
La Cassazione (26531/2026) chiarisce che il consenso dell’altro coniuge non è sempre necessario per vendere un bene del fondo patrimoniale, se l’atto costitutivo deroga alla regola prevista dall’art. 169 c.c.
Un immobile è inserito in un fondo patrimoniale, ma appartiene in proprietà esclusiva a uno dei coniugi.
Quel coniuge può venderlo da solo oppure serve necessariamente il consenso dell’altro?
La risposta arriva dalla Cassazione, sez. I, ordinanza 9 ottobre 2026, n. 26531: il consenso dell’altro coniuge non è sempre necessario.
Dipende da cosa prevede l’atto costitutivo del fondo patrimoniale.
Due coniugi, sposati in regime di separazione dei beni, costituiscono un fondo patrimoniale nel quale fanno confluire diversi immobili.
Nell’atto stabiliscono che la proprietà dei beni resta a ciascun coniuge così come era prima della costituzione del fondo. La maggior parte degli immobili appartiene quindi esclusivamente al marito.
L’amministrazione viene affidata al solo marito e viene inoltre prevista una deroga alla disciplina dell’art. 169 c.c., escludendo la necessità dell’autorizzazione giudiziale anche in presenza di figli minori.
Due anni dopo il marito vende uno degli immobili di sua proprietà senza il consenso della moglie.
La moglie agisce in giudizio sostenendo l’invalidità o l’inefficacia della vendita.
L’art. 169 c.c. stabilisce che, salvo diversa previsione contenuta nell’atto costitutivo, i beni del fondo patrimoniale non possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati senza il consenso di entrambi i coniugi.
Se vi sono figli minori, occorre anche l’autorizzazione del giudice.
La norma, però, consente espressamente ai costitutori del fondo di prevedere una disciplina diversa.
Ed è questo il punto decisivo.
La Cassazione richiama Cass. n. 13622/2010: chi costituisce il fondo patrimoniale può disciplinare diversamente le modalità di disposizione dei beni rispetto alla regola prevista dall’art. 169 c.c.
Nel caso esaminato, la Corte d’appello interpreta complessivamente l’atto costitutivo valorizzando quattro elementi:
la riserva della proprietà dei beni in capo a ciascun coniuge;
l’amministrazione affidata al solo marito;
il riferimento a una deroga al principio generale dell’art. 169 c.c.;
l’esclusione dell’autorizzazione giudiziale anche in presenza di figli minori.
Da queste clausole ricava la volontà dei coniugi di derogare anche alla regola del consenso congiunto.
Il marito, proprietario esclusivo dell’immobile, poteva quindi venderlo senza il consenso della moglie.
Attenzione però a non generalizzare.
La Cassazione non afferma che il coniuge proprietario di un bene inserito nel fondo patrimoniale possa sempre venderlo da solo.
La proprietà esclusiva, da sola, non basta.
Occorre verificare cosa prevede l’atto costitutivo del fondo e se da questo emerga una valida deroga alla regola dell’agire congiunto.
Nel caso concreto, inoltre, la Cassazione non sostituisce la propria interpretazione a quella della Corte d’appello: ricorda che l’interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e può essere censurata in Cassazione solo indicando in modo specifico quali criteri ermeneutici siano stati violati.
La moglie sosteneva che la vendita senza il suo consenso fosse nulla perché contraria a una norma imperativa posta a tutela della famiglia.
La Cassazione esclude questa ricostruzione.
L’art. 169 c.c., nella parte relativa al consenso necessario e alle modalità di disposizione dei beni, non è inderogabile: è la stessa norma a lasciare spazio all’autonomia negoziale dei costitutori.
Sul punto la Corte richiama anche Cass. n. 32484/2023.
La deroga riguarda però le modalità dell’atto dispositivo, non la funzione del fondo: resta ferma la destinazione dei beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché le censure non si confrontano correttamente con la ragione decisiva della sentenza d’appello: l’esistenza, nel caso concreto, di una deroga convenzionale al consenso congiunto risultante dall’interpretazione dell’atto costitutivo.
La Corte aggiunge inoltre che, anche seguendo una diversa interpretazione delle clausole, sarebbe rimasta da superare l’eccezione di prescrizione decennale, essendo l’azione stata proposta sedici anni dopo la vendita.
La regola generale è semplice: per vendere un bene inserito nel fondo patrimoniale serve il consenso di entrambi i coniugi.
Ma non è una regola assoluta.
L’atto costitutivo può prevedere una disciplina diversa.
Quindi, davanti alla vendita di un bene del fondo, non basta chiedersi:
chi è il proprietario?
Bisogna soprattutto verificare:
cosa dice l’atto costitutivo del fondo?
Perché, prima di cercare la seconda firma, conviene leggere bene la prima.
Documentii correlati: