
In caso di macrolesioni, la sofferenza morale dei prossimi congiunti può essere presunta sulla base della stretta parentela e della gravità delle lesioni. Le conseguenze dinamico-relazionali, invece, richiedono specifica allegazione e prova.
I genitori, i figli o i fratelli di una persona gravemente lesionata devono provare concretamente di avere sofferto per ottenere il risarcimento del danno morale?
È il quesito che si pone la Terza Sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 25833 del 26 settembre 2026.
A seguito di postumi permanenti del 58%, i prossimi congiunti del leso agivano per il risarcimento del danno morale da loro sofferto, che il Tribunale di Foggia e la Corte d’Appello di Bari respingevano.
La Cassazione censura l’impostazione della Corte d’Appello, che aveva negato il danno parentale ai prossimi congiunti del macroleso, pretendendo la prova specifica della “sofferenza interiore” e dello “sconvolgimento dell’esistenza”, nonché la prova dell’attività di assistenza prestata al congiunto leso.
La Corte evidenzia che i giudici di merito hanno confuso la componente interiore del pregiudizio (sofferenza morale soggettiva) con le conseguenze dinamico-relazionali (cambiamento delle abitudini di vita, attività di assistenza, ecc.).
La decisione si colloca in continuità ed esplicita un’evoluzione giurisprudenziale (Cass. 7748/2020; Cass. 5769/2024; Cass. 9617/2026; Cass. 21988/2025) ribadendo e precisando la seguente regola:
il danno non patrimoniale iure proprio dei prossimi congiunti è risarcibile non solo in caso di morte del familiare, ma anche quando il rapporto parentale sia gravemente compromesso da menomazioni gravi della vittima primaria;
il pregiudizio dei congiunti non è “danno riflesso”, ma conseguenza diretta di un fatto plurioffensivo (la lesione del congiunto); è una sofferenza morale dei componenti della famiglia nucleare (figlio, genitori, fratelli) ed è assistita da una presunzione semplice fondata sull’id quod plerumque accidit; nella famiglia nucleare, il solo rapporto di stretta parentela, unito alla gravità delle lesioni, consente di presumere la sofferenza morale; solo allontanandosi dal nucleo stretto serve una prova ulteriore dell’effettività della relazione; la prova contraria grava sul danneggiante, che deve dimostrare l’assenza di un effettivo legame affettivo;
le conseguenze dinamico-relazionali (cambiamenti di vita, assistenza, ecc.) richiedono invece specifica allegazione e prova.
Documenti correlati:
Testo integrale di Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.25833 del 26/09/2026
Macrolesioni e danni da lesione del rapporto parentale — di Alessia Cesaretti e Annamaria Chiodo
Danno parentale al patrigno: conta il legame stabile, non il vincolo di sangue — Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 15532 del 21 maggio 2026 (nota a cura di Carmine Lattarulo)
Danno da perdita del padre: risarcimento ridotto per il figlio abbandonato — Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 2183 del 2 febbraio 2026 (nota a cura di Carmine Lattarulo)
Figlio concepito e perdita del padre: sì al danno da rapporto genitoriale — Cass. civ., sez. III, sentenza n. 22064 del 3 luglio 2026 (nota a cura di Carmine Lattarulo)