
Chi adotta una persona maggiorenne può revocare le donazioni fatte prima dell’adozione? Per la Cassazione no: l’art. 803 c.c. sulla revocazione per sopravvenienza di figli non si applica all’adozione del maggiorenne.
La sopravvenuta adozione di una persona maggiorenne consente di revocare le donazioni effettuate quando il donante non aveva figli?
La risposta arriva dalla Cassazione, Seconda sezione civile, con la sentenza n. 25538 del 18 settembre 2026: no.
Il caso riguarda una donna, nubile e senza figli, che aveva effettuato diverse donazioni di quote societarie in favore della sorella e della nipote. Successivamente aveva adottato un nipote maggiorenne e aveva chiesto la revocazione delle donazioni ai sensi dell’art. 803 c.c., sostenendo la necessità di reintegrare il proprio patrimonio anche nell’interesse del figlio adottivo.
Tribunale e Corte d’appello respingono la domanda. La questione arriva quindi in Cassazione.
L’art. 803 c.c. consente di revocare le donazioni fatte da chi, al momento della liberalità, non aveva o ignorava di avere figli o discendenti, quando successivamente sopravviene o viene conosciuta l’esistenza di un figlio o discendente.
La riforma della filiazione introdotta dalla legge n. 219 del 2012 ha eliminato la distinzione tra figli legittimi e naturali e affermato il principio dell’unicità dello stato di figlio.
Secondo la Cassazione, però, questa modifica non ha ampliato l’ambito dell’art. 803 c.c. fino a comprendere anche l’adozione del maggiorenne.
La disposizione continua a riferirsi alla filiazione derivante da procreazione, cui si aggiunge l’adozione piena, perché in questo caso la legge attribuisce espressamente all’adottato lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti.
Diversa è l’adozione di persone maggiorenni disciplinata dagli artt. 291 e seguenti c.c.
Lo conferma anche l’art. 74 c.c.: il vincolo di parentela sorge pure nel caso di figlio adottivo, ma non nell’adozione di persone maggiori di età.
La soluzione non è nuova. Già Cass. 6761/2012 aveva escluso la revocazione per sopravvenuta adozione del maggiorenne. La sentenza n. 25538/2026 conferma quel principio, confrontandolo con la successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale dell’istituto.
La Cassazione riconosce che l’adozione del maggiorenne ha assunto nel tempo anche funzioni personali, familiari e solidaristiche.
Questo sviluppo, però, non ne modifica gli effetti giuridici.
L’adottato maggiorenne conserva infatti i diritti e i doveri verso la famiglia d’origine, acquista diritti successori nei confronti dell’adottante e, salvo specifiche eccezioni, non instaura rapporti civili con i parenti dell’adottante.
Sono effetti diversi da quelli dell’adozione piena e non consentono quindi di estendere in via interpretativa l’art. 803 c.c.
C’è poi un ulteriore dato testuale.
Quando disciplina la revoca delle disposizioni testamentarie per sopravvenienza di figli, l’art. 687 c.c. menziona espressamente anche il figlio adottivo. L’art. 803 c.c., invece, non contiene un’analoga previsione.
Per la Cassazione, questa differenza conferma che l’adozione del maggiorenne non può essere aggiunta in via interpretativa tra le cause di revocazione della donazione.
Del resto, la donazione è un contratto e l’art. 1372 c.c. stabilisce che può essere sciolto soltanto per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. La revoca richiede quindi una specifica base normativa.
La Cassazione respinge anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 803 c.c. rispetto all’art. 3 Cost.
Secondo il ricorrente, escludere l’adottato maggiorenne dalla revocazione avrebbe creato una disparità di trattamento rispetto agli altri figli.
Per la Corte, però, il confronto non regge proprio perché sono diversi gli effetti giuridici delle varie forme di filiazione e adozione.
La filiazione e l’adozione piena non possono quindi essere utilizzate come tertium comparationis per sostenere l’irragionevolezza della disciplina prevista per l’adozione del maggiorenne.
La regola è chiara: l’adozione di una persona maggiorenne non consente di revocare le donazioni effettuate in precedenza ai sensi dell’art. 803 c.c.
La revocazione per sopravvenienza di figli riguarda la filiazione e l’adozione piena, non l’adozione del maggiorenne.
L’adozione può cambiare i rapporti familiari e successori, ma non riporta indietro le lancette delle donazioni già fatte.
Documenti correlati: