Danno parentale – sofferenza morale – prova presuntiva

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.25833 del 26/09/2026

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Responsabilità civile – Danno non patrimoniale – Danno parentale – Macrolesioni – Sofferenza morale – Presunzioni semplici – Onere della prova

Il danno non patrimoniale iure proprio del prossimo congiunto è risarcibile anche quando il rapporto parentale, pur non definitivamente perduto, risulti gravemente compromesso dalle menomazioni psicofisiche riportate dalla vittima primaria. Con riferimento ai componenti della famiglia nucleare, quali figli, genitori e fratelli, la sofferenza morale soggettiva può essere accertata in via presuntiva sulla base del rapporto di stretta parentela e della gravità delle lesioni, secondo l’id quod plerumque accidit, gravando sul danneggiante la prova dell’assenza di un effettivo legame affettivo. La circostanza che il danno non sia configurabile in re ipsa non esclude che la relativa prova possa essere raggiunta mediante presunzioni.

  • Cfr. Cass. 5769/2024; Cass. 21988/2025; Cass. 9617/2026.

Responsabilità civile – Danno non patrimoniale – Danno parentale – Sofferenza morale – Conseguenze dinamico-relazionali – Prova

In tema di danno parentale da macrolesioni, deve distinguersi la componente interiore del pregiudizio, costituita dalla sofferenza morale soggettiva, dalle conseguenze dinamico-relazionali. La prova dell’attività di assistenza prestata al congiunto, della modificazione delle abitudini di vita o di altre specifiche conseguenze relazionali rileva ai fini dell’accertamento e della liquidazione della componente dinamico-relazionale, ma non costituisce presupposto necessario per il riconoscimento della sofferenza morale dei più stretti congiunti.

  • Cfr. Cass. 7748/2020; Cass. 5769/2024; Cass. 9617/2026.

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Cassazione civile, sez. III, ordinanza 26/09/2026 (ud. 09/09/2026) n. 25833

(LINA RUBINO Presidente; MARILENA GORGONI Consigliere Rel.)

FATTI DI CAUSA

.... trasportato sull’autovettura Renault Clio di proprietà di e condotta da rimaneva gravemente ferito nel sinistro stradale verificatosi il 21 giugno 2007, allorché il veicolo, nell’affrontare una curva a destra, usciva di strada e si ribaltava; il conducente, decedeva sul colpo.

.....  in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio allora minore nonché i suoi genitori, e e il fratello, convenivano dinanzi al Tribunale di Foggia s.p.a. e chiedendone la condanna, ai sensi dell’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali derivati a dalle gravissime lesioni riportate quale trasportato, ivi compresi il danno da riduzione della capacità lavorativa, la perdita del posto di lavoro e della possibilità di accesso alla Polizia di Stato nonché le future spese mediche, oltre al risarcimento del danno parentale lamentato dal figlio, dai genitori e dal fratello.

Si costituiva s.p.a., deducendo di avere già corrisposto a euro 468.000,00 a titolo risarcitorio ed euro 15.000,00 per spese legali e attribuendo la responsabilità dell’incidente alla condotta di un’autovettura proveniente dal senso opposto, guidata da ... di proprietà di .... e assicurata per la responsabilità civile con s.p.a. Il contraddittorio veniva, pertanto, esteso a tali soggetti nonché a originariamente indicato quale proprietario del veicolo antagonista. Nel corso del giudizio ..... s.p.a. versava a l’ulteriore somma di euro 370.000,00.

Con sentenza n. 3617/2016, il Tribunale di Foggia, per quanto ancora rileva, ascriveva la responsabilità esclusiva del sinistro a escludendo il concorso di riteneva satisfattive le somme già corrisposte a in relazione al danno biologico temporaneo e permanente, determinato nella misura del 58%, e alle spese mediche; escludeva la prova di uno specifico pregiudizio derivante dalla riduzione della capacità lavorativa e dalla perdita della possibilità di superare il concorso per l’accesso alla Polizia di Stato; rigettava le domande risarcitorie proposte iure proprio dai suoi familiari e reputava congruo l’importo di euro 15.000,00 versato al per le spese legali.

Rigettava, quindi, le domande proposte nei confronti di s.p.a., compensava le relative spese di lite e poneva a carico della compagnia assicuratrice le spese di C.T.U. e quelle sostenute dai terzi chiamati.

.... figlio chiedendo il riconoscimento delle ulteriori poste risarcitorie rivendicate da del danno parentale lamentato dai suoi congiunti e delle spese processuali. Si costituiva rigetto dell’impugnazione.

.... s.p.a., evocati in appello a titolo di mera litis denuntiatio, si costituivano chiedendo parimenti il rigetto del gravame, mentre rimaneva contumace.

Con sentenza n. 1678/2022, pubblicata il 17 novembre 2022 e notificata il 9 dicembre 2022, la Corte d’appello di Bari rigettava l’impugnazione e confermava la decisione di primo grado. Segnatamente, riteneva infondata la richiesta di determinare il danno biologico permanente nella misura del 67% mediante la sommatoria dei singoli postumi; reputava inammissibile la doglianza concernente le future spese mediche; escludeva vi fosse prova del danno patrimoniale derivante dalla perdita del lavoro e dalla riduzione della capacità lavorativa nonché di una concreta possibilità di superamento del concorso per la Polizia di Stato; negava il risarcimento del danno parentale, rilevando che i congiunti non avevano dimostrato la sofferenza interiore, lo sconvolgimento dell’esistenza e l’eventuale attività di assistenza prestata in favore di confermava, infine, la statuizione relativa alle spese legali. Condannava, per l’effetto, gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del grado in favore di s.p.a. e dichiarava irripetibili quelle sostenute dagli altri appellati costituiti.

Per la cassazione di detta sentenza hanno proposto ricorso (divenuto maggiorenne), e affidandosi a cinque motivi.

Ha resistito con controricorso s.p.a. è rimasto intimato.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.

I ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2059, 2607 e 1226 c.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione al rigetto della domanda di risarcimento del danno parentale. Attinta da censura è la statuizione della Corte d'appello di Bari che ha escluso la risarcibilità del danno parentale sul rilievo che i congiunti non avessero fornito la prova della sofferenza interiore e dello sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, osservando altresì che non avevano contestato specificamente la motivazione del primo giudice circa l'assenza di prova dell'attività di assistenza prestata al congiunto leso. La tesi dei ricorrenti è che il pregiudizio sofferto dai prossimi congiunti del soggetto gravemente leso costituisca danno diretto e possa essere dimostrato anche mediante presunzioni semplici, valorizzando il rapporto di stretta parentela, la convivenza e la gravità delle menomazioni riportate dalla vittima primaria. Sostengono inoltre che il Tribunale avrebbe illegittimamente rigettato le richieste istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e che la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare tale profilo, confermando una decisione fondata sull'asserito difetto di prova dopo che i mezzi istruttori diretti a fornirla erano stati dichiarati inammissibili.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

La Corte territoriale, escludendo il danno non patrimoniale dedotto dal figlio, dai genitori e dal fratello di in quanto «non è provato il danno parentale dei parenti del macroleso, secondo i quali esso sarebbe per così dire in re ipsa, quale generica sofferenza interiore e sconvolgimento dell’esistenza» e soggiungendo che «anche sofferenza interiore e sconvolgimento dell’esistenza devono essere dimostrati» e che i congiunti del «non hanno contestato la specifica motivazione della sentenza impugnata [...] in ordine alla mancata prova di attività di assistenza dei genitori o di altri al parente macroleso», ha errato perché non ha distinto, come richiede la giurisprudenza di questa Corte, la componente interiore del pregiudizio, costituita dalla sofferenza morale soggettiva, dalle eventuali ripercussioni dinamico-relazionali conseguenti alle gravi menomazioni riportate dal congiunto.

Il danno non patrimoniale iure proprio del congiunto è risarcibile non soltanto quando il rapporto parentale venga definitivamente perduto, ma anche quando risulti gravemente compromesso dalle menomazioni psicofisiche riportate dalla vittima primaria.

Tale conclusione trova conferma nell'orientamento espresso da Cass. 6 aprile 2020, n. 7748, resa in una fattispecie relativa ai congiunti di un trasportato gravemente danneggiato in un sinistro stradale. In quell'occasione questa Corte ha censurato la decisione di merito che aveva subordinato il riconoscimento del danno dei prossimi congiunti alla dimostrazione di un «totale sconvolgimento delle abitudini di vita del nucleo familiare», affermando che una simile impostazione si fonda su una premessa giuridicamente erronea, poiché dalle lesioni riportate dalla vittima primaria possono derivare per i familiari una sofferenza morale, una compromissione della salute ovvero ricadute sulle relazioni di vita, senza che ciascuna di tali manifestazioni pregiudizievoli debba necessariamente tradursi in uno sconvolgimento dell'esistenza.

La pronuncia ha altresì chiarito che il pregiudizio dei congiunti non costituisce un danno meramente riflesso, ma rappresenta la diretta conseguenza della lesione subita dal familiare, la quale assume natura di fatto plurioffensivo, idoneo a colpire una pluralità di soggetti. Proprio per tale ragione non vi è motivo di assoggettare tali pregiudizi ad un regime probatorio più rigoroso rispetto ad altre poste di danno non patrimoniale, ben potendo essi essere accertati mediante presunzioni semplici fondate sul rapporto di stretta parentela e sulla gravità delle lesioni riportate dalla vittima primaria.

In particolare, la Corte ha evidenziato che il rapporto di stretta parentela costituisce il fatto noto dal quale è consentito risalire, secondo l'id quod plerumque accidit, alla sofferenza patita dai genitori e dai fratelli per le gravissime lesioni permanenti riportate dal loro congiunto, senza che sia necessario dimostrare che tale sofferenza si sia tradotta in un radicale mutamento delle abitudini di vita, trattandosi di conseguenza estranea alla stessa nozione di danno morale.

Tale approdo è stato successivamente precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che, nell'ambito della famiglia nucleare, tanto originaria quanto successiva, occorre distinguere il profilo interiore del pregiudizio, costituito dalla sofferenza morale soggettiva, da quello esteriore rappresentato dalle conseguenze dinamico-relazionali. Mentre queste ultime richiedono la dimostrazione dell'effettività e dell'intensità della relazione affettiva nonché delle concrete ripercussioni che l'evento lesivo ha determinato sulla vita del congiunto, la sofferenza morale è assistita da una presunzione fondata sull'id quod plerumque accidit, sicché grava sul danneggiante l'onere di dimostrare l'assenza di un effettivo legame affettivo tra la vittima primaria e il familiare che agisce per il risarcimento (Cass., 4 marzo 2024, n. 5769; Cass., 15 aprile 2026, n. 9617). È stato altresì precisato che, con riferimento ai componenti della famiglia nucleare, quali il figlio, i genitori e i fratelli, l'esistenza del vincolo affettivo può essere accertata in via presuntiva sulla base del fatto notorio secondo cui è connaturato all'essere umano soffrire per la grave compromissione della salute di uno stretto congiunto, mentre soltanto con l'allontanarsi del vincolo parentale si rende necessaria la dimostrazione di ulteriori circostanze attestanti l'effettività della relazione (Cass., 30 luglio 2025, n. 21988). Ne consegue che la dimostrazione dell'attività di assistenza prestata al congiunto, della modificazione delle abitudini di vita o di altre specifiche conseguenze relazionali può assumere rilievo ai fini dell'accertamento e della liquidazione della componente dinamicorelazionale del danno, ma non può essere elevata a presupposto indefettibile per il riconoscimento della sofferenza morale, la cui esistenza può essere desunta, nei rapporti di più stretta prossimità familiare, dal rapporto parentale e dalla gravità delle lesioni riportate dalla vittima primaria.

Nella specie si trattava del figlio, dei genitori e del fratello di il quale aveva riportato postumi permanenti accertati nella misura del 58%. La Corte distrettuale, subordinando indistintamente il riconoscimento di qualsiasi componente del danno parentale alla dimostrazione della sofferenza interiore, dello sconvolgimento dell'esistenza e dell'attività di assistenza prestata al congiunto, ha sovrapposto piani concettualmente distinti e disatteso i principi sopra richiamati. La circostanza che il danno non patrimoniale non possa ritenersi in re ipsa non esclude, infatti, che la relativa prova possa essere raggiunta mediante presunzioni, né prescrive di richiedere, ai fini del riconoscimento della sofferenza morale dei più stretti congiunti del macroleso, la dimostrazione di ulteriori conseguenze dinamico-relazionali. Resta assorbito ogni ulteriore profilo concernente il mancato espletamento della prova testimoniale richiesta dagli appellanti, atteso che il rigetto della domanda è dipeso dall'erroneo presupposto giuridico secondo cui la sofferenza morale dei prossimi congiunti del macroleso non potesse essere accertata sulla base delle presunzioni derivanti dalla stretta relazione parentale.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, con particolare riferimento ai criteri di determinazione del danno biologico permanente, deducendo altresì il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

La censura investe la statuizione della Corte d'appello che ha ritenuto congruo il risarcimento già corrisposto da s.p.a. a per il danno biologico temporaneo e permanente, escludendo che la liquidazione effettuata dal Tribunale fosse in contrasto con le Tabelle milanesi.

La tesi dei ricorrenti è che la Corte territoriale abbia confermato una liquidazione effettuata in violazione dei criteri tabellari elaborati dal Tribunale di Milano, omettendo di considerare l'effettiva entità delle conseguenze pregiudizievoli riportate dal danneggiato. Si deduce che la C.T.U. aveva accertato un'invalidità permanente del 57-58% e una riduzione della capacità lavorativa specifica del 10-15%, sicché la somma complessivamente corrisposta dall'assicuratrice, pari ad euro 838.000,00, non sarebbe idonea ad assicurare un integrale ristoro del pregiudizio patito. I ricorrenti sostengono che una corretta applicazione delle Tabelle milanesi, unitamente alla personalizzazione del danno e al computo delle spese mediche documentate, avrebbe condotto ad una liquidazione sensibilmente superiore, quantificata in oltre euro 1.180.000,00. Assumono inoltre che la Corte d'appello abbia omesso di confrontarsi con le specifiche critiche rivolte alla quantificazione operata dal Tribunale, limitandosi ad avallarne le conclusioni senza sottoporle ad un effettivo riesame.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale non ha proceduto ad una autonoma liquidazione del danno biologico né ha affrontato questioni concernenti il criterio tabellare di quantificazione. Essa ha esaminato la censura relativa alla misura dell'invalidità permanente accertata in capo a rilevando che il C.T.U., dopo avere preso in considerazione le osservazioni formulate dal consulente di parte, aveva confermato nella relazione definitiva la valutazione del danno biologico permanente nella misura del 58%, evidenziando la necessità di una valutazione complessiva delle menomazioni e non di una considerazione atomistica delle singole invalidità. Ha quindi osservato che la doglianza proposta in appello si risolveva nella richiesta di elevare la percentuale di invalidità mediante la sommatoria delle singole voci invalidanti: criterio reputato incompatibile con i principi della medicina legale e con la giurisprudenza di legittimità. La decisione è conforme all'orientamento di questa Corte secondo cui, in presenza di plurime menomazioni concorrenti, la determinazione dell'invalidità permanente non può essere effettuata mediante la mera addizione delle singole percentuali riferibili ai diversi postumi, dovendo invece esprimere una valutazione unitaria e sintetica dell'effettiva compromissione dell'integrità psicofisica della persona. È stato infatti affermato che il danno biologico permanente non costituisce la sommatoria di una pluralità di microinvalidità, ma il risultato finale della complessiva incidenza delle menomazioni sul valore-uomo considerato nella sua unitarietà (Cass., 3 giugno 2016, n. 11509). I ricorrenti, pur formalmente denunciando violazioni di legge in tema di liquidazione del danno non patrimoniale e di applicazione delle Tabelle milanesi, non individuano uno specifico errore nell'utilizzazione dei criteri tabellari né nella regola giuridica applicata dalla Corte territoriale. Essi contestano, piuttosto, l'accertamento tecnico recepito dalla sentenza impugnata e la conclusiva valutazione della percentuale di invalidità permanente, prospettando una diversa lettura delle risultanze della C.T.U. e delle osservazioni formulate dal consulente di parte.

La censura si risolve, pertanto, nella richiesta di sostituire alla valutazione effettuata dal consulente tecnico e fatta propria dai giudici di merito una diversa quantificazione del danno biologico, fondata proprio su quel criterio di sommatoria delle singole menomazioni che la Corte d'appello ha espressamente escluso. La determinazione della percentuale di invalidità permanente, la valutazione delle risultanze peritali e la scelta di aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio costituiscono, infatti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, sindacabili in sede di legittimità soltanto nei limiti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nei rigorosi termini tracciati da Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053.

Nella specie la motivazione resa dalla Corte territoriale è pienamente intelligibile e consente di individuare con chiarezza il percorso logico seguito dal giudice d'appello, il quale ha condiviso la valutazione medicolegale conclusivamente espressa dal C.T.U. ed ha ritenuto non praticabile il criterio di quantificazione propugnato dagli appellanti. La censura investe, dunque, non l'applicazione di una regola di diritto, ma il merito dell'apprezzamento tecnico recepito dalla sentenza impugnata

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano l’omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di lavoro, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché la violazione dell’art. 1223 c.c.

La tesi dei ricorrenti è che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare la specifica allegazione relativa alla perdita del rapporto di lavoro conseguente al licenziamento per superamento del periodo di comporto, pur essendo stato dedotto che tale evento era causalmente riconducibile alle assenze determinate dalle lesioni riportate nel sinistro. Sostengono che il giudice d'appello abbia assorbito tale distinta voce di danno nella più generale questione della capacità lavorativa residua, senza verificare se la cessazione del rapporto lavorativo avesse determinato una perdita patrimoniale risarcibile a titolo di lucro cessante.

Il motivo è fondato nei limiti che seguono.

Non sussiste la denunciata omessa pronuncia. La Corte territoriale ha esaminato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, richiamando il licenziamento per superamento del periodo di comporto e il riconoscimento dell’invalidità civile nella misura del 75%; ha quindi valorizzato le conclusioni del C.T.U., secondo cui, nonostante le limitazioni nello svolgimento dell’attività di operaio termoidraulico, residuavano ulteriori opportunità lavorative nell’ambito della capacità generica, e ha escluso che fosse stata dimostrata un’effettiva perdita reddituale, affermando che il «non ha dimostrato in alcun modo di essere rimasto disoccupato, o di aver svolto mansioni meno redditizie di quelle di operaio termoidraulico» e che «il pregiudizio patrimoniale rimane così non provato».

Non ricorre, pertanto, un'omessa pronuncia, poiché il giudice d'appello ha adottato una statuizione di rigetto incompatibile con l'accoglimento della pretesa fatta valere.

La sentenza non affronta, tuttavia, la specifica e distinta allegazione relativa alla perdita del rapporto di lavoro già in essere. I ricorrenti avevano dedotto che dipendente della ... s.r.l., era stato licenziato il 10 dicembre 2008 per superamento del periodo di comporto e che la cessazione del rapporto era causalmente riconducibile al protrarsi dell’assenza determinata dalla grave compromissione delle condizioni di salute conseguente al sinistro. Avevano altresì sostenuto che la malattia influenzale iniziata il 22 maggio 2007, antecedentemente all’incidente, avrebbe avuto carattere temporaneo e che, in assenza delle lesioni riportate il successivo 21 giugno, il lavoratore avrebbe ripreso servizio senza superare il periodo di conservazione del posto. La Corte territoriale non ha accertato se il licenziamento per superamento del periodo di comporto fosse causalmente riconducibile alle assenze determinate dalle lesioni riportate nel sinistro, ma ha ritenuto assorbente il rilievo secondo cui il danneggiato conservava una residua capacità lavorativa generica e non aveva provato di essere rimasto disoccupato o di avere successivamente percepito redditi inferiori. In tal modo ha omesso di verificare la specifica allegazione concernente la perdita del rapporto di lavoro già in essere. Accertare se il licenziamento per superamento del periodo di comporto fosse causalmente riconducibile alle lesioni riportate nel sinistro costituiva, infatti, il necessario antecedente logico della successiva verifica concernente l'esistenza e l'entità del danno patrimoniale. Una volta risolta positivamente tale questione avrebbe potuto trovare applicazione il principio secondo cui, ove il danneggiato dimostri di avere perduto un preesistente rapporto di lavoro a causa delle conseguenze dell'illecito, il danno da lucro cessante deve essere parametrato ai redditi che quel rapporto avrebbe ragionevolmente assicurato, salva la prova del successivo reperimento di altra occupazione o della concreta possibilità di conseguirla (Cass., 9 dicembre 2020, n. 28071).

4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione al mancato riconoscimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica e della perdita di chance.

È censurata la statuizione della Corte d'appello che ha escluso la risarcibilità del pregiudizio derivante dalla compromissione della capacità lavorativa specifica e dalla perdita della possibilità di accesso a ulteriori opportunità professionali, ivi compresa la partecipazione al concorso per l'arruolamento nella Polizia di Stato, ritenendo non dimostrata né l'effettiva perdita reddituale né la concreta probabilità di conseguire il risultato utile dedotto quale chance perduta.

I ricorrenti sostengono che la Corte territoriale abbia attribuito rilievo assorbente alla conservazione di una residua capacità lavorativa generica, senza considerare che la C.T.U. aveva accertato postumi permanenti nella misura del 57-58% e una incidenza del 10-15% sulla capacità lavorativa specifica, mentre la Commissione invalidi civili aveva successivamente riconosciuto un'invalidità del 75%. Deducono che il giudice d'appello abbia trascurato l'incidenza delle menomazioni sulle concrete prospettive professionali del danneggiato e sulla sua capacità di conseguire redditi attraverso attività corrispondenti alla professionalità acquisita, nonché il pregiudizio derivante dalla perdita della possibilità di accedere a impieghi e concorsi pubblici compatibili con il percorso lavorativo intrapreso prima del sinistro. Assumono inoltre che la perdita di chance avrebbe dovuto essere apprezzata secondo criteri probabilistici e presuntivi e non attraverso la dimostrazione dell'effettivo conseguimento del risultato finale.

Il motivo è, in parte, fondato, in parte, inammissibile.

È fondato quanto alla mancata liquidazione del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica.

La Corte d'appello ne ha escluso la risarcibilità, osservando che il C.T.U., pur avendo riscontrato limitazioni della funzione visiva e una facile esauribilità nello svolgimento della mansione di operaio termoidraulico, aveva riconosciuto a «un ventaglio di opportunità lavorative nell’ambito della capacità lavorativa generica», indicando, a titolo esemplificativo, le attività di magazziniere, usciere, addetto al portierato e collaboratore scolastico. Da tale rilievo ha tratto la conclusione che «la perdita della capacità di operaio specializzato non precludeva lo svolgimento di lavori meno qualificati», aggiungendo che il danneggiato non aveva dimostrato di essere rimasto disoccupato o di avere svolto mansioni meno redditizie. Così argomentando, il giudice d'appello ha attribuito valore decisivo alla persistenza di una capacità lavorativa generica, senza verificare se la compromissione della capacità lavorativa specifica allegata dal danneggiato fosse idonea a tradursi in una riduzione della capacità reddituale.

La capacità lavorativa generica esprime l'attitudine della persona allo svolgimento di un'attività lavorativa in senso ampio e la sua lesione viene ordinariamente considerata nell'ambito del danno alla salute. La capacità lavorativa specifica riguarda invece l'idoneità del soggetto a proseguire l'attività concretamente esercitata o altra attività corrispondente alle competenze professionali, alle attitudini e all'esperienza lavorativa maturata; la sua compromissione può integrare un autonomo danno patrimoniale ove si traduca in una diminuzione della capacità di produrre reddito. Costituisce principio consolidato che la riduzione della capacità lavorativa specifica non coincide con il danno biologico, ma può dar luogo a una distinta voce di danno patrimoniale quando incida concretamente sulla capacità di guadagno del soggetto leso (Cass. 25 luglio 2025, n. 21322, Cass. 16 febbraio 2024, n. 4289, Cass. 23 maggio 2023, n. 14241).

L'accertata possibilità di svolgere mansioni generiche o meno qualificate non esclude, pertanto, la configurabilità di un pregiudizio derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica. Questa Corte ha più volte affermato che il giudice deve verificare se le attività ancora praticabili dal danneggiato siano effettivamente equivalenti, per qualificazione professionale, stabilità e redditività, a quella esercitata anteriormente all'illecito, non essendo sufficiente il mero rilievo della residua attitudine allo svolgimento di generiche occupazioni lavorative (Cass. 5 agosto 2025, n. 22584).

Nella specie la stessa sentenza impugnata ha dato atto che il C.T.U. aveva riscontrato limitazioni nello svolgimento della mansione di operaio termoidraulico e aveva rimesso al giudice la verifica dell'esistenza di un'effettiva perdita reddituale e dell'eventuale minore redditività delle attività ancora accessibili al danneggiato. La Corte territoriale, tuttavia, ha ritenuto assorbente la permanenza di opportunità lavorative generiche, senza verificare se la compromissione della professionalità specifica accertata dal consulente tecnico fosse suscettibile di incidere, secondo le allegazioni e le prove offerte, sulla capacità reddituale del danneggiato. Non può per contro condividersi l'assunto secondo cui il mero accertamento medico-legale di una riduzione della capacità lavorativa specifica comporti automaticamente l'esistenza di un danno patrimoniale nella corrispondente misura percentuale. Il danno biologico e il danno da contrazione della capacità reddituale assolvono a funzioni risarcitorie diverse e richiedono presupposti distinti; quest'ultimo esige la dimostrazione, anche mediante presunzioni, che la menomazione abbia determinato o sia destinata a determinare una effettiva diminuzione della capacità di guadagno.

La valutazione equitativa prevista dall'art. 1226 c.c. può intervenire nella determinazione quantitativa del danno, ma non può sopperire alla mancanza di prova della sua esistenza.

La sentenza impugnata deve nondimeno essere cassata sul punto, poiché ha attribuito alla conservazione di una capacità lavorativa generica efficacia preclusiva dell'accertamento concernente la riduzione della capacità lavorativa specifica e la sua incidenza sulla capacità reddituale, senza verificare se le attività alternative concretamente accessibili al danneggiato fossero equivalenti, per qualificazione professionale, stabilità e remunerazione, a quella precedentemente esercitata. Il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica richiede la prova, anche presuntiva, della sua incidenza sulla capacità di guadagno, ma tale prova non deve risolversi nella dimostrazione di una perdita reddituale già verificatasi, essendo sufficiente la dimostrazione, anche in via presuntiva, che la compromissione della capacità lavorativa specifica sia idonea a determinare una verosimile riduzione della capacità di guadagno futura, conseguibile sulla base delle condizioni personali, professionali e lavorative del soggetto leso.

Il motivo è invece inammissibile nella parte concernente la richiesta di risarcimento del danno per la perdita della possibilità di superare il concorso per l'accesso alla Polizia di Stato.

La Corte territoriale ha infatti affermato che il «non contesta in modo specifico la sentenza del Tribunale, lì dove ha affermato non esservi prova di concreta possibilità di superamento del concorso per la Polizia di Stato, ove l'incidente non si fosse verificato», fondando il rigetto anche su tale autonoma ratio decidendi.

La censura non si confronta adeguatamente con detta statuizione, né riproduce il contenuto delle censure formulate in appello in termini idonei a superarla, né indica gli elementi allegati nel giudizio di merito dai quali desumere una concreta e seria probabilità di conseguire il risultato utile. La perdita di chance non coincide, del resto, con la semplice privazione della possibilità astratta di partecipare a un concorso, ma postula la perdita di una possibilità seria, concreta e apprezzabile di conseguire il vantaggio sperato. La sua liquidazione può essere sì equitativa, ma presuppone l’allegazione e la prova degli elementi dai quali desumere l’effettiva consistenza della possibilità perduta, quali il possesso dei requisiti di ammissione, l’avvenuta presentazione della domanda o l’esistenza di atti preparatori univoci, il percorso formativo intrapreso e ogni altra circostanza idonea a rappresentare una ragionevole probabilità di conseguimento del risultato.

In tema di perdita di chance, questa Corte ha ripetutamente chiarito che essa non coincide con la mera aspettativa di fatto, ma costituisce una autonoma entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui risarcibilità presuppone l'allegazione e la prova, anche in via presuntiva o probabilistica, dell'esistenza di una concreta e apprezzabile possibilità di conseguire il risultato utile perduto (Cass. 1° luglio 2026, n. 22597).

5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 115 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere il giudice a quo ritenuto satisfattive le somme corrisposte dall'assicuratrice anche con riguardo alle spese legali sostenute dal danneggiato, escludendo conseguentemente ulteriori attribuzioni a tale titolo.

La tesi dei ricorrenti è che la decisione sia fondata sull'erroneo presupposto dell'avvenuto versamento, da parte di s.p.a., della somma di euro 15.000,00 a titolo di spese legali. Deducono che tale pagamento non sarebbe stato né tempestivamente allegato né documentalmente provato, essendo stato prospettato dalla compagnia soltanto in comparsa conclusionale, una volta maturate le preclusioni istruttorie. Sostengono, pertanto, che i giudici di merito abbiano illegittimamente ritenuto soddisfatto il credito relativo alle spese stragiudiziali e giudiziali, omettendo di pronunciarsi sulla relativa domanda risarcitoria e confermando una statuizione adottata in assenza di adeguato riscontro probatorio.

In disparte ogni rilievo concernente il rispetto dell'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha espressamente esaminato la censura concernente il mancato riconoscimento delle spese legali, rilevando, da un lato, che le offerte del 22 aprile 2009 e del 23 novembre 2009 per complessivi euro 15.000,00 risultavano documentalmente provate e, dall'altro, che gli stessi appellanti avevano dedotto che i relativi assegni erano stati incassati dal senza corresponsione delle competenze professionali al difensore. Ha quindi ritenuto che il medesimo soggetto non potesse pretendere nuovamente somme che, secondo la sua stessa prospettazione, erano state destinate alle spese legali.

I ricorrenti assumono che s.p.a. non abbia tempestivamente allegato né provato il pagamento delle spese legali e che la relativa deduzione sia stata formulata soltanto in comparsa conclusionale; tuttavia la sentenza impugnata non ha fondato la propria decisione sull'assenza di contestazioni o su meccanismi processuali di non contestazione, ma sull'esistenza della documentazione attestante l'offerta e sul carattere satisfattivo dell'importo corrisposto.

Il motivo si risolve pertanto nella contestazione dell'accertamento svolto dal giudice di merito circa l'esistenza e la valenza probatoria di tale documentazione, accertamento che non può essere riesaminato in sede di legittimità sotto la formale veste della violazione degli artt. 91 c.p.c.

Né ricorre una violazione dell'art. 115 c.p.c. Questa Corte ha ripetutamente affermato che tale vizio è configurabile soltanto quando il giudice abbia dichiarato espressamente di non dover osservare la regola posta dalla norma ovvero abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti e disposte al di fuori dei poteri officiosi attribuitigli dall'ordinamento, e non anche quando venga censurata la valutazione del materiale probatorio acquisito al processo (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867).

Per le ragioni esposte, il primo motivo è fondato; il secondo motivo è infondato; il terzo motivo è fondato nei termini di cui in motivazione; il quarto motivo è fondato limitatamente alla domanda di risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica ed è inammissibile nella parte concernente la dedotta perdita di chance correlata alla mancata partecipazione al concorso per l'accesso alla Polizia di Stato; il quinto motivo è inammissibile. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Va disposto che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, ai sensi dell’art. 52 del dlgs. n. 196/2003, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di e dei suoi congiunti nonché di

PQM

La Corte accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso (quest’ultimo nei termini di cui in motivazione); rigetta il secondo motivo; dichiara inammissibile il quinto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/9/2026.

Il Presidente
Lina Rubino

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