Famiglia – Mantenimento dei nipoti – Obbligo sussidiario degli ascendenti – Solidarietà – Regresso pro quota

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28166 del 30/10/2026

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Famiglia – Mantenimento dei nipoti – Obbligo degli ascendenti – Sussidiarietà – Incapienza dei genitori

In tema di mantenimento dei figli minori, l'obbligazione gravante sugli ascendenti ai sensi dell'art. 316-bis c.c. ha carattere sussidiario rispetto a quella primaria dei genitori e presuppone l'incapienza o l'oggettiva impossibilità di entrambi di provvedervi. Non è pertanto sufficiente il mero inadempimento di uno dei genitori, occorrendo che questo sia determinato dalla mancanza di mezzi economici e che l'altro genitore non sia in grado di far fronte alle esigenze del figlio con le proprie sostanze e capacità reddituali.

Famiglia – Mantenimento dei nipoti – Obbligazione degli ascendenti – Solidarietà passiva – Nonni materni e paterni

Una volta accertata l'impossibilità di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio minore, l'obbligazione sussidiaria degli ascendenti grava in maniera unitaria e solidale su tutti gli ascendenti di pari grado, sia materni sia paterni, ai sensi degli artt. 1292 ss. c.c. Il carattere sussidiario dell'obbligazione rispetto a quella dei genitori non esclude l'applicazione del regime della solidarietà, ma differisce soltanto nel tempo l'esigibilità dell'effetto solidale, in conformità all'art. 1293 c.c.

Famiglia – Mantenimento dei nipoti – Ascendenti – Diritto di regresso – Rimborso pro quota – Decorrenza dalla nascita

In tema di mantenimento dei figli minori, l'ascendente che abbia sostenuto le spese per il mantenimento del nipote, in adempimento dell'obbligazione sussidiaria prevista dall'art. 316-bis c.c., ha diritto di regresso pro quota nei confronti degli altri ascendenti, quali coobbligati solidali ai sensi degli artt. 1292 ss. e 1299 c.c. Tale obbligazione, avendo natura non alimentare e decorrendo dalla nascita del minore, determina il diritto al rimborso delle spese sostenute, anche per il periodo pregresso, nei limiti della quota gravante su ciascun coobbligato.

  • Cfr. Cass. 15063/2000.

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Cassazione civile, Prima Sezione, ordinanza 30/10/2026 (ud. 29/09/2026) n. 28166

(LAURA TRICOMI – Presidente; ROSARIO CAIAZZO Consigliere- Rel.)

RILEVATO CHE

in proprio e quale affidataria della nipote essendone la nonna, con provvedimento del Tribunale per i minorenni emesso il 6.7.2019, conveniva innanzi al Tribunale di. Pescara quali nonni paterni, chiedendone la condanna in solido, al rimborso della complessiva somma di € 54.000,00, sostenuta in via esclusiva per il mantenimento della nipote dalla nascita ( fino al novembre 2019, a titolo di regresso ex art. 316 bis cc. In via subordinata, la chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento del medesimo importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cc.

Con sentenza depositata il 9.11.2024 il Tribunale accoglieva integralmente la domanda principale, osservando che: era infondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta dai convenuti in quanto, come previsto dall'art. 316 bis cc, la legittimazione a proporre la domanda spettava a chiunque vi abbia interesse; pertanto, oltre al coniuge adempiente erano legittimati (anche) gli ascendenti adempienti che avessero sopportato le spese per il mantenimento della prole; non era contestato che il padre della minore non avesse mai provveduto al mantenimento della stessa, né egli aveva dimostrato, come suo onere, di avere adempiuto all’obbligazione o che non fosse in grado di provvedervi, non avendo i convenuti prodotto a tal fine alcuna idonea documentazione (ed anzi la contumacia di era da valutarsi quale ulteriore conferma del disinteresse del genitore verso i bisogni e le necessità, anche materiali, della figlia); non era contestato che l'attrice avesse provveduto in via esclusiva al mantenimento della nipote sin dalla nascita di quest'ultima, avvenuta nell'anno 2010, assunto che comunque aveva trovato puntuale conferma nella compiuta istruttoria; era anche emerso dall'istruttoria che madre della minore, dalla nascita di quest'ultima era sempre stata disoccupata; pertanto, sussisteva il diritto dell’attrice ad agire in regresso per la quota a carico del genitore inadempiente, oltre che dei nonni paterni, coobbligati in solido; in ordine alla determinazione del quantum, ben poteva ricorrersi ad una liquidazione equitativa, per la somma di euro 500,00 mensili, stabilita dal giudice della separazione a titolo di contributo dovuto dal padre per il mantenimento della figlia, considerato che l'attrice aveva provveduto anche al pagamento delle spese straordinarie, mediche e scolastiche; pertanto, si riteneva corretta la quantificazione in euro 54.000,00 della somma dovuta dai convenuti in favore della dalla nascita della minore al novembre 2019.

Con sentenza del 12.6.2025 la Corte territoriale ha parzialmente accolto l’appello dei tre soggetti condannati, osservando che: non ricorreva il diritto dell’appellata ad agire in via di regresso per la ripetizione, in quota parte, di quanto speso per il sostentamento della comune nipote, nei confronti dei nonni paterni, non configurandosi in relazione alla posizione degli ascendenti, un’obbligazione solidale; sul punto, richiamando precedenti di legittimità, era da affermare il principio secondo il quale l'obbligo di mantenimento dei figli minori, siano essi legittimi o naturali, spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli; pertanto, nella fattispecie concreta, non ricorrendo a loro carico un’obbligazione solidale, ma sussidiaria e solidaristica, era da escludere il diritto di regresso verso gli altri ascendenti; per le medesime ragioni era infondata anche la domanda di arricchimento senza causa, proposta in via subordinata e oggetto di riproposizione nel giudizio di appello; invero, in difetto di un obbligo giuridico, inesistente sino a quando non fosse stato riconosciuto il dovere dell’ascendente a contribuire al mantenimento dei nipoti, non era infatti ipotizzabile un arricchimento privo di causa di tale soggetto, non potendo esso discendere dal mero impegno unilaterale assunto dal depauperato, mancando dunque il presupposto basilare per l’esercizio dell’azione ex art. 2041 c.c.; l’appello era invece da rigettare in relazione alla posizione dell’altro appellante il quale era obbligato primario, quale genitore, al mantenimento della figlia e come tale ben poteva essere chiamato a rispondere ex art. 316 bis c.c., nei confronti di chi aveva materialmente provveduto alla sua cura; né era oggetto di contestazione che lo stesso, sebbene obbligato anche nei confronti della madre della bambina in forza delle condizioni economiche stabilite nella sentenza di separazione, non avesse mai contribuito al mantenimento della figlia ( evenienza mai messa in discussione dagli stessi appellanti); parimenti infondate a tal riguardo erano le censure svolte dagli appellanti sulla mancanza di prova, da parte della della contribuzione offerta per il mantenimento della nipote, non essendo peraltro contestato che la madre della bambina, figlia della avesse inizialmente abitato con la stessa figlia e la madre, presso l’abitazione di quest’ultima (come peraltro emergeva dalla sentenza di separazione), e non avesse mai lavorato, poi addirittura lasciando la figlia alle cure della (evenienza risultante dal decreto del Tribunale per i minorenni e confermata in istruttoria); era altresì sufficientemente provato che la avesse provveduto in via esclusiva alle esigenze materiali della bambina (come confermato non solo dal teste ma anche dalle assistenti sociali, ovviamente limitatamente al periodo in cui le stesse si erano interessate del nucleo familiare della minore in questione); né erano state dedotte specifiche circostanze che impedivano al padre della bambina di corrispondere all’attrice le somme da questa richieste, in ripetizione, ex art. 316 bis c.p.c.

.... quale affidataria della minore, ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza d’appello, affidandosi a tre motivi, illustrato con memoria.

... e non hanno depositato controricorso, ma sola memoria illustrativa, unitamente alla procura speciale, per cui sono da considerare intimati.

... è rimasto intimato.

RITENUTO CHE

Il primo motivo denunzia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per aver la Corte d’appello fondato l'esclusione della responsabilità dei nonni paterni in ordine all’azione di regresso intrapreso dalla ricorrente, quale nonna materna della minore sulla natura sussidiaria della loro obbligazione, omettendo del tutto di esaminare la concreta e persistente incapacità economica e l'assenza di entrambi i genitori durante l'intero arco temporale oggetto di causa (2010-2019). Pertanto, la ricorrente assume che la Corte territoriale avrebbe dovuto necessariamente concludere che l'obbligo sussidiario dei nonni paterni era già sorto ed era attuale nel periodo in cui la nonna materna aveva sostenuto le spese e, di conseguenza, avrebbe dovuto accertare il fatto storico che, nel momento del bisogno, l'obbligo gravava ex lege sugli ascendenti di pari grado.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 316-bis c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo la Corte d’appello interpretato il criterio della sussidiarietà in modo formalistico, nell'aver ritenuto che la condanna del padre nella sentenza di appello determinasse il venir meno ”ora per allora” dell'obbligazione sussidiaria che era effettivamente sorta in capo ai nonni paterni nel periodo di riferimento, in quanto l’obbligo dei nonni era nato automaticamente ex lege nel momento storico in cui era stato accertato che i genitori non avevano i mezzi sufficienti, ovvero ... dalla nascita di .......

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte territoriale rigettato la domanda subordinata di arricchimento senza causa per l'insussistenza di un obbligo giuridico dei nonni, ritenendo che l'obbligo debba essere "giudizialmente accertato" per fondare l'arricchimento.

1). I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati.

La Corte d’appello ha deciso (riformando la sentenza di primo grado) applicando l’orientamento consolidato (v. Cass., n. 3402/1995 e 20509/2010) a tenore del quale l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 316-bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge soltanto qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo (Cass., n. 13345/2023; n. 10419/2010).

2). Al riguardo, va osservato cha l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l’altro è in grado di provvedervi. Dunque, per ravvisare l’esistenza dell’obbligazione sussidiaria degli ascendenti, non basta l’inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall’art. 316 bis, comma 1, c.c. e, nel contempo, che l’altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali (nello stesso senso v. Cass., n. 13345/2023; n. 28446/2023).

Ed invero, come sottolineato dalla stessa giurisprudenza, una volta accertata l’impossibilità da parte dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio minore, l’obbligazione di cui si discute grava “in maniera unitaria” su tutti e quattro gli ascendenti - cioè sia sui nonni materni, sia su quelli paterni -, con la naturale conseguenza che il creditore potrà rivolgersi, indistintamente a uno dei quattro (co)obbligati. Il vincolo che lega i soggetti in questione trova la propria fonte, infatti, direttamente nella legge ed è posto in funzione di tutela del “supremo interesse del minore”.

In un tale quadro, la circostanza per cui l’obbligazione degli ascendenti sia sussidiaria rispetto a quella dei genitori non muta in nulla le regole del regime solidale, posto che fa differire solo nel tempo l’esigibilità “dell’effetto solidale” dell’obbligo in questione che risulta del tutto compatibile con il disposto dell’art. 1293 c.c.

A ciò si aggiunga che l’ascendente che abbia provveduto in via sussidiaria al mantenimento del minore potrà, poi, agire in via di regresso (artt. 1288 e 1299 c.c.) nei confronti degli altri coobbligati per il recupero del quantum debeatur.

Ne deriva, alla luce di quanto sino ad ora evidenziato, che l’art. 316 bis può considerarsi come espressione del carattere solidale delle obbligazioni gravanti sugli ascendenti, quale norma che trova la propria ratio nell’intento di rafforzare l’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, il quale, a sua volta, riscontra il proprio fondamento nel dovere di “solidarietà” insito nella “società naturale” costituita dalla famiglia.

Al riguardo, giova rilevare che l’obbligo di mantenimento è strettamente correlato ad un principio generale: cioè quello della responsabilità genitoriale derivante dal rapporto di filiazione e che trova consacrazione (anche per i figli nati fuori dal matrimonio) nell’art. 30 Cost.; il dovere di mantenimento, per il suo carattere essenzialmente patrimoniale, esula dallo stretto contenuto di tale potestà, ed investe entrambi i genitori, perché nasce con e per il fatto stesso della procreazione.

3). Ora, nella specie, la sentenza impugnata è censurabile nella misura in cui ha richiamato l’orientamento di cui sopra (Cass., n. 13345/2023 e n. 10419/2010) in quanto, a differenza che nelle fattispecie esaminate nei precedenti che hanno originato le citate sentenze di legittimità, nel caso concreto risulta accertato che entrambi i genitori erano di fatto incapienti, non disponendo dei mezzi necessari per far fronte al mantenimento della figlia.

Tale particolarità della fattispecie in esame è dunque ostativa all’applicazione dell’orientamento posto a fondamento della sentenza impugnata (che afferisce a fattispecie nelle quali almeno uno dei genitori era in grado di mantenere il figlio).

Ne consegue che la ricorrente, quale ascendente che abbia provveduto alle spese di mantenimento della nipote minore, in adempimento dell’obbligazione sussidiaria di cui era titolare passivo, è da ritenere legittimata ad agire in regresso nei confronti degli ascendenti paterni, quali coobbligati solidali.

In altri termini, se è corretto considerare sussidiaria l’obbligazione degli ascendenti, rispetto a quella primaria gravante sui genitori, qualora essi siano inadempienti entrambi per mancanza di mezzi economici, emerge poi la responsabilità solidale degli ascendenti, in conformità dei principi generali dettati dagli artt. 1292 ss, cc, conseguendone la legittimità dell’azione di regresso pro quota. Tale conclusione è avvalorata da quanto emerge in motivazione della citata sentenza della Cassazione, n. 3402/1995 (..l'espressione legislativa "de qua", di cui all’art. 148 cc,-"quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti..."- deve essere intesa nel senso meno oneroso per gli ascendenti e, quindi non solo con evidente esclusione del caso che i genitori si sottraggano, pur avendone i mezzi, all'obbligo di mantenere i figli, ma anche nel senso che nessuno dei due abbia i mezzi necessari. Pertanto, la possibilità spettante al coniuge, - che faccia fronte per intero - avendone i mezzi - all'obbligo del mantenimento dei figli -, di chiamare anche l'altro a concorrervi, non può essere estesa anche nei confronti degli ascendenti, i quali hanno il diritto di considerarsi indifferenti al regolamento dei rapporti interni tra il loro discendente e il suo coniuge).

4). La fondatezza dell’azione di regresso in capo alla nonna materna che abbia sostenuto le spese per il mantenimento della nipote minore .... sottende altresì il carattere proporzionale dell’obbligazione gravante sugli ascendenti.

Ne discende che, non avendo natura alimentare, e decorrendo dalla nascita, il suddetto obbligo di mantenimento decorre dalla stessa data e determina il diritto al rimborso pro quota (Cass., n. 15063/2000), anche a favore dell’ascendente titolare del diritto di regresso nei confronti degli ascendenti paterni della stessa minore che abbia provveduto al mantenimento.

5). Infine, parte ricorrente nella memoria riferisce che successivamente al deposito del ricorso, la Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione, ha pronunciato – tra le stesse parti e e con riferimento alla medesima minore – la sentenza n. 571/2026 del 19.05.2026- prodotta unitamente alla suddetta memoria- resa in sede di giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza di questa Corte n. 9895/2025, con la quale era stato rigettato l'appello dei nonni paterni e confermata la sentenza n. 82/2023 del Tribunale di Pescara, che aveva posto a loro carico, a favore della ricorrente, un contributo di € 500,00 mensili oltre il 60% delle spese straordinarie per il mantenimento della nipote, in ragione della natura sussidiaria dell’obbligazione degli ascendenti. La ricorrente assume che tale sentenza da atto che: i genitori della minore sono stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale; il padre non ha mai adempiuto all'obbligo di € 500,00 mensili posto a suo carico in sede di separazione; è provato «un divario reddituale tra i nonni paterni e la », risultando per quest'ultima un ISEE «di poco superiore ai 3.000,00» euro annui, mentre le allegazioni di difficoltà economica dei «non sono state adeguatamente supportate dal punto di vista probatorio».  

Pertanto, viene invocato il quadro fattuale – incapienza dei genitori e capacità contributiva degli ascendenti paterni – che la sentenza impugnata in questa sede ha integralmente pretermesso e che forma oggetto del primo motivo; e l'hanno impugnata con ricorso per cassazione notificato il 26.06.2026 e depositato il 07.07.2026 (R.G. n. 16134/2026), cui la ricorrente ha resistito con controricorso; tale sentenza d’appello non è dunque, allo stato, passata in giudicato, ed è pertanto richiamata in questa sede non quale documento ai sensi dell'art. 372 c.p.c., né quale giudicato esterno, bensì quale precedente giurisprudenziale della medesima Corte territoriale, rilevante ai soli fini della valutazione della questione di diritto qui controversa, con riserva – ove il giudicato si formi prima della decisione – di darne rituale atto, trattandosi di giudicato rilevabile anche d'ufficio.

Al riguardo, il collegio osserva che la suddetta sentenza di condanna degli ascendenti paterni della minore, confermata in appello con sentenza impugnata in cassazione- non risultante decisa allo stato- non influisce sulla decisione della causa in esame, trattandosi di questioni diverse, anche se tra loro strettamente connesse (in ordine al concreto rimborso delle somme sborsate per il mantenimento della minore dal 2019); né sussistono, come richiesto, i presupposti per rinviare la causa alla pubblica udienza o alle Sezioni Unite, trattandosi di questione che, nel suo nucleo caratterizzante, circa la spettanza del diritto di regresso in capo all’ascendente che abbia provveduto al mantenimento del minore, non è stata oggetto di decisioni sostanzialmente difformi.

6). L’accoglimento dei primi due motivi determina l’assorbimento del terzo motivo.

Data pubblicazione 30/10/2026

Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di l’Aquila per il riesame della fattispecie in conformità del seguente principio di diritto: “l’obbligazione gravante sugli ascendenti, a norma dell’art 316 bis cc, ha carattere sussidiario nei confronti dell’obbligazione principale dei genitori di mantenimento dei figli, e presuppone l’incapienza o l’oggettiva impossibilità di quest’ultimi di farvi fronte. L’obbligazione degli ascendenti presenta altresì carattere solidale nei rapporti interni, a norma degli art. 1292 ss, cc.

L’ascendente che abbia sostenuto spese per il mantenimento del minore ha diritto di regresso pro-quota nei confronti degli altri ascendenti, quali coobbligati solidali”.

La Corte territoriale provvederà anche sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di l’Aquila, in diversa composizione, la quale farà applicazione del principio di diritto sopra espresso, provvedendo altresì sulle spese relative al presente grado di giudizio.


In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 29 settembre 2026.

Il Presidente
Dott.ssa Laura Tricomi

 

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