In tema di trasporto aereo, ai fini dell’esonero dall’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria prevista dagli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261/2004 per il ritardo prolungato del volo, incombe sul vettore aereo l’onere di provare non solo la sussistenza di circostanze eccezionali, quali condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo, ma anche il nesso causale tra dette circostanze e il ritardo, nonché l’adozione di tutte le misure idonee a evitarlo o limitarne gli effetti; ne consegue che è viziata la decisione che, in presenza di nebbia cessata diverse ore prima della partenza programmata, ritenga assolto tale onere sulla base di una motivazione meramente presuntiva, senza indicare le concrete evidenze processuali da cui desumere la perdurante incidenza dell’evento meteorologico sui voli successivi e le misure adottate dal vettore.
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 09/04/2026 (ud. 27/11/2025) n. 9002
(Presidente: Luigi Alessandro Scarano - Relatore: Pasqualina A. P. Condello)
FATTI DI CAUSA
Il signor L. conveniva avanti al Giudice di pace di Bergamo la società Ryanair Dac al fine di ottenere la compensazione pecuniaria pari ad euro 250,00 all’esito del ritardo di oltre tre ore del volo aereo FR 6877, tratta Cracovia - Bergamo Orio al Serio, con partenza programmata per il 9 settembre 2018, alle ore 14,25.
La compagnia aerea, nel costituirsi in giudizio, eccepiva la presenza di condizioni metereologiche avverse, e, in particolare, di nebbia presso l’aeroporto di Cracovia.
Il Giudice di pace adito respingeva la domanda avanzata dall’attore, rilevando che la documentazione depositata dalla società convenuta dimostrava che per tutta la mattina del giorno 9 settembre 2018 si erano manifestate condizioni metereologiche avverse che avevano impedito il regolare traffico aereo.
La sentenza del giudice di prime cure è stata successivamente confermata dal Tribunale di Bergamo, che ha considerato la presenza di nebbia nello scalo aeroportuale per un considerevole periodo di tempo come ‹‹circostanza eccezionale›› ai sensi dell’art. 5, paragrafo 3, del regolamento CE n. 261/2004.
Il giudice d’appello ha, in particolare, ritenuto che ‹‹la scarsa visibilità rilevabile dai documenti prodotti (W.P.), valutata unitamente alle cancellazioni ed ai ritardi subiti dai voli previsti nelle ore in cui era presente la nebbia, costituivano elementi indicativi di una situazione incompatibile con i limiti di operabilità dell’aeroporto››.
Ha, al riguardo, puntualizzato che l’esimente prevista dall’art. 5, paragrafo 3, del Regolamento CE n. 261/04 operava in presenza di ‹‹circostanze eccezionali›› che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso; con l’ulteriore precisazione che l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia in ordine all’adozione di tutte le misure del caso era ispirata al cd. principio di proporzionalità, per cui non si potevano imporre al vettore aereo sacrifici insopportabili alla luce delle capacità della sua impresa.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il L. propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso la società Ryanair Dac, che ha depositato anche memoria.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denunzia ‹‹Violazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 par. 3 del Regolamento CE n. 261/2004 e degli artt. 1218 e 2697 cod. civ. (così come interpretati nel settore del trasporto aereo dall’ordinanza Cass. civ. n. 1584/2018 con esclusivo onere probatorio in capo alla compagnia aerea)››, per avere il giudice d’appello invertito l’onere probatorio incombente sul vettore aereo, sia in ordine alla presenza di circostanze eccezionali, sia in ordine alla dimostrazione delle misure da adottare per evitare il danno al passeggero.
Lamenta che il Tribunale “presume” un esonero di responsabilità della compagnia aerea ed inverte l’onere probatorio, in quanto, sebbene la nebbia non fosse più presente alle ore 9,30 del mattino del 9 settembre 2018, il giudice d’appello ha ritenuto che essa avesse comunque avuto ripercussioni sui voli successivi, compreso quello oggetto di causa. Tale circostanza, prosegue il ricorrente, risultava smentita dall’elenco dei voli in partenza dopo le ore 9,30 (tutti regolari ovvero in ritardo di poche decine di minuti) e comunque il Tribunale aveva ritenuto, sulla base di presunzioni, che si fossero verificati ritardi “a cascata” e che sarebbe stato onere dell’appellante, e non della compagnia aerea, di indicare (e provare) “quali altre diverse misure avrebbero dovuto essere adottate per evitare il disservizio”.
Con il secondo motivo, censurando la sentenza impugnata per violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente contesta al Tribunale di avere affermato che l’aeromobile operante il volo aereo nella giornata del 9 settembre 2018 aveva ritardato il suo arrivo all’aeroporto di Cracovia proveniente da una tratta precedente (e da qui il conseguente ritardo in partenza del volo FR6877 Cracovia- Bergamo Orio al Serio delle ore 14,25), e ciò nonostante fosse incontestato tra le parti che tale aeromobile era in realtà già presente presso l’aeroporto di Cracovia.
Evidenzia che, ai fini della esimente di cui all’art. 5, paragrafo 3, del Regolamento CE n. 261/2004, non basta dimostrare l’esistenza di una circostanza eccezionale, ma occorre pure provare – in virtù del doppio onere probatorio in capo al vettore aereo – l’adozione di ogni misura utile ad arginare gli effetti impeditivi del fatto eccezionale e quindi a contenere il ritardo. Nel caso di specie, la compagnia Ryanair non aveva dato dimostrazione degli sforzi effettuati per evitare il ritardo prolungato del volo, costituendo fatto incontestato che l’aeromobile che aveva partenza programmata il 9 settembre alle ore 14,25 non era stato impegnato in quella giornata in altre tratte precedenti.
Con il terzo motivo, denunziando ‹‹violazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261/2004››, la ricorrente si duole che la motivazione della sentenza impugnata sia apparente e perplessa, perché il Tribunale ha proceduto ad una valutazione solo atomistica degli elementi di prova acquisiti, pervenendo in tal modo all’accertamento della ricorrenza di circostanze eccezionali e della adozione di misure idonee ad evitare il danno al passeggero.
Rimarca che il discorso giustificativo elaborato dal Tribunale risulta carente sotto il profilo dell’individuazione delle concrete circostanze che, associate alle condizioni metereologiche avverse dedotte in giudizio (presenti sino alle ore 9,30 quando il volo oggetto di causa era in partenza programmata alle ore 14,25), avrebbero reso materialmente impossibile, per la compagnia aerea, l’adozione di qualunque misura alternativa suscettibile di escludere o di limitare il pregiudizio risentito dal passeggero.
In linea generale, varrà rammentare che la Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato che i passeggeri di voli ritardati di un tempo pari o superiore a tre ore possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati e, pertanto, anch'essi possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004 (Corte di Giustizia 19 novembre 2009, C-402/07 Christopher Sturgeon; Corte di Giustizia 23 ottobre 2012, nelle cause riunite C- 581/10 e C-629/10).
Come è noto, la normativa di riferimento si basa sull'affermazione del principio di presunzione di responsabilità del vettore aereo. Dunque, una volta provato l'inadempimento - o, più esattamente, l'inesatto adempimento - l'imputabilità dello stesso al vettore aereo costituisce oggetto di una presunzione superabile solamente attraverso la prova liberatoria del caso fortuito o della forza maggiore.
Rimangono, pertanto, a carico del vettore i danni determinati da causa ignota, mentre il caso fortuito e la forza maggiore, quali fattori estranei all'organizzazione del trasporto, costituiscono causa non imputabile ex art. 1218 cod. civ. e portano ad escludere la responsabilità del vettore se quest'ultimo dimostri di non essere riuscito ad impedire l'evento nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto.
Come espressamente affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, incombe sul vettore l'onere di provare la sussistenza delle suddette circostanze eccezionali (vale a dire il verificarsi di un evento non previsto e non prevedibile usando la normale diligenza, e cioè riconducibile alle cause di forza maggiore e di caso fortuito), nonché il nesso causale rispetto alla cancellazione o al prolungato ritardo, accompagnato dall'effettiva adozione di tutte le misure del caso, nonostante le quali non sia stato comunque possibile evitarli.
La interpretazione al riguardo fornita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia è particolarmente rigorosa.
La Corte, nel riscontrare in concreto le ‹‹circostanze eccezionali›› di per sé idonee ad assolvere la compagnia aerea dal dovere di corrispondere la compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004, ha rilevato come ‹‹ai sensi dei considerando 14 e 15 nonché dell’articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento, il vettore aereo, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1 dello stesso articolo, è liberato […] dal suo obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri a norma dell’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 se può dimostrare che la cancellazione o il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore all’arrivo sono dovuti a «circostanze eccezionali» che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso o, qualora si verifichi una siffatta circostanza, se può dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comporti la cancellazione o il ritardo prolungato del volo interessato›› (sentenza del 4 aprile 2019, Germanwings, C-501/17, EU:C:2019:288, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).
Secondo una giurisprudenza costante, possono essere considerate «circostanze eccezionali», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo, e tali due condizioni sono cumulative (Corte di giustizia, sentenza del 22 dicembre 2008, in causa C-549/07; Corte di giustizia, sentenza del 4 aprile 2019, Germanwings, C-501/17, punto 20 e giurisprudenza ivi citata; Corte di Giustizia UE, 26 giugno 2019, causa C-159/18).
Nello specifico, la Corte di giustizia UE ha puntualizzato come, ai sensi del considerando 14 del Regolamento n. 261/2004, le cd. ‘circostanze eccezionali’ “possono in particolare ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo (v. sentenza del 22 dicembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07, EU:C:2008:771, punto 21; Corte di Giustizia UE 4 maggio 2017, causa C-315/2015).
In particolare, ‹‹per i casi in cui si verifichino simili circostanze, la Corte ha dichiarato che il vettore aereo operativo è tenuto a dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione del volo di cui trattasi. Non si può pretendere tuttavia che esso acconsenta a sacrifici insopportabili alla luce delle capacità della sua impresa nel momento pertinente (sentenza del 23 marzo 2021, Airhelp, C-28/20, EU:C:2021:226, punto 22 e giurisprudenza ivi citata). […] Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, designa eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo di cui trattasi e sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo, condizioni che sono cumulative e la loro osservanza deve essere oggetto di una valutazione caso per caso›› (sentenza del 23 marzo 2021, Airhelp, C-28/20, punto 23 e giurisprudenza ivi citata; Corte di Giustizia UE 7 luglio 2022, causa C-308/21).
Con specifico riferimento alle condizioni metereologiche avverse, spetta, dunque, alla compagnia aerea dimostrare non solo che la cancellazione (o il ritardo) del volo sia avvenuta proprio a causa di quelle condizioni che hanno precluso il decollo o hanno reso necessaria una sua posticipazione, ma anche di avere adottato tutte le misure necessarie per evitare il disservizio.
5. Orbene, nell’impugnata sentenza, nel verificare la ricorrenza delle due condizioni, che sono cumulative, il giudice dell’appello ha invero fornito una motivazione del tutto carente.
Nel valutare il doppio binario probatorio a carico del vettore aereo, dopo avere premesso che ‹‹la presenza di nebbia nello scalo aeroportuale per un considerevole periodo di tempo›› dovesse essere qualificata come ‹‹circostanza eccezionale››, tale giudice ha ritenuto sussistente la prima condizione, avendo rilevato che ‹‹i dati desumibili dai documenti prodotti nel giudizio di primo grado e valorizzati dal Giudice di Pace ai fini della decisione consentivano di ravvisare l’incompatibilità delle condizioni meteo con l’effettuazione in sicurezza dei voli presso l’aeroporto di Cracovia il giorno 9 settembre 2018”; e che “la scarsa visibilità rilevabile dai documenti prodotti (W.R.), valutata unitamente alle cancellazioni e ai ritardi subiti dai voli previsti nelle ore in cui era presente la nebbia, costituivano elementi indicativi di una situazione incompatibile con i limiti di operabilità dell’aeroporto››.
Nel verificare, poi, se la compagnia aerea avesse anche fornito la prova di avere adottato ogni misura atta ad arginare o limitare gli effetti della riscontrata circostanza eccezionale, ha ritenuto assolto tale onere richiamando il c.d. “principio di proporzionalità”, che esclude la possibilità di pretendere dal vettore aereo “sacrifici insopportabili” alla luce delle capacità della sua impresa, sul presupposto che non si potesse ‹‹pretendere che Ryanair avesse a disposizione presso l’aeroporto di partenza (Cracovia) più aeromobili per il caso di ritardi negli arrivi accumulatisi durante la presenza di nebbia››.
Le argomentazioni su cui poggia il percorso giustificativo che sorregge la decisione sono invero assolutamente carenti sotto il profilo motivazionale.
Per un verso, esse mal si conciliano con l’accertamento, pure compiuto dal giudice d’appello, che ‹‹la nebbia sullo scalo di Cracovia era cessata intorno alle ore 9,30››; per altro verso, il giudice dell’appello ha fondato la propria decisione su una presunzione non supportata da riscontri precisi e concordanti là dove ha affermato che ‹‹la nebbia del mattino abbia avuto ripercussioni sui voli successivi, ed in particolare su quelli del primo pomeriggio, come il volo Cracovia – Bergamo delle 12,45 su cui doveva imbarcarsi l’appellante››.
Il tribunale si sofferma infatti a puntualizzare che intende aderire all’orientamento già espresso con il proprio precedente costituito dalla sentenza n. 49/2023, emessa a definizione di diverso giudizio d’appello promosso avverso una sentenza del Giudice di pace resa in vicenda processuale asseritamente analoga e sovrapponibile per identità delle questioni in fatto ed in diritto alla presente (v. pagg. 9, 10 e 11 della sentenza impugnata).
Il giudice dell’appello non chiarisce tuttavia da quali evidenze processuali emergenti nella specie abbia tratto il convincimento che, cessata la nebbia, ‹‹il traffico sia ripartito a singhiozzo›› e che ‹‹il volo in esame sia potuto partire soltanto quando si è presentato uno slot libero››.
Né indica quali misure abbia in concreto adottato al fine di dimostrare di avere compiuto lo sforzo massimo esigibile per evitare il ritardo prolungato del volo aereo.
A tale stregua, va osservato che la motivazione della sentenza impugnata si appalesa invero perplessa e obiettivamente incomprensibile, giacché dietro la parvenza di una giustificazione della raggiunta decisione essa non consente di ‹‹comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato››, venendo pertanto meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un ‹‹ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo››, logico e consequenziale, a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., sez. U, 03/11/2016, n. 22232; Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054; Cass., sez. 6 -5, 07/04/2027, n. 9105; Cass., sez. 3, 08/10/2021, n. 25914).
Il giudice di merito è, infatti, tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata la motivazione che rende impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
6. Alla fondatezza nei suindicati termini del 3° motivo, assorbiti il 1° e il 2° motivo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Bergamo, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 3° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti il 1° ed il 2° motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 27 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Luigi Alessandro Scarano