In tema di fondo patrimoniale, l’art. 169 c.c. consente ai costitutori di derogare alla regola secondo cui i beni del fondo possono essere alienati solo con il consenso di entrambi i coniugi. Pertanto, qualora l’atto costitutivo preveda la riserva della proprietà dei beni in capo a ciascun conferente e, secondo l’interpretazione della volontà negoziale riservata al giudice di merito, contenga una deroga alla regola dell’agire congiunto, il coniuge proprietario esclusivo può validamente alienare il bene conferito nel fondo anche senza il consenso dell’altro coniuge.
In materia di fondo patrimoniale, l’art. 169 c.c., nella parte in cui disciplina il consenso necessario all’alienazione e le modalità di disposizione dei beni del fondo, non costituisce norma imperativa, poiché la stessa disposizione riconosce espressamente spazio all’autonomia negoziale dei costitutori. Ne consegue che l’atto costitutivo può derogare alla regola del consenso congiunto, ferma restando la destinazione funzionale dei beni ai bisogni della famiglia.
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 09/10/2026 (ud. 06/05/2026) n. 26531
(Alberto Giusti - Presidente; Antonio Costanzo - Consigliere rel.)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso articolato in cinque motivi, la signora impugna la sentenza con cui la competente Corte d’appello ha confermato il rigetto della sua domanda volta a far valere - nella controversia che la oppone a una degli acquirenti e agli eredi dell’altro - l’invalidità o l’inefficacia dell’atto dispositivo (compravendita) di un bene immobile, compreso nel fondo patrimoniale costituito il 20 novembre 2000, posto in essere il 18 marzo 2002 da suo marito senza il suo consenso.
Resistono con controricorso la signora in proprio e quale erede del coniuge defunto, nonché i signori ..... entrambi nella sola qualità di eredi del padre, signor ..... insieme alla moglie il 18 marzo 2002 aveva acquistato l’immobile venduto ... loro dal signor ....
È invece rimasto intimato l’autore dell’atto dispositivo, signor ....
I fatti rilevanti per la decisione possono essere così riassunti.
4.1. Con atto notarile 20 novembre 2000 i signori ..... uniti in matrimonio contratto nel 1987 in regime di separazione dei beni, costituiscono un fondo patrimoniale e destinano a far fronte ai bisogni della famiglia (artt. 167 e ss. c.c.) un certo numero di immobili, a uso commerciale o abitativo, «tutti appartenenti, in piena proprietà» al signor «ad eccezione» di un appartamento specificamente individuato «appartenente, in piena proprietà», alla sola signora odierna ricorrente.
Nell’atto costitutivo del fondo patrimoniale si dichiara espressamente all’art. 2 che la proprietà dei beni oggetto del fondo «resta a ciascuno dei coniugi, così come ad essi spettante prima di quest’atto», mentre l’«amministrazione» dei beni «è affidata al solo signor [...]». Nello stesso art. 2 si precisa che «[i]n conformità a quanto consentito dall’art. 169 c.c., in deroga al principio generale nello stesso articolo contenuto, le parti convengono che gli atti di disposizione dei beni oggetto del presente fondo patrimoniale potranno essere effettuati, senza la previa autorizzazione giudiziale, anche in presenza di figli minori».
Nell’art. 7 dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale si legge: «Per tutto quanto non previsto nel presente atto valgono le norme degli artt. 167 e segg. c.c.».
4.2. Con atto notarile 18 marzo 2002 trascritto il 3 aprile 2002 il signor coniuge dell’odierna ricorrente, vende alla signora nella sua qualità di procuratrice speciale dei coniugi signori ........ (la seconda, sorella del venditore), uno degli immobili di sua esclusiva proprietà oggetto del fondo patrimoniale. Nel contratto non si fa menzione del fondo patrimoniale.
In forza di tale compravendita, alla cui stipula la moglie del venditore, odierna ricorrente, rimane estranea, i signori – coniugi in regime di comunione dei beni, acquistano la proprietà del bene, un appartamento al quinto piano in fabbricato condominiale, in comunione tra loro.
4.3. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 25 luglio 2018, l’odierna ricorrente, coniuge del disponente adisce il Tribunale e chiede che la compravendita 18 marzo 2002 sia dichiarata inefficace e inopponibile nei suoi confronti assumendo che si trattava di un atto “abusivo” ai sensi dell’art. 169 c.c. in quanto posto in essere senza il suo necessario consenso e, tra l’altro, in presenza di figli minori.
Si costituiscono quali convenuti l’acquirente signora ... proprio che quale erede del coniuge defunto nella qualità di eredi dell’altro acquirente, il ......
In via preliminare i convenuti eccepiscono la prescrizione dell’azione ai sensi dell’art. 184, comma 2, c.c., richiamato, essi affermano, dall’art. 168, comma 3, c.c., per essere decorso un anno dalla trascrizione dell’atto, che era annullabile e non inefficace. Eccepiscono altresì l’ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e quella, quinquennale, di cui all’art. 1442 c.c. Contestano inoltre la fondatezza della domanda e ne chiedono il rigetto: affermano che la ricorrente, abitando nel medesimo fabbricato, non poteva non essere a conoscenza della vendita dell’appartamento, locato sin dall’acquisto e venduto a terzi con atto 3 marzo 2018; deducono che in forza dell’art. 2 dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale la compravendita 18 marzo 2002 era valida, che la ricorrente non aveva provato che a quella data vi fossero figli minori e che gli acquirenti – non conoscevano l’esistenza del fondo, in quanto il venditore lo aveva taciuto nell’atto di compravendita, avendo solo dichiarato in quell’atto di essere coniugato in regime di separazione dei beni e di disporre di beni personali. In subordine, propongono domanda restitutoria trasversale nei confronti dell’altro convenuto, il disponente di cui chiedono la condanna a pagare la somma di euro 36.650,00, corrispondente al prezzo versato per l’acquisto dell’appartamento, oltre rivalutazione e interessi dal 18 marzo 2002 sino al saldo.
Attesa la contumacia dell’altro convenuto il giudice dispone ai sensi dell’art. 292 c.p.c. la notifica nei suoi confronti della nuova domanda trasversale proposta dai convenuti – si costituisce; eccepisce la prescrizione della domanda di condanna proposta nei suoi confronti, sia essa da intendersi quale azione risarcitoria o invece restitutoria; deduce inoltre che l’asserita ignoranza della costituzione del fondo patrimoniale era irrilevante, stante la pubblicità del vincolo; spiega che l’atto dispositivo era, in sostanza, una donazione a sua sorella la quale conosceva i diritti di sua moglie e i contrasti tra lui e la moglie, che avrebbero portato alla separazione di fatto; afferma che, per tale ragione, i coniugi – non avevano in realtà versato alcuna somma per l’acquisto dell’immobile.
Con ordinanza 28 maggio 2022 il Tribunale rigetta la domanda per prescrizione dell’azione di annullamento ex art. 184, comma 2, c.c., a norma del quale «[l]’azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell’atto e in ogni caso entro un anno dalla trascrizione».
La sentenza della Corte d’appello ora impugnata così riassume la decisione del Tribunale: «Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che era valida la clausola contenuta nell’atto costituivo del fondo patrimoniale che consentiva, anche in presenza di figli minori, il compimento di atti di disposizione senza l’autorizzazione del giudice, per cui occorreva soltanto quella del coniuge, e che non aveva fornito la prova di quest’ultima, anzi, aveva posto in essere un comportamento processuale sostanzialmente accondiscendente alle richieste formulate dal coniuge. Nondimeno, l’azione era prescritta ai sensi dell’art. 184 comma 2 c.c., che prevede la prescrizione annuale dell'azione di annullamento degli atti di disposizione di beni immobili o mobili registrati compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro, con le conseguenti determinazioni in ordine alle spese di lite».
In altri termini, il primo giudice, in base al rinvio operato dall’art. 168, comma 3, c.c. («L’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale»), aveva ritenuto applicabile al caso di specie una disposizione in tema di prescrizione (art. 184, comma 2, c.c.) contenuta nella disciplina della comunione legale dei coniugi.
4.4. L’odierna ricorrente propone appello, incentrato sull’affermata nullità, per violazione di norma imperativa a tutela di interessi pubblicistici, dell’atto dispositivo posto in essere da suo marito e, conseguentemente, sull’imprescrittibilità dell’azione esercitata.
Col primo articolato motivo di appello, che il giudice di secondo grado scompone in quattro doglianze o censure, l’odierna ricorrente deduce «violazione degli articoli: 168, 169, 180, 184 comma 2, 1418, 1421, 1442 e 2934» del codice civile.
Il secondo motivo di appello riguarda la condanna alle spese poste a suo carico.
4.4.1. La Corte d’appello rigetta l’impugnazione, sia pur con una motivazione diversa da quella del primo giudice, affermando, in sostanza, che nel caso di specie il signor come possibile ai sensi dell’ultimo inciso del comma 1 dell’art. 168 c.c. («La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione»), si era riservato la proprietà dei beni da lui conferiti nel fondo e dunque anche dell’immobile poi venduto alla sorella e al cognato, essendone rimasto «l’unico legittimato a disporne».
Muovendo dall’interpretazione dell’art. 2 dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale (già richiamato nel par. 4.1.), la Corte di merito afferma che il signor essendosi riservato la proprietà di quel bene, ne aveva «legittimamente disposto» in forza della «deroga» alla regola del «consenso congiunto», il che rendeva irrilevante l’eccezione di prescrizione annuale ex art. 184, comma 2, c.c. sulla quale invece il Tribunale aveva fondato la propria decisione.
Così si legge nella sentenza qui impugnata, a proposito del rigetto della prima doglianza o censura, dunque del primo profilo, del primo motivo di appello:
«La prima censura è infondata. Il fondo patrimoniale non costituisce un regime patrimoniale alternativo a quello di comunione legale e di separazione dei beni, bensì soltanto un vincolo su determinati beni che si innesta su un regime base. L’art. 168 c.c., pur stabilendo in linea di principio che la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, fa salva la diversa volontà manifestata nell’atto costitutivo, con l’effetto che il soggetto che costituisce il fondo patrimoniale, sia esso un terzo, uno o entrambi i coniugi, può riservarsi la proprietà dei beni, restando, in tal caso, l’unico legittimato a disporne. Tanto è avvenuto nel caso di specie, in cui nell’atto per Notar [...] del 20.11.2000 e coniugi in regime di separazione dei beni, hanno costituito in fondo patrimoniale i beni ivi indicati, tutti appartenenti in piena proprietà al primo, tranne l’immobile [...], appartenente in piena proprietà alla moglie, stabilendo all’art. 2 che “La proprietà dei beni oggetto del presente fondo patrimoniale resta a ciascuno dei coniugi, così come ad essi spettante prima di quest’atto, mentre l’amministrazione dei medesimi è affidata al solo signor In conformità a quanto consentito dall’art. 169 c.c., in deroga al principio generale nello stesso articolo contenuto, le parti convengono che gli atti di disposizione dei beni oggetto del presente fondo patrimoniale potranno essere effettuati, senza la previa autorizzazione giudiziale, anche in presenza di figli minori”. Ebbene, prevedendo l’atto costitutivo del fondo patrimoniale la riserva di proprietà dei beni ivi conferiti in capo a ciascun conferente, e quindi la deroga al consenso congiunto per gli atti di alienazione dei beni stessi, ha legittimamente disposto dell’immobile per cui è causa senza il consenso della ricorrente, odierna appellante, per cui, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, non rileva l’applicazione dell’art. 184 c.c. ed il termine di prescrizione ivi previsto».
Con tale motivazione la Corte d’appello rigetta quel profilo del primo motivo di appello incentrato sull’asserita nullità dell’atto di disposizione posto in essere senza il consenso dell’altro e in violazione di norma ritenuta imperativa e dunque sull’imprescrittibilità della corrispondente azione. Secondo l’appellante, invece, l’art. 184, comma 2, c.c. era inapplicabile al caso di specie in quanto previsione operante solo quando l’atto dispositivo lede gli interessi disponibili del coniuge il cui consenso era necessario.
4.4.2. La Corte d’appello ritiene infondata anche la seconda doglianza, o censura, compresa nel primo motivo di appello (secondo cui è abusivo non solo l’atto di disposizione compiuto senza il consenso dell’altro coniuge, ma anche quello che, seppur posto in essere congiuntamente, persegue finalità diverse dal soddisfacimento dei bisogni della famiglia), osservando in proposito:
«La seconda doglianza è parimenti priva di fondamento, in quanto l’atto costitutivo può anche escludere la necessità dell’autorizzazione giudiziale, pur in presenza di figli minori, in virtù della cd. clausola di riserva contenuta nell’incipit dell’art. 169 c.c. Invero, la suddetta norma, pur stabilendo che “non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente" (e tanto al fine di assicurare che gli stessi restino a garanzia del soddisfacimento delle esigenze familiari, senza peraltro stabilire un vincolo di indisponibilità assoluta che potrebbe essere controproducente per gli interessi della famiglia ove questa si trovasse nella necessità di liquidare alcuni beni del fondo per le proprie esigenze ovvero, la liquidazione si rivelasse particolarmente proficua e vantaggiosa, v. Cass civ., sez. I, 6.2010, n. 13622), fa salva la diversa volontà espressa nell’atto di costituzione».
4.4.3. La Corte d’appello dichiara la terza censura (incentrata sulla asserita nullità dell’atto dispositivo e sull’irrilevanza dell’avvenuta alienazione dell’immobile a terzi, i quali non potevano invocare la buona fede ex art. 2652 c.c., stante la presenza del fondo patrimoniale) assorbita dal rigetto delle prime due censure.
4.4.4. Infine, la Corte d’appello dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 342 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la quarta censura, fondata sull’avvenuta produzione in primo grado di un’ordinanza dello stesso Tribunale che, in altra causa promossa sempre dalla signora ma contro un diverso acquirente di bene oggetto del fondo patrimoniale de quo, era stata favorevole all’appellante e aveva dichiarato inopponibile nei suoi confronti una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. ottenuta da un terzo dopo l’inadempimento di suo marito all’obbligo a contrarre assunto con il contratto preliminare. Agli argomenti dell’appellante, secondo cui quella ordinanza avrebbe dovuto costituire «quanto meno elemento di riflessione», la Corte d’appello risponde che «l’appellante non ha indicato la rilevanza del provvedimento conclusivo del giudizio indicato, instaurato davanti al medesimo tribunale, e di cui, peraltro, non ha nemmeno allegato il passaggio in giudicato, ai fini della diversa statuizione richiesta nel giudizio per cui è causa, essendosi limitata a lamentare che per il primo giudice avrebbe dovuto costituire quanto meno un elemento di riflessione».
In vista dell’adunanza camerale solo i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce «violazione e falsa applicazione dell’art. 168 c.c. e delle norme in tema di amministrazione del fondo patrimoniale».
Secondo la ricorrente, la Corte d’appello, pur avendo escluso l’applicazione dell’art. 184 c.c., non ha tratto da tale conclusione «le dovute conseguenze in ordine alla natura e alla sanzione prevista per l’atto dispositivo compiuto in assenza del consenso del coniuge», poiché l’art. 168 c.c. «rinvia alle norme sulla comunione legale solo per quanto attiene all’amministrazione dei beni del fondo, non anche per la disposizione degli stessi, che trova la sua disciplina specifica e speciale nell’art. 169 c.c.».
Osserva la ricorrente che vi è una «profonda diversità strutturale e funzionale tra la comunione legale e il fondo patrimoniale»: la prima attiene alla contitolarità di diritti e alla gestione di un patrimonio nell’interesse (anche) individuale dei coniugi, il secondo, invece, «imprime un vincolo di destinazione su determinati beni per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, tutelando un interesse che trascende la sfera dei singoli coniugi per assumere una valenza pubblicistica, in armonia con i precetti costituzionali di cui agli artt. 29 e 30 Cost.».
Pertanto, prosegue la ricorrente, ove si tratti, come nella specie, di beni costituenti il fondo patrimoniale, il regime degli atti dispositivi compiuti senza il necessario consenso dell’altro coniuge non determina una «mera annullabilità», come prevede l’art. 184 c.c. in tema di comunione legale, ma, trattandosi di violazione di «una norma imperativa» (l’art. 169 c.c.) «posta a presidio di un interesse superiore e indisponibile», la sanzione che ne consegue è quella, «più radicale e garantista, della nullità o, secondo altra tesi, dell’inefficacia assoluta e ab origine dell’atto, rilevabile da chiunque vi abbia interesse e non soggetta a prescrizione».
Ad avviso della ricorrente, il Tribunale ha errato nel confondere i due istituti e nell’applicare al caso concreto il termine di prescrizione annuale, ma la Corte d’appello, «pur riconoscendo l’inapplicabilità dell’art. 184 c.c., ha omesso di qualificare correttamente l’invalidità derivante dalla violazione dell’art. 169 c.c., pervenendo a una conclusione altrettanto erronea attraverso una fallace interpretazione dell’atto costitutivo, come si illustrerà nel motivo seguente».
Obiettano i controricorrenti che il motivo è inammissibile, perché la Corte d’appello non si è pronunciata nel senso dell’inapplicabilità dell’art. 184 c.c. agli atti di disposizione di beni oggetto di fondo patrimoniale senza il consenso dell’altro coniuge, ma ha deciso dando priorità logico – giuridica a una diversa questione, fondata su una precisa lettura delle clausole dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale e cioè sulla ravvisata deroga convenzionale alla necessità del consenso di entrambi i coniugi, e pertanto ha ritenuto irrilevante, ossia non decisiva, la questione riguardante l’applicabilità o meno della prescrizione annuale di cui all’art. 184, comma 2, c.c.
I controricorrenti hanno ribadito che, anche a non voler accogliere l’interpretazione della Corte d’appello in ordine all’art. 2 dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, l’unico rimedio esperibile sarebbe stato quello dell’azione di annullamento, e non di nullità, azione in ogni caso prescritta in forza non solo del rinvio dell’art. 168, comma 3, c.c. all’art. 184 c.c., ma anche dell’art. 1442 c.c. (prescrizione quinquennale) e dell’art. 2946 c.c. (prescrizione decennale) e dunque di un “climax di norme”, così argomentando:
«Fermo il profilo assorbente di cui alla Sentenza della Corte d’Appello (che ha deciso sulla base della legittimità dell’atto dispositivo, nel caso, da parte del coniuge titolare del diritto di proprietà) corrisponde invece a coerente e corretta applicazione della normativa e vaglio del caso di specie, il riconoscimento nella fattispecie dell’intervenuta prescrizione dell’azione, esperita nell’anno 2018 a distanza di 16 anni dall’atto dispositivo risalente al 2002. Ciò alla luce del climax di norme rappresentato dagli artt. 169 e 184 c.c. (termine annuale dell’azione di annullamento degli atti compiuti senza il consenso del coniuge nell’ambito della comunione legale e stante il rinvio operato dall’art. 168 c.c.), dall’art. 1442 c.c. (prescrizione quinquennale dell’azione generale di annullamento), nonché dall’art. 2946 c.c. (prescrizione ordinaria decennale). Si evidenzia peraltro che, nel caso, l’atto costitutivo di fondo patrimoniale ha espressamente statuito (art. 7) che “Per tutto quanto non previsto nel presente atto valgono le norme degli artt. 167 e segg. c.c.”. Pertanto in caso di presunti (e contestati) atti compiuti senza il consenso di un coniuge (e come detto, non è il caso di specie) il rimedio applicabile in materia, ex art. 184 c.c. e stante il tenore dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, sarebbe l’annullamento e non la nullità, vertendosi, per l’istituto del fondo patrimoniale, in ambito di materia negoziale, nella forma dell’atto pubblico, lecitamente regolamentata senza alcuna violazione di norme imperative (anche su questo tema si tornerà)».
1.3. Così come formulato il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché non si confronta in modo puntuale con la ratio decidendi sottesa al rigetto dell’appello, con particolare riferimento alle prime due censure di cui si è detto.
Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Corte d’appello non ha ritenuto inapplicabile in materia di fondo patrimoniale l’art. 184 c.c. (sull’interpretazione del quale, con diretto riferimento alla comunione legale dei beni, si rimanda a Corte cost., 17 marzo 1988, n. 311, anche con riguardo alla prescrizione dell’azione), ma ha considerato irrilevante l’eccezione di prescrizione ai sensi del comma 2 dell’art. 184 c.c. perché implicitamente assorbita da un argomento al quale ha attribuito priorità sul piano logico-giuridico.
Secondo la Corte d’appello, infatti, ricorreva nel caso di specie l’espressa deroga convenzionale alla regola del necessario consenso di entrambi i coniugi (sulla quale, in relazione al profilo processuale del litisconsorzio necessario nel giudizio ex art. 2901 e ss. c.c. avente ad oggetto il trasferimento di un bene già compreso nel fondo patrimoniale, v. Cass., sez. III, 22 aprile 2025, n. 10547; in ordine alla costituzione di ipoteca su bene compreso nel fondo patrimoniale, Cass., sez. III, ord. 9 febbraio 2024, n. 3742) e il signor riservatosi la proprietà (anche) dell’appartamento al quinto piano successivamente venduto alla sorella e al cognato, era «l’unico legittimato a disporne» .
In altri termini, all’esito dell’interpretazione dell’art. 2 dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, riprodotto per intero sia a pagina 3 che a pagina 7 della sentenza, caratterizzato dalla riserva di proprietà in capo a ciascuno dei coniugi conferenti (art. 168, comma 1, c.c.), dall’affidamento dell’amministrazione dei beni al solo marito in via generale ossia in ogni caso (cfr. l’art. 168, comma 3, c.c. in relazione alla disciplina dell’amministrazione della comunione legale nel suo complesso), dalla menzione di una «deroga al principio generale» contenuto nell’art. 169 c.c. ed evocato dalle parti al singolare, quale principio unitario in tema di alienazione dei beni del fondo (v. sul punto il ragionamento unitario svolto nella sentenza impugnata a proposito del rigetto della “seconda doglianza” con riguardo alle due ipotesi, precedute dalla congiunzione ipotetica “se”, descritte nell’art. 169 c.c. e con richiamo a un precedente, Cass., sez. I, 4 giugno 2010, n. 13622), dall’esonero dalla previa autorizzazione giudiziale «anche in presenza di figli minori» (l’art. 169 c.c. contempla la necessità di autorizzazione giudiziale solo se vi sono figli minori), la Corte territoriale ha affermato che nel caso di specie le parti avevano espressamente consentito, ai sensi dell’art. 169 c.c., che si potessero alienare i beni del fondo patrimoniale, in deroga alla regola dell’agire congiunto, anche senza il consenso di entrambi i coniugi (in pratica, senza il consenso dell’altro coniuge, non titolare della proprietà) e che dunque il marito dell’odierna ricorrente, benché privo del consenso della moglie, aveva legittimamente disposto dell’immobile di cui si era riservato l’esclusiva proprietà, come stabilito nell’atto di costituzione del fondo in conformità all’art. 168, comma 1, ultimo inciso, c.c. (il coniuge non proprietario è comunque beneficiario dei frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, Cass., sez. III, 24 marzo 2023, n. 8447; Cass., sez. VI-3, ord. 22 febbraio 2022, n. 5768; Cass., sez. I, 27 gennaio 2012, n. 1242).
Secondo la Corte d’appello, in base a quanto stabilito in ordine alla proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale (art. 168, comma 1, c.c.) ed «espressamente consentito» (secondo il lessico dell’art. 169 c.c.) nell’atto 20 novembre 2000, e dunque grazie alla «riserva di proprietà dei beni ivi conferiti in capo a ciascun conferente» e alla «deroga al consenso congiunto» convenzionalmente prevista (si rimanda al passo di motivazione sopra riportato), il marito poteva vendere i beni di sua esclusiva proprietà oggetto del fondo patrimoniale anche senza il consenso della moglie, non necessario; pertanto, poiché il coniuge della odierna ricorrente «ha legittimamente disposto dell’immobile per cui è causa senza il consenso della [...] appellante [della moglie, n.d.r.]», allora, questa la conclusione della Corte d’appello, «a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, non rileva l’applicazione dell’art. 184 c.c. ed il termine di prescrizione ivi previsto», ossia non si poneva un problema di prescrizione, per essere la domanda radicalmente infondata.
Il primo motivo del ricorso per cassazione è invece fuori fuoco, poiché mira ad affermare, da un lato, che l’art. 168, comma 3, c.c. rinvia alla disciplina della comunione legale solo per ciò che riguarda l’amministrazione dei beni e non anche gli atti di disposizione e, dall’altro, che al coniuge del disponente spettava l’azione di nullità, mentre la sentenza appellata ha un ben diverso fondamento. Per tale ragione, come si è detto, il mezzo è inammissibile.
1.4. E’ opportuno comunque ricordare, prima di passare all’esame degli altri motivi, che, da un lato, il fondo comprendeva una pluralità di immobili: dunque, l'alienazione di quello per cui è causa non implicava il venir meno dell'oggetto del fondo; dall’altro, che l’immobile venduto ai coniugi – era di proprietà esclusiva del marito, attesa la riserva di proprietà espressa nell’atto costitutivo del fondo patrimoniale sottoscritto dai coniugi in separazione dei beni.
Il secondo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deduce «violazione e falsa applicazione dell’art. 169 c.c.».
La ricorrente, che presenta il motivo come «il fulcro della doglianza», afferma che la Corte d’appello, avendo ritenuto la vendita legittima sulla base delle clausole contenute nell’art. 2 dell’atto costitutivo del fondo, è incorsa in un errore di diritto, poiché l’art. 169 c.c. pone per l’alienazione dei beni del fondo un doppio requisito, il consenso di entrambi i coniugi e l’autorizzazione del giudice in presenza di minori, e fa salva una diversa convenzione che però nel caso di specie non sussiste, dovendo la deroga al doppio requisito essere espressa, specifica e inequivoca. Ad avviso della ricorrente, quanto alla riserva di proprietà, la Corte d’appello ha confuso il piano della proprietà con quello della legittimazione a disporre di un bene gravato da un vincolo funzionale, poiché il proprietario del bene conferito nel fondo non perde la proprietà del bene ma il potere di disporne; quanto alla deroga all’autorizzazione giudiziale, la relativa pattuizione riguarda solo l’ipotesi in cui vi siano figli minori e non copre invece la mancanza del consenso di entrambi i coniugi.
Il motivo è inammissibile.
Come previsto dall’art. 169 c.c., «il costitutore o i costitutori del fondo patrimoniale possono riservarsi la possibilità di alienare, ipotecare o vincolare i beni costituiti in fondo patrimoniale discostandosi dai vincoli stabiliti in proposito dall'articolo stesso. Tale facoltà è, tuttavia, riconosciuta soltanto in riferimento agli atti che possono compiere dal lato attivo i coniugi». Così, in tema di ipoteca giudiziale iscritta dal creditore di uno dei coniugi su un bene costituito in fondo patrimoniale, si è espressa Cass., sez. I, 4 giugno 2010, n. 13622, secondo cui «anche in presenza di una clausola che prevedesse il venir meno di tutte le limitazioni per i coniugi agli atti dispositivi dei beni costituiti in fondo patrimoniale, ciò non vorrebbe comunque dire che i beni stessi si sarebbero trovati in un regime di libera commerciabilità. [...] qualora l'atto costitutivo si discosti per quanto concerne l'alienazione e la costituzione di vincoli sui beni del fondo da quanto previsto nell’articolo, resta in ogni caso ferma, quanto meno, la disposizione contenuta nell'ultima frase dell'articolo stesso secondo cui gli atti in questione possono essere presi "nei soli casi di necessità od utilità evidente". Detta frase, infatti, separata dalla precedente da una virgola disgiuntiva, si riferisce non alle modalità con cui gli atti di disposizione dei beni del fondo possono essere adottati anche in difformità da quanto disposto dall'art. 169 c.c., ma alla finalità intrinseca del fondo patrimoniale e degli atti stessi che devono in ogni caso essere assunti a vantaggio della famiglia; circostanza questa che continua a sussistere, in ogni caso, per i coniugi e che certamente non sussiste quando i beni in questione vengono aggrediti da terzi». Su tali premesse, Cass., sez. I, 4 giugno 2010, n. 13622 ha affermato che «i terzi non possono iscrivere ipoteca sui beni costituiti in fondo patrimoniale, qualunque clausola abbiano inserito i costitutori del fondo circa le modalità di disposizione degli stessi che sia difforme da quanto stabilito dall'art. 169 c.c., proprio perché i beni non possono essere distolti dal loro asservimento ai bisogni familiari», a meno che l’iscrizione di ipoteca sia preordinata all’esecuzione per debiti contratti per esigenze familiari (art. 170 c.c.).
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto superfluo il consenso di entrambi i coniugi alla stregua dell’interpretazione delle clausole contenute nell’art. 2 dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, caratterizzate dagli elementi sopra evidenziati nel paragrafo 1.3. (riserva di proprietà in capo a ciascuno dei coniugi conferenti, affidamento dell’amministrazione dei beni al solo marito, menzione di una «deroga al principio generale» contenuto nell’art. 169 c.c., esonero dalla previa autorizzazione giudiziale «anche in presenza di figli minori»).
L’interpretazione del contratto e la ricostruzione della volontà delle parti è attività riservata al giudice di merito.
Il motivo di ricorso ora in esame non contesta in modo specifico e con idonea argomentazione l’interpretazione accolta dalla Corte d’appello né indica i criteri ermeneutici che sarebbero stati violati, ma si limita a formulare astratte considerazioni in diritto sulla portata dell’art. 169 c.c. e sul significato della “riserva di proprietà” e della “deroga all’autorizzazione giudiziale”, in altri termini a indicare quale sarebbe la corretta applicazione della disciplina codicistica, dopo aver contrapposto la propria interpretazione dell’atto 20 novembre 2000 a quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., sez. III, ord. 8 gennaio 2025, n. 353).
Col terzo motivo, formulato anch’esso in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce «violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1369 c.c.».
Secondo la ricorrente, anche a voler ammettere, solo in ipotesi, un dubbio interpretativo sul tenore delle clausole dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, la Corte d’Appello avrebbe dovuto risolvere il dubbio applicando i canoni ermeneutici previsti dalla legge e in particolare l’art. 1362 c.c., che impone di indagare la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, e l’art. 1369 c.c., secondo il quale le espressioni con più sensi devono, nel dubbio, essere intese in quello più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto.
Osserva la ricorrente che il fondo patrimoniale è previsto per «la tutela dei bisogni della famiglia attraverso un regime di amministrazione e disposizione ispirato al principio di uguaglianza e codecisione dei coniugi» e che l’interpretazione adottata dalla Corte d’Appello, svuotando di significato il requisito del consenso congiunto sulla base di clausole che non lo menzionano, è «palesemente contraria alla natura dell’istituto e alla sua funzione economico-sociale».
Ad avviso della ricorrente, invece, «l’interpretazione più conveniente alla natura del contratto» era un’altra, ossia quella secondo cui le parti avevano «inteso derogare unicamente all’autorizzazione del giudice», fermo il principio del consenso di entrambi i coniugi per gli atti di alienazione.
Così come formulato il motivo è inammissibile.
L'interpretazione del contratto e, in genere, degli atti di autonomia privata, è attività riservata al giudice di merito, suscettibile di censura nel giudizio di legittimità solo per violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione. Il motivo di ricorso col quale si deduca il malgoverno delle regole interpretative deve contenere non solo l'astratto riferimento agli articoli del codice in tema di interpretazione dei contratti, ma anche la specifica indicazione dei canoni che, in concreto, si assumono violati. Inoltre, il ricorrente per cassazione deve in ogni caso precisare come il giudice di merito e in base a quali considerazioni si è discostato da quei canoni e, dunque, quali argomentazioni, in ipotesi illogiche o insufficienti, abbia impiegato e quali conseguenze ne siano, in concreto, derivate. La violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale non può desumersi dal solo fatto che il giudice di merito abbia scelto una invece che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale; pertanto, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, la parte che aveva sostenuto quella disattesa dal giudice di merito non può limitarsi a lamentare, col ricorso per cassazione, che ne sia stata privilegiata un'altra.
In tal senso, fra le tante, Cass., sez. III, ord. 8 gennaio 2025, n. 353; Cass., sez. lav., 3 luglio 2024, n. 18214; Cass., sez. lav., 11 febbraio 2022, n. 4569; Cass., sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25554; Cass., sez. III, ord. 10 maggio 2018, n. 11254; Cass., sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2560.
Nel caso di specie la ricorrente non ha spiegato in modo puntuale, muovendo dall’analisi del testo dell’atto, analisi del tutto assente nell’illustrazione del motivo, in cosa sarebbe consistita la violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1369 c.c., in quali punti del testo contrattuale, e sulla base di quali argomentazioni, il giudice di merito sarebbe in corso in tale violazione, ma, in sostanza, si è limitata a contrapporre la propria interpretazione - ritenuta «più conveniente alla natura del contratto» o meglio a quella dell’istituto di cui all’art. 167 c.c. - all’interpretazione delle clausole dell’atto costitutivo del fondo data dalla Corte d’appello.
Ciò la ricorrente ha fatto in base all’affermata natura dell’istituto del fondo patrimoniale e alla relativa funzione economico-sociale, verosimilmente desunte, peraltro in modo assertivo, dall’art. 168 c.c., richiamato nel primo motivo, o dall’art. 169 c.c., su cui si incentrava il secondo motivo, o da entrambi, incorrendo così in una petizione di principio e dimenticando che la stessa previsione codicistica ammette la deroga alla regola dell’agire comune (sulla funzione del fondo patrimoniale e la nozione di famiglia, v. Cass., sez. I, 28 ottobre 2024, n. 27792; sui bisogni della famiglia, v. Cass., sez. trib., 4 novembre 2025, n. 29111, par. 3.2.; Cass., sez. I, 24 giugno 2025, n. 16909; Cass., sez. III, 11 aprile 2024, n. 9789).
Col quarto motivo si deduce «violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
La ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia dichiarato inammissibile, in relazione all’art. 342 c.p.c., il motivo di gravame con cui si censurava la decisione di primo grado «per non aver tenuto conto di una precedente sentenza della stessa Corte (n. 4798/19)» (in realtà, il motivo di appello richiamava un’ordinanza dello stesso Tribunale pronunciatosi in primo grado) la quale, a detta della ricorrente, «in un giudizio identico tra le stesse parti» (ma v. quanto si è riportato nel paragrafo 4.4.4.) e avente ad oggetto un altro immobile del medesimo fondo patrimoniale, «aveva dato piena ragione all’odierna ricorrente».
Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.
Innanzitutto, per l’assoluta genericità e per il mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 366, comma 1, numeri 4 e 6, c.p.c.
Il ricorso non specifica in alcun modo come e quando l’appellante avrebbe sottoposto all’attenzione della Corte d’appello il precedente della stessa Corte, mentre la motivazione della sentenza impugnata, nel ritenere inammissibile ex art. 342 c.p.c. la quarta doglianza o censura, fa riferimento a una ordinanza emessa all’esito di un altro giudizio ex art. 702-bis c.p.c. dallo stesso giudice di primo grado.
Il richiamo a un precedente giurisprudenziale (una sentenza di secondo grado), di cui nulla dice il ricorso se non che era stato invocato - non per affermare il giudicato esterno, ma solo - per consentire alla Corte d’appello di «confrontarsi con la propria stessa giurisprudenza» e che oltretutto non corrisponde al precedente menzionato nell’atto di appello (un’ordinanza dello stesso Tribunale), non equivale alla produzione di un documento né vincola in alcun modo il giudice.
Inoltre, il motivo pone una questione nuova.
Infine, così come formulato il motivo non attinge in alcun modo la ratio decidendi.
Col quinto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si lamenta «violazione degli artt. 29 e 30 della costituzione».
Secondo la ricorrente, le norme che disciplinano il fondo patrimoniale, e in particolare l’art. 169 c.c., costituiscono «attuazione dei principi costituzionali di tutela della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.) e di tutela dei figli (art. 30 Cost.)», ma «la sentenza impugnata, consentendo a un coniuge di disporre unilateralmente di un bene essenziale per la famiglia sulla base di un’interpretazione formalistica e contraria alla ratio legis, ha di fatto vanificato la tutela apprestata dal legislatore e, in ultima analisi, ha violato i suddetti principi costituzionali, che impongono un’interpretazione delle norme civilistiche orientata alla massima protezione degli interessi familiari».
Il motivo è inammissibile poiché non si confronta con la ratio decidendi, incentrata sulla ravvisata volontà delle parti di derogare alla regola del consenso di entrambi i coniugi, come possibile ai sensi dell’art. 169 c.c.
In conclusione, il ricorso va respinto per inammissibilità dei motivi.
Ad ogni modo, insussistente nel caso di specie l’ipotesi di violazione di norma imperativa (tale non è, quanto al consenso necessario all’alienazione dei beni e dunque alle “modalità di disposizione”, cfr. Cass., n. 13622/2010, l’art. 169 c.c., come dimostra l’ambito da esso riconosciuto all’autonomia negoziale delle parti; cfr. Cass., sez. I, ord. 22 novembre 2023, n. 32484), anche ove il giudice di secondo grado avesse offerto una diversa lettura delle clausole di cui si è detto e avesse ritenuto inapplicabile l’art. 184 c.c., come invece sostiene parte della dottrina, sarebbe rimasta insuperata, alla luce del criterio della ragione più liquida, l’eccezione decennale di prescrizione, espressamente riproposta in appello ex art. 346 c.p.c. (da ultimo, Cass., sez. II, 17 luglio 2025, n. 19755) e anche nel controricorso (Cass., sez. un., 25 maggio 2018, n. 13195; Cass., sez. un., 12 maggio 2017, n. 11799), oggetto di questione implicitamente considerata assorbita dalla sentenza impugnata ma suscettibile di esame nel giudizio di legittimità.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato.
In caso di diffusione della presente ordinanza, vanno omessi i dati appositamente sottolineati e che consentono l’identificazione delle persone fisiche menzionate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Dispone che, ai sensi dell’art. 52, d.lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche menzionate, appositamente sottolineati.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.
Il Presidente
Alberto Giusti