Cose in custodia – Comproprietà – Pluralità di custodi – Responsabilità solidale

Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.26266 del 05/10/2026

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Responsabilità civile – Cose in custodia – Comproprietà – Custodia – Quota minoritaria

In tema di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, la qualità di comproprietario pro indiviso dell’immobile dal quale ha origine il danno, ancorché limitata a una quota parziale o minoritaria, attribuisce normalmente al comproprietario la qualità di contitolare della custodia, ove egli eserciti, anche congiuntamente ad altri, una concreta ed effettiva signoria di fatto sulla cosa.

Responsabilità civile – Cose in custodia – Pluralità di custodi – Solidarietà – Risarcimento integrale

In caso di contitolarità della custodia della cosa che ha cagionato il danno, la responsabilità risarcitoria dei custodi ha natura solidale ai sensi dell’art. 2055 c.c.; ne consegue che ciascun contitolare è autonomamente legittimato passivo nei confronti del terzo danneggiato, il quale può domandare a uno solo di essi l’intero risarcimento, senza che la misura della quota di comproprietà costituisca limite alla responsabilità esterna.

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Cassazione civile, sez. III, ordinanza 05/10/2026 (30/09/2026) n. 26266

(FRANCO DE STEFANO Presidente; PASQUALE GIANNITI Consigliere-Rel.)

FATTI DI CAUSA

1. La vicenda trae origine da una causa risarcitoria per illecito civile e danni da cose in custodia.

Precisamente: con atto di citazione notificato l’8 maggio 2018, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Sorrento. L’attrice deduceva di essere proprietaria di un appartamento al secondo piano di un fabbricato in e di aver subito danni al bagno e al soffitto a causa di infiltrazioni idriche provenienti dall’appartamento soprastante, che indicava come di proprietà del Chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali (quantificati in € 2.100,00 oltre IVA per ripristini) e dei danni da inutilizzo dell’immobile.

Il costituendosi, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva sostanziale e l’infondatezza della domanda. Evidenziava di essere pieno proprietario solo per la quota di 1/3 e nudo proprietario per la quota di 2/3 dell’immobile sovrastante, laddove il godimento, il possesso e la custodia dello stesso spettavano in via esclusiva alla nonna usufruttuaria, eventuale responsabile ex art. 2051 c.c.

All’udienza dell’11 novembre 2020 il difensore dell’attrice dichiarava che i danni erano stati riparati e che il aveva fatto eseguire i lavori; pertanto, le parti chiedevano congiuntamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Il Giudice di Pace di Sorrento, con la sentenza n. 1167/2021, dichiarava cessata la materia del contendere, ma condannava al pagamento integrale delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale, disponendone la distrazione in favore del procuratore dell’attrice.

Avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello con atto notificato il 1° marzo 2022.

.... costituendosi, nel ribadire che le infiltrazioni erano derivate dall’appartamento sovrastante, sosteneva che la riparazione eseguita in corso di causa costituiva riconoscimento dell’illecito, giustificando la condanna del alle spese di lite per soccombenza virtuale. Pertanto, chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza del Giudice di Pace.

La prima udienza si teneva il 16 giugno 2022 (in modalità cartolare) e veniva rinviata al 4 aprile 2023 per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado.

L’udienza del 4 aprile 2023 veniva successivamente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c.

Il Tribunale di Torre Annunziata, con ordinanza 25-26 aprile 2023, emessa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. dichiarava inammissibile l’appello ritenendolo privo di una ragionevole probabilità di essere accolto, in quanto il procedendo al ripristino dell’appartamento dell’attrice, aveva fatto una confessione stragiudiziale e, d’altronde, da una registrazione telefonica prodotta si evinceva la sua responsabilità o comunque la riconducibilità dell’opera.

2. Avverso l’ordinanza del giudice di appello ed avverso la sentenza del giudice di primo grado il ha rispettivamente proposto, con unitario atto, un ricorso straordinario (articolando un motivo) ed un ricorso ordinario (articolando due motivi) Parte intimata non ha svolto difese.

Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

La Difesa di parte ricorrente non ha depositato memoria.

La Corte si è riservata il deposito dell’ordinanza entro il termine di giorni sessanta dalla decisione in camera di consiglio

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. .... formula un motivo di ricorso straordinario (avverso l’ordinanza d’appello) e due motivi di ricorso ordinario (avverso la sentenza del Giudice di Pace).

Precisamente:

con il motivo di ricorso straordinario ex art. 111 Cost. denuncia: «Art. 360 n. 4 c.p.c. Violazione dell’art. 348 ter, I comma, c.p.c.». In sintesi, denuncia la nullità dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., in quanto pronunciata quando era già avvenuta la trattazione della causa (sia all’udienza del 16/06/2022 sia alla successiva del 04/04/2023), laddove l’art. 348-ter, comma 1, c.p.c. consente tale declaratoria soltanto prima di procedere alla trattazione. Deduce altresì che il provvedimento è stato emesso senza la preventiva audizione delle parti e senza aver sollecitato il contraddittorio sul punto;

con il primo motivo di ricorso ordinario denuncia: «Art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione degli artt. 1004 e 2051 c.c. Carenza di legittimazione passiva del Sig. » In sintesi, censura la sentenza di primo grado per non aver rilevato il suo difetto di legittimazione passiva sostanziale, essendo egli solo nudo proprietario per la quota di 2/3 (e pieno proprietario per 1/3), mentre la custodia e il godimento dell’immobile spettavano unicamente all’usufruttuaria

con il secondo motivo di ricorso ordinario denuncia: «Art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione dell’art. 2697 c.c. Erroneità ed ingiustizia della condanna dell’odierno ricorrente Sig. al pagamento di spese e compensi di lite sulla base di una sua mai dimostrata “soccombenza virtuale”.» In sintesi, evidenzia la violazione delle regole sull’onere della prova e sulla soccombenza virtuale, poiché in corso di causa, in tesi difensiva, non sarebbe stata fornita alcuna dimostrazione tecnica o peritale in ordine alla provenienza delle infiltrazioni dall’appartamento sovrastante o al guasto degli impianti idrici.

2. Il motivo di ricorso straordinario ex art. 111 Cost., diretto avverso l’ordinanza d’inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

La giurisprudenza di questa Corte (cfr. in particolare Cass. n. 270 e 37161/2021) ha infatti ribadito che la verifica dell’ammissibilità dell’impugnazione ex art. 348-bis c.p.c. e la garanzia del contraddittorio si radicano nello svolgimento e nelle formalità della prima udienza ex art. 350 c.p.c. Il differimento dell’udienza disposto dal giudice d’appello per adempimenti preliminari od organizzativi (quale l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del primo grado di giudizio) non comporta alcuna consumazione del potere decisorio né preclude la successiva adozione dell’ordinanza di inammissibilità, purché non si sia dato luogo alla vera e propria trattazione del merito della causa.

Nel caso di specie, il ricorrente si limita a censurare in modo atomistico lo svolgimento della seconda udienza del 4 aprile 2023, ma omette del tutto di allegare e dimostrare cosa sia stato specificamente verbalizzato e disposto nella prima udienza del 16 giugno 2022. Il ricorso non chiarisce né trascrive le risultanze del verbale della prima udienza, impedendo a questa Corte di verificare se in tale sede la causa fosse stata rinviata per la mera acquisizione del fascicolo (con conseguente conservazione intatta del potere-dovere del giudice di delibare l’ammissibilità del gravame) ovvero se fosse stata avviata una trattazione di merito incompatibile con il filtro.

L’omesso raffronto con le formalità procedurali della prima udienza rende la doglianza del tutto astratta e generica, incapace di evidenziare una reale ed effettiva violazione delle garanzie processuali o una decadenza del giudice.

L’ordinanza impugnata non risulta pertanto affetta da alcun vizio proprio deducibile in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità del motivo in base al seguente principio di diritto:

«In tema di ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., è inammissibile per difetto di specificità la censura che adduca un presunto “vizio proprio” del provvedimento - assumendo l’avvenuta consumazione del potere del giudice per essere stato il filtro applicato in seconda udienza - allorché il ricorrente ometta di allegare e dimostrare le specifiche attività svolte nella prima udienza ex art. 350 c.p.c., nella quale si radicano la verifica di ammissibilità e le garanzie del contraddittorio e rispetto alla quale il mero rinvio per adempimenti istruttori o d’ufficio non determina di per sé solo alcuna decadenza dal potere di dichiarare l’inammissibilità del gravame>>.

Parimenti inammissibili sono i due motivi del ricorso ordinario proposti avverso la sentenza di primo grado.

In via assorbente, il ricorso non rispetta il principio di specificità di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente ha omesso di trascrivere e sintetizzare specificamente i motivi di appello formulati dinanzi al Tribunale, impedendo a questa Corte di verificare la tempestiva devoluzione delle questioni nel secondo grado di giudizio (da ultimo: Cass. n. 27703/2020, ove richiami ai precedenti).

In ogni caso, il primo motivo del ricorso ordinario sarebbe stato manifestamente infondato nel merito.

Il pur deducendo di essere nudo proprietario per 2/3 dell’immobile, ha riconosciuto di essere pieno comproprietario per la restante quota di 1/3, rivestendo così già in tesi la qualità di contitolare della qualità di custode della res ex art. 2051 c.c.

Ai sensi dell’art. 2055 c.c., la responsabilità risarcitoria gravante sui contitolari della qualità di custode, che si basa sull’esercizio di una concreta ed effettiva signoria di fatto sulla res anche se contemporaneamente ad altri ed a prescindere dalla titolarità di un diritto che la legittimi, ha natura solidale, con conseguente piena legittimazione passiva dell’odierno ricorrente rispetto alla domanda formulata dalla danneggiata.

In estrema sintesi, il motivo sarebbe stato manifestamente infondato sulla base del seguente principio di diritto:

<<In tema di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la qualità di comproprietario pro indiviso dell’immobile da cui si è originato il danno - ancorché per una quota sola parziale o minoritaria - attribuisce normalmente al medesimo la qualità di contitolare della qualità di custode della res, poiché questa è fondata sull’esercizio di una concreta ed effettiva signoria di fatto sul bene, sia pure esercitata congiuntamente ad altri. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 2055 c.c., la responsabilità risarcitoria gravante sui contitolari della qualità di custode ha natura solidale, sussistendo la piena ed autonoma legittimazione passiva del singolo comproprietario nei confronti del terzo danneggiato, il quale può agire per l’intero risarcimento nei confronti di ciascuno di quei contitolari>>.

3.3. Ulteriore, benché logicamente successiva a quella esposta sopra al punto 3.1, ragione di inammissibilità del secondo motivo del ricorso ordinario è il rilievo che esso - sotto la formale denunzia di violazione dell’art. 2697 c.c. - sollecita nella sostanza un inammissibile riesame delle valutazioni di fatto e dell’attendibilità delle testimonianze raccolte in primo grado. Detta censura, come è noto, è estranea al perimetro del giudizio di legittimità.

4. Entrambi i ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili.

Nulla sulle spese, non avendo la parte intimata svolto difese.

P. Q. M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso straordinario avverso l’ordinanza 25-26/04/2023 del Tribunale di Torre Annunziata,

dichiara inammissibile il ricorso ordinario avverso la sentenza n. 1167/2021 del Giudice di pace di Sorrento.


Così deciso in Roma, il 30 settembre 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente
Franco De Stefano

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