
La Cassazione (28166/2026) chiarisce quando i nonni sono obbligati a mantenere i nipoti e a quali condizioni chi ha sostenuto le spese può chiedere agli altri ascendenti il rimborso pro quota.
Il nonno che ha provveduto al mantenimento del nipote può chiedere agli altri ascendenti il rimborso delle spese sostenute?
Sì, ma a determinate condizioni. Quando entrambi i genitori non sono in grado di mantenere il figlio, l'obbligo ricade in via sussidiaria sugli ascendenti. E il nonno che ha sostenuto le spese può agire in regresso pro quota nei confronti degli altri nonni.
Sul tema è tornata la Cassazione, Prima Sezione civile, con l'ordinanza n. 28166 del 30 ottobre 2026.
Il caso riguarda una nonna materna che aveva provveduto al mantenimento della nipote dalla nascita fino al novembre 2019, chiedendo al padre e ai nonni paterni il rimborso di 54.000 euro. Il padre non aveva mai versato l'assegno di 500 euro mensili stabilito in sede di separazione, mentre la madre era disoccupata.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva escluso il diritto di regresso verso i nonni paterni, ritenendo che la loro obbligazione fosse soltanto sussidiaria e non solidale.
Per comprendere la soluzione occorre rispondere a tre domande.
La regola è contenuta nell'art. 316-bis c.c.: il mantenimento dei figli spetta primariamente ai genitori. Quando questi non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire loro le risorse necessarie.
L'obbligo dei nonni è quindi sussidiario rispetto a quello dei genitori.
Ma non basta che uno dei genitori non paghi.
Occorre infatti verificare le condizioni economiche di entrambi i genitori e le concrete possibilità di ottenere il contributo dovuto (Cass. ord. n. 13345/2023; Cass. ord. n. 28446/2023).
Se uno non contribuisce, ma l'altro dispone delle risorse necessarie, l'obbligo rimane a carico dei genitori. Diverso è il caso in cui entrambi siano incapienti o oggettivamente impossibilitati a provvedere, anche considerando eventuali comportamenti elusivi del genitore inadempiente.
Nel caso esaminato, entrambi i genitori erano di fatto incapienti. Sussisteva dunque il presupposto per l'intervento degli ascendenti.
Sì. L'obbligazione coinvolge tutti gli ascendenti di pari grado, sia materni sia paterni, indipendentemente da quale genitore non abbia provveduto al mantenimento (Cass. ord. n. 30368/2022).
Ma qui nasce una questione: se l'obbligazione dei nonni è sussidiaria, può essere anche solidale?
Le due caratteristiche sono compatibili.
La sussidiarietà riguarda il rapporto con i genitori: i nonni intervengono soltanto quando questi non possono provvedere.
La solidarietà, invece, riguarda i rapporti tra gli ascendenti: una volta sorto l'obbligo, tutti quelli di pari grado sono coobbligati ai sensi degli artt. 1292 e seguenti c.c.
La sussidiarietà, quindi, non esclude la solidarietà, ma ne differisce soltanto l'esigibilità.
Solidarietà non significa, però, che ciascun nonno debba sostenere necessariamente un quarto delle spese. La ripartizione interna dell'obbligazione resta proporzionale.
Una volta riconosciuta la natura solidale dell'obbligazione, trova applicazione il diritto di regresso previsto dall'art. 1299 c.c.
L'ascendente che ha provveduto al mantenimento del nipote può quindi chiedere agli altri ascendenti il rimborso della quota di loro spettanza.
E per le spese sostenute negli anni precedenti?
L'obbligo di mantenimento non ha natura alimentare e decorre dalla nascita del figlio (Cass. n. 15063/2000).
Il rimborso può quindi riguardare anche le spese sostenute dalla nascita del minore, purché nel periodo considerato ricorressero i presupposti dell'obbligazione sussidiaria. Non è necessario che l'obbligo sia stato preventivamente accertato dal giudice per ogni periodo richiesto.
Nel caso concreto, la Cassazione riconosce la legittimazione della nonna materna ad agire in regresso contro i nonni paterni, cassa la sentenza d'appello e rinvia la causa alla Corte d'appello dell'Aquila per un nuovo esame.
Non viene quindi riconosciuto automaticamente il rimborso dei 54.000 euro richiesti.
Resta invece assorbito il motivo relativo all'arricchimento senza causa, proposto in via subordinata.
La sussidiarietà dell'obbligo dei nonni non esclude la solidarietà tra gli ascendenti.
Quando entrambi i genitori non possono mantenere il figlio, il nonno che sostiene le spese può chiedere agli altri ascendenti il rimborso pro quota, anche per il periodo pregresso, purché ricorrano i presupposti dell'obbligazione.
Prima di avviare un'azione di regresso occorre:
Verificare le condizioni economiche di entrambi i genitori, distinguendo l'incapienza dal semplice inadempimento.
Documentare l'eventuale impossibilità di ottenere il contributo dal genitore inadempiente.
Individuare gli ascendenti di pari grado, materni e paterni, e accertarne le condizioni economiche.
Raccogliere le prove delle spese sostenute, precisando importi e periodi di riferimento.
Determinare le quote di contribuzione degli altri ascendenti e quantificare il rimborso.
Valutare l'azione di regresso ai sensi dell'art. 1299 c.c., individuando i coobbligati nei cui confronti agire.
In definitiva, i nonni non devono sostituirsi automaticamente ai genitori che non pagano. Ma quando sono chiamati a intervenire, il conto non deve necessariamente restare a carico di chi ha pagato per primo.
Documenti correlati:
Testo integrale di Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28166 del 30/10/2026
Mantenimento dei nipoti da parte dei nonni: a quali condizioni? – Cass. civ., sez. I, ord. n. 28446/2023.
Mantenimento dei nipoti: quando scatta l'obbligo per i nonni di contribuire? – Cass. civ., sez. I, ord. n. 13345/2023.
In quali casi i nonni sono chiamati a contribuire per il mantenimento dei nipoti – Cass. civ., sez. I, ord. interlocutoria n. 30368/2022.