In tema di revocazione della donazione per sopravvenienza di figli, l’art. 803 c.c. si riferisce alla filiazione derivante da procreazione, cui si aggiunge l’adozione piena per effetto dell’espressa equiparazione legislativa dell’adottato al figlio nato nel matrimonio, e non è suscettibile di interpretazione estensiva tale da ricomprendere l’adozione di persona maggiore di età. Né la riforma della filiazione di cui alla legge n. 219 del 2012, nell’affermare l’unicità dello stato di figlio, ha ampliato le ipotesi di revocazione previste dall’art. 803 c.c. fino a comprendervi l’adozione del maggiorenne.
La diversa disciplina prevista dall’art. 803 c.c. per l’adozione di persone maggiori di età, rispetto alla filiazione derivante da procreazione e all’adozione piena, non contrasta con il principio di uguaglianza, attesa la diversità degli effetti giuridici dell’adozione civile, nella quale l’adottato conserva i diritti e i doveri verso la famiglia d’origine e, salvo le eccezioni previste dalla legge, non instaura rapporti civili con i parenti dell’adottante. La filiazione e l’adozione piena non possono pertanto costituire tertium comparationis ai fini del giudizio di ragionevolezza dell’art. 803 c.c.
Cassazione civile, sez. II, sentenza 18/09/2026 (ud. 28/05/2026) n. 25538
(Francesco Maria Cirillo - Presidente; Giuseppe Tedesco - Consigliere Rel.)
FATTI DI CAUSA
I fatti sono così riassunti nella sentenza impugnata: «Con atto di citazione notificato il 10 gennaio 2018 ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la sorella e la nipote ex fratre chiedendo la revoca, ex art. 803 c.c., delle donazioni da lei effettuate in favore di queste ultime e la conseguente condanna delle predette parti convenute, in via principale, alla restituzione delle quote e dei beni oggetto di donazione e, in via subordinata, alla corresponsione di una somma di denaro equivalente al valore dei beni donati.
A fondamento delle proprie domande ha allegato quanto segue:
- di essere nubile, senza figli e di essersi determinata, per ragioni personali e familiari, ad effettuare alcune donazioni in favore della sorella e dei nipoti e figli del fratello
- di aver donato a con atto del 17 dicembre 2011, l’usufrutto su quote pari al 28% del capitale sociale della società S.r.l., unitamente alla piena proprietà su quote pari al 4% del capitale sociale della medesima società;
- di aver donato a con atto del 16 aprile 2013, la nuda proprietà su quote pari al 99,69% del capitale sociale di ....S.r.l.;
- di aver donato a con atto del 5 dicembre 2016, la nuda proprietà su quote pari al 33,33% del capitale sociale di s.a.s.;
- di aver avuto, sin dalla nascita di un sentimento di affetto materno verso il predetto nipote, tanto da determinarsi ad adottarlo nelle forme dell’adozione del maggiorenne; che con provvedimento del 21 aprile 2017 il Tribunale di Milano ha dichiarato l’adozione di donazioni hanno sottratto a maggior valore, con necessità di reintegrare il patrimonio in favore del figlio adottivo, onde garantirgli uno standard di vita e prospettive di lavoro adeguati alla sua condizione sociale e alle sue legittime aspirazioni.
Premesso l’orientamento tradizionale nei rapporti tra adozione e revoca ex art. 803 c.c., la parte attrice ha indicato le ragioni di carattere testuale (assenza di qualsiasi limitazione nella disciplina positiva del codice civile) e sistematico (anacronismo della relazione tra minore età e obblighi di mantenimento; assenza di vincoli di destinazione per il patrimonio del donante che agisce in revoca; mancanza di una distinzione analoga nell’ipotesi di sopravvenienza di figli e successione testamentaria; “la comune natura di allocazione patrimoniale ai fini successori nella divisione e nella adozione di maggiorenne”) che, secondo la prospettazione di tale parte, giustificherebbero la libera revocabilità delle donazioni anche nell’ipotesi di sopravvenuta adozione di persona maggiore di età e comporterebbero, nell’ipotesi di una diversa interpretazione della norma, l’illegittimità costituzionale della stessa.
Costituitasi in giudizio ha puntualmente confutato il fondamento delle domande, chiedendone il rigetto.
Concessi i termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c. ed esauritasi l’attività istruttoria nell’acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti costituite, la causa è stata decisa, nella contumacia di con sentenza n. 7977/2019, con la quale il Tribunale di Milano, Quarta Sezione Civile, ha rigettato le domande proposte da …. condannandola a rimborsare le spese processuali anticipate liquidate in euro 36.000,00, oltre accessori di legge e dichiarando irripetibili le spese di lite nei confronti della parte contumace.
Il giudice di primo grado ha ritenuto – in ciò conformandosi ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6761 del 2012 - che l’istituto della revocazione delle donazioni per sopravvenienza di figli, di cui all’art. 803 c.c., non sia applicabile al caso, quale quello in esame, di adozione di maggiorenne (usualmente denominata adozione ordinaria, per ricordare la sua origine classica e la sede codicistica della sua disciplina, regolata dagli artt. 291 e ss. c.c.).
Dopo aver evidenziato, anche attraverso il richiamo della giurisprudenza della Corte Costituzionale, le differenze tra l’adozione ordinaria e l’adozione c.d. speciale (cioè l’adozione dei minori, regolata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184), la sentenza impugnata ha ritenuto giustificata una diversità di disciplina tra i due istituti, reputando, quindi, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 803 c.c., sollevata da parte attrice, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la revocazione degli atti di liberalità per sopravvenienza di figli adottivi maggiori di età».
La Corte d’appello di Milano, adita da nel contraddittorio e nella contumacia di ha confermato la decisione di primo grado, uniformandosi anch’essa al principio di Cass. n. 6761 del 2012: l’istituto della revocazione della donazione per sopravvenienza di figli risponde alla esigenza di consentire al donante di riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione già disposta a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio o della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione che derivano da tale evento, come anche nell’adozione del minore d’era ex art. 27 della l. n. 184/1983. La revocazione, quindi, non è ammessa per la sopravvenuta adozione del maggiore d’età, la quale è finalizzata non a proteggere la prole, ma ad assicurare la trasmissione del nome e del patrimonio, risultando pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 803 c.c. in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la revocazione degli atti di liberalità per sopravvenienza di figli adottivi maggiorenni.
Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso affidato a due motivi.
Si è poi costituito nel giudizio quale unico erede della ricorrente, deceduta il 5 giugno 2023.
..... ha resistito con controricorso, mentre .... resta intimata.
Proposta dal Consigliere delegato, la definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in ragione della ritenuta manifesta infondatezza dell’impugnazione per cassazione, la causa, su tempestiva istanza dei ricorrenti, è stata, quindi, fissata, per la decisione in camera di consiglio; quindi rimessa alla pubblica udienza sulla questione riguardante l’interpretazione dell’art. 803 c.c.
Le parti hanno depositato memoria.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 803 c.c., con il quale il ricorrente rileva in primo luogo che l’art. 803 c.c. non menziona i figli adottivi, siano essi maggiorenni o minorenni, né sono previste distinzioni in funzione dalla loro età, ma pone esclusivamente in campo la nozione di “figlio”, mentre tace sulla tipologia (di figlio) che dovrebbe consentire la revoca delle donazioni. A questo primo rilievo, il ricorrente aggiunge che la giurisprudenza consente la revocazione della donazione anche se il figlio sopravvenuto sia un adottivo, e non un figlio legittimo o naturale, dando quindi per implicito che i margini applicativi della disposizione siano tendenzialmente “aperti”. Tale assunto risulterebbe confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 2000, nella cui motivazione si legge che l’ambito applicativo dell’art. 803 c.c. comprende anche «la sopravvenuta adozione quantomeno quella dei minori poiché l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo dagli adottanti». Secondo il ricorrente, l’uso del termine quantomeno vuol dire che la revocazione è rimessa alla discrezionalità del donante in ambo le ipotesi di adozione, «e debba razionalmente accogliere il figlio adottivo quale che ne sia l’età».
Si rimarca ancora da parte del ricorrente: a) che unico fondamento della revocazione è quello di consentire al donante di rivalutare la opportunità dell’atto di liberalità compiuto in seguito al fatto sopravvenuto della nascita di figli o discendenti, indipendentemente dal titolo della filiazione: b) che il riconoscimento dello status unico di figlio avrebbe reso progressivamente più inattuale la persistenza di distinzioni basate sul titolo in virtù del quale si perviene all’instaurazione del legame fra genitori e figli; c) che il timore, talvolta proposto per giustificare l’interpretazione restrittiva della norma, che l’adozione di un maggiore d’era potrebbe condurre a un’arbitraria revoca della donazione da parte del donante, allude a un uso distorto degli istituti giuridici, sempre possibile, ma che non può condizionare l’interprete nel definirne il perimetro applicativo.
In memoria si ripercorre infine la mutata configurazione sociologica dell’adozione del maggiorenne, «che non persegue più, soltanto, la funzione tradizionale di trasmettere il cognome e il patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul piano degli alimenti e delle successioni, ma è uno strumento che nasce dalle (e si adegua alle) sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali, pur riconosciuti come non assenti».
Si ha cura di precisare che la tesi non mira a sostenere «l’equivalenza a tutti gli effetti giuridici dei due istituti diversi». Si intende piuttosto sostenere «con assoluta convinzione l’equivalenza di due istituti rispetto alla possibilità per il donante di ripensare gli atti liberalità quando ancora non aveva lo status di genitore».
Il secondo motivo pone la questione di costituzionalità dell’art. 803 c.c. sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, che imporrebbe una riformulazione dell’art. 803 c.c. in senso conforme alla parità di diritti fra i figli adottivi maggiori d’età e le ulteriori tipologie di filiazione.
2. - I motivi, suscettibili di esame congiunto, sono infondati.
La norma contenuta nell’art. 803 c.c., secondo il testo originario, in vigore dal 19 aprile 1942 al 6 febbraio 2014, operava in presenza di due presupposti, l’uno di carattere negativo (inesistenza, o ignoranza dell’esistenza, di figli o discendenti legittimi del donante al momento della donazione), l’altro di carattere positivo: sopravvenienza, o sopravvenuta conoscenza dell’esistenza, di un figlio o discendente legittimo – o di un figlio naturale – del donante.
Secondo l’opinione generalmente condivisa, il termine «legittimo» doveva essere inteso in senso tecnico; comprendeva perciò anche i legittimati al tempo della donazione e coloro che acquistavano lo status di figli di legittimati per effetto del matrimonio putativo. Comprendeva ancora, dopo la legge n. 184 del 1983, l’adozione c.d. legittimante, mentre dubbi erano sorti con riferimento all’adozione speciale, perché essa attribuiva lo status di figlio legittimo, ma più limitato di quelle normale. Un ulteriore caso di revocabilità contemplato dall’art. 803 c.c. era il riconoscimento di un figlio naturale.
È noto che la Riforma della filiazione (legge n. 219 del 2012), con la proclamazione del principio di unicità dello stato di figlio, ha fatto venir meno la distinzione fra “figli legittimi" e "figli naturali". L’art. 1, comma 11, L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto che, nel Codice civile, le parole: "figli legittimi" e "figli naturali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: "figli"." Il testo attuale della norma attualmente dispone: «Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante».
Se ne deve dedurre che, anche in relazione al testo dell’art. 803 c.c., la modifica rifletta, come è avvenuto per una molteplicità di norme del secondo libro del Codice civile, il venir meno della distinzione fra figli legittimi e naturali; ma, di per sé, non abbia letteralmente ampliato le ipotesi di revocazione già contemplate dalla norma originaria, limitate alla filiazione di sangue, con l’aggiunta dell’adozione «piena» (infra).
Si ricorda che il nuovo art. 74 c.c., come sostituito dall’art. 1, comma 1, della medesima legge n. 219/2912, dispone: «La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti».
3. - La Corte costituzionale, con sentenza del 3 luglio 2000, n. 25, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 803 c.c., nella parte in cui prevede che, in caso di sopravvenienza di un figlio naturale, la donazione possa essere revocata solo se il riconoscimento del figlio sia intervenuto entro due anni dalla donazione.
Si legge nella motivazione di questa sentenza, pronunziata nel vigore della norma nel testo precedente alla Riforma della filiazione, che all’«intervenuta conoscenza dell'esistenza, di un figlio o di un discendente legittimo del donante [...] vanno equiparate la sopravvenienza della legittimazione del figlio naturale, che ai sensi dell'art. 280 cod. civ. attribuisce la qualità di figlio legittimo, e la sopravvenuta adozione, quantomeno quella dei minori prevista dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, poiché l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti (art. 27 della legge stessa)».
In verità, nonostante l’uso del termine «quantomeno» sembri alludere a una questione interpretativa, deve riconoscersi che quest’ultimo tipo di adozione sia senz’altro incluso nella norma, benché la formulazione letterale non la menzioni (né poteva, dal momento che tale formulazione è anteriore alla previsione dell’adozione detta legittimante). Invero, il valore precettivo della norma, secondo la quale, in virtù dell’adozione di cui si tratta,
«l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottati» (art. 27 l. 184/1983, che nel testo attuale dispone: «Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome»), sta proprio in ciò, che ogni norma sopravvenuta o anteriore la quale ricollega un effetto giuridico alla filiazione «legittima» (ora nata nel matrimonio) si intende produttiva del medesimo effetto anche in relazione all’adozione detta legittimante.
È utile operare un parallelismo con la disciplina successoria. In tema di successione legittima, l’art. 566 c.c. attribuisce l’intera eredita ai «figli in parti uguali». Soggiunge l’art. 567 c.c. «Ai figli sono equiparati gli adottivi» (formulazione identica si ritrova nell’art. 536 c.c., comma 2, c.c. in tema di diritti riservati ai legittimari). Con riferimento ai figli adottivi, l’equiparazione ai figli legittimi non deve essere riferita all’adozione «piena» o «legittimante», regolata dagli art. 6 ss. della legge 184/83, perché questa attribuisce all’adottato lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti (art. 27) e non è più limitata, come nel regime precedente (art. 214/27 c.c. abr.), ai parenti in linea retta dei genitori adottivi, ma si estende ai parenti in linea collaterale. Essi sono compresi nella previsione dell’art. 566 c.c., non in quella dell’art. 567 c.c. Pertanto, il riferimento dell’art. 567 c.c., là dove dispone l’equiparazione dei figli adottivi ai figli, con la precisazione che essi «sono estranei alla successione dei parenti dell’adottante», va inteso limitatamente all’adozione regolata dal Codice civile, ora denominata «adozione di persone maggiori d’età» (art. 291 ss. c.c.), senza che sia qui necessario indagare sui riflessi, sotto questo profilo, della sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 2022 in tema di adozione di minori in casi particolari (infra).
- Tornando al problema oggetto di causa vale la pena ricordare che, nel vigore della norma originaria dell’art. 803 c.c. (quando ancora non esisteva l’adozione «legittimante»), si era detto che la sopravvenienza dell’adozione di una persona non aveva rilevanza, perché l’adozione dipende dalla volontà del donante, il quale se ne potrebbe servire a suo arbitrio per revocare la donazione. La possibilità che l’adozione potesse essere fatta allo scopo di poter revocare l’anteriore donazione è stata giustamente ritenuta estrema e implausibile. Si può aggiungere inoltre che la medesima obiezione - cioè che non si possono ammettere cause di revocazione di un contratto in dipendenza di fatti rimessi alla volontà di una sola delle parti - è teoricamente riferibile anche all’adozione «piena»; tuttavia, è certo che tale tipologia di adozione non può dar luogo a discussione nella prospettiva della revoca delle donazioni, perché l’adottato acquista, per espressa disposizione di legge, il medesimo status del figlio nato nel matrimonio degli adottanti; diversamente il «rapporto civile» fra adottato e adottante non è in generale equiparato allo stato di filiazione. Si deve quindi riconoscere, in presenza di norme che dispongono la equiparazione degli adottivi ai figli per singoli effetti, con esplicita esclusione di altri effetti che altrimenti potrebbero in astratto giustificarsi (artt. 74, 300, 304 c.c.), che la scelta operativa nel senso di ammettere una interpretazione estensiva dell’art. 803 c.c., tale da includere l’adozione regolata dal Codice civile, ora denominata «adozione di persone maggiori di età», non sia percorribile.
Tale conclusione trova un’ulteriore conferma nella constatazione che altra norma, contenuta nello stesso libro del codice e che disciplina l’identica ipotesi della «sopravvenienza di figli», menziona, invece, anche l’adottato: il riferimento è alla disposizione dell’art. 687 c.c., secondo la quale «sono revocate di diritto» per la sopravvenienza di un figlio, anche adottivo, le anteriori disposizioni testamentarie; la norma dell’art. 687 c.c. ha, a propria volta, antecedente in quella dell’art. 888 del codice civile del 1865, che del pari la menziona. Anche la disposizione dell’art. 803 c.c. non è frutto di un’innovazione introdotta dai compilatori del vigente Codice civile, ma è stata mantenuta sulla base di antecedenti costituiti da quella dell’art.1083 del Codice civile del 1865 e, prima dell’art. 960 code civil; ora nessuno di tali antecedenti menziona l’adozione. Per di più, la materia dei fatti legittimanti la revocazione è stata espressamente riconsiderata dai compilatori del vigente Codice civile, non limitatisi a recepire le indicazioni degli antecessori, avendo ad esse aggiunto la menzione del caso di sopravvenuto riconoscimento di figli naturali: l’espressa riconsiderazione della materia rende non verosimile il sospetto che la perdurante omissione dell’adozione sia dipesa da disattenzione, anziché da una consapevole scelta.
Giova a questo punto rimarcare che la donazione è prima di tutto un contratto, come si premura di precisare lo stesso legislatore (art. 769 c.c.), pur optando per la collocazione della relativa disciplina all'interno del libro II c.c., dedicato alle successioni. Come tale la donazione è, quindi, soggetta alla disciplina generale dei contratti, che comprende l'art. 1372 c.c., in base al quale: «Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge». La revoca deve essere giustificata da una norma di legge che esplicitamente la preveda.
– Se le considerazioni sopra esposte sono vere, deve riconoscersi che le argomentazioni usate dalla giurisprudenza di legittimità per escludere la revocazione delle donazioni per sopravvenuta adozione del maggiore di età (Cass. n. 6761/2012) - fondate, da un lato, sul rilievo che la ratio dell’art. 803 c.c. risponderebbe all’esigenza di consentire al donante di riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione già disposta a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio o della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, che derivano da tale evento, dall’altro, e specularmente, sulla considerazione che l’istituto dell’adozione ordinaria, diversamente dall’adozione di minori di età, «non è finalizzato alle esigenze di protezione della prole, essendo piuttosto diretto ad assicurare all'adottante la perpetuazione di una discendenza e la trasmissione del nome e del patrimonio» - più che al piano dell’interpretazione sono da riferire piuttosto al quesito se abbia fondamento razionale la diversa considerazione dell’adottato rispetto ai figli, fatta dall’art. 803 c.c.
Identicamente a tale quesito sono da riferire le critiche rivolte in dottrina alla soluzione recepita dalla giurisprudenza di legittimità (critiche ampiamente richiamate nel ricorso), fondate, per un verso, sulla considerazione che l’esigenza di mantenere, istruire ed educare la prole è estranea alla funzione dell’istituto della revocazione delle donazioni, concessa al donante per riconsiderare l’opportunità dell’atto di liberalità compiuto, e, per altro verso, sul rilievo che l’adozione di maggiore di età potrebbe assolvere una funzione familiare in senso proprio.
Il ricorrente, in memoria, evidenzia che la rinnovata funzione solidaristica dell’adozione civile è stata affermata anche di recente la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.29684/2024), che si è collocata nel solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale: «L'adozione della persona maggiore d'età non solo sottende un imprescindibile movente personalistico implicito nella scelta di trasmettere sia il proprio cognome sia il proprio patrimonio all'adottato, ma è in grado altresì di assecondare istanze di tipo solidaristico, variamente declinate»: così Corte cost. n. 135 del 2023. In questo senso, secondo la giurisprudenza costituzionale, l’adozione civile ha trovato nuova linfa nell'evoluzione dei costumi sociali, «lasciando trasparire una varietà di possibili funzioni, anche solidaristiche, cui l'istituto può assolvere». Ebbene, la Corte costituzionale, come rileva la sentenza n. 135 del 2023, ha inteso assecondare tali nuove funzioni, «ammettendo, con le sentenze n. 245 del 2004 e n. 557 del 1988, l'adozione di persone maggiori d'età anche da parte di chi abbia figli nati nel matrimonio o fuori del matrimonio, purché maggiorenni e consenzienti, e riconoscendo l'applicabilità al loro assenso della disciplina prevista dall'art. 297, secondo comma, cod. civ. (sentenza n. 345 del 1992)». La Corte costituzionale sottolinea come emerga dalla giurisprudenza di legittimità, «un chiaro dato sociale [...] verso un ulteriore ampliamento dell'accesso all'istituto (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 3 febbraio 2022, n. 3462, con riguardo all'adozione della persona interdetta; sentenza 3 febbraio 2006, n. 2426, relativa all'adozione da parte di chi abbia figli minorenni; sentenze 3 aprile 2020, n. 7667 e 14 gennaio 1999, n. 354 che si sono espresse sul divario di età tra adottante e adottando)».
Insomma, «L'adozione di persone maggiori di età non persegue più, e soltanto, per come vive attualmente nell'ordinamento, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali» (Corte costituzionale sentenza n. 5 del 2024).
Senza che sia minimamente necessario indagare oltre sulla rinnovata funzione solidaristica assunta dall’istituto, la tendenza che si ricava dall’esame della giurisprudenza costituzionale è certamente nel senso di un progressivo ampliamento dell’ambito di applicazione dell’adozione del maggiorenne, oltre a una maggiore attenzione alla sussistenza del contesto relazionale e familiare che tale adozione giustifichi. Ma rimane comunque fermo che l’evoluzione non ha riguardato gli effetti giuridici dell’adozione civile, che, pure nel quadro delle spinte volte a valorizzare la funzione solidaristica dell’istituto, continuano a rimanere, anche per il Giudice delle leggi, «ben diversi rispetto a quelli dell'adozione piena e dell'adozione in casi particolari, incentrati sulla cura del minore e sulla tutela del suo preminente interesse»: così Corte cost. n. 135 del 2023, sulla scia della sentenza n. 79 del 2022, con la quale è stata dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, mediante rinvio al secondo comma dell’art. 300 c.c., prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante.
La sentenza n. 79 del 2022, appena citata, dopo avere esaminato la disciplina dell’adozione in casi particolare, osserva: «Il quadro normativo richiamato palesa, dunque, che il minore adottato ha lo status di figlio e nondimeno si vede privato del riconoscimento giuridico della sua appartenenza proprio a quell'ambiente familiare, che il giudice è chiamato, per legge (art. 57, comma 2, della L. n. 184 del 1983), a valutare, al fine di deliberare in merito all'adozione. Ne consegue che, a dispetto della unificazione dello status di figlio, al solo minore adottato in casi particolari vengono negati i legami parentali con la famiglia del genitore adottivo. Irragionevolmente un profilo così rilevante per la crescita e per la stabilità di un bambino viene regolato con la disciplina di un istituto, qual è l'adozione del maggiore d'età, plasmato su esigenze prettamente patrimoniali e successorie».
Con tale pronunzia l’adozione in casi particolari è stata avvicinata, con riferimento al profilo della parentela, al modello dell’adozione piena, distaccandosi dall’adozione civile, proprio perché l’adozione in casi particolari, diversamente dall’adozione civile, riguarda i minori e si fonda sull’accertamento giudiziale che essa realizza il «preminente interesse del minore» (art. 57, comma 1, l. n. 184 del 1983). La constatazione che, in singoli casi concreti, l’adozione di maggiori d’età potrebbe rispondere ad una vera e propria funzione familiare, oltre a quella ordinaria, di consentire all’adottante la trasmissione del cognome e del patrimonio, richiama una funzione che non è riferibile per definizione a un minore: la maggiore età è un requisito dell’adozione civile, che produce «effetti ben diversi rispetto a quelli dell'adozione piena e dell'adozione in casi particolari».
6. È giunto il momento di soffermarsi sommariamente, per la parte che qui interessa, sui “diversi effetti” dell’adozione civile rispetto all’adozione «piena», richiamati dalla giurisprudenza costituzionale. In aggiunta a quanto dispone per la sola la adozione civile l’art. 74 c.c. in tema di parentela, basta ricordare che l’adottato maggiore d’età acquista i diritti successori nei confronti dell’adottante, mentre quest’ultimo non acquista alcun diritto di successione nei confronti dell’adottato (art. 304 c.c.), il quale conserva tutti i diritti e i doveri verso la famiglia di origine (art. 300, comma 1, c.c.). L’adottato non ha alcun diritto di successione nei confronti dei parenti dell’adottante (art. 304 c.c.). Ex art. 300, comma 2, c.c.: «L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge».
In presenza di tale diversità di effetti (non incisa dagli interventi della Corte costituzionale), la disciplina dell’adozione «piena» (e a fortiori della filiazione derivante da procreazione) non può operare quale tertium comparationis al fine di suffragare il sospetto che il diverso trattamento riservato all’adozione di persone maggiore di età dall’art. 803 c.c. sia irragionevole o contrario al principio di uguaglianza.
Le critiche rivolte nel ricorso a Cass. 6761/2012, nella parte in cui questa Corte cui instaura un collegamento fra la revocazione e i doveri del genitore nei confronti del minore, muovono dalla considerazione che la revoca non avvantaggia il figlio sopravvenuto, ma fa ritornare nel patrimonio del donante quanto ne era uscito e di cui il donante può disporre nel modo più assoluto. L’obiezione è difficilmente superabile, ma non vale a far passere in secondo piano l’evidente collegamento fra il diritto di revocazione e la sopravvenuta filiazione. Insomma, l’atteggiamento «psico-emotivo» del donante, per usare un’espressione che si legge nel ricorso, incline e rivedere le scelte fatte, potrebbe ravvisarsi con il sopraggiungere di una pluralità di legami; tuttavia, esso è assecondato dalla legge solo in presenza di una sopravvenuta filiazione. La filiazione, nella prospettiva della norma, è solo la filiazione derivante da procreazione, con l’aggiunta dell’adozione «piena» per espressa disposizione di legge. In questo senso le considerazioni proposte dalla giurisprudenza di legittima in Cass. 6761 del 2012 conservano la loro validità, perché un rapporto di filiazione, assimilabile a quello di sangue (il solo che i compilatori intendevano proteggere con l’accordare al donante il diritto di revoca delle donazioni) implica la minore età dell’adottato. È quindi infondata anche la questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente con il secondo motivo.
7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
La natura della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di lite; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 28/05/2026.
Il giudice estensore
GIUSEPPE TEDESCO
Il Presidente
FRANCESCO MARIA CIRILLO