
Il pignoramento esattoriale presso terzi può colpire anche un credito che, al momento della notifica, non è ancora maturato?
La risposta arriva dalla Cassazione, ordinanza n. 25217 del 10 settembre 2026, che chiarisce l’ambito di applicazione dell’art. 72-bis d.P.R. 602/1973.
Un avvocato, creditore dell’INPS per somme liquidate in suo favore quale difensore distrattario, avvia un pignoramento presso terzi.
L’INPS si oppone, rilevando che quelle somme erano già interessate da un precedente pignoramento esattoriale promosso da Equitalia.
Il punto è temporale: il pignoramento risale al 2010, mentre il titolo giudiziale che liquida il credito dell’avvocato è del 2014.
Può un pignoramento notificato anni prima vincolare anche un credito maturato successivamente?
L’art. 72-bis d.P.R. 602/1973 disciplina una forma speciale di pignoramento presso terzi che consente all’agente della riscossione di ordinare direttamente al terzo il pagamento delle somme dovute al debitore, senza il normale passaggio davanti al giudice dell’esecuzione, salvo opposizioni.
Secondo la Cassazione, questo pignoramento può comprendere anche crediti maturati dopo la sua notificazione, e anche oltre il termine di sessanta giorni previsto per l’adempimento del terzo.
Ma a una condizione:
il credito futuro deve derivare da un rapporto base già esistente al momento del pignoramento.
La Corte richiama sul punto Cass. 28520/2025: non è necessario che il credito sia già esigibile quando viene notificato il pignoramento; è sufficiente che trovi origine in un rapporto giuridico già in essere.
Nel caso concreto, il credito dell’avvocato viene liquidato con una sentenza del 2014, ma nasce da un giudizio iniziato nel 2005.
Per la Cassazione si tratta quindi di un credito maturato successivamente, ma sorto sulla base di un rapporto processuale già in essere al momento del pignoramento.
Per questo il vincolo può estendersi anche a quel credito.
La distinzione da fare è dunque semplice:
se il credito futuro deriva da un rapporto già esistente, il pignoramento può colpirlo;
se invece deriva da un rapporto sorto solo dopo, il principio non opera.
C’è un limite.
Il pignoramento sui crediti futuri non può trasformarsi in un vincolo permanente.
Quando vi sia incertezza sull’effettiva insorgenza del credito, deve essere individuato un limite temporale oltre il quale il pignoramento non può continuare a produrre effetti.
In mancanza della futura insorgenza del credito, il pignoramento diventa inefficace e la procedura esecutiva si estingue.
La sospensione non comporta automaticamente la liberazione delle somme.
Se la procedura non è stata dichiarata estinta o inefficace, restano in capo al terzo pignorato gli obblighi di custodia previsti dall’art. 546 c.p.c., con conseguente divieto di disporre delle somme vincolate.
La Cassazione rigetta il ricorso.
Il credito del difensore, pur liquidato con una sentenza successiva al pignoramento, deriva infatti da un rapporto processuale già esistente prima della notifica del vincolo.
Il pignoramento ex art. 72-bis può quindi produrre effetti anche su quel credito.
Il principio è questo:
il pignoramento esattoriale può colpire anche crediti futuri, purché derivino da un rapporto base già esistente al momento della notificazione.
Non conta quindi solo quando il credito diventa liquido ed esigibile.
Conta soprattutto da quale rapporto nasce.
Con un limite: il vincolo sui crediti futuri non può durare per sempre.
In altre parole, il pignoramento può arrivare fino al futuro. Ma solo se quel futuro, giuridicamente, era già iniziato.
Documenti correlati:
Testo integrale di Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n. 25217 del 10/09/2026