Circolazione stradale – Eccesso di velocità – Autovelox mobile – Decreto prefettizio – Contestazione differita

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.7379 del 27/03/2026

Pubblicato il

Circolazione stradale – Eccesso di velocità – Autovelox – Postazione mobile – Presenza degli agenti accertatori – Verbale di contestazione – Decreto prefettizio – Esclusione dell’obbligo di indicazione – Apparecchiature automatiche senza presidio – Contestazione differita – Art. 201, comma 1-bis, cod. strada

In tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, qualora l’infrazione sia rilevata mediante postazione mobile con la presenza degli agenti accertatori, il verbale di contestazione non deve contenere gli estremi del decreto prefettizio di autorizzazione, richiesto invece soltanto per l’utilizzazione di apparecchiature automatiche senza presidio; ne consegue che, in tali ipotesi, è legittima anche la contestazione differita ai sensi dell’art. 201, comma 1-bis, cod. strada, quando il veicolo si trovi a distanza dal posto di rilevazione o non possa essere fermato tempestivamente nei modi regolamentari.

  • Cfr. Cass. 16622/2019; Cass. 776/2021; Cass. 18560/2022

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

Cassazione civile, sez. II, ordinanza 27/03/2026 (ud. 26/03/2026) n. 7379

(Presidente MOCCI MAURO - Relatore OLIVA STEFANO)

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 1138/2021 il Giudice di Pace di Reggio Calabria accoglieva il ricorso interposto da P. avverso un verbale di contestazione di violazione dell’142 del codice della strada, con i quali era stata irrogata la sanzione pecuniaria di € 863 e la sanzione accessoria della decurtazione dei cd. punti-patente. Il giudice di prime cure riteneva in particolare che il verbale dovesse contenere l’indicazione degli estremi del decreto prefettizio di autorizzazione all’installazione del dispositivo di rilevamento a distanza.

Avverso tale decisione interponeva appello il Comune di Reggio Calabria, evidenziando che nella specie il dispositivo era mobile e dunque gestito direttamente dagli agenti operanti. Il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata, n. 689/2023, accoglieva il gravame, riformando la decisione di prime cure e condannando l’opponente alle spese del doppio grado di giudizio. Il Tribunale riteneva, in particolare, che l’indicazione del decreto prefettizio fosse necessario solo per le postazioni fisse, e non anche per quelle mobili: che l’apparato fosse stato collocato in posizione visibile con segnale posizionato ad oltre 150 metri, come risultante dalla relazione di servizio degli operanti; che l’infrazione fosse stata adeguatamente dimostrata mediante la produzione del fotogramma riproducente la vettura, nel momento della rilevazione.

Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia P., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Reggio Calabria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., l’omessa motivazione e l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, nonché il travisamento del fatto, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che le caratteristiche del tratto di strada sul quale l’infrazione era stata rilevata erano tali da consentirne la ricomprensione tra quelli sui quali è consentita la rilevazione della velocità mediante apparati a distanza. Di conseguenza, secondo la ricorrente, l’indicazione del decreto prefettizio di autorizzazione alla detta rilevazione a distanza non poteva essere omessa nel verbale.

La censura è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi, secondo cui la contravvenzione oggetto di causa era stata rilevata mediante una postazione di rilevamento a distanza non fissa, ma mobile. Per tale genere di postazioni non è necessario che il verbale indichi gli estremi del decreto prefettizio, poiché “L'utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità (e cioè gli autovelox) nei centri urbani è consentita, invece, com'è accaduto nel caso in esame alla luce del verbale di contestazione riprodotto in ricorso, con postazioni mobili e alla presenza degli agenti accertatori di polizia (Cass. n. 16622 del 2019), senza che sia a tal fine necessario alcun decreto prefettizio (necessario solo "ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità": Cass. n. 776 del 2021) del quale riprodurre i dati identificativi nel verbale di contestazione” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18560 del 09/06/2022, non massimata, pag. 4, punto 2.5 della motivazione).

Peraltro, non sussiste la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dovendosi ribadire, quanto al primo di essi, che “In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 01). Mentre, con riferimento alla deduzione relativa alla violazione dell’art. 116 c.p.c., va ribadito che “In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato –in assenza di diversa indicazione normativa– secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02; conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021, Rv. 661360).

Nella specie, la causa non è stata decisa dal Tribunale sulla base di prove non introdotte dalle parti, né attribuendo ad alcune risultanze istruttorie una valenza diversa da quella prevista dalla legge, bensì sulla base del libero apprezzamento delle risultanze istruttorie.

Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della violazione dell’art. 4 del D. Lgs. n. 121 del 2002, dell’art. 201, comma 1, del codice della strada e dell’art. 142, comma 6 bis, del D. Lgs. n. 285 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto valida la contestazione differita dell’infrazione di cui al verbale impugnato, nonostante l’assenza di indicazione degli estremi del decreto prefettizio autorizzativo dell’installazione del detto apparato.

La censura è infondata.

Poiché in presenza di apparato mobile non è richiesta alcuna indicazione, nel verbale di contestazione dell’infrazione, dell’autorizzazione prefettizia alla sua installazione, il ricorso alla cd. contestazione differita della contravvenzione è consentito, giusta la disposizione di cui all’art. 201, comma 1 bis, del codice della strada, ogni volta che il veicolo sia a distanza dal posto di rilievo o comunque non possa essere fermato in tempo utile e nei modi previsti dalle norme regolamentari applicabili.

Con il terzo motivo, la ricorrente contesta la violazione degli artt. 2697 c.c. e 7, comma 10, del D. Lgs. n. 150 del 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di seconde cure avrebbe dovuto rilevare l’inadeguatezza dell’immagine prodotta dall’Amministrazione ai fini dell’identificazione del veicolo sanzionato.

La censura è inammissibile.

Il Tribunale, pur avendo rilevato che l’immagine non era perfettamente nitida, ha evidenziato che essa consentiva di identificare le cifre iniziali e finali della targa del mezzo, il modello, il colore, il giorno e l’ora del transito, e dunque ne consentiva l’identificazione.

Trattasi di giudizio di fatto, fondato sulla valutazione delle risultanze istruttorie, che la ricorrente attinge contrapponendovi una ricostruzione alternativa del compendio istruttorio, senza tuttavia considerare che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328 e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812).

In definitiva, quindi, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 550, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.


Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 26 marzo 2026.

IL PRESIDENTE
Mauro Mocci

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472