Autovelox mobile: verbale valido anche senza decreto prefettizio

Articolo del 15/04/2026

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Se la velocità viene rilevata con un autovelox mobile presidiato dagli agenti, il verbale non deve indicare gli estremi del decreto prefettizio. La Cassazione (n. 7379/2026) precisa che, in questi casi, può essere legittima anche la contestazione differita, purché il veicolo non possa essere fermato tempestivamente secondo le regole del Codice della strada.

Quando arriva una multa per eccesso di velocità, una delle contestazioni più frequenti riguarda il contenuto del verbale: deve indicare anche gli estremi del decreto prefettizio che autorizza il controllo?

La Cassazione, con l’ordinanza n. 7379 del 27 marzo 2026, risponde in modo netto: no, se l’accertamento è stato eseguito con una postazione mobile e con la presenza degli agenti accertatori.

Il caso nasce da un verbale emesso dal Comune di Reggio Calabria per violazione dell’art. 142 del Codice della strada, con sanzione pecuniaria e decurtazione dei punti patente. In primo grado il ricorso dell’automobilista era stato accolto, sul presupposto che il verbale dovesse contenere l’indicazione del decreto prefettizio di autorizzazione all’installazione del dispositivo di rilevamento a distanza. In appello, però, il Tribunale ha riformato la decisione, osservando che nella specie non si trattava di una postazione fissa, ma di un dispositivo mobile gestito direttamente dagli agenti operanti.

La differenza tra postazione fissa e postazione mobile

La Corte di cassazione conferma questa lettura e ribadisce una distinzione pratica che conta molto. Un conto sono le apparecchiature automatiche senza presidio, utilizzate per rilevare la velocità senza la presenza diretta degli operatori: in quel caso il decreto prefettizio serve. Altro conto sono invece le postazioni mobili con gli agenti sul posto: qui quel decreto non è necessario, e quindi non deve neppure essere riportato nel verbale.

Il punto è semplice: non tutti gli autovelox funzionano allo stesso modo sul piano giuridico. La necessità del decreto prefettizio non dipende dal fatto che il controllo sia avvenuto in astratto “a distanza”, ma dal tipo di apparecchiatura concretamente utilizzata e, soprattutto, dalla presenza o meno del presidio umano. È proprio questo il criterio valorizzato dalla Suprema Corte, in linea con precedenti già richiamati dalla stessa ordinanza.

Quando la contestazione differita è legittima

Da questa premessa discende anche un altro effetto rilevante: la contestazione differita non diventa illegittima solo perché nel verbale manca il riferimento al decreto prefettizio. Se l’accertamento avviene con un autovelox mobile, quella indicazione non è dovuta. Resta allora applicabile l’art. 201, comma 1-bis, del Codice della strada, che consente la contestazione non immediata quando il veicolo si trova a distanza dal posto di rilevazione o non può essere fermato in tempo utile e nei modi previsti dalle norme regolamentari.

In altre parole, la presenza degli agenti non significa automaticamente che il conducente debba essere fermato sul posto. Ciò che conta è verificare se, in concreto, la contestazione immediata fosse possibile. Se il mezzo era ormai lontano dal punto di rilievo, oppure se il fermo non poteva avvenire tempestivamente secondo le modalità previste, la notifica successiva del verbale resta valida.

Il fotogramma e la prova dell’infrazione

L’ordinanza affronta anche un ulteriore profilo probatorio, perché la ricorrente contestava l’idoneità del fotogramma a identificare il veicolo. Anche su questo punto la Cassazione si ferma davanti a un principio consolidato: la valutazione sull’effettiva riconoscibilità della targa, del modello, del colore del mezzo, nonché del giorno e dell’ora del transito, è una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e non può essere trasformata in un nuovo giudizio sul fatto davanti alla Corte di legittimità.

Cosa cambia per chi impugna la multa

Il punto davvero operativo è questo: l’obbligo di indicare gli estremi del decreto prefettizio non vale per le postazioni mobili presidiate. Perciò una censura fondata solo su questa omissione, quando il rilevamento è avvenuto con autovelox mobile, non colpisce la reale base di legittimità del verbale.

Sul piano pratico, il controllo da fare è semplice: il dispositivo era fisso o mobile? Gli agenti erano presenti? La contestazione immediata era concretamente possibile? È da queste domande che passa la verifica di legittimità della sanzione, perché, se l’accertamento avviene con autovelox mobile presidiato, il verbale resta valido anche senza indicazione del decreto prefettizio.


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