitti o pigioni lo sancisce espressamente l’art. 72; per quelli da retribuzione la previsione è implicita, quanto meno nell’art. 72-ter, che indica i limiti in cui tali crediti sono pignorabili. È, dunque, certamente da escludersi che il pignoramento speciale in esame possa avere ad oggetto esclusivamente i crediti esigibili al momento del pignoramento, dovendosi certamente ammettere che esso possa avere ad oggetto anche crediti che diventano esigibili successivamente, purché derivanti da un rapporto base già in essere al momento del pignoramento, esattamente come avviene per il pignoramento ordinario dei crediti”). Nella citata pronuncia è stato anche affermato che non potendo valere il pignoramento sine die, “nell’incertezza sulla effettiva sussistenza dell’obbligo del terzo rispetto al rapporto obbligatorio attinto dal pignoramento, occorre senz’altro individuare un termine entro il quale la conversione debba avere luogo per cui, in mancanza di essa, si determini l’inefficacia del pignoramento e la definitiva estinzione della procedura esecutiva”.
- Orbene, nel caso in esame, per quanto innanzi visto e affermato dal giudice di merito che ha valorizzato i documenti di prova in quella sede prodotti, non si è avverata la condizione di inefficacia ed estinzione della procedura esecutiva, e la sentenza n.436/2014 in cui risultano liquidati i compensi del difensore antistatario dell’assistito sig. R. per l’attività defensionale svolta nel corso del processo, allegata in atti del presente fascicolo, risulta emessa nell’ambito di un procedimento iscritto a ruolo nel 2005, prima della notifica del pignoramento ex 72-bis. Trattasi quindi di un credito maturato successivamente a tale data ma sorto sulla base di un rapporto processuale già in essere al momento del pignoramento.
Quanto alla questione pregiudiziale, subordinata all’eventuale rigetto dei motivi di ricorso, va osservato che essa è solo genericamente accennata, e per la prima volta, nelle memorie illustrative, senza porre specifici rilievi di contrasto con norme e principi di diritto europeo; in particolare non rileva il generico richiamo all’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, inerente al diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, e ad un giudice imparziale, né il richiamo all’art. 6 CEDU sul diritto ad un equo processo ed all’accesso alla tutela giurisdizionale, non ravvisandosi nella fattispecie alcuna doglianza al mancato accesso ad un giudizio pubblico, equamente esaminato, assistito da garanzie difensive, alla presenza di un giudice imparziale; i rimedi esperiti in opposizione all’esecuzione e nei gradi di giudizio dimostrano invece che l’ordinamento nazionale abbia assicurato un accesso effettivo alla giustizia. E ad ogni modo, non ricorre obbligo di rinvio pregiudiziale ove la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione già sottoposta alla Corte in relazione ad analoga fattispecie, ferma restando la facoltà del giudice nazionale di riproporre la questione, quando sul punto di diritto già esista una giurisprudenza consolidata della Corte, quando l’applicazione o meno della norma UE al caso concreto si imponga con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi (cfr. sent. 6/10/1982, 283/81 CILFIT); orbene i principi generali emergenti dalle citate pronunce di questa Corte escludono dubbi interpretativi, tenuto conto che nella struttura del pignoramento cd. esattoriale la tutela giurisdizionale non è eliminata, ma semplicemente posticipata, potendo il contribuente adire il giudice ordinario per sospendere l’esecuzione o accertare cause estintive o di inefficacia, azioni che nel caso in esame sono state esperite, con esiti di cui si è dato atto sotto il profilo di ammissibili allegazioni probatorie e la cui valutazione è insindacabile in questa sede.
Entrambi i motivi sono quindi infondati, sotto plurimi profili. Al rigetto del ricorso non fa seguito la condanna alle spese processuali, in assenza di costituzione di INPS.
Seguono le disposizioni sul contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Quarta
Sezione Civile, il 10 luglio 2026
La Presidente
Rossana Mancino